Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29983 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31179/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata de l difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE legge n. 221 del 2012; -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 359/2019 depositata il 10/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto dagli eredi di NOME COGNOME, già direttore generale dell’ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, SRAGIONE_SOCIALE Bambino di Catania dal 14 giugno 2005 all’1 settembre 2009, e confermato la sentenza di primo grado che aveva
rigettato la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto rispetto RAGIONE_SOCIALE naturale scadenza, fissata al 15 giugno 2010, oltre RAGIONE_SOCIALE liquidazione della quota di retribuzione legata ai risultati di gestione per gli anni dal 2005 al 2009.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, in condivisione con le motivazioni già espresse dal giudice di primo grado, escludeva che potesse ravvisarsi in capo all’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una responsabilità suscettibile di risarcimento, atteso che la decadenza automatica del ricorrente dall’incarico era frutto di espressa norma di legge ( legge RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 5 del 2009), che, nell’istituire le aziende sanitarie provinciali in numero di nove, aveva contestualmente soppresso le vecchie aziende, fra cui quella diretta da NOME COGNOME, in un’ottica di riduzione, accorpamento e razionalizzazione del sistema RAGIONE_SOCIALE; di conseguenza, il rapporto si era estinto per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Quanto RAGIONE_SOCIALE retribuzione per i risultati di gestione, il ricorrente non aveva assolto all’onere di provare i presupposti per il riconoscimento della perdita di chance .
Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione gli eredi di NOME COGNOME, come indicati in epigrafe, articolando tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la v iolazione dell’art. 3 -bis del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 1223 cod. civ., e degli artt. 97 e 98 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non essere stata correttamente inquadrata la domanda risarcitoria, fondata sul principio del legittimo affidamento e sull’i ntangibilità delle situazioni giuridiche già perfezionatesi.
1.1. La censura non può trovare accoglimento, in continuità con precedente pronuncia resa in fattispecie analoga, relativa per l’appunto ad un caso di riorganizzazione del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, realizzata in attuazione di una legge RAGIONE_SOCIALE mediante accorpamento presso un ‘ unica azienda sanitaria delle funzioni già svolte dalle preesistenti strutture, con
conseguente impossibilità assoluta di espletamento dell ‘ incarico dirigenziale e giustificata risoluzione del rapporto (Cass., Sez. L, 7 settembre 2021, n. 24079). Il fondamento di tale interpretazione è stato rinvenuto nella natura del contratto dirigenziale tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il direttore generale, regolato dal diritto privato, sicché ad esso trova applicazione anche l ‘ art. 1463 cod. civ., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso.
1.2. Ad analoga conclusione si perviene anche in base alle condivise valutazioni espresse dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza amministrativa che, nell’esaminare l’art. 33 della legge RAGIONE_SOCIALE n. 5 del 2009, ha espressamente affermato: « Con tale provvedimento, nell’ottica di una complessiva riorganizzazione del sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si è realizzata una riduzione del numero complessivo delle strutture preesistenti, mediante l’accorpamento e la rimodulazione territoriale delle stesse. In tale contesto di riordino – reso necessario sia dalle rilevate disfunzioni del sistema, sia dall ‘ esigenza di riduzione dei costi – la cessazione ope legis dei relativi organi, chiaramente posta dal citato art. 33, è stata la naturale conseguenza della soppressione delle “vecchie” Aziende. Costituisce, peraltro, circostanza significativa che l ‘ art. 8 della l.r. n. 5/2009, nell ‘ istituire le Aziende sanitarie provinciali nel numero massimo di nove, ha contestualmente soppresso le vecchie Aziende, riducendone il numero complessivo. Come rilevato in fattispecie simile “…Non occorre, insomma, dilungarsi nel dimostrare l’evidente impossibilità di mantenere in carica i vertici di enti estinti…” (C.g.a. in sede giurisd., sentenza 22 maggio 2012, n. 450), anche nella ovvia considerazione che, venendo in rilievo una complessiva riorganizzazione, la stessa incide sull ‘ organo – nel senso di modificarlo o estinguerlo – e non sulla posizione delle persone preposte allo stesso organo. » (TAR per la Sicilia, 08/07/2013, n. 1444). Nel medesimo contesto, nel richiamare una precedente pronuncia, è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità della disposizione in commento, sul rilievo che « La legge RAGIONE_SOCIALE n. 5/2009, intitolata
“Norme per il riordino del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” ed espressamente finalizzata “a rendere compatibile l’equilibrio economico del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il mantenimento e la riqualificazione dell’offerta assistenziale complessiva al fine di garantire il diritto all’erogazione appropriata ed uniforme dei Livelli essenziali di assistenza” (art. 2), ha inciso, tra le altre cose, anche sull’assetto organizzativo ed ordinamentale del Servizio RAGIONE_SOCIALE, prevedendo -in una ottica di razionalizzazione delle risorse – la soppressione delle Aziende unità sanitarie locali e di quelle ospedaliere esistenti e l’istituzione – previo accorpamento – delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) nel numero massimo di nove e delle Aziende ospedaliere (A.O.) di riferimento RAGIONE_SOCIALE nel numero massimo di tre. Essendosi dunque provveduto ad una riduzione del numero delle Aziende nel territorio dell’intera Regione ed ad una loro completa riorganizzazione, appare niente affatto illogico che il legislatore RAGIONE_SOCIALE, all’art. 33, si sia premurato di prevedere anche l’azzeramento dei vertici aziendali e la nomina dei dirigenti generali chiamati a guidare le nuove strutture in attuazione della introdotta riforma sanitaria. In quest’ottica inconferente appare il richiamo alle pronunzie della Corte Costituzionale (nn. 103 e 104 del 2007 e 351/2008) operato in ricorso e riguardanti ipotesi di c.d. “spoils system una tantum”, introdotte dalle legislazioni regionali di Lazio e Sicilia e bocciate dRAGIONE_SOCIALE Consulta in ragione della loro incidenza sul principio di imparzialità e del buon andamento della P.A., pregiudicate da un meccanismo di avvicendamento dei direttori generali che non rispetti il giusto procedimento e prescinda dall’accertamento dei risultati conseguiti. Nel caso di specie, infatti, la cessazione automatica dalle cariche dirigenziali non appare asservita ad un avvicendamento dei vertici politici, ma trova il suo fondamento razionale nella descritta opera di accorpamento e riduzione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere operanti nella Regione, in un ‘ ottica complessiva di riforma e razionalizzazione dell’intero Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.” (T.a.r. Sicilia, I, 18 maggio 2010, n. 6907, confermata da C.g.a. n. 450/2012 cit.). Pertanto, atteso che la cessazione dall ‘ incarico in interesse non è la conseguenza di un mutamento della maggioranza di
governo, ma l ‘ effetto della riforma legislativa del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non può che ribadirsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente sull’art. 33 della l.r. n. 5/2009 .» (TAR per la Sicilia, n. 1444 del 2013, cit.).
Con il secondo mezzo si deduce la violazione degli artt. 1223 e 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione RAGIONE_SOCIALE valutazione relativa RAGIONE_SOCIALE mancata prova per la perdita di chance .
In particolare, è censurato il capo della sentenza impugnata che ha escluso il diritto al risarcimento in relazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato, rilevando che non erano stati forniti utili parametri per esprimere, sia pure in termini probabilistici, il giudizio positivo ed aggiungendo che, seppure al AVV_NOTAIO COGNOME non era stato assegnato l’obiettivo del pareggio di bilancio, tuttavia assumeva rilievo la circostanza che non erano stati conseguiti risultati positivi in termini di mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto delle perdite di esercizio accertate dRAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
2.1. Il motivo, nei termini formulati, si rivela inammissibile perché rinvia genericamente ai « documenti allegati al fascicolo di parte che non necessitavano di alcuna particolare spiegazione o specificazione ma di semplice lettura », senza rispettare, pertanto, il principio di specificità della censura e di localizzazione, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (v., di recente, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184), nonché, in ogni caso, perché, lungi dal prospettare effettivamente una violazione di legge, mira in realtà a sollecitare in maniera inammissibile una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella resa da giudice di merito (fra molte, Cass., sez. 3, 23 agosto 2024, n. 23055).
Con il terzo motivo si censura, infine, la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese anche in considerazione della complessità del caso.
3.1. La censura non si sottrae RAGIONE_SOCIALE pronuncia di inammissibilità, secondo il consolidato indirizzo che limita il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ad
accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (fra molte, Cass., Sez. 6-3, 17 ottobre 2017, n. 24502).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il rigetto del ricorso esonera questa Corte dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso all’RAGIONE_SOCIALE, nulla, poiché effettuata presso l ‘ Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dRAGIONE_SOCIALE struttura dialettica del processo (Cass., Sez. 1, 11 marzo 2020, n. 6924).
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024