Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19203 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19203 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33849/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende – ricorrente – contro
– intimato – avverso la sentenza n. 5712/2018 del la Corte d’Appello di Roma, depositata il 13.9.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che
RAGIONE_SOCIALE propose nei confronti di RAGIONE_SOCIALE una domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di alcuni
beni immobili e al risarcimento dei danni, previa risoluzione del contratto con cui quegli immobili (ed altri che nel frattempo erano stati nel frattempo rivenduti a terzi) erano stati venduti dall’attrice alla convenuta ;
instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma rigettò la domanda, con sentenza che venne impugnata da RAGIONE_SOCIALE
dopo la sentenza di primo grado, venne dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE sicché il processo fu interrotto, per essere poi riassunto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della curatela fallimentare, che rimase contumace;
la Corte d’Appello di Roma dichiarò improcedibile l’appello sul presupposto che tutte le domande dovessero ormai essere proposte nella sede fallimentare di accertamento dello stato passivo e di verifica delle domande di rivendica e restituzione;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto contro la sentenza d’appello ricorso per cassazione a ffidato a un unico motivo;
il fallimento è rimasto intimato;
considerato che
il ricorso intercetta la questione della corretta interpretazione dell’art. 72, comma 5, legge fall. , a mente del quale « L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V »;
su tale interpretazione è sorto conflitto giurisprudenziale e si dovranno pronunciare a breve le Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito delle ordinanze interlocutorie nn. 1679/2025, 1702/2025 e 1703/2025, tutte depositate il 23.1.2025;
ritenuto che
è quindi opportuno procrastinare la decisione sul presente ricorso in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con le ordinanze interlocutorie nn. 1679/2025, 1702/2025 e 1703/2025, tutte depositate il 23.1.2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del