Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24942 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 24942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19033/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL – ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO Asti, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale-
e contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna n. 1410 del 23/6/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento dei ricorsi, principale (in relazione al secondo motivo) e incidentale;
uditi i difensori delle parti e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE, con precetto del 27/7/2015, intimava a NOME COGNOME il pagamento della somma di Euro 905.550,09 (oltre accessori), dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato il 4/7/2006 e risolto il 14/7/2009 dalla banca, la quale si era avvalsa della clausola risolutiva espressa del negozio in conseguenza degli inadempimenti del mutuatario.
2. Nel precetto la creditrice dava atto di un successivo accordo, siglato il 4/11/2011 e risolto dall ‘ istituto di credito, col quale il COGNOME si impegnava a restituire ratealmente la somma di Euro 660.000, sia per il debito inerente al mutuo, sia per quello facente capo all ‘ apertura di credito concessa alla RAGIONE_SOCIALE, per la quale l ‘ intimato aveva prestato garanzia come terzo datore di ipoteca (in relazione a quest ‘ ultimo debito, la banca notificava, il 27/7/2015, un distinto atto di intimazione).
3. NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., sostenendo che il contratto di mutuo fondiario, azionato come titolo esecutivo, era stato ‘ superato ‘ dal successivo accordo del 4/11/2011, avente il carattere di transazione novativa, di talché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto di agire in executivis in forza dell ‘ originario titolo negoziale.
4. La banca convenuta contestava il carattere novativo dell ‘ accordo del 4/11/2011, con la conseguenza che -risolto detto patto per inadempimento -era consentito alla creditrice pretendere l ‘ esecuzione coattiva dell ‘ obbligazione dedotta nel mutuo fondiario originario.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 20166 del 13/2/2017, escludeva il carattere di transazione novativa dell ‘ accordo del 4/11/2011 e respingeva l ‘ opposizione.
6. La Corte d ‘ appello di Bologna, con la sentenza n. 1410 del 23/6/2022, dichiarava inammissibile l ‘ intervento spiegato dalla RAGIONE_SOCIALE, rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, asseritamente cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione del difetto di prova circa l ‘ inclusione del credito azionato nel contratto di cessione, e accoglieva l ‘ impugnazione di NOME COGNOME, conseguentemente dichiarando l ‘ insussistenza del diritto di agire in executivis della banca in forza del mutuo azionato.
Avverso la predetta decisione, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi.
Alle censure svolte dalla ricorrente aderiva la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che formulava anche un ulteriore motivo di ricorso incidentale avverso la declaratoria di inammissibilità del suo intervento in appello.
Con distinti controricorsi NOME COGNOME resisteva alle avversarie impugnazioni.
Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all ‘ udienza, concludeva per l ‘ accoglimento dei ricorsi, principale (in relazione al secondo motivo) e incidentale.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura conferita al difensore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal rappresentante della banca NOME COGNOME, la cui procura speciale è limitata -secondo il controricorrente COGNOME -a controversie di valore non superiore a Euro 500.000,00.
Infatti, nella procura speciale del 20/5/2014 a ministero del AVV_NOTAIO si legge che al procuratore speciale COGNOME l ‘ istituto di credito aveva conferito il potere di «rappresentare la RAGIONE_SOCIALE avanti qualsivoglia Autorità Giudiziaria … in ogni e qualsivoglia controversia o vertenza in cui la RAGIONE_SOCIALE fosse, a qualunque titolo, coinvolta, con ogni più ampia facoltà al riguardo e quindi esemplificativamente: … rendere il giuramento suppletorio, sino al limite di valore di Euro 500.000,00»; risulta così evidente che quest ‘ ultimo limite non riguarda la rappresentanza in generale (consentita in maniera assai ampia), bensì quello individuato a norma dell ‘ art. 241 cod. proc. civ. per il giuramento suppletorio (segnatamente, sub specie di giuramento estimatorio ex artt. 2736, n. 2), cod. civ. e 241 cod. proc. civ.).
Parimenti infondata è l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE
4. Il controricorso della predetta società è, in parte, adesivo alle censure della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di cui si chiede l ‘ accoglimento), ma -in relazione alla censura aggiuntiva attinente alla condanna solidale alle spese (esaminata nel prosieguo) -costituisce impugnazione autonoma della statuizione, la cui proposizione deriva dall ‘ interesse a incidere l ‘ affermata solidarietà rispetto ai costi del giudizio; infatti, in base alle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 (che ribadisce il principio di Cass., Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589-01), riguardanti proprio il caso di coobbligato solidale, l ‘ impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell ‘ impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell ‘ impugnazione principale, a condizione che l ‘ interesse alla sua proposizione sorga dall ‘ impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell ‘ assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate.
Col primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula «Eccezione di giudicato esterno giudicato della sentenza n. 20972/2017, del 7/11/2017, emessa dal Tribunale Civile di Bologna, a rigetto dell ‘ opposizione promossa da RAGIONE_SOCIALE e il sottostante principio di diritto.».
La censura è inammissibile.
Infatti, «il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l ‘ onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15846 del 06/06/2023, Rv. 667811-01).
Nella fattispecie, la ricorrente non allega, né prova, di avere prodotto la decisione invocata come res iudicata (peraltro, passata in giudicato molto prima dell ‘ impugnata decisione della Corte d ‘ appello di Bologna) nei gradi di merito, né di avere fornito gli elementi per consentire l ‘ estensione del dedotto giudicato a soggetti che non erano parte del relativo giudizio.
Col secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1454 e 1976 c.c., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento al diritto della RAGIONE_SOCIALE di procedere alla risoluzione per inadempimento dell ‘ accordo del 4/11/2011 e, quindi, di agire in forza del mutuo fondiario sottoscritto in data 4/7/2006.».
Col terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1366 c.c., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di seconde cure limitato l ‘ interpretazione dell ‘ accordo del 4/11/2011 al suo dato letterale, omettendo di valutare, intervenutane la risoluzione, la reale intenzione dell ‘ Istituto RAGIONE_SOCIALE Credito di non rinunciare alla maggior somma dovuta in forza del mutuo fondiario e, quindi, di procedere esecutivamente, in forza di tale titolo esecutivo.».
Entrambe le censure sono inammissibili per plurime ragioni.
In primis , l ‘ accordo del 4/11/2011 -che nella tesi della ricorrente è stato malamente interpretato dal giudice d ‘ appello -non è stato
riportato nell ‘ atto introduttivo, impedendo così alla Corte di esaminare compiutamente le censure; detto esame, comunque, è consentito soltanto entro i ristretti limiti in cui è possibile, in sede di legittimità, una riconsiderazione (che, peraltro, dev ‘ essere correttamente richiesta; v., tra le altre, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34687 del 12/12/2023, Rv. 669654-01, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13603 del 21/05/2019, Rv. 653922-01) dell ‘ interpretazione data all ‘ accordo (lettura che, nel caso, è oltretutto manifestamente plausibile in ragione della riconosciuta prevalenza delle espressioni letterali).
Dalla predetta lacuna discende, poi, l ‘ apoditticità dei motivi, che si limitano a contrapporre all ‘ interpretazione data dal giudice d ‘ appello la diversa lettura della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anziché analizzare e confutare in maniera specifica le argomentazioni della Corte territoriale.
Infine, si deduce la violazione dell ‘ art. 1976 cod. civ., senza però contrastare la ratio decidendi che ha escluso la qualificabilità del menzionato accordo come transazione, mancando reciproche concessioni.
Col quarto motivo, la banca deduce «Nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell ‘ art. 111, comma 6, Cost., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile nella parte in cui si considera la risoluzione del contratto di mutuo fondiario come causa di caducazione dello stesso titolo esecutivo.».
La censura è fondata.
Per escludere l ‘ attitudine del mutuo fondiario del 4/7/2006 a fondare l’obbligazione di restituzione della somma mutuata , la Corte d ‘ appello di Bologna ha fornito la seguente motivazione: «Poiché l ‘ accordo (del 4/11/2011) riguarda rapporti già risolti, incongruo è il riferimento all ‘ istituto della novazione, posto che, per effetto della risoluzione le obbligazioni originarie erano venute meno, ad esse si sostituivano per legge gli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione, e non v ‘ era, quindi, alcunché da ‘ novare ‘. … Ritiene, pertanto, la Corte che il 4 -11-2011 le parti abbiano sem-
plicemente concordato sull ‘ ammontare dell ‘ obbligazione restitutoria gravante su COGNOME NOME, per entrambi i rapporti precedentemente risolti. Essendo venuti meno, questi ultimi non potevano, infatti, essere più causa di obbligazioni, ma alla risoluzione degli originari contratti si accompagnava, per legge, un obbligo restitutorio sul quale con la scrittura 4-11-2011 le parti concordavano. Il credito indicato nel precetto opposto è stato, invece, fondato sulle obbligazioni nascenti da un rapporto all ‘ epoca risolto da tempo, quindi su un titolo non più esistente.».
La motivazione è intrinsecamente contraddittoria e, come tale, illogica, oltre che inidonea a scalfire un consolidato orientamento di legittimità.
Infatti, si afferma che le obbligazioni del mutuo non potevano avere effetto perché il contratto era stato risolto e che residuavano soltanto «gli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione», senza però considerare che proprio l ‘ obbligazione restitutoria degli importi mutuati formava oggetto del precetto.
La Corte bolognese confonde l ‘ obbligazione contrattuale di restituzione rateale in capo al mutuatario ex art. 1813 cod. civ. (che sorge con la traditio dell ‘ importo mutuato attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, atto che ex se comporta l ‘ uscita del denaro dal patrimonio dell ‘ istituto di credito mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario; v., ex multis , Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022, Rv. 664557-01) con l ‘ obbligazione restitutoria che deriva in conseguenza della risoluzione del medesimo contratto e finisce con concludere (paradossalmente) che la restituzione delle somme mutuate non è dovuta.
Il giudice d ‘ appello si discosta, senza fornire alcuna motivazione, dalle statuizioni di questa Corte, secondo cui «In tema di mutuo fondiario, l ‘ esercizio, da parte dell ‘ Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall ‘ art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie ‘ ratione temporis ‘ ) nell ‘ ipotesi di inadempimento del mutuatario,
determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall ‘ art. 1224, primo comma, cod. civ.». (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12639 del 19/05/2008, Rv. 603306-01; nello stesso senso, Cass, Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 21/10/2005, Rv. 583852-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25412 del 12/11/2013, Rv. 628706-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501-02).
Univoca giurisprudenza di legittimità, dunque, ravvisa nella risoluzione del mutuo, contratto di durata, un effetto ex nunc , che non rende totalmente inefficaci le pattuizioni negoziali, né priva l ‘ atto pubblico che le contiene dei requisiti di titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ.
In accoglimento del quarto motivo, perciò, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d ‘ appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la regolazione delle spese del giudizio, incluse quelle di legittimità.
Resta assorbito il quinto motivo del ricorso.
Passando al ricorso incidentale, con la propria censura la RAGIONE_SOCIALE deduce «violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.».
Il motivo è inammissibile.
Secondo la ricorrente incidentale, la declaratoria di inammissibilità dell ‘ intervento della RAGIONE_SOCIALE è errata perché basata sul fatto che quest ‘ ultima «non abbia dato prova dell ‘ essere succeduta
nel credito per il quale è causa, quindi non abbia provato la propria legittimazione ad intervenire ex art. 111, 3° comma cpc. … In alcuna parte viene asserito che il credito per cui è causa rientra nell ‘ oggetto di tale cessione», mentre la società sostiene di aver dimostrato la titolarità del credito, in forza di successione a titolo particolare, producendo come allegato alla memoria di replica alla conclusionale un ‘ attestazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulle posizioni cedute (tra le quali i rapporti facenti capo a COGNOME), reputata «tardiva» dal giudice di secondo grado.
In violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ., la società non ha indicato nel ricorso introduttivo i presupposti che (nella sua tesi) avrebbero consentito di ritenere tempestiva la produzione della menzionata attestazione (allegata solo all ‘ atto difensivo finale per esplicita ammissione della ricorrente incidentale).
Si deve dare atto, perciò, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte,
dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
accoglie il quarto motivo; dichiara assorbito il quinto motivo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d ‘ appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,