Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3700 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3700  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19568/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrenti –
Contro
COGNOME  NOME,  domiciliato ex  lege in  ROMA,  INDIRIZZO  presso  la  CANCELLERIA  della  CORTE  di  CASSAZIONE, rappresentato  e  difeso  dall ‘ avvocato  COGNOME  NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
NOME, domiciliato ex  lege in  ROMA,  INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di  VENEZIA  n. 891/2020 depositata il 11/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME  e  NOME  COGNOME  convennero  dinanzi  al  Tribunale  di Vicenza i coniugi COGNOME NOME e NOME COGNOME, deducendo che il  21/4/2005  avevano  stipulato  un  contratto  di  transazione  con  i convenuti, con il quale intendevano porre fine a varie liti pendenti, aventi  ad  oggetto  rapporti  di  vicinato  e  questioni  di  proprietà fondiaria.
Gli attori assunsero che la transazione poneva a carico dei convenuti vari obblighi che quest ‘ ultimi non avevano adempiuto; in particolare: (i) l ‘ obbligo di stipulare una permuta di un proprio fondo con una delle controparti; (ii) l ‘ obbligo di concedere loro una servitù di passaggio sui loro terreni; (iii) l ‘ obbligo del COGNOME di abbassare il livello di un fosso e realizzare un bacino sotterraneo drenante, in modo da impedire che le acque piovane defluissero sul terreno di proprietà del COGNOME. Con specifico riferimento all ‘ obbligo di cui al punto (i), gli attori chiesero una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del consenso dei convenuti all ‘ adempimento degli obblighi assunti con la suddetta transazione.
Si  costituirono  i  convenuti,  chiedendo  il  rigetto  delle  domande attoree,  e,  in  via  riconvenzionale,  la  risoluzione  del  contratto  di transazione per inadempimento degli attori.
Con sentenza n. 1259/2009 del 27/07/2009 il Tribunale di Vicenza, pur  escludendo  che  la  transazione  fosse  novativa  dei  precedenti rapporti, rigettò le domande attoree e la domanda riconvenzionale di  risoluzione  della  transazione,  ritenendo  l ‘ inadempimento  non grave poiché la transazione poteva essere ancora eseguita.
Avverso  detta  sentenza  NOME  e  NOME  COGNOME  proposero appello  chiedendone  la  riforma  integrale  e  l ‘ accoglimento  delle domande ex art.  1932  c.c.  già  formulate  in  primo  grado.  NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello incidentale, chiedendo che,  accertato  il  grave  inadempimento  della  controparte,  la  Corte dichiarasse la risoluzione della transazione.
Con sentenza n. 1486/2014 la Corte di Appello rigettò sia l ‘ appello principale che quello incidentale.
Avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello  i  coniugi  COGNOME proposero  ricorso  per  cassazione,  sulla  base  di  un  motivo  di impugnazione relativo all ‘ asserita violazione degli artt. 1453 e 1455 cod.  civ.,  in  relazione  all ‘ art.  360,  n.  3,  c.p.c.,  in  riferimento  alla mancata pronuncia di risoluzione della transazione, confermata in appello  con  il  rigetto  del  ricorso  incidentale.  NOME  e  NOME COGNOME si costituirono con separati controricorsi.
Con sentenza n. 4022/2017 la RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte di Appello di Venezia, affinché, quale giudice del rinvio, si attenesse al seguente principio di diritto: ‘ l ‘ interesse di cui, ai sensi dell ‘ art 1455 c.c., va comparata l ‘ importanza dell ‘ inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall ‘ interesse che la parte inadempiente ( rectius: adempiente) aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto, e non dalla convenienza, per essa, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all ‘ adempimento ‘.
I  coniugi  COGNOME  riassunsero  la  causa  dinanzi  alla  Corte d ‘ appello di Venezia, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione della transazione. Si costituirono nel giudizio riassunto NOME COGNOME sostenendo che la transazione, in quanto novativa, non poteva essere risolta, come aveva statuito Tribunale di Vicenza in due sentenze (n. 755/2009 e n. 756/2009) divenute definitive.
Con sentenza n. 891/2020, depositata in data 11/03/2020, oggetto di  ricorso,  la  Corte  d ‘ Appello  di  Venezia  ha  rigettato  la  domanda proposta  dagli  attori  in  riassunzione,  e  dichiarato  inammissibili  le domande proposte dai convenuti in riassunzione.
Avverso la predetta sentenza i coniugi COGNOME e COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME e NOME COGNOME resistono con separati (ma pressoché identici) controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn., 3 e 4, c.p.c., ‘Violazione degli artt. 384, commi 1 e 2 c.p.c. e 394 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato della sentenza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione n. 04022.2018 e conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge (in relazione all ‘ art. 360 comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) e violazione dell ‘ art. 2909 c.c. e dell ‘ art. 12 disp. legge in generale (in relazione all ‘ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) per violazione del giudicato esterno dato dalla sentenza Tribunale di Vicenza n. 899/2017 nel giudizio R.G. 6964/2008’. I ricorrenti censurano la sentenza gravata laddove la Corte di Appello ha riesaminato i medesimi fatti processuali che erano stati accertati definitivamente e sui quali si era fondata l ‘ ordinanza di cassazione con rinvio, ponendosi in evidente difformità rispetto alle risultanze dei precedenti gradi di giudizio di merito, ed in palese contrasto con la sentenza n. 4022/2017 della RAGIONE_SOCIALE
A  detta  dei  ricorrenti,  la  Corte  territoriale,  quale  giudice  del rinvio,  non  si  è  mantenuta  nell ‘ alveo  tracciato  della  sentenza  di annullamento, da un lato rivalutando la gravità dell ‘ inadempimento dei ricorrenti, e dall ‘ altro qualificando come non gravi gli inadempimenti dei COGNOME.
Inoltre, il giudice di rinvio, affermando un difetto di allegazione dei ricorrenti in ordine alla non scarsa rilevanza dell ‘ inadempimento dei controricorrenti, avrebbe violato il giudicato interno maturato sul punto ed il fondamento logico giuridico della sentenza rescindente della RAGIONE_SOCIALE.C.
Infine, la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno, avendo posto  a  fondamento  del  proprio  rigetto  della  domanda  di risoluzione  della  transazione  formulata  dai  ricorrenti  da  un  lato  il difetto  di  prova  circa  la  gravità  dell ‘ inadempimento  dei  COGNOME  e COGNOME, ai sensi dell ‘ art. 1455 c.c., e, dall ‘ altro lato, che l ‘ inadempimento dei COGNOME e COGNOME era legittimo ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n., 3, c.p.c., ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) per violazione/falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e 1375 c.c.’ , per avere il giudice del rinvio eluso il principio di diritto affermato dalla S.C. in tema di accertamento della gravità dell ‘ inadempimento imputabile agli odierni resistenti ed i relativi presupposti tanto di fatto quanto logicogiuridici, con conseguente violazione e/o falsa applicazione di legge.
I due motivi di ricorso, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Va sottolineato che non risulta dalla Corte di merito fatta corretta applicazione del principio che ha legittimato il rinvio disposto da Cass. n. 4022 del 2018, avendo a suo tempo questa Corte posto in rilievo che la Corte di merito, dopo aver già qualificato l ‘ inadempimento come grave ai sensi dell ‘ art. 1455 c.c., non ne ha tratto il debito corollario, costituito dal fare luogo a pronunzia di risoluzione. E ciò in ragione dell ‘ erroneamente operata valutazione circa la convenienza della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento. Va pertanto evidenziato che il giudice del rinvio non doveva fare luogo ad una nuova valutazione circa la gravità
dell ‘ adempimento,  bensì  trarre  appunto  le  (all ‘ epoca  non  tratte) debite conseguenze rispetto alla già operata qualificazione dell ‘ inadempimento come grave.
Alla  fondatezza  dei  motivi  nei  suindicati  termini  e  limiti  consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Venezia, in diversa composizione.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione  l’impugnata  sentenza e  rinvia,  anche  per  le  spese  del giudizio  di  legittimità,  alla  Corte  d ‘ Appello  di  Venezia,  in  diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2023.