Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6481 Anno 2026
Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con l’affermazione dei principi di diritto di cui nella requisitoria scritta;
uditi gli avvocati NOME COGNOME per delega dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con citazione trascritta ai sensi dell’art. 2652 c.c., NOME.COGNOME. (RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) chiedendo anzitutto la risoluzione per inadempimento del contratto, stipulato l’11 giugno 2013, col quale aveva venduto alla nominata società alcuni immobili siti nel Comune di Vasto: ha dedotto che tra le parti era intercorso un accordo, concluso il 24 maggio 2013 e documentato da scrittura privata con data certa, con cui si era stabilito che il trasferimento degli immobili veniva eseguito al fine di far acquisire a NOME una porzione del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE; secondo quanto convenuto, il prezzo della compravendita doveva essere versato contestualmente alla concessione di un mutuo ipotecario da erogare entro il 30 ottobre 2013 e il trasferimento degli immobili era sottoposto alla condizione risolutiva della mancata concessione del detto finanziamento ; l’attrice ha esposto di aver diritto alla restituzione degli immobili poiché l’atto di vendita non aveva alcuna efficacia stante l’avveramento della condizione risolutiva e la scadenza del termine pattuito in assenza del versamento del prezzo.
NOME RAGIONE_SOCIALE è rimasta contumace.
A seguito del fallimento di tale società, sopravvenuto nel 2016, il giudizio è stato dichiarato interrotto.
–NOMECOGNOMENOME, con ricorso ex art. 93 l. fall., ha quindi proposto in sede fallimentare, anche in via di «riassunzione» del giudizio a cognizione ordinaria interrotto, domanda di restituzione o rivendica degli immobili, chiedendo che il RAGIONE_SOCIALE fosse condannato al ritrasferimento dei medesimi in suo favore; in via subordinata, ha chiesto l’ammissione al passivo del controvalore dei beni.
-Il Giudice delegato presso il Tribunale di Roma ha respinto la domanda affermando che la risoluzione della cessione immobiliare non poteva essere esaminata in sede di verifica.
NOME ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall.: opposizione accolta dal Tribunale di Roma che, con decreto del 31 ottobre 2018, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a restituire gli immobili all’opponente «mediante ritrasferimento, a mezzo di atto notarile da trascriversi».
Il Tribunale ha affermato di condividere l’insegnamento di questa Corte, secondo cui la domanda di rivendicazione di un bene compravenduto, proposta ai sensi dell’art. 103 l. fall. per inadempimento della controprestazione da parte del fallito, presuppone il diritto di proprietà del richiedente sul bene rivendicato, e, quindi, l’accertamento che tale bene sia virtualmente uscito dal patrimonio del debitore a seguito della risoluzione del contratto, con conseguente necessità che dinanzi al giudice fallimentare investito della rivendica venga proposta anche la domanda di risoluzione, se non già accolta in altra sede; ha ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare per inadempimento dell’acquirente non trovi ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto, «qualora essa risulti ‘ quesita ‘ , attraverso la sua trascrizione», anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento stesso; ha
rilevato che nel caso di specie non era documentata la pendenza del giudizio, interrotto e non riassunto, promosso da G.M. con trascrizione della domanda di risoluzione, sicché era necessario entrare nel merito dell’opposizione; ha quindi accertato che la controversia traeva origine da un complesso assetto negoziale, comprovato dalla scrittura privata del maggio 2013, munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la quale le parti avevano stabilito che il trasferimento degli immobili sarebbe stato eseguito al fine di far acquisire a NOME una porzione del capitale sociale di NOME: il tutto nell’ambito di un’operazione economica unitaria, comune alle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, attraverso più atti collegati che contemplavano anche la condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo all’acquirente; ha quindi rilevato che la condizione si era avverata e che, anche a voler ritenere che la clausola risolutiva, non contenuta nel definitivo, fosse inopponibile al RAGIONE_SOCIALE, il curatore aveva ammesso che il prezzo non era mai stato pagato, per cui il contratto di vendita doveva essere dichiarato risolto e gli immobili andavano restituiti.
– Avverso il detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha fatto valere due motivi di impugnazione. NOMECOGNOMENOME ha notificato controricorso.
In sede di legittimità la trattazione del ricorso ha avuto due passaggi, in camera di consiglio e in pubblica udienza, prima di approdare avanti a queste Sezioni Unite, giusta ordinanza interlocutoria n. 1679 del 23 gennaio 2025 e successiva calendarizzazione dell’impugnazione per la data odierna.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 72 e 45 l. fall., 307 c.p.c., 2668, 2915 e 2652
c.c.. Si deduce che il Tribunale, dopo aver condivisibilmente osservato che la rivendica presuppone la titolarità del diritto reale in capo all’attore -e quindi la previa proposizione di una domanda di risoluzione del negozio traslativo -e dopo aver correttamente dato atto che il giudizio di risoluzione introdotto in sede ordinaria da G.M., con citazione trascritta prima del fallimento, era stato interrotto e non riassunto, ha erroneamente concluso di poter entrare nel merito, decidendo, così, la suddetta domanda di risoluzione. Viene rilevato che il giudizio di risoluzione introdotto con citazione trascritta prima del fallimento non era stato riassunto nel termine trimestrale decorrente dall’interruzione : in conseguenza, il detto giudizio si era estinto ex art. 307 c.p.c. e l’efficacia della trascrizione della domanda era venuta meno a norma dell’art. 2668 c.c., secondo cui la cancellazione della trascrizione deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il processo si sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti: la domanda di risoluzione formulata dalla controparte in sede di verifica integrava, così, una domanda nuova proposta dopo il fallimento e, come tale, doveva considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 72, comma 5, l. fall., il quale prevede che, per essere efficace nei confronti del curatore, l’azione di risoluzione va promossa, e se avente ad oggetto beni immobili, anche trascritta, prima del fallimento. In definitiva, secondo il ricorrente, GM avrebbe dovuto coltivare il giudizio originariamente introdotto sino alla decisione favorevole e se del caso azionare in sede fallimentare le domande di restituzione e risarcimento.
Con il secondo motivo, spiegato in via subordinata, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 l. fall.. Il Tribunale avrebbe ritenuto erroneamente opponibile alla massa (e suscettibile di regolare il rapporto tra le parti) una scrittura privata che, quand’anche effettivamente munita di data certa, non era stata trascritta e doveva ritenersi assimilabile a un preliminare che recava pattuizioni (quanto alla previsione della condizione risolutiva e all’indicazione del termine
per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo) non riprodotte nel contratto definitivo di compravendita. Il Giudice del merito avrebbe perciò violato il principio, elaborato dalla giurisprudenza in relazione all’art. 1351 c.c., secondo cui il contratto definitivo di compravendita supera le pattuizioni non riprodotte o fatte salve del preliminare e costituisce unica fonte delle reciproche obbligazioni. Il ricorrente deduce altresì che la scrittura privata del 24 maggio 2013, ove pure fosse munita di data certa, non sarebbe comunque opponibile al fallimento a norma dell’art. 45 l. fall.. Denuncia, infine, anche la violazione dell’art. 1455 c.c., per avere il Tribunale pronunciato la risoluzione per inadempimento senza argomentare quanto alla sua gravità.
-Il primo motivo di ricorso dà evidenza alla complessa problematica afferente la reale portata della disciplina contenuta nell’art. 72 , comma 5, l. fall.: disposizione, questa, che ha visto la luce con la legge di riforma del diritto fallimentare (d.lgs. n. 5 del 2006), attraverso la sostituzione de ll’intero articolo, or iginariamente dedicato alla vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti e ora destinato a regolare, in via più generale, i rapporti pendenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale .
-Il quinto comma del cit. art. 72 l. fall, la cui formulazione è sostanzialmente coincidente con quella del vigente art. 172, comma 5, c.c.i.i. (però non applicabile ratione temporis alla controversia in esame), si occupa de ll’interazione della domanda di risoluzione contrattuale con la procedura concorsuale e dispone: « L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo
V ».
-L’ ordinanza interlocutoria, particolarmente diffusa e approfondita nel trattare i diversi nodi problematici di questa innovativa disciplina, rileva come la norma in questione abbia denunciato « qualche ambiguità semantica in punto di raccordo tra il preventivo giudizio di risoluzione promosso in sede ordinaria e quello successivo da promuovere in sede fallimentare », dando corpo a due tesi distinte.
-Rammenta Cass. n. 1679 del 2025, che una prima ricostruzione della norma porta infatti a riferire le modalità delineate dal Capo V del Titolo II della legge fallimentare « alle sole istanze restitutorie e risarcitorie correlate alla domanda di risoluzione del vincolo negoziale introdotta prima del fallimento, che continua invece a far capo al giudice ordinario »: in tal modo la domanda di risoluzione proposta col giudizio ordinario prima dell’apertura del fallimento dovrebbe proseguire in quella sede, mentre le domande restitutorie e risarcitorie, correlate alla domanda di risoluzione, non potrebbero avere ulteriore corso davanti al giudice della cognizione ordinaria e dovrebbero tradursi in separate istanze da proporre in sede concorsuale per essere ivi valutate dal giudice delegato. Di qui i problemi di coordinamento tra i due procedimenti, diversamente risolti attraverso gli strumenti processuali che, di volta in volta, sono stati ritenuti adeguati allo scopo: dalla sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., all’ammissione con riserva, secondo le previsioni, tra loro alternative, dell’art. 96, comma 2, nn. 1 e. 3, l. fall., dei crediti restitutorio e risarcitorio.
La seconda soluzione indicata dall’ordinanza interlocutoria è quella che postula la «trasmigrazione integrale» delle diverse domande (quella di risoluzione e quelle restitutorie e risarcitorie che da essa dipendono) nella sede concorsuale; la tesi -viene chiarito -« fonda la sua ratio sui principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi al combinato disposto degli articoli 24, 52 e 93 l. fall., ed in
particolar modo sul vulnus che verrebbe altrimenti inferto alla tutela dei diritti dei creditori concorsuali, di cui è espressione il principio del ‘contraddittorio incrociato’, tipico del procedimento di accertamento del passivo ».
6. -I due orientamenti riflettono posizioni dottrinali che sono sovrapponibili a contrastanti indirizzi della giurisprudenza di legittimità.
Il primo è compendiato nel principio enunciato da Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953: secondo tale decisione, le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l’opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell’effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l. fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria.
Sul versante opposto si colloca Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990, la quale, valorizzando i principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l. fall. e la regola del contraddittorio incrociato, tipico del procedimento di accertamento del passivo, ha affermato che l’ art. 72, comma 5, secondo periodo, l. fall. postula che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non possa proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma debba essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l. fall. In base a detta pronuncia, la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., ove finalizzata ad ottenere la restituzione o il risarcimento del danno, va svolta incidenter tantum -e cioè per addivenire a una decisione senza efficacia di giudicato, ma con effetti
limitati alla risoluzione della controversia nell’ambito della quale è sorta -in sede di accertamento del passivo; verrebbe dunque in questione una cognizione incidentale di carattere costitutivo, inammissibile ma « salva diversa disposizione di legge »: disposizione da ravvisare proprio nell’art. 72, comma 5, l. fall..
A quest’ultimo riguardo, Cass. n. 1679 del 2025 osserva come parte della dottrina abbia sottolineato gli inconvenienti, legati ad una cognitio incidenter tantum del giudice fallimentare sulla risoluzione, rappresentati dai possibili conflitti tra decisioni, come accadrebbe nel caso si contrapponessero la pronuncia di rigetto, in sede ordinaria, della domanda di risoluzione proposta dall’acquirente in bonis per ottenere la liberazione dall’obbligo residuo di pagamento del prezzo -domanda che andrebbe coltivata in sede ordinaria, essendo diretta a conseguire finalità estranee al concorso -e la statuizione di accoglimento della domanda trasferita in sede fallimentare per il risarcimento del danno da inadempimento del venditore fallito: inconvenienti che si è proposto di scongiurare attraverso il riconoscimento del potere del giudice fallimentare di «pronunciare a ogni effetto», quindi con valore di giudicato. L ‘ordinanza interlocutoria ipotizza, in alternativa, che « in simili fattispecie, del tutto peculiari, si accetti il rischio di un conflitto tra giudicati; conflitto che l’ordinamento in effetti tollera quando le diverse finalità dell’azione e la diversità delle regole di giudizio consentono di tenere in non cale l ‘eventuale ‘ cortocircuito ‘ tra i giudicati formati nelle rispettive sedi processuali ».
Sul piano delle scansioni processuali, dunque, la domanda di risoluzione per inadempimento e le connesse domande dipendenti restitutorie e risarcitorie andrebbero dichiarate improcedibili o inammissibili (a seconda se azionate prima o dopo la dichiarazione di fallimento) per essere devolute nella loro interezza al giudice fallimentare, in ragione del vincolo di connessione che le astringe, oltre che del principio di unicità del concorso. L’attore sarebbe tenuto a
riproporle con il ricorso ex art. 93 l. fall., posto che l’art. 72 comma 5 , l. fall. non parla di «riassunzione» del giudizio ma semplicemente di proposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare, ove risulterebbero utilizzabili le prove già raccolte nel giudizio ordinario, salvo il potere del giudice delegato di disporre gli « atti di istruzione compatibili con le esigenze di speditezza del procedimento » (art. 95, comma 3, l. fall.). Nel continuare ad illustrare il contenuto della sentenza n. 2990 del 2020, l’ordinanza di rimessione avverte, poi, che, secondo la richiamata pronuncia, ove si ritenesse necessario un vero e proprio atto di riassunzione, la translatio iudicii innanzi al giudice fallimentare richiederebbe l’assegnazione di un termine e, in mancanza, l’applicazione di quello previsto dall’art. 50 c.p.c..
7. -L’ordinanza interlocutoria dà conto di una terza soluzione, ascritta a Cass. 18 febbraio 2022, n. 5368, secondo cui -si spiega -la domanda pregiudiziale di risoluzione che non sia «autonoma» (cioè formulata per conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso, come la liberazione della parte in bonis dagli obblighi contrattuali o l’escussione di una garanzia di terzi), ma costituisca l’antecedente logico-giuridico delle domande accessorie di risarcimento o restituzione, se proposta in sede di cognizione ordinaria prima del fallimento del debitore, deve essere necessariamente trasferita e decisa nella sede dell’accertamen to del passivo. La fattispecie -va qui precisato -aveva ad oggetto l’insinuazio ne al passivo di una pretesa risarcitoria basata su di una domanda di risoluzione che il tribunale fallimentare aveva ritenuto non opponibile alla massa in quanto non trascritta e la decisione della Corte di legittimità si basava sul rilievo per cui « la mancata trascrizione della domanda niente toglie al fatto che, sopravvenuto giustappunto il fallimento, il credito, finanche mediato dalla delibazione della pregiudiziale costitutiva, non possa che essere azionato nella sede dell’accertamento del passivo » (così la cit. Cass. 18
febbraio 2022, n. 5368).
Cass. n. 1679 del 2025 non nasconde di voler marcare una sua distanza da quest’ultimo approdo : afferma infatti, di nutrire perplessità sulla possibilità di differenziare nel trattamento la categoria delle domande contemplata unitariamente dall’art. 72, comma 5, l. fall. -categoria che raccoglie le istanze di risoluzione proposte, o «quesite», come si usa spesso dire, prima del fallimento -« a seconda che, in ragione del loro oggetto, esse siano state o meno (anche) trascritte prima del fallimento ».
-Il contrasto fin qui descritto porta ad emersione una serie di problemi applicativi, di rilievo sistematico, strettamente correlati alla questione relativa all’individuazione della sede in cui debba proseguire la domanda di risoluzione che costit uisca l’antecedente logico -giuridico delle domande di restituzione di risarcimento del danno: di essi l’ordinanza interlocutoria dà conto, sollecita ndo l’intervento delle Sezioni Unite per la loro risoluzione. Essi concernono: le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare; il valore da attribuirsi alla decisione resa sulla domanda di risoluzione ove essa vada trasferita in sede fallimentare; gli strumenti di raccordo tra il giudizio fallimentare e quello ordinario ove si reputi che la domanda di risoluzione debba coltivarsi in quest’ultima sede e, in particolare, le modalità procedurali da seguire per l’ammissione al passivo delle domande di restituzione o risarcimento che siano in rapporto di dipendenza o accessorietà con quella risolutoria; gli effetti del l’accoglimento della domanda di restituzione di beni e, nel caso di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, la necessità o meno che il relativo decreto, pronun ciato a norma dell’ art. 96 o dell’art. 99 l. fall., sia reso opponibile ai terzi con le forme prescritte.
-La disciplina di cui qui si dibatte è inserita in un articolo, l’art. 72 l. fall., completamente riscritto con la riforma del diritto fallimentare: nel regolamentare gli effetti del fallimento sui rapporti
giuridici preesistenti, il cit. art. 72 si occupava della vendita non ancora del tutto eseguita da entrambi contraenti, mentre nella versione successiva, replicata in larga misura dal vigente art. 172 c.c.i.i., è fissata una regolamentazione di carattere generale, valevole per tutti i contratti, salve le eccezioni previste: regolamentazione che ruota intorno alla previsione per cui, intervenuto il fallimento di una delle parti del contratto che sia ancora ineseguito o non completamente eseguito, l’esecuzion e delle prestazioni dovute rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto stesso in luogo del fallito, ovvero di sciogliersi da esso.
A fronte di tale opzione normativa -che, rispetto alle strade alternative della prosecuzione automatica e dello scioglimento automatico del contratto, offre al curatore il vantaggio di operare una scelta ragionata quanto all’opportunità di subentrare o m eno nel rapporto negoziale in essere -il quinto comma dell’art. 72 si preoccupa di chiarire, nella prima parte, che l’azione di risoluzione proposta prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente « spiega i suoi effetti nei confronti del curat ore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda ».
10. -Nello stabilire che la pronuncia risolutoria fa stato nei confronti del curatore, la norma -che ha riguardo all’inadempimento della parte fallita -stabilisce, come giustamente evidenziato in dottrina, che il fallimento si pone quale « evento neutro rispetto agli effetti della domanda » di risoluzione: l’apertura della procedura concorsuale non compromette l’ulteriore corso del giudizio risolutorio, il quale dovrà tuttavia svolgersi nei confronti del curatore, quale unico soggetto munito di legittimazione nelle controversie in corso relative a rapporti patrimoniali del fallito (art. 43, comma 1, l. fall.).
Al contempo, la richiamata previsione contenuta nella parte iniziale dell’art. 72, comma 5, si coordina con i precedenti commi dello stesso articolo nel senso di limitare gli effetti della scelta del curatore:
e ciò in quanto l’ipotetico accoglimento della già proposta domanda di risoluzione contrattuale per inadempimenti preesistenti alla dichiarazione di fallimento porterebbe al risultato di travolgere retroattivamente il rapporto, ponendo nel nulla il subentro del detto soggetto. Difatti, la pronuncia di risoluzione produce effetti che devono farsi risalire al momento della proposizione della domanda, onde il curatore che, giusta l’art. 72, comma 1, l. fall., decida di subentrare nel contatto, o che comunque ne divenga parte in base alle regole speciali dettate per disciplinare gli effetti del fallimento sui rapporti pendenti, verrà inevitabilmente a trovarsi nella medesima situazione dell’imprenditore fallito e sconterà per tale ragione il rischio che, in con siderazione dell’accoglimento della domanda stessa, si producano, in capo alla procedura, quegli stessi effetti liberatori e restitutori che accedono alla risoluzione del contratto.
11. -Tale scenario si delinea con esclusivo riguardo all’ipotesi, presa in considerazione dall’art. 72, comma 5, dell’azione di risoluzione del contratto « promossa prima del fallimento ». Deve infatti considerarsi che, con riguardo a inadempimenti anteriori all’apertura della procedura concorsuale, solo la domanda di risoluzione giudiziale che sia proposta prima della dichiarazione di fallimento è a questo opponibile: tale domanda, a differenza di quella proposta nel periodo successivo, è inidonea a compromettere la cristallizzazione della massa nella sua consistenza giuridica. In tal senso, la previsione di legge è pienamente coerente col sistema normativo.
La detta cristallizzazione, come è noto, si risolve in ciò: il fallimento, giusta gli artt. 42, 44 e 52 l. fall., pone un vincolo di indisponibilità sul patrimonio del fallito, escludendo che beni presenti nel detto patrimonio al momento del fallimento possano essere sottratti alla massa attiva in un frangente successivo e rende inefficaci gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; lo stesso fallimento apre, poi, il concorso dei creditori per i crediti, oltre che per
i diritti reali e personali su mobili e immobili: concorso inteso in una duplice accezione, e cioè in senso formale, avendo riguardo allo strumento processuale della verifica del passivo di cui al Capo V della legge, attraverso cui sono selezionate le pretese meritevoli di accoglimento, e in senso sostanziale, in relazione al diritto paritario dei creditori di soddisfarsi sulla liquidazione dell’attivo in proporzione delle rispettive ragioni, salvi i diritti di prelazione. La cristallizzazione opera, peraltro, sul complesso delle situazioni giuridiche che compongono il patrimonio del fallito (si vedano, per tutte, le risalenti Cass. 14 luglio 1971, n. 2295 e Cass. 13 luglio 1971, n. 2252) e non quindi sullo stato di fatto che il curatore rinviene al tempo de ll’apertura della procedura concorsuale.
In quanto retroattiva, la risoluzione domandata prima del fallimento non è in grado di alterare il patrimonio fallimentare, per l’appunto inteso quale complesso di situazioni giuridiche aventi contenuto economico e facenti capo al fallito al momento della dichiarazione di fallimento: gli effetti restitutori e risarcitori, che qui interessano, sortiscono, come si è detto, dallo scioglimento del contratto che opera ex tunc , sicché, in ipotesi di accoglimento della domanda, il detto patrimonio non ne risulterà intaccato. I diritti insorgenti dalla risoluzione, se pure non attuali all’epoca della dichiarazione di fallimento, risulteranno opponibili alla massa in quanto il loro fatto genetico si collocherà, sul piano del diritto, in epoca anteriore: stante l’effetto retroattivo della risoluzione stessa essi dovranno considerarsi maturati quando il debitore era ancora in bonis . Tali diritti parteciperanno quindi al concorso, essendo suscettibili di accertamento ai sensi degli artt. 92 ss. l. fall. e, in caso di positivo scrutinio, troveranno soddisfacimento secondo le regole dettate per le pretese pecuniarie e per quelle aventi ad oggetto i beni da restituire.
Conclusioni opposte valgono per la domanda di risoluzione che fosse proposta dopo la dichiarazione di fallimento. Come è evidente, la
pronuncia risolutoria, in questa seconda ipotesi, retroagirebbe a un momento successivo all’apertura del concorso e verrebbe in conflitto col richiamato principio della cristallizzazione del patrimonio fallimentare, determinando conseguenze lesive della par condicio creditorum .
In definitiva, l’art. 72, comma 5, nello stabilire che l’azione di risoluzione proposta prima del fallimento spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, dà precisa evidenza al principio per cui le pretese restitutorie o risarcitorie che hanno titolo in una vicenda che, mercé la retroazione degli effetti della pronuncia giudiziale, deve considerarsi esaurita prima dell’apertura del concorso, sono opponibili alla massa. Ci si trova al cospetto di una regola che è espressione di un principio generale, la quale, per tale ragione, non può che estendersi alle altre impugnative negoziali dirette alla produzione di un effetto costitutivo retroattivo, e quindi, ad esempio, all’annullamento o alla rescissione del contratto.
12. -La disciplina dell’opponibilità della sentenza di risoluzione contrattuale alla massa è completata dall’inciso finale del primo periodo dell’art. 72, comma 5, l. fall., ove viene fatta « fatta salva » l’efficacia della trascrizione, nei casi previsti. Questa locuzione, forse non del tutto appropriata, in quanto lascia quasi immaginare che tra anteriorità della domanda e trascrizione di quest’ultima corra il rapporto che c’è tra la regola e l’eccezione , vuole in realtà porre in evidenza il dato (element are) per cui l’incombente pubblicitario si rende necessario, ai fini dell’opponibilità, ove il conflitto tra il diritto del contraente in bonis e i diritti dei creditori concorsuali sia regolato dalla trascrizione: il legislatore ha inteso in altri termini richiamare i principio della pubblicità valevole per gli immobili e i mobili registrati e stabilire, quindi, che ove la risoluzione riguardi un contratto avente ad oggetto tali beni, essa spiega i suoi effetti nei confronti della massa a condizione che la relativa domanda sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento,
secondo quanto prevedono gli artt. 2652, n. 1, e 2690, n. 1, c.c.. La trascrizione della domanda opera, qui, nel senso, ben noto, della prenotazione, nei confronti dei terzi, degli effetti dell’accoglimento della domanda stessa (cfr., per tutte, Cass. 3 aprile 1980, n. 2160).
13. -Proprio in quanto l’art. 72, comma 5, l. fall., nella prima parte, è norma applicativa di principi di carattere generale, l’enunciato che si riassume nella preclusione, a seguito del fallimento del contraente inadempiente, della proposizione, da parte della controparte in bonis , dell’azione di risoluzione del contratto, salva la possibilità, da parte di tale soggetto, di proseguire l’azione nei confronti del curatore, ove la stessa sia stata promossa prima dell’apertura della procedura concorsuale (così, nel vigore della norma novellata, Cass. 2 settembre 2024, n. 23462), trova espressione nella giurisprudenza formatasi in epoca anteriore alla riforma della legge fallimentare (si vedano, infatti, a titolo meramente esemplificativo: Cass. 16 gennaio 2018, n. 826; Cass. 18 settembre 2013, n. 21388; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2261; Cass. 26 marzo 2001, n. 4365): giurisprudenza in cui si trova pure affermato non costituire eccezione a tale principio la domanda di risoluzione contrattuale fondata su di una clausola risolutiva espressa riferita ad un inadempimento verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, se la domanda medesima risulti proposta dopo l’apertura della procedura fallimentare (Cass. 26 maggio RAGIONE_SOCIALE, n. 6952; Cass. 17 gennaio 1998, n. 376; Cass. 5 gennaio 1995, n. 185; Cass. 9 dicembre 1982, n. 6713).
Si ravvisa dunque una linea di continuità tra la disciplina dettata dall’art. 72, comma 5, l. fall. e la giurisprudenza più risalente, elaborata ben prima della riforma del diritto fallimentare, secondo la quale « l fallimento produce, con l’indisponibilità dei beni del fallito, la par condicio creditorum , con cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi, nello stato in cui si trovano all’atto della dichiarazione di fallimento del debitore », onde «il creditore che, di fronte al già
verificatosi inadempimento del debitore, non si è avvalso del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non può, dopo la dichiarazione di fallimento, esercitare tale diritto, con l’effetto di modificare a proprio favore e verso la massa dei creditori, la situazione giuridica di cui è titolare (citt. Cass. 14 luglio 1971, n. 2295 e Cass. 13 luglio 1971, n. 2252; in termini del tutto analoghi, Cass. 30 maggio 1983, n. 3708).
14. -Lo stesso discorso va fatto con riguardo al tema della trascrizione: come è stato efficacemente sottolineato, con la novella dell’art. 72, comma 5, l. fall., il legislatore del 2006, codificando una interpretazione già avanzata da questa Corte, ha inteso ribadire che ove l’azione di risoluzione contrattuale sia stata promossa dalla parte in bonis prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente, l’opponibilità della relativa domanda alla massa, quando il contratto abbia per oggetto beni immobili, presuppone sempre la trascrizione della medesima domanda giudiziale (Cass. 25 settembre 2017, n. 22280, non massimata in CED ). La valorizzazione dell’onere della trascrizione, per il contraente in bonis , riflette quindi un principio di carattere generale che trova espressione nella previsione dell’art. 45 l. fall., il quale assolve, sul piano della risoluzione dei conflitti, alla medesima funzione cui è deputato, nell’esecuzione forzata individuale, l’ar t. 2915, comma 2, c.c.. Ben si comprende, allora, la giurisprudenza formatasi prima della riforma del diritto fallimentare, in tema di compravendita immobiliare: giurisprudenza per la quale, ove la domanda diretta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente e di restituzione delle cose in base ad esso consegnate sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del convenuto, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori in conseguenza della retroattività tra le parti della risoluzione del contratto, che si traduce nell’obbligo di restituzione della cosa acquisita dal contraente
ancora in bonis prima della dichiarazione di fallimento, da considerarsi, pertanto, come mai entrata a far parte della massa attiva fallimentare (Cass. 3 febbraio 2006, n. 2439).
15. -Sulla base delle suesposte premesse, occorre prendere ora in considerazione la seconda parte dell’art. 72, comma 5, il quale, dopo aver tratteggiato l’interazione tra fallimento e domanda di risoluzione, si occupa del percorso processuale che deve avere il giudizio avviato prima dell’apertura della procedura concorsuale. È qui che si annidano le plurime incertezze interpretative rimarcate dall’ordinanza interlocutoria.
La norma stabilisce, come si è visto, che « se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V » della legge fallimentare.
Ci si è interrogati, in proposito, se « la domanda » in questione sia solo quella restitutoria o risarcitoria, o se il legislatore abbia utilizzato tale termine per indicare sia la domanda diretta ad ottenere la ripetizione di quanto prestato e il ristoro del danno sofferto, sia quella volta alla pronuncia di risoluzione del contratto. È controverso, in altri termini, se si debba limitare la portata della disposizione in commento alle domande di restituzione e di risarcimento, per le quali dovrà seguirsi il procedimento di ammissione al passivo contemplato dagli artt. 93 ss. l. fall., o se sia l’intera controversia, comprensiva della domanda di risoluzione del contratto a dover trasmigrare in sede fallimentare.
16. -Si deve avvertire che il problema deve essere adeguatamente perimetrato e che esso è destinato a subire, in ragione di ciò, un ridimensionamento, per la verità assai modesto.
È del tutto ovvio, anzitutto, come il trasferimento nella sede fallimentare della domanda risolutoria che si coniughi a pretese restitutorie o risarcitorie sia escluso nel caso in cui la domanda stessa
sia stata già decisa con sentenza non passata in giudicato, giusta l’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. (nel qual caso « il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione » nella sede ordinaria). In secondo luogo, è pacifico che il giudizio vertente sulla risoluzione possa sempre proseguire nella sede contenziosa ordinaria ove il contraente in bonis non intenda avanzare pretese nei confronti della massa: e così, non può dibattersi della necessità di trasferire in sede fallimentare la domanda risolutoria che sia coltivata allo scopo di far valere le ragioni creditorie dopo la chiusura del fallimento, o al fine di ottenere la liberazione dell’attore dai propri obblighi contrattuali o, ancora, col proposito di rendere possibile l’escussione di garan zie di terzi. Il principio, dettato dall’art. 52 l. fall., dell’obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale speciale strumento di cognizione attribuito al giudice fallimentare, non ha evidentemente modo di entrare in gioco se la domanda è diretta a conseguire, come nei casi sopra indicati, finalità estranee alla partecipazione al concorso.
-Il tema della cognizione, in capo al giudice fallimentare, della domanda di risoluzione introdotta in sede ordinaria è stato spesso posto in termini di competenza e affrontato come tale.
-Si rinvengono, specie in un passato non proprio recente, pronunce che assegnano alle domande di risoluzione del contraente in bonis la competenza del tribunale fallimentare avendo riguardo alla dimensione funzionale della pronuncia, al suo proiettarsi sulla massa fallimentare; si trova affermato che le domande di risoluzione rientrano nella competenza del tribunale fallimentare in quanto « incidono sulla concreta realizzazione del concorso fra i creditori e vengono ad incidere sul patrimonio del fallito » (Cass. 24 giugno 1969, n. 2269), ovvero « sulla procedura concorsuale, intesa nella sua ratio sostanziale, volta a realizzare unitariamente l’esecuzione sul patrimonio del fallito e ad assicurare la par condicio creditorum» (Cass. 12 maggio 1980, n. 3118; Cass. 2 giugno 1978, n. 2765); nella stessa prospettiva risulta
valorizzata l’incidenza sul patrimonio del fallito di quelle domande, come quella di risoluzione che sia finalizzata al risarcimento del danno nei confronti del fallito, che siano da considerare come « premessa di una pretesa verso la massa » (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25868, la quale segue una impostazione comunemente applicata nella definizione delle questioni che riguardano la competenza del tribunale fallimentare: cfr. ad es. Cass. 18 giugno 2018, n. 15982 e Cass. 23 luglio 2010, n. 17279; sulla base di q uest’ultimo fondamento si sono fatte del resto rientrare nella competenza del tribunale fallimentare anche le azioni di annullamento « seguite da quelle di restituzione » e quelle di simulazione del contratto: Cass. 23 luglio 2010, n. 17279, cit., in motivazione; Cass. 8 agosto RAGIONE_SOCIALE, n. 17388; Cass. 22 maggio 2002, n. 7510; con particolare riguardo alla simulazione: Cass. 8 agosto 1989, n. 3634; Cass. 10 agosto 1988, n. 4909; Cass. 12 maggio 1980, n. 3118).
19. -Sempre muovendosi nell’alveo della competenza, altra giurisprudenza è giunta tuttavia a conclusioni opposte, ritenendo che la domanda di risoluzione sfugga alla competenza del tribunale fallimentare. Il principio si trova espresso in modo compiuto, per la prima volta, in Cass. 21 febbraio 1994, n. 1648, secondo cui la domanda di risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento dell’acquirente e di restituzione della cosa già consegnata a quest’ultimo non trova ostacolo nella sopravvenienza del fallimento del convenuto e non può farsi rientrare fra quelle che, derivando dal fallimento, ai sensi dell’art. 24 l. fall., sono assoggettate alla vis attractiva del tribunale fallimentare, « tenuto conto che essa non incide sulla par condicio creditorum , in conseguenza della retroattività tra le parti della risoluzione del contratto, che si traduce nell’obbligo di restituzione della cosa acquisita dal contraente ancora in bonis prima della dichiarazione di fallimento, da considerarsi, pertanto, come mai entrata a far parte della massa attiva fallimentare ». Questa chiave di lettura è ripresa da Cass. 9 dicembre 1998, n. 12396, che ha precisato
come l’eventuale e connessa domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alla regola del concorso, non possa, per converso, sopravvivere, in sede ordinaria, alla dichiarazione di fallimento, e debba essere fatta valere, previa separazione delle cause, nelle forme di cui agli artt. 93 ss. l. fall., mentre la domanda principale di risoluzione proseguirà con il rito ordinario per la relativa decisione nel merito. A tale ordine di considerazioni risultano essersi conformate, in seguito, Cass. 29 ottobre 2008, n. 25984, massimata su di un tema diverso, e la già citata Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953, la quale ha avuto particolare riguardo alla fattispecie della trascrizione della domanda risolutoria attuata prima della sentenza dichiarativa di fallimento: trascrizione in forza della quale, è ivi spiegato, la sentenza di accoglimento della domanda « è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte della procedura ».
20. -In termini generali, questa seconda linea di indirizzo in tanto potrebbe essere condivisa in quanto si reputi che ai fini del radicamento della competenza del tribunale fallimentare non conti che la pretesa risolutoria costituisca una premessa nei confronti della massa e che la relativa decisione finisca per incidere sulla posizione degli altri creditori concorrenti. È evidente, infatti, che se si valorizzasse tale dato, tenuto presente dalla giurisprudenza innanzi menzionata, risulterebbe dirimente la circostanza per cui il diritto da far valere in sede concorsuale discende proprio dalla pronuncia di risoluzione che si assume debba essere trattata nel giudizio ordinario: sicché, sulla domanda di risoluzione, come su altre domande, di contenuto dichiarativo o costitutivo (ad esempio, di nullità, annullamento, rescissione), aventi rilievo pregiudiziale rispetto a quelle di restituzione e di risarcimento, dovrebbe sempre decidere il tribunale fallimentare.
Non appare infatti decisivo il rilievo per cui il bene consegnato o il denaro pagato dal contraente in bonis sarebbero destinati, in ragione
della risoluzione del contratto, a restare estranei alla massa. Quel che va accertato, in proposito, è il diritto alla restituzione, dipendente dalla vicenda risolutoria, di un bene o di una somma comunque appresi dal fallito in forza di un contratto concluso (e produttivo di effetti da) prima dell’apertura della procedura. La risoluzione costituisce il «fatto genetico», anteriore al fallimento, del credito di restituzione, da far valere nei confronti della procedura: per tale ragione la questione sulla risoluzione, cui si correla quella del diritto alla riconsegna, è devoluta alla cognizione del giudice fallimentare. L’argomento secondo cui in caso di risoluzione contrattuale il bene deve ritenersi non essere mai entrato nel patrimonio del fallito è distorsivo e privo di reale consistenza: ai fini della individuazione della competenza (o meglio, come subito si dirà, dell’iter processuale da seguirsi: § 21), non deve guardarsi ex post all’esito vittorioso, per il contraente in bonis , del giudizio risolutorio (che indubbiamente consegna lo scenario di un patrimonio, quello fallimentare, in cui il bene consegnato o la somma pagata non sono giuridicamente mai entrati), ma a come si atteggi ex ante la domanda di quel soggetto (il quale mira ad ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto, che dà ragione del credito di restituzione). Se così non fosse, anche la controversia relativa alla restituzione del bene o di una somma di denaro cui il contraente in bonis abbia diritto in ragione di un obbligo contrattuale di riconsegna maturato prima dell’apertura del fallimento sarebbe sottratta all’accertamento fallimentare, visto che il diritto del fallito di ritenere il bene o la somma si è esaurito prima di quel momento; ma ciò non può essere, dal momento che, una volta aperto il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, ogni credito e ogni diritto reale o personale mobiliare o immobiliare va accertato secondo le norme degli artt. 92 ss. l. fall., e quindi avanti al giudice fallimentare, in base al dettato d ell’art. 52 della stessa legge.
21. -L’art. 52 l. fall. rappresenta, in effetti, uno snodo
fondamentale nel quadro dell’indagine di cui le Sezioni Unite sono investite con riguardo al quesito circa il percorso processuale da assegnare alle domande di risoluzione contrattuale a seguito del fallimento.
La giurisprudenza odierna di questa Corte tende difatti ad escludere che una questione quale quella che qui si pone debba essere risolta sul piano della competenza: avendo, cioè, riguardo alla previsione, contenuta nell’art. 24 l. fall., secondo cui il tribunale fallimentare che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Si afferma, comunemente, che le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito (Cass. 20 settembre 2013, n. 21669; Cass. 2 agosto 2011, n. 16867) e che, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome declinata secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, e quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressus impediens (così Cass. 2 agosto 2011, n. 16867, cit.; cfr. pure Cass. 4 ottobre 2018, n. 24156, secondo cui l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione). Una tale profilatura della questione è condivisa dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: può richiamarsi, in proposito, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5694, nella cui motivazione si legge che l’improcedibilità ma, può aggiungersi, anche l’inammissibilità delle
azioni cognitive in corso in sedi diverse da quella concorsuale è « l’effetto diretto della esclusività dell’accertamento del passivo avanti al giudice della procedura, secondo regole esprimenti la scelta di uno specifico procedimento, cioè di un rito più che di una competenza dell’organo ».
22. -In tale prospettiva, occorre considerare il rilievo che assume la previsione dell’art. 52 l. fall. nell’architettura del procedimento fallimentare. Ebbene, la norma definisce programmaticamente il percorso attraverso cui vanno predisposte le condizioni per le successive fasi di liquidazione e di ripartizione dell’attivo: la regola per cui tutte le pretese che devono trovare soddisfacimento nel patrimonio fallimentare vanno vagliate col procedimento di accertamento del passivo obbedisce alla finalità, perseguita dal legislatore, di riservare alla sede concorsuale lo scrutinio di quanto necessario: i) per individuare il patrimonio suscettibile di liquidazione, previa distrazione dall’attivo di quanto è stato fondatamente rivendicato o preteso in restituzione; ii) per definire se e in che misura debba farsi luogo alla liquidazione onde soddisfare i creditori che abbiano presentato domanda di insinuazione; iii) per preordinare gli elementi per la distribuzione dell’attivo in ragione della diversa graduazione dei crediti concorsuali.
L’art. 52 individua, quindi, in via di sintesi, un sistema che realizza l’obiettivo di sottoporre all’accertamento del passivo le diverse pretese incidenti sul patrimonio fallimentare, assecondando l’aspirazione di quanti intendano partecipare alla distri buzione dell’attivo risultante dalla sua liquidazione o vogliano sottrarre ad esso beni, mobili o immobili, nei cui confronti vantino diritti reali o personali: risulta così delineato un complesso procedimento che comporta, almeno tendenzialmente, « la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all’accertamento dei crediti » oltre che dei diritti reali, mobiliari e immobiliari, « e l’inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso » (Cass. 15 gennaio
2003, n. 515 e Cass. 29 gennaio 2002, n. 1065; cfr. pure, non massimate sul punto, Cass. 23 gennaio 2018, n. 20734 e Cass. 10 febbraio 2016, n. 21217), « così che il procedimento di verifica non può implicare prese d’atto di decisioni assunte altrove » (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5694, cit., in motivazione).
Come evidenziato dalla giurisprudenza più risalente di queste Sezioni Unite, risulta infatti contraria ai principi del diritto concorsuale l’esistenza di titoli di partecipazione al concorso formatisi in contraddittorio col curatore ma nell’assenza degli altri creditori concorrenti, quindi al di fuori del processo fallimentare (Cass. Sez. U. 6 luglio 1979, n. 3878, in motivazione). Va osservato, in proposito, che l’esclusività della verifica del passivo riposa precisamente « sull’esigenza che ciascun creditore sia posto nella condizione di partecipare dialetticamente all’accertamento di ogni situazione soggettiva fatta valere in funzione dell’inserimento di un credito, proprio o altrui, nel passivo dell’unico insolvente, cioè a confronto di un attivo analogamente riunito » (ancora, in motivazione, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5694). Detto altrimenti, la ratio del carattere esclusivo di tale verifica si basa sul rilievo per cui « a dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l’ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata » (Cass. Sez. U. 12 novembre 2004, n. 21499, in motivazione). In tal senso, il procedimento di accertamento del passivo costituisce una più puntuale realizzazione del giusto processo: consente una effettiva partecipazione ad esso di tutte le parti interessate ed incide in termini positivi sulla sua durata, visto che l’instaurazione di parentesi di cognizione esterne rispetto al modulo procedimentale concorsuale costituisce uno dei fattori più significativi delle violazioni normative derivant i dall’eccessiva
durata del processo (Cass. Sez. U. 14 luglio 2010, n. 16508, in motivazione).
23. -Tale assetto normativo fa ritenere del tutto ragionevole l’enunciato che colloca all’interno del concorso le domande di risoluzione contrattuale preordinate a far valere diritti nei confronti della massa. L’accertamento di tali diritti è difatti str ettamente dipendente dalla ricognizione della vicenda risolutoria, nel senso che in tanto essi si configurano, in quanto la domanda di risoluzione abbia trovato accoglimento. Ove si ponga mente alla stretta correlazione esistente tra la risoluzione del contratto e i crediti restitutori e risarcitori che conseguono allo scioglimento del vincolo non si può non credere che il giudizio inerente alla pregiudiziale costitutiva meriti di essere trattato -per il rilievo che assume nella genesi del diritto di credito da far valere -nelle forme dell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, di cui al Capo V, Titolo II, della legge fallimentare.
Si tratta di prendere atto di ciò: l’accertamento delle conseguenze della risoluzione contrattuale non può esaurire la verifica cui è chiamato il giudice fallimentare in quanto ciò sarebbe scarsamente coerente con la logica del sistema, che è incentrata sul carattere esclusivo dell’accertamento richiamato dall’art. 52 l. fall. e sulla dialettica tra i creditori concorsuali che tale accertamento intende assicurare: creditori le cui ragioni, secondo quanto evidenziato in dottrina, « uscirebbero gravemente vulnerate ove convogliate sui binari della verifica del passivo fossero soltanto le pretese consequenziali alla pronuncia di risoluzione ».
24. -Ma l’idea che la domanda risolutoria esuli dal procedimento contemplato dagli artt. 92 ss. l. fall. si rileva foriera di gravi inconvenienti anche per il contraente in bonis che l’abbia proposta, tenuto conto che, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero, i tempi di verifica del passivo fallimentare sono di norma sensibilmente più contratti rispetto a quelli del giudizio ordinario. In effetti -lo ha
sottolineato Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 -, la prosecuzione del giudizio risolutorio avanti al giudice concorsuale consentirebbe, in sede di accertamento del passivo, l’utilizzo delle prove eventualmente già raccolte nel giudizio ordinario, potendo, poi, il giudice delegato, a norma dell’art. 95, comma 3, l. fall., « procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento ». Se invece la domanda di risoluzione fosse oggetto di separata trattazione, le pretese relative ai crediti restitutori e risarcitori dipendenti dalla risoluzione, che restano devolute alla cognizione del giudice fallimentare, sconterebbero i tempi del giudizio contenzioso ordinario. Si imporrebbe allora di reperire efficaci meccanismi di raccordo tra il procedimento ordinario e quello di accertamento del passivo, tali da garantire adeguatamente l’attore in risoluzione: il che non è affatto agevole.
Il tema meriterebbe ben altro spazio, ma sul punto può essere sufficiente osservare quanto segue.
Problematico appare, anzitutto, il ricorso all’istituto della riserva, che, come noto, risponde al criterio della tipicità (per tutte: Cass. 18 agosto 2017, n. 20191). Con riferimento alla fattispecie, contemplata dall’art. 96, comma 3, n. 1, l. fall., de i crediti condizionali, indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55 l. fall., la giurisprudenza di questa Corte ha fatto bensì registrare interpretazioni avanzate (così, con riguardo all’ipotesi del credito il cui accertamento è devoluto alla Corte dei conti: Cass. Sez. U. 16 maggio 2008, n. 12371 e Cass. Sez. U. 29 gennaio 1999, n. 789; con riguardo al credito il cui accertamento è devoluto all’arbitro straniero: Cass. Sez. U. 21 luglio 2015, n. 15200; con riguardo al credito correlato all’irrogazione di u na sanzione amministrativa pecuniaria: Cass. 20 luglio 2023, n. 21813; come è noto, l’ammissione con riserva dei crediti fiscali è poi espressamente contemplata dall’art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973, modificato dall’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999). Ma nel caso in esame occorrerebbe
spingersi oltre; dovrebbe infatti reputarsi che lo strumento della riserva sia operante con riferimento a controversie rientranti nella giurisdizione ordinaria, finendosi, così, col sottrarre al giudice fallimentare la decisione sul fatto costitutivo del diritto restitutorio o risarcitorio. Questo approdo mal si concilia con la funzione del procedimento fallimentare volto all’accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi e appare contrastante coi numerosi arresti della Corte secondo cui, come si è visto, restano attratte dalla «competenza» del giudice fallimentare le domande che integrano la « premessa di una pretesa verso la massa »: cfr. § 18). La tesi in esame avrebbe, d’altronde, un significativo impatto pratico, con riflessi negativi per i creditori concorrenti, legittimando l’automatico riconoscimento, in capo al contraente in bonis, degli speciali diritti che competono ai creditori ammessi con riserva: come quelli di fruire degli accantonamenti (art. 113, comma 1, n. 1, l. fall.) e di votare sulla proposta di concordato fallimentare (art. 127, comma 1, l. fall.).
Una valida soluzione al problema del coordinamento tra i due procedimenti non potrebbe nemmeno venire dall’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. del procedimento fallimentare in attesa della definizione di quello risolutorio. L ‘arresto del procedimento di verificazione del credito, restitutorio o risarcitorio, risulterebbe difatti incompatibile con la speditezza che contrassegna il sistema di accertamento del passivo e non offrirebbe del resto al creditore alcuna garanzia quanto al concreto soddisfacimento delle proprie ragioni, visto che in pendenza del giudizio di risoluzione egli non avrebbe il diritto di partecipare ai riparti, né avrebbe titolo di beneficiare di accantonamenti specifici a norma dell’art. 113 l. fall..
25. -Le considerazioni che precedono inducono dunque a credere che l’art. 52 l. fall. indirizzi la domanda di risoluzione del contratto, introdotta prima dell’apertura del fallimento e strumentale alla partecipazione al concorso, all’interno del procedim ento di
accertamento dei crediti.
26. -L’art. 72, comma quinto, conferma questa conclusione.
Il cit. art. 52, comma 2, ammette deroghe alla regola secondo cui ogni credito e ogni diritto reale o personale deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, facendo salve « diverse disposizioni della legge » (tali sono l’art. 87 -bis , che consente la restituzione, con decreto del giudice delegato, dei beni mobili sui quali i terzi vantino diritti reali o personali chiaramente riconoscibili, e l’art. 111bis comma 1, circa i crediti prededucibili non contestati per collocazione e ammontare e sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’art. 25).
L’art. 72, comma 5, per parte sua, non integra una eccezione alla regola di carattere generale (e tantomeno una deroga che diriga l’accertamento al di fuori del sistema concorsuale), ma risulta anzi del tutto coerente con essa regola.
La « domanda » menzionata in quest’ultima norma, infatti, è evidentemente quella in cui confluiscono l’istanza risolutoria e quelle restitutoria e risarcitoria, in quanto nella parte predicativa della proposizione che qui interessa (« deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V ») non sono operate distinzioni sulle sorti delle diverse pretese.
E del resto, come pure evidenziato dal AVV_NOTAIO Generale, si stenta a credere che il legislatore abbia voluto solo fissare, nella circostanza, una regola di cui nessuno ha mai dubitato, con riferimento alle domande accessorie o conseguenziali alla risoluzione: infatti, la competenza del tribunale fallimentare con riguardo alle accessorie domande di restituzione e di risarcimento -pretese pecuniarie incidenti sullo stato passivo -non è stata in passato oggetto di alcuna discussione. Vuol dirsi che le domande di accertamento dei crediti restitutori e risarcitori rientrano pacificamente nella previsione dell’art. 52, comma 2, l fall., sicché l’art. 72, comma 5, non aveva alcuna
necessità di chiarire che esse andassero proposte « secondo le disposizioni di cui al Capo V »: la disposizione assume invece un preciso significato, sul piano della ratio legis , ove si considerino i dubbi insorti, nella dottrina e nella giurisprudenza, anche di merito, sulla sorte delle domande di risoluzione in quanto tali (purché «quesite» prima del fallimento). È questa una lettura che può ben dirsi necessitata della disposiz ione in esame: una lettura che spiega pure l’approccio del legislatore del codice della crisi, per come emergente dalla relazione illustrativa di quest’ultimo testo normativo; nel prendere in esame l’art. 172, comma 5 (riproduttivo della norma qui in esame), la detta relazione sottolinea infatti che il giudice delegato, nel corso dell’accertamento del passivo, deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al petitum che alla causa petendi .
27. -Resta conseguentemente pure escluso che possa differenziarsi, nell’ambito delle domande risolutorie, quelle suscettibili di trascrizione ed effettivamente trascritte (ai fini dell’opponibilità al fallimento) prima dell’apertura della procedura conco rsuale, che sarebbero sempre devolute alla cognizione del giudice ordinario, e quelle non soggette a tale onere pubblicitario e integranti l’antecedente logico-giuridico di pretese restitutorie e risarcitorie da far valere nei confronti della massa, le quali sarebbero invece riservate alla cognizione del giudice fallimentare. Come osservato nell’ordinanza interlocutoria, la prescrizione dell’art. 72, comma 5, non offre il destro a una siffatta divaricazione degli itinerari processuali.
28. -È opportuna, sull’argomento, un’ultima notazione di rilievo sistematico: la soluzione proposta, che individua nel procedimento concorsuale la sede per la definizione di domande anche costitutive che si correlino a pretese nei confronti della massa, trova riscontro anche nella giurisprudenza lavoristica che si è occupata delle sfere di cognizione riservate, rispettivamente, al giudice del lavoro e a quello
fallimentare nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale. Si è distinto, in tal senso, tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (come ad esempio, la domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale rispetto ad esse: per le prime si è riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde si è ritenuta operante la regola dell’improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l’assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare (così Cass. 20 agosto 2013, n. 19271): in base a detta giurisprudenza, spetta quindi al giudice fallimentare, quale giudice del concorso, di accertare i diritti di credito dipendenti da rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, anche eventualmente in conseguenza di domande di accertamento o costitutive in funzione strumentale, con effetti esclusivamente endoconcorsuali (così, in motivazione, Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; più di recente, cfr. Cass. 28 ottobre 2024, n. 27796, secondo cui le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell’assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell’attribuzione di una determinata qualifica all’interno dell’ente o azienda).
In tal senso, l’opzione interpretativa proposta si mostra coerente con l’elaborazione che, anche nel settore lavoristico, ha condotto a valorizzare la cognizione del giudice fallimentare in tutti i casi in cui le
domande, di accertamento o costitutive, siano strumentali a pretese da far valere in sede concorsuale.
29. -Tanto detto, occorre a questo punto avvertire che non è però possibile seguire Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 nell’affermazione secondo cui « la procedibilità della domanda di risoluzione in sede di cognizione ordinaria non sembra incompatibile con una pronuncia incidenter tantum sulla questione pregiudiziale alle domande risarcitorie o restitutorie », e cioè sulla risoluzione del contratto da cui discendono i diritti da far valere in sede concorsuale. La sentenza pare ipotizzare un «doppio binario» processuale allorquando configura, al contempo, l’accertamento incidentale della risoluzione da parte del giudice fallimentare e la procedibilità della domanda risolutoria nella sede contenziosa ordinaria: tale ricostruzione fa comprendere l’ulteriore passaggio motivazionale della sentenza, in cui si spiega che sarebbe da escludere il rischio di conflitto tra giudicati « per la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi (il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale ex art. 96, ultimo comma, l. fall. » (sent. cit., in motivazione).
30. -In realtà, e anzitutto, il disposto degli artt. 52, comma 2, e 72, comma 5, l. fall. non consente di ritenere che la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento – cui siano associate le domande accessorie, conseguenti allo scioglimento del vincolo – a seguito dell’apertura della procedura concorsuale si sdoppi, proseguendo sia in sede ordinaria, per pervenire a una decisione con effetto di giudicato pieno, che in sede fallimentare, ove avrebbe luogo una ricognizione meramente incidentale. A parte il caso della pronuncia di sentenza non passata in giudicato, la domanda di risoluzione può avere ulteriore corso nella sede in cui è stata introdotta nella sola ipotesi in cui il contraente in bonis non intenda avanzare pretese nei confronti della massa (cfr. § 16): e in siffatta evenienza, come è evidente, il
giudice fallimentare non ha motivo di essere investito di alcuna cognizione, principale o incidentale, sulla risoluzione del contratto, visto che chi agisce si disinteressa del concorso.
31. -Deve in secondo luogo escludersi che il giudice fallimentare conosca della risoluzione contrattuale in via solo incidentale.
Riprendendo una distinzione dottrinale che va senz’altro condivisa, è a dirsi che, rispetto al diritto fatto valere da chi intenda soddisfarsi nella sede concorsuale, possono configurarsi situazioni giuridiche che si atteggiano in termini di incompatibilità o di pregiudizialità: le prime ricorrono allorquando alla pretesa fatta valere in sede fallimentare si oppone un controdiritto che assume valore modificativo, impeditivo o estintivo rispetto ad essa; le seconde si delineano quando la pretesa dipende o da un diritto o da un rapporto giuridico che si è già perfezionato, o dall’attuarsi di una modificazione giuridica di diritto sostanziale, sicché in quest’ultima circostanza la pretesa sorge solo a seguito della produzione dell’effetto costitutivo.
Nessuna questione si pone con riguardo alla cognizione incidentale, da parte del giudice fallimentare, di tutte le situazioni che si pongono in posizione di incompatibilità col diritto azionato, ritenendosi comunemente ammissibile la pronuncia anche sulle eccezioni che costituiscono il riflesso di azioni costitutive, come quelle di annullamento o di risoluzione; ciò vale, del resto, per l’eccezione revocatoria, posto che nel giudizio di verifica dei crediti, il curatore, a norma dell’art. 95, comma 1, l. fall., può eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione senza essere tenuto, per escludere il credito o la garanzia, a proporre l’azione revocatoria fallimentare (per tutte: Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778; Cass. 27 novembre 2013, n. 26504).
Allo stesso modo, non è controverso che il giudice fallimentare possa conoscere di tutte le situazioni, di carattere pregiudiziale, che si siano giuridicamente perfezionate, venendo in questo caso in
argomento la mera ricognizione di quanto si è già prodotto nel mondo giuridico: ciò che avviene, ad esempio, nel caso in cui si dibatta della nullità del contratto.
Problemi pone, di contro, la cognitio incidenter tantum della pregiudiziale costitutiva: e cioè di quella « modificazione giuridica sul piano sostanziale la quale, in base alla composizione normativa dell’effetto giuridico, consegue alla sentenza che accoglie la domanda giudiziale proposta dalla parte interessata »: è questa l’ipotesi presa in considerazione dalla sentenza n. 2990 del 2020, che ha precisamente riguardo alla pronuncia incidentale sulla risoluzione (non di diritto), quale questione pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie. In tale evenienza -in cui viene in esame quello che è definito un «cumulo successivo, o condizionale in senso stretto» di azioni, o un «cumulo per successione cronologica», ove l’una azione è proposta sotto la condizione che prima sia accolta l’altra, da cui prenderà vita -, la cognizione incidentale, secondo l’avviso della dottrina, trova ostacolo nell’impossibilità, da parte di chi agisca in giudizio facendo valere il diritto che assuma essere dipendente dalla produzione in via giurisdizionale della modifica zione giuridica, di ottenere che l’effetto costitutivo pregiudiziale sia disposto in via incidentale, piuttosto che avvalendosi dell’azione costitutiva che l’ordinamento gli riconosce: viene cioè escluso si possa « far valere solo la seconda azione, senza richiedere anche una decisione costitutiva, limitandosi dunque a sollecitare al giudice una cognizione incidentale sulla posizione giuridica, ad efficacia costitutiva ‘condizionante’ la decisione sulla causa dipendente ». Si reputa, così, che il diritto alla restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto debba trovare fondamento nella pronuncia di risoluzione che determina il venir meno degli effetti del negozio, non già in un mero accertamento circa i presupposti della detta risoluzione.
32. -È da osservare, per la verità, che la giurisprudenza di
questa Corte riconosce dignità di categoria generale all’accertamento costitutivo in via incidentale, ritenendo che le norme degli artt. 1442, comma 4, e 1449, comma 2, c.c. (rispettivamente in tema di eccezione di annullamento e di eccezione di rescissione) che espressamente la prevedono, siano suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Tuttavia, questa linea di pensiero ha portato ad affermare che, in presenza di un’« azione costitutiva non necessaria » (come quella avanzata ai sensi dell’art. 1453 c.c., in relazione alla quale l’effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non deve verificarsi obbligatoriamente per via giudiziale, potendo trovare realizzazione pure attraverso un accordo di scioglimento del contratto), la risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocata anche in via di eccezione (così Cass. 27 marzo RAGIONE_SOCIALE, n. 7418 e Cass. 30 marzo 2005, n. 6733). Ed è, questo, a ben vedere, un approdo del tutto coerente con la dottrina sopra richiamata, dal momento che la cognizione incidentale, nella fattispecie indicata, investe la risoluzione del contratto quale effetto giuridico che risulta incompatibile col diritto fatto valere giudizialmente, allo scopo di paralizzare la pretesa fondata sul contratto stesso: qui la risoluzione non si atteggia, dunque, a situazione pregiudiziale rispetto al detto diritto (nelle due pronunce sopra menzionate la Corte ha infatti valorizzato la risoluzione come fatto impeditivo del diritto azionato, il che -si è visto -è senz’altro ammesso).
33. -Per completezza si impone una ulteriore precisazione.
Queste Sezioni Unite, proprio in materia fallimentare, hanno riconosciuto la possibilità giuridica di una cognizione incidentale su questione pregiudiziale costitutiva: è stato affermato che allorquando l’azione revocatoria sia stata promossa dopo il fallimento dell’ accipiens , non potendo la medesima essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) possono insinuarsi
al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione « demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva » (Cass. Sez. U. 24 giugno 2020, n. 12476; in senso conforme, Cass. 22 novembre 2024, n. 30124). L’enunciato trova però fondamento nel rilievo per cui l’impossibilità di proporre l’azione costitutiva non può farsi dipendere da un evento – la sopravvenuta d ichiarazione di fallimento del terzo acquirente – « del tutto occasionale ed estrinseco rispetto ai creditori dell’alienante », sicché nella fattispecie si trattava di assicurare tutela a questi ultimi, sul presupposto che il sistema non potesse tollerare « se non col dissolvimento del fondamento etico-sociale che sottende i rapporti obbligatori » che i detti soggetti fossero « lesi irreparabilmente » (Cass. Sez. U. 24 giugno 2020, n. 12476, cit., in motivazione).
L’arresto in questione, proprio perché dettato dalla necessità di far salva, in un’evenienza del tutto eccezionale, segnata dal sopravvenuto fallimento del terzo acquirente, l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di soggetti (i creditori de ll’alienante) che ne sarebbero altrimenti privati, non è dunque generalizzabile, né può assurgere ad argomento da cui desumere che la pregiudiziale costitutiva possa essere oggetto di una cognizione meramente incidentale in casi dissimili da quello ivi scrutinato.
Ciò posto, nel caso della domanda risolutoria proposta prima del fallimento dal contraente in bonis la cognizione incidentale non ha alcuna ragion d’essere, in quanto, diversamente da quanto è dato di ravvisare nella particolare ipotesi dell’azione revocatoria proposta nei confronti del terzo acquirente fallito, nulla si oppone a che il contraente in bonis investa il giudice fallimentare della cognizione principale della domanda di risoluzione da lui già proposta in sede ordinaria.
34. -Va d’altronde sottolineato che è proprio l’art. 72, comma 5, l. fall. a far intendere che la pronuncia da rendersi in sede
fallimentare è quella, costitutiva o alternativamente dichiarativa, propria delle decisioni sulla risoluzione contrattuale cui fanno riferimento le previsioni di cui agli artt. 1453 ss. c.c..
Infatti, la norma della legge fallimentare si riferisce all’ipotesi in cui la restituzione o il risarcimento del danno sono domandati « con la pronuncia di risoluzione »: locuzione, questa, cui non è evidentemente possibile annettere, in base all’art. 12 preleggi, un significato diverso da « quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse »; sicché, in difetto di una precisa indicazione normativa circa il diverso contenuto della decisione da rendersi nella sede concorsuale, avanti al quale va riproposta la domanda, è doveroso credere che, in ipotesi di accoglimento, la statuizione del giudice fallimentare sia proprio quella, costitutiva o dichiarativa, cui mettono capo le azioni risolutorie tipiche.
Il fatto, poi, che il legislatore, nel primo periodo dell’art. 72, comma 5, faccia « salva » la disciplina della trascrizione – che subordini, cioè, l’effetto prenotativo della decisione all’attuazione del detto incombente – non si concilia affatto con l’accertamento incidentale: non si vede, infatti, come il sistema pubblicitario evocato dalla norma, il quale trova il suo completamento nell’annotazione della pronuncia a margine della trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione, giusta l’art. 2655, c omma 1, c.c., possa trovare attuazione in presenza di una decisione resa incidenter tantum , e non già, come prescritto dalla norma appena richiamata, in ragione dell’intervento di una pronuncia (costitutiva o dichiarativa) di risoluzione del contratto.
35. -In definitiva, quindi, la natura incidentale della cognizione del giudice fallimentare trova, anzitutto, una difficile collocazione, sul piano dei principi, nel caso in cui si faccia questione di pretese restitutorie o risarcitorie che debbano conseguire a una pronuncia costitutiva di risoluzione; essa appare inoltre smentita dal tenore complessivo dell’art. 72, comma 5, l. fall., che non attribuisce alla
decisione sulla risoluzione una portata diversa da quella che essa riveste ove sia resa in esito a un comune giudizio contenzioso diretto alla produzione o all’accertamento dell’effetto costitutivo proprio della risoluzione stessa.
36. -Ci si può chiedere, a questo punto, quale portata abbia una pronuncia costitutiva o dichiarativa rispondente allo schema delle tipiche azioni risolutorie nel caso in cui essa sia adottata in sede fallimentare, tenuto conto che il decreto di esecutività dello stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale fallimentare in sede di impugnazione sono produttivi di effetti endoconcorsuali.
37. -L’art. 96, ultimo comma, l. fall., nel testo introdotto col d.lgs. n. 5 del 2006, prevede che il detto decreto e le nominate decisioni « producono effetti soltanto ai fini del concorso »; il principio è stato ribadito, ma « limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui », dall’art. 204, ultimo comma, c.c.i.i.: disposizione, questa, che è stata introdotta in attuazione del criterio di cui all’art. 7, co mma 8, lett. d), della legge delega (l. n. 155 del 2017) e che trova un coerente sviluppo nel sistema di pubblicità legale oggi espressamente contemplato per il decreto che accoglie la domande di rivendica (art. 210, terzo comma, c.c.i.i.: pubblicità ignorata dal legislatore del 2006, ancorché la competenza del tribunale fallimentare fosse stata estesa, nell’occasione, alle azioni reali immobiliari).
38. -Si dubita in dottrina che l’accertamento del giudice fallimentare abbia una consistenza solo processuale; si assume, in tal senso, che il giudicato concorsuale si estende alle questioni pregiudiziali in senso logico relative all’esistenza del diritto e all’opponibilità dello stesso alla massa e che tale risultato risulta pienamente compatibile con l’efficacia endoconcorsuale della pronuncia: si è detto, così, che l’accertamento del diritto al concorso fatto valere dal creditore può implicare l’accert amento con efficacia di giudicato di tutto ciò che
attiene alla ragione creditoria, sempre che « non si abbia la pretesa di esportare gli effetti della decisione giudiziale in una situazione processuale relativa a parti diverse » rispetto al curatore e al creditore, nei cui confronti quell’accertamento ha avuto luogo.
39. -Per loro conto, gli arresti della giurisprudenza di legittimità appaiono più che altro segnati dalla necessità di rimarcare l’efficacia meramente processuale della pronuncia adottata in sede concorsuale: nelle massime di questa Corte si trova comunemente espresso, infatti, il principio per cui l’ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Cass. 12 aprile 2022, n. 11808; Cass. 3 dicembre 2020, n. 27709); si tratta di una variante dell’enunciato che si rinviene nella giurisprudenza anteriore alla riforma (quando solo il decreto di esecutività dello stato passivo aveva valenza endoconcorsuale: cfr. Cass. Sez. U. 27 luglio 1963, n. 2082): enunciato secondo cui i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell’ambito della procedura fallimentare (Cass. 15 settembre 2006, n. 19940). L’irretrattabilità, in sede fallimentare, dell’accertamento operato in sede di accertamento del passivo ha così portato questa Corte ad escludere che il tribunale fallimentare, investito, in sede di opposizione, del mancato riconoscimento del privilegio su di un credito già ammesso in chirografo con il decreto di esecutività dello stato passivo, possa escludere tale credito (Cass. 14 marzo 2017, n. 6524); o ad affermare che è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all’omessa
impugnazione del decreto di rigetto dell’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo (Cass. 14 febbraio 2023, n. 4632); o ancora a sostenere che al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata (Cass. 26 luglio 2012, n. 13289; Cass. 4 settembre 2004, n. 17888), sicché, in via generale, « l’ammissibilità o meno dell’azione revocatoria rispetto ad un credito ammesso alla stato passivo va stabilita in relazione all’esistenza o meno di un giudicato endofallimentare formatosi su quest’ultimo punto » (Cass. Sez. U. 14 luglio 2010, n. 16508, cit., in motivazione). Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza che tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella resa in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo -pronunce che pure sono relative alle stesse parti e hanno per oggetto il medesimo rapporto -non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex art. 96, ultimo comma, l. fall. (Cass. 22 marzo 2024, n. 7772): ragion per cui, ad esempio, sul piano applicativo, si è escluso potersi valorizzare alla stregua di giudicato, in un giudizio ordinario di risoluzione, gli esiti del procedimento di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27709, cit.).
40. -L’innesto della risoluzione domandata dal contraente in bonis nel procedimento di cui al Capo V , relativo all’accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, impone di credere che la relativa pronuncia, al pari di quella sulla restituzione del bene, che dipende da essa, sia governata dal principio dell’endoconcorsualità.
In tal senso, le statuizioni risolutorie e restitutorie spiegano effetto nei confronti del curatore e del contraente in bonis , oltre che
dell’aggiudicatario del bene immobile, nel caso in cui il suddetto bene sia stato alienato per non essere stata disposta la sospensione della liquidazione ex art. 93, comma 8, l. fall.: l’accoglimento della domanda di risoluzione, ove debitamente trascritta, è difatti in questa ipotesi sicuramente opponibile all’aggiudicatario, siccome avente causa della procedura, e come tale destinatario degli effetti della risoluzione, giusta gli artt. 2909 c.c. e 111, comma 4, c.p.c.; nel caso di aggiudicazione di bene mobile la conclusione può essere invece diversa, dal momento che l’aggiudicatario acquista un tale bene a titolo originario ex art. 1153 c.c., onde, in caso di buona fede, fa comunque salvo il suo acquisto.
Le pronunce risolutorie e restitutorie non possono, di contro, reputarsi opponibili al fallito, al quale è del resto impedito di interloquire, in forza di una propria autonoma legittimazione, sul tema della restituzione -come su quello, pregiudiziale, della risoluzione -stante la disciplina contenuta nell’art. 43 l. fall.. Tale norma, di carattere generale, priva infatti il debitore sottoposto alla procedura concorsuale di legittimazione nelle controversie relative ai suoi rapporti di diritti patrimoniale e gli sottrae finanche la facoltà di intervenire in giudizio, salve le eccezionali ipotesi di cui al comma 2. Il fallito, in particolare, non ha la legittimazione ad impugnare i provvedimenti assunti dal giudice delegato a norma dell’art. 96 l. fall.: lo conferma l’art. 98 della stessa legge, secondo cui il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denuncia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito (Cass. 12 novembre 2024, n. 29156; Cass. 25 marzo 2013, n. 7407).
Appare significativo, al riguardo, che una diversa modulazione del principio dell’endoconcorsualità limitata, come in precedenza accennato, « ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui » -sia stata configurata dal legislatore solo col codice della crisi,
associando simmetricamente ad essa l’espresso riconoscimento del diritto del debitore fallito di « intervenire e proporre impugnazione » nei giudizi di restituzione e di rivendicazione (cfr., in tal senso, l’ultimo comma dell’art. 204 c.c.i.i., come modificato col correttivo contenuto nel d.lgs. n. 136 del 2024). Il nuovo dato normativo fa emergere la diversa attenzione del codice della crisi per la specificità delle azioni di rivendica e di restituzione: ma non può certo giustificare interpretazioni della vecchia legge -cui è estranea alcuna deroga al principio dell’endoconcorsualità in base alla nuova. Mette conto qui di richiamare quanto puntualmente e condivisibilmente sottolineato, di recente, da queste Sezioni Unite: l’attività di interpretazione, per quanto la si voglia dilatare in funzione evolutiva, « non può spingersi fino a superare il limite di tolleranza e di elasticità di un enunciato », ossia « del significante testuale della disposizione che il legislatore ha posto » (Cass. Sez. U. 19 marzo 2024, n. 7337, in motivazione). Il codice della crisi d’impresa, inapplicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, può quindi offrire, bensì, un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare, ma « solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro » (Cass. Sez. U. 25 marzo 2021, n. 8504 e, in motivazione, già Cass. Sez. U. 24 giugno 2020, n. 12476): ambito di continuità che nel nostro caso va sicuramente escluso.
41. -La previsione dell’ultimo comma dell’art. 96 non implica, invece, che la decisione sulla risoluzione contrattuale, devoluta al giudice fallimentare, debba essere resa incidenter tantum.
In termini generali, come è stato osservato in dottrina, il legislatore, nello stabilire che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte in sede di impugnazione producono effetti « soltanto ai fini del concorso », non ha con ciò escluso che all’oggetto tipico del procedimento di verifica si affianchino « temi decisori ulteriori »
rispetto a quelli tipici del procedimento di verifica. Nello specifico, la volontà legislativa, desunta dagli elementi che si sono via via indicati, è nel senso che la decisione sulla risoluzione per inadempimento del contratto opponibile alla procedura concorsuale resta devoluta al giudice fallimentare e che quest’ultimo non deve limitarsi a un accertamento incidentale sui presupposti della risoluzione stessa.
La pronuncia sull’azione costitutiva o dichiarativa resa in sede fallimentare si mostra del resto pienamente coerente col sistema concorsuale (tanto più ove si consideri, con riguardo alla prima delle citate azioni , l’attitudine della relativa decisione di accoglimento a produrre quegli effetti che non possono sortire da un accertamento incidentale sulla pregiudiziale costitutiva).
La statuizione adottata sulla risoluzione concorre infatti a realizzare in modo coerente la complessa portata dell’art. 52 l. fall., che canalizza nel « concorso dei creditori » non solo i diritti di credito strettamente intesi -quelli suscettibili di insinuazione -al fine di conseguire un titolo per partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione, ma anche ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, al cui riconoscimento di spettanza individuale mira il terzo per precluderne l’inclusione nell’attivo da liquidare. La decisione sulla risoluzione assunta nel contraddittorio coi creditori concorsuali obbedisce, così, alla logica del concorso: produce un risultato da cui dipende la definitiva sottrazione del bene alla procedura e la r icollocazione dello stesso nella disponibilità di chi ha proseguito l’azione di risoluzione (in ipotesi di accoglimento della domanda), o la stabile inclusione del bene in questione nella liquidazione fallimentare (in ipotesi di rigetto).
42. -Mette conto di evidenziare, da ultimo, che la trattazione della domanda «quesita» prima del fallimento avanti al giudice delegato e, in caso di opposizione o di impugnazione o dello stato passivo, avanti al tribunale fallimentare non determina una menomazione dei diritti di
difesa delle parti chiamate a interloquire sulla domanda di risoluzione. La cognizione del giudice delegato nella fase di verifica è di carattere sommario, ma il procedimento in questione, come è stato autorevolmente sottolineato, è sommario nella sua dinamica applicativa, « non sommario quanto a qualità della decisione »: e comunque, il contendente che si reputi insoddisfatto dalla pronuncia resa dal detto giudice ha la possibilità di promuovere un giudizio che è pacificamente da considerarsi come procedimento contenzioso a cognizione piena (per tutte, con specifico riguardo al giudizio di opposizione: Cass. 15 aprile 2024, n. 10047; Cass. 18 dicembre 2023, n. 35254). Vero è che il giudizio di impugnazione e di opposizione hanno carattere eventuale: nondimeno, è lo stesso art. 96, ultimo comma, l. fall. a conferire irretrattabilità, nel senso di cui si è detto, al decreto di esecutività dello stato passivo. Il nostro ordinamento conosce, d’altra parte, una pluralità di fattispecie procedimentali in cui il provvedimento a cognizione sommaria è idoneo al passaggio in giudicato in caso di inerzia della parte che sia legittimata a impedire quell’effetto: questo accade, per restare a un esempio di scuola attinente proprio alla vicenda risolutoria, nel caso del procedimento per convalida di sfratto per morosità.
43. -Un tema dibattuto, su cui l’ordinanza interlocutoria sollecita una presa di posizione, è quello del raccordo che debbano avere il giudizio ordinario e il procedimento fallimentare ove si reputi che la domanda di risoluzione contrattuale vada trattata in sede concorsuale.
44. -Sul punto, la dottrina ha manifestato più di una perplessità quanto alla necessità che il giudizio di risoluzione già pendente nell’ordinaria sede contenziosa sia oggetto di una vera e propria riassunzione avanti al giudice delegato.
Tali perplessità possono condividersi, in quanto occorre muovere da un dato: se la domanda di risoluzione contrattuale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno o della prestazione
restitutoria deve essere coltivata nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la sorte di essa, avanti al giudice ordinario, è segnata; e ciò nel senso che quel giudice deve dichiarare la domanda in questione improcedibile. La situazione giuridica che si determina nella fattispecie che interessa non è in altri termini diversa rispetto a quella che si delinea in presenza di domande, già proposte nei confronti del fallito, che pure vanno fatte valere nelle forme previste dagli artt. 92 ss. l. fall.. Secondo quanto precisato da queste Sezioni Unite, infatti, « la correlazione tra interruzione e riassunzione o prosecuzione s’inserisce in una prospettiva funzionale che lo stesso legislatore canalizza, ma non per tutti i processi pendenti, posto che in altri la dichiarazione di fallimento si atteggia a causa di improcedibilità, ove l’orizzonte sia la definitiva migrazione e conversione (altrettanto volontarie) della domanda di credito in una insinuazione al passivo (ex artt. 52, 93 l. fall.), con rito speciale (nonché regole temporali ivi dettate) avanti agli organi concorsuali e arresto dell’iter processuale rilevabile d’ufficio, anche nel giudizio di cassazione » (Cass. Sez. U. 7 maggio 2021, n. 12154, in motivazione). A fronte della dichiarazione di fallimento, dunque, il giudizio di risoluzione, al pari di quelli aventi ad oggetto pretese di natura concorsuale, deve essere definito in rito con una pronuncia di improcedibilità e non va semplicemente interrotto: il che si spiega in quanto il nominato giudizio non può pervenire ad alcuna decisione di merito nella sede in cui è sorto ed è stato fino a quel momento trattato.
45. -D’altro canto, l’idea che la controversia risolutoria vada riassunta avanti al giudice fallimentare si scontra con evidenze insuperabili.
La riassunzione è anzitutto è prevista per ipotesi particolari dettate dalla legge, come la dichiarazione di incompetenza o l’interruzione del giudizio, ma non per l’ improcedibilità. È il caso di rammentare, qui, che i rapporti tra il giudice ordinario e quello
fallimentare non sono definibili in termini di incompetenza: essi danno vita, piuttosto, a questioni di rito (cfr. § 21) e, del resto, la proposizione della domanda di risoluzione nella sede concorsuale determinerà, il più delle volte, non già il trasferimento del giudizio da un ufficio giudiziario all’altro, quanto piuttosto, il migrare di esso tra articolazioni distinte de l medesi mo ufficio. Quanto all’interruzione, essa determina l’arresto del procedimento che deve poi proseguire nella stessa sede: onde non ha senso immaginare che a seguito dell’interruzione il giudizio contenzioso debba riprendere avanti al giudice delegato.
In secondo luogo, la riassunzione appare difficilmente configurabile in una ipotesi quale quella in esame, in cui la translatio vedrebbe il passaggio da una fase procedimentale a cognizione piena a una fase a cognizione sommaria, quale è quella del giudizio di verifica.
Ancora: alla riassunzione andrebbe associato un termine perentorio che la legge non prevede; ed è anzi significativo che l’art. 72, comma 5, l. fall. non solo manchi di contemplare un termine per «riassumere» il giudizio, ma stabilisca che il contraente in bonis debba « proporre » la sua domanda in sede concorsuale (nelle forme del Titolo II, Capo V della legge fallimentare). È quindi la stessa norma che regola la sorte del giudizio risolutorio a disporre che quest’ultimo vada introdotto nelle stesse forme con cui si sottopongono al giudice fallimentare le domande di ammissione al passivo di crediti e le domande di rivendicazione e restituzione di beni.
46. -Proprio in quanto il raccordo tra il giudizio introdotto nella sede ordinaria e quello da trattare in sede fallimentare non è rappresentato dalla riassunzione, deve escludersi che il primo possa essere dichiarato estinto per la mancata osservanza dei termini entro cui, in base all’art. 50, comma 1, c.p.c., deve attuarsi la riassunzione stessa: in conseguenza, va pure negato che il giudice avanti al quale è stata trattata, prima del fallimento, la domanda di risoluzione possa disporre la cancellazione della trascrizione di detta domanda a norma
dell’art. 2668, comma 2, c.c.. Se il giudizio ordinario di risoluzione deve concludersi con una pronuncia di improcedibilità, la norma appena richiamata, che ha riguardo all’estinzione per rinuncia o per inattività delle parti, non ha modo di operare (come invece accadrebbe ove trovasse applicazione l’art. 50, comma 2, c.p.c., che è riferito alla diversa ipotesi della tardiva riassunzione della causa a seguito della pronuncia sulla competenza).
47. -Ciò non significa, ovviamente, che la trascrizione debba restare ferma nell’ipotesi in cui la domanda di risoluzione manchi di essere riproposta avanti al giudice fallimentare. Se è vero che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice, in esit o all’esecuzione concorsuale, in sede di trasferimento all’aggiudicatario del bene immobile espropriato, ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, ma non anche la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali (Cass. 10 settembre 2003, n. 13212; Cass. 9 novembre 1978, n. 5121), può credersi che, anche in seguito alla chiusura della fase di accertamento del passivo, lo stesso giudice, sollecitato da chi vi abbia interesse, de bba procedere alla detta cancellazione previa formale presa d’atto della mancata riproposizione della domanda di risoluzione in sede fallimentare (evenienza, questa, che, dando ragione del definitivo venir meno della controversia sulla risoluzione del contratto, può equipararsi all’ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti di cui al cit. art. 2668, comma 2, c.c.). Poiché, infatti, la trascrizione della domanda non segue alla pronuncia di improcedibilità, che segna il semplice arresto, nella sede contenziosa, della controversia risolutoria, è il giudice fallimentare, avanti al quale detta controversia può essere «trasferita», a dover verificare se la domanda in questione sia stata effettivamente coltivata in ambito concorsuale: condizione, questa, mancando la quale va appunto disposta la cancellazione della trascrizione.
Resta inteso, poi, che la trascrizione deve essere cancellata anche in caso di rigetto della domanda di risoluzione (sempre in base al secondo comma dell’art. 2668 cit.) .
48. -In ipotesi di accoglimento della detta domanda, va infine curata ex art. 2655 c.c. l’annotazione della pronuncia risolutoria .
Nella Relazione al codice civile (n. 1089) si legge che la detta annotazione trova il suo fondamento giustificativo in due ordini di ragioni: in primo luogo, la domanda in accoglimento della quale la sentenza è pronunciata potrebbe non essere trascritta; in secondo luogo -« e ciò è molto più importante » -la trascrizione della domanda « deve avere una funzione conservativa, puramente provvisoria, e i terzi devono sapere se la conseguenza giuridica a cui la domanda era diretta sia effettivamente realizzata ».
Secondo la giurisprudenza di questa S.C. , l’annotazione rappresenta una formalità accessoria alla trascrizione dell’atto a margine del quale viene eseguita, svolgendo una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, così da rendere la sentenza annotata a margine dell’atto trascritto opponibile ai terzi (Cass. 22 luglio 2025, n. 20736). Tale annotazione può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice (Cass. 10 dicembre 2024, n. 31831) e si attua secondo le speciali modalità prescritte dall’art. 19bis , comma 1, e, in via residuale, dall’art. 19, comma 2, l. n. 52 del 1985.
Va in questa sede ribadito c he l’annotazione non svolge la funzione di semplice pubblicità-notizia: e ciò avendo riguardo al disposto del terzo comma dell’art. 2655 cit., secondo cui in mancanza di annotazione « non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione » ed « seguita l’annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro
effetto secondo l’ordine rispettivo ». Da tale disposizione si ricava che l’annotazione opera principalmente nel senso di assicurare, attraverso l’adempimento di un vero e proprio onere, la continuità delle formalità pubblicitarie.
49. -Il fatto che, in caso di domanda di risoluzione proposta nei confronti della parte poi fallita, a dover essere annotato sia il decreto del giudice delegato o quello del tribunale fallimentare emesso in sede di impugnazione, piuttosto che una sentenza, non genera, a ben vedere, particolari problemi.
Nel sistema pubblicitario devono tenersi distinti il titolo della trascrizione dal mutamento giuridico che deve essere pubblicizzato. Una precisa indicazione, sul punto, la offre la previsione dell’art. 2645 c.c., evocata dall’ordinanza interlocutoria ; la norma, come è noto, prevede debba rendersi pubblico, ai fini previsti dall’art. 2644 c.c. che disciplina gli effetti della trascrizione -, ogni atto o provvedimento che produce, in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c., salvo dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi. Non occorre qui soffermarsi sul dibattito che ha investito l’interpretazione della norma : dibattito che ha visto contrapposte l’opini one di quanti reputano essere tassativo il novero degli effetti cui è associato l’incombente della trascrizione e la tesi per cui la norma consentirebbe pure la trascrizione di atti e provvedimenti i cui effetti siano diversi, ma sostanzialmente equiparabili, a quelli indicati dal legislatore. Quel che conta è che l’art. 2645 c.c. moduli la trascrizione sul mutamento giuridico, sull’effetto, che la legge vuole pubblicizzato. Questo spiega come la dottrina non abbia avuto difficoltà a riconoscere che, ai fini della pubblicità delle decisioni, titolo per la trascrizione sia non solo la sentenza, secondo quanto espressamente prevede l’art. 2657 c.c., ma anche ogni altro provvedimento (decreto, ordinanza) dell’autorità giudiziaria che, senza avere quella forma, produca gli
effetti che la legge vuole siano pubblicizzati.
Per l’annotazione si deve giungere alle stesse conclusioni, non potendosi immaginare che tale formalità, di natura meramente accessoria, obbedisca a una logica diversa da quella di cui si è appena detto, e che ispira l’istituto della trascrizione: anche ai fini dell’attuabilità del detto incombente conta, dunque, non tanto la forma del provvedimento, quanto l’effetto che la legge esige sia pubblicizzato. Il disposto del comma 4 dell’art. 2655 c.c., secondo cui l’annotazione si opera, per quanto qui rileva, in base alla « sentenza » da cui risultano i « fatti » che la norma prevede (tra cui è ricompresa la risoluzione) è chiaramente sovrapponibile alla prescrizione contenuta nell’art. 2657 c.c., per la quale la trascrizione si esegue in forza di atti specifici, quali, per l’appunto, la « sentenza », e si presta ad essere interpretato nel medesimo senso estensivo.
L’importanza che assume, in tema di annotazione, la segnalazione al pubblico del mutamento giuridico occorso, a prescindere dalla natura del provvedimento che lo veicola, è più che evidente. La mancata annotazione contrasta con elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici, dal momento che non rende conoscibile dai terzi l’esito del giudizio introdotto con la domanda trascritta, come già rilevato nella Relazione del 1942. È stato osservato, in dottrina, con specifico riguardo alle annotazioni e alle cancellazioni, che l’apparato della pubblicità legale è aggiornato per scelta politica, onde assicurare la generalità dei dati da parte dei consociati: se i dati resi conoscibili non corrispondono alla verità, per vizio originario o per l’evoluzione della realtà stessa, l’apparato pubblicitario non adempie alla funzione sua propria e si risolve in strumento di disinformazione; in tal senso -si è precisato -l’annotazione e la cancellazione obbediscono a un « principio di verità ». Non si ignora che, secondo questa stessa linea di pensiero, le annotazioni imposte come onere (in vista del conseguimento di un effetto vantaggioso per colui a favore del quale si
devono eseguire) costituiscono un numero chiuso, in considerazione dell’eccezionalità che rivestono le norme impositive di oneri ; ed è ben vero che l’art. 2655 c.c. prescrive un vero e proprio onere a carico dell’attore in risoluzione, per quanto in precedenza detto. Ma tutto ciò implica che l’annotazione non possa riguardare mutamenti giuridici diversi da quelli contemplati dal primo e dal secondo comma dell’ art. 2655: non esclude che i mutamenti giuridici presi in considerazione dal legislatore debbano essere annotati ove abbiano titolo in provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza. La formalità pubblicitaria, in tale ipotesi, si impone proprio per assicurare quel risultato utile, dato dalla continuità delle trascrizioni e delle iscrizioni, al quale si raccorda l’onere di cui è gravata la parte che si giova del provvedimento. Nel caso oggetto di esame, ove il decreto reso in sede fallimentare non fosse soggetto ad annotazione, il sistema pubblicitario si rivelerebbe incompleto, nel senso che, a fronte dell’effetto prenotativo procurato con la trascrizione della domanda di risoluzione, non potrebbe assicurarsi la continuità delle formalità pubblicitarie.
50. -Possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:
«La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato;
«La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o
costitutivo, della pronuncia risolutoria;
«Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio;
«In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, comma 11, l. fall., deve essere annotato a margine dell’atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c.».
51. -Venendo ai motivi di ricorso, il primo va respinto.
Sostiene il fallimento ricorrente che il giudizio doveva proseguire nell’ordinaria sede contenziosa e che, quindi, in quanto non riassunto tempestivamente avanti al Tribunale di Roma, esso si sarebbe estinto ex art. 307 c.p.c., con conseguente inefficacia della trascrizione. In realtà, per quanto detto, il giudizio andava trasferito in sede fallimentare, senza che operasse, al riguardo, il termine per la riassunzione; nell’ordinanza interlocutoria si è del resto osservato (par. 3.6) che la domanda in questione è stata proposta prima ancora che il giudizio ordinario fosse dichiarato interrotto (come in effetti fu).
Nella memoria conclusiva il fallimento ricorrente ha richiamato l’attenzione sull’avversaria produzione, in data 16 febbraio 2024, del decreto di estinzione del giudizio di merito avanti al Tribunale di Roma, recante l’ordine di cancellazione della trascri zione della domanda di risoluzione ex art. 2668 c.c..
Il tema esula, tuttavia dall’indagine cui è chiamata la Corte. La produzione della controricorrente appare infatti inammissibile, avendo avuto ad oggetto un documento non riguardante la nullità della sentenza impugnata, l’inammissibilità del ricorso o l’in ammissibilità del controricorso (art. 372, comma 1, c.p.c.). Inoltre, la memoria ex art.
378 c.p.c., non può integrare i motivi dell’odierna impugnazione, assolvendo all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di ricorso che siano già stati ritualmente – cioè in maniera completa, compiuta e definitiva – enunciati nell’atto introd uttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. 30 marzo 2023, n. 8949; cfr. pure: Cass. 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3471). Va rilevato, per mera completezza, che il richiamato provvedimento è idoneo a documentare quanto ordinato dal Tribunale, ma non fornisce alcuna evidenza dell’attuale stato delle formalità pubblicitarie relative ai beni oggetto del giudizio: e in questa sede non potrebbe certamente farsi luogo a un accertamento di fatto al riguardo.
52. -Il secondo motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha adottato una duplice ratio decidendi : la prima è basata sull’avverarsi della condizione risolutiva e l’altra sulla risoluzione per inadempimento consistente nel mancato pagamento del prezzo degli immobili. La seconda ratio è attaccata dal fallimento sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto indagare la gravità dell’inadempimento e valorizzare il fatto che alcuni degli immobili erano stati ritrasferiti. Ma sul punto la censura è inammissibile in quanto mira a una non consentita revisione del giudizio di fatto, avendo il Giudice dell’opposizione ritenuto che l’inadempimento fosse grave proprio in ragione di quell’inadempimento, nella piena consapevolezza della restituzione di alcuni immobili (cfr. infatti pag. 5 del decreto); né si vede come la censura possa riflettere le denunciate violazione e falsa applicazione dell’art. 45 l. fall. ( unici vizi dedotti col secondo motivo di ricorso). Trova quindi fondamento applicativo il principio per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto
di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).
-In conclusione, il ricorso è respinto.
-Poiché la pronuncia è resa su di un contrasto di giurisprudenza, le spese del giudizio di legittimità possono compensarsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del fallimento ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME