Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8075 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8075 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9323/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, indirizzo PEC: EMAIL
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRENTO n. 2222/2017 depositato il 16/03/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi avverso il decreto, indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Trento ha rigettato l ‘ opposizione ex art. 98 l.fall. al passivo del RAGIONE_SOCIALE, dal quale era stato escluso il credito chirografario di euro 237.089,00 insinuato a titolo di risarcimento dei danni subiti per l’ inadempimento del contratto di appalto per la realizzazione e posa in opera di una cucina domotica, essendo pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da ll’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE in bonis , dopo la riassunzione da parte della curatela fallimentare del giudizio interrotto ex art. 43 l.fall.;
1.1. -in particolare il tribunale, avvalendosi della c.t.u. espletata nel giudizio ordinario, ha escluso che l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, perciò negando l’invocato risarcimento dei danni, posto che il minor valore della cucina per inesatta esecuzione del contratto avrebbe potuto essere compensato con il corrispettivo azionato per via monitoria, previa revoca (totale o parziale) del decreto ingiuntivo;
-il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
2.1. -il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 5, e 96 l.fall. nonché degli artt. 1454 e 1455 c.c. e 295 c.p.c., sull’assunto che il tribunale fallimentare avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del procedimento ex art. 98 l.fall., in attesa del passaggio in giudicato della decisione del giudice ordinario investito della opposizione a decreto ingiuntivo, stante la sua incompetenza funzionale a decidere le questioni prodromiche e pregiudiziali relative alla invocata risoluzione per inadempimento o esatto adempimento -con domanda di accertamento ex art. 1454 c.c. (diffida ad adempiere) e non di natura costitutiva ex art. 1453 c.c. -potendo decidere in sede fallimentare solo le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie;
2.2. -il secondo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., poiché il tribunale, pur ritenendo sussistente l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, ne ha tuttavia escluso la gravità, determinante ai fini della risoluzione, senza valutare adeguatamente l’incidenza dell’inadempimento sull’interesse del committente e il pregiudizio arrecatogli, ma limitandosi ad una valutazione, per giunta errata, dell’entità meramente economica del valore dell’inadempimento rispetto al valore del contratto;
2.3. -il terzo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poiché, nel concludere che la gravità dell’inadempimento non era tale da giustificare la risoluzione, il tribunale avrebbe condotto un giudizio apodittico, senza valutare l’inadempimento all’obbligazione ritenuta essenziale dalle parti;
-dalle memorie delle parti emerge che, nelle more del giudizio di cassazione, la Corte d’appello di Brescia ha accolto parzialmente l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Brescia -che, previa declaratoria di improcedibilità ex artt. 52 e 93 l.fall. delle domande riconvenzionali di restituzione delle somme pagate e di risarcimento del danno, formulate dal COGNOME, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per inadempimento di non scarsa importanza di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, nulla essendo dovuto dall’opponente -e ha condannato il COGNOME alla restituzione della cucina, oggetto del contratto risolto;
3.1. -dalle stesse memorie risulta altresì che le parti del giudizio ordinario hanno stabilito, in via transattiva, la rinuncia del COGNOME alle spese legali e la rinuncia del RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della cucina installata (perciò attribuitagli in proprietà), con rinuncia reciproca alla proposizione del ricorso per cassazione;
-osserva il Collegio che, per quanto rileva nel presente giudizio, la corte territoriale ha affermato che « la domanda di accertamento della risoluzione del contratto proposta da COGNOME non è in questa sede direttamente volta a conseguire solamente una pronuncia restitutoria e di risarcimento del danno, bensì tale domanda in primo luogo è direttamente legata all’azione di
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’impresa appaltatrice, in quanto con la stessa si chiede accertarsi che nulla è dovuto dal committente in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa. Trova pertanto applicazione il principio affermato dalla Corte regolatrice, alla cui stregua ‘la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte ‘ in bonis ‘ dagli obblighi contrattuali o l’escussione di una garanzia di terzi) è procedibile in sede di cognizione ordinaria, dopo l’interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare’ (fra le più recenti: Cass. Civ. I, 7 febbraio 2020, n. 2990) » (conf. Cass. 2991/2020 e Cass. 25393/2023);
4.1. -sulla scorta dei riferiti principi, il RAGIONE_SOCIALE sostiene in memoria che, « ferma la competenza del giudice ordinario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a decidere sulla domanda redibitoria ivi azionata dall’opponete sig. COGNOME in via riconvenzionale per essere liberato, quale parte in bonis , dagli obblighi contrattuali nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in termini di pagamento del prezzo nell’importo ingiunto, il giudice fallimentare è comunque competente a decidere sulla medesima domanda redibitoria quivi azionata dallo stesso COGNOME, in quanto pregiudiziale alle consequenziali pretese risarcitorie e restitutorie promosse dal medesimo in sede concorsuale, senza che si debba ricorrere alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. di questo giudizio in attesa della definizione del giudizio ordinario »;
4.2. -in effetti, secondo il più recente orientamento di questa Corte « vanno dichiarate improcedibili in sede di cognizione ordinaria, ed attratte al rito di cui alla L. Fall., artt. 92 e ss., solo le domande pregiudiziali strumentali all’ammissione al passivo fallimentare (ad es. domanda di risoluzione per inadempimento del promittente venditore promossa dal promissario acquirente per la restituzione degli acconti versati), non anche quelle dirette a conseguire finalità del tutto estranee alla partecipazione al concorso (ad esempio l’azione di risoluzione finalizzata ad escutere una garanzia di terzi, o a liberare la parte in bonis dagli obblighi
contrattuali, ovvero destinata a farsi valere nei confronti del fallito tornato in bonis). In simili casi, infatti, la procedibilità della domanda di risoluzione in sede di cognizione ordinaria non sembra incompatibile con una pronuncia incidenter tantum del giudice fallimentare sulla questione pregiudiziale alle domande risarcitorie o restitutorie, il rischio di conflitto tra giudicati restando escluso per la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi (il primo con autorità di giudicato ex art. 2909 c.c., il secondo con valenza endoconcorsuale L. Fall., ex art. 96, u.c.) » (Cass. 2990/2020);
5. -il Collegio, considerato che analoghe questioni sollevate in altri ricorsi pendenti sono state ritenute meritevoli di approfondimento in pubblica udienza e saranno trattate il 17 maggio 2024, reputa opportuno che anche il ricorso in esame sia trattato unitariamente
P.Q.M.
rimette la causa all ‘ udienza camerale della prima sezione civile del 17 maggio 2024, ferma restando l’assegnazione del ricorso alla consigliera NOME COGNOME.
Si comunichi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/01/2024.