Il contrasto tra vecchio concordato e nuovo Codice della Crisi
La complessa transizione verso il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza continua a generare dubbi operativi, soprattutto quando emergono difficoltà legate alla risoluzione del concordato preventivo. Un caso paradigmatico ha visto protagonista un’azienda che aveva ottenuto l’omologazione della propria procedura concordataria liquidatoria nel 2017, dunque sotto il pieno vigore della storica legge fallimentare. Anni dopo, e precisamente nell’agosto 2022, alcuni creditori insoddisfatti hanno promosso una nuova istanza per accertare l’insolvenza e aprire la liquidazione giudiziale, sfruttando il momento successivo all’entrata in vigore della riforma concorsuale.
Il tribunale ha inizialmente dichiarato l’apertura della procedura concorsuale maggiore. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato l’esito revocando il provvedimento. I giudici di secondo grado hanno ritenuto applicabile la nuova normativa del Codice della Crisi, la quale impone come condizione preliminare che il concordato preventivo venga formalmente risolto prima di poter aprire la liquidazione, a meno che i debiti non siano sorti dopo l’inizio del concordato. Da questa decisione è scaturito il ricorso per Cassazione promosso dalla curatela della procedura.
L’estinzione del giudizio e la pronuncia di legittimità
Durante il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la parte ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia, poiché i creditori avevano azionato un autonomo e successivo procedimento. Questa scelta processuale avrebbe normalmente imposto una semplice chiusura formale della lite senza alcuna statuizione sul merito. I giudici hanno quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia, compensando le spese.
La Suprema Corte ha tuttavia esercitato il potere eccezionale di enunciare un principio nell’interesse della legge. Questo strumento consente al collegio di chiarire interpretazioni controverse su questioni di massima importanza. La presenza di numerosissimi concordati omologati prima del luglio 2022, tuttora in fase di esecuzione ma insidiati da sopravvenute istanze dei creditori, ha reso indispensabile fare chiarezza sulla successione delle leggi nel tempo.
I motivi dell’ultrattività della disciplina fallimentare
Il ragionamento della Cassazione poggia sui cardini del diritto transitorio stabiliti dall’articolo 390 del nuovo Codice della Crisi. Questo articolo sancisce che le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto restano interamente disciplinate dal regio decreto del 1942. La Corte d’Appello aveva erroneamente supposto che il concordato omologato non fosse più una procedura pendente, ritenendo che il decreto di omologazione ne avesse decretato l’esaurimento assoluto.
La Suprema Corte ha corretto questa impostazione. La fase esecutiva del concordato con cessione dei beni mantiene in vita gli organi di controllo e attuazione della procedura. Di conseguenza, l’intero assetto del concordato antecedente al luglio 2022 resta vincolato alle regole della legge fallimentare previgente. Con le storiche riforme fallimentari, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l’autonomia assoluta tra fallimento e accordo concordatario. L’insolvenza derivante dall’inadempimento del patto omologato consente ai creditori di agire per far aprire la procedura concorsuale liquidatoria senza dover preventivamente promuovere la risoluzione giudiziale dell’accordo.
Gli effetti concreti per i creditori rimasti insoddisfatti
Questa pronuncia elimina un pesante ostacolo formale per i creditori rimasti delusi dai vecchi concordati ancora in fase di esecuzione forzata o liquidatoria. Chi intende reagire al mancato pagamento previsto in un piano approvato prima del luglio 2022 non deve sostenere i costi e i tempi di una causa preliminare di risoluzione contrattuale.
I creditori possono domandare direttamente l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria dimostrando l’inadempimento e il conseguente stato di decozione del debitore. L’azione diretta accelera la presa in carico dei cespiti aziendali residui ed evita che le lungaggini burocratiche disperdano il patrimonio destinato al soddisfacimento dei crediti concorsuali.
Serve sempre la risoluzione dell’accordo per chiedere la liquidazione giudiziale?
No, per i concordati omologati prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi continua a valere la vecchia legge fallimentare, che non impone la preventiva risoluzione contrattuale.
Perché la Cassazione si è pronunciata nonostante la rinuncia al ricorso?
La Corte ha esercitato il potere d’ufficio previsto dalla legge per risolvere un problema interpretativo nuovo e rilevante per moltissime imprese e creditori.
Cosa accade se un’azienda non rispetta il concordato approvato nel 2017?
I creditori insoddisfatti possono agire direttamente per far dichiarare l’apertura della procedura concorsuale liquidatoria, provando il mancato rispetto degli accordi.