Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30547 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30547 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 36032/2018 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE SPA TRIBUNALE ROMA N 754/16, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 56462/2017 depositata il 02/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro il decreto con cui il Tribunale di Roma, provvedendo in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo spiegato da quest’ultima società, lo ha
condannato alla restituzione, mediante ritrasferimento a mezzo di atto notarile da trascriversi, di taluni beni immobili collocati in territorio del Comune di Vasto.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– Sono state depositate memorie.
– Il Procuratore Generale ha concluso per la rimessione alle sezioni unite ed in subordine per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
5. – Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 72 della legge fallimentare, 307 c.p.c., 2915 e 2652 c.c., 45 della legge fallimentare, per avere il Tribunale ritenuto ammissibile e suscettibile di essere decisa nel merito in sede di insinuazione al passivo e di opposizione al passivo la domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE di risoluzione della compravendita pur essendo intervenuta l’estinzione del giudizio ordinario di cognizione introdotto con citazione trascritta prima del fallimento ed essendo venuta meno l’efficacia della trascrizione.
Con il secondo motivo ed in via subordinata si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 della legge fallimentare per avere il Tribunale ritenuto opponibile al fallimento e suscettibile di regolare il rapporto tra le parti una scrittura privata non trascritta; si lamenta altresì la violazione del principio elaborato dalla giurisprudenza in relazione all’articolo 1351 c.c. secondo il quale il definitivo di compravendita supera le pattuizioni del preliminare non riprodotte o fatte salve dalle parti e costituisce unica fonte delle reciproche obbligazioni; si lamenta infine violazione dell’articolo 1455 c.c. per avere il tribunale pronunciato, sebbene soltanto incidentalmente, la risoluzione per inadempimento senza valutare o argomentare sulla gravità dell’inadempimento.
6. – La causa va rinviata a nuovo ruolo.
Con ordinanza interlocutoria n. 13544/2023 relativa al ricorso n. 28928/2023 altro Collegio di questa Sezione ha richiesto all’Ufficio
del massimario una relazione sul seguente quesito, disponendo in pari tempo il rinvio della causa: «Qualora un’appaltatrice in bonis abbia invocato la risoluzione del contratto per fatto della committente, avanzando contestuale domanda di condanna al pagamento di somme, e la committente abbia a sua volta richiesto in via riconvenzionale l’accertamento della risoluzione per fatto imputabile all’altra parte, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quale sia, sopravvenuto il fallimento dell’appaltatrice, l’assetto dei rapporti tra le domande di risoluzione promosse innanzi al giudice ordinario e la domanda di ammissione al passivo successivamente proposta dalla committente per i crediti risarcitori e restitutori già fatti valere in sede ordinaria».
Il quesito, pur di portata ancor più ampia, involge l’analisi della questione della sorte della domanda di risoluzione per inadempimento proposta nei confronti dell’imprenditore poi fallito, questione risguardo alla quale la Sezione ha espresso orientamenti contrastanti (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3953), tanto che il Procuratore Generale ha chiesto il rinvio della causa alle Sezioni Unite, anche in vista dell’approfondimento del modo in cui l’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda di risoluzione possa eventualmente consolidarsi, seguendo l’indirizzo più recente, a mezzo del decreto del giudice delegato, ovvero di quello del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, che è generalmente ritenuto privo dell’attitudine al giudicato sostanziale.
Il rinvio a nuovo ruolo si rende dunque opportuno al fine della trattazione congiunta del ricorso con quello in relazione al quale è stata richiesta la predetta relazione.
PER QUESTI MOTIVI
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.
La presidente
COGNOME NOME