SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6233 2025 – N. R.G. 00002318 2025 DEPOSITO MINUTA 26 07 2025 PUBBLICAZIONE 26 07 2025
N. R.G. 2318 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. NOME COGNOME visto l’art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI:
con
l’avv. COGNOME Nicola
– attrice –
contro
CF/PI:
con l’avv. COGNOME COGNOME
– convenuta –
CONCLUSIONI
Per
– accertare che il rapporto contrattuale inter partes relativo all’acquisto dell’autovettura
1.2. TARGA_VEICOLO‘, cod. CODICE_FISCALE si è sciolto a seguito della dichiarazione di recesso comunicata dalla ricorrente con PEC 4.11.2024;
– condannare conseguentemente corrispondere a parte ricorrente: 1) il doppio della caparra confirmatoria di € 600,00 versata il 4.6.24, con gli interessi legali sino al saldo; 2) il saldo di € 16.000,00 versato già il 1.8.24, con gli interessi legali sino al saldo; 3) l’importo del bollo auto, con gli interessi di mora dal settembre 2024, maturato e maturando sino alla regolarizzazione dell’intestazione presso il PRA; 4) l’ulteriore danno subito, da liquidarsi in via equitativa, correlato alla criticità di dover attendere ad acquistare una nuova autovettura, confidando nella residua efficienza di quella attualmente in uso, la quale sta altresì perdendo valore ai fini di permuta;
– ordinare a i prestare il proprio consenso a volturare il predetto autoveicolo, attualmente intestato alla sig.ra a favore della resistente o di terzi, ponendo a carico della stessa resistente le spese di voltura/trapasso; con condanna ex art. 614- bis c.p.c. della resistente a pagare in favore della ricorrente la somma di € 50,00 o altra idonea somma per ogni giorno di ritardo nel trapasso.
C.F.
P.
– rifondere alla ricorrente spese e onorari di causa.
*
Per
in via principale , rigettare integralmente le domande formulate dall’attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine e in ogni caso , dichiarare non provata e comunque infondata ogni pretesa risarcitoria, per difetto di allegazione e prova, nonché per concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., in ragione del rifiuto ingiustificato al ritiro del veicolo da parte della sig.ra
in via riconvenzionale , accertata la mora del creditore ai sensi dell’art. 1206 cod. civ. in cui è incorsa parte attrice per avere ingiustificatamente rifiutato la consegna del veicolo reso disponibile a far data dal 22 novembre 2024, condannare la sig. al risarcimento in favore di dei danni patiti da quest’ultima per l’occupazione, la custodia e la giacenza del mezzo presso i propri locali, quantificati in via equitativa nella somma di euro 20,00 (venti/00) per ciascuna giornata di permanenza del veicolo a far data dal 22 novembre 2024 e sino alla data effettiva di ritiro o comunque di liberazione dell’area di deposito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo effettivo;
in ogni caso , con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori, spese generali e documentali. In via istruttoria , con riserva di articolare ulteriori prove documentali e per testi, anche all’esito dell’eventuale mutamento del presente procedimento in rito ordinario, con le successive memorie integrative ex art. 171 ter cod. proc. civ..
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La ricorrente espone di aver ordinato, il 4 giugno 2024, presso un’autovettura ‘Nuova TARGA_VEICOLO, per uso personale, qualificandosi consumatore, e di aver versato € 600,00 a titolo di caparra confirmatoria, come da condizioni generali di contratto (art. 7). Nell’ordine è indicata quale data prevista di consegna il 31 luglio 2024.
La assume che il venditore avrebbe prospettato l’imminente arrivo del veicolo in concessionaria.
Sicché, su indicazione del suddetto venditore, la ha versato il saldo di € 16.000,00 in data 1° agosto 2024.
Ciononostante, non sarebbero più giunte comunicazioni sull’arrivo dell’auto.
Alla fine di ottobre, la vettura non risultava ancora disponibile, né la resistente avrebbe comunicato la ‘messa a disposizione’ del bene; anche la richiesta di restituzione del saldo sarebbe rimasta inevasa. Pertanto, con PEC del 4 novembre 2024 la ha esercitato il diritto di recesso con richiesta del doppio della caparra confirmatoria e di restituzione di € 16.600,00.
Poiché tale diffida non produceva effetti, ne è seguito il sollecito del 12 novembre 2024.
La resistente non avrebbe riscontrato neppure il sollecito.
Diversamente, il 15 novembre 2024 il Servizio Relazioni Clienti RAGIONE_SOCIALE avrebbe comunicato che l’auto era stata consegnata il 14 novembre 2024 presso invitando al ritiro. Sicché, con mail del 19 novembre 2024 la concessionaria avrebbe invitato la ricorrente a visionare la vettura il 22 novembre 2024.
In tale occasione, la ha appreso che il veicolo era stato già targato e intestato al PRA alla ricorrente il 15 settembre 2024, senza alcun preavviso.
Con PEC del 9 dicembre 2024 la ha ribadito la legittimità e tempestività del recesso del 4 novembre 2024, in forza del quale il rapporto contrattuale si sarebbe ormai sciolto, ritenendo irrilevante la pregressa immatricolazione e intestazione del 15 settembre 2024.
Conseguentemente, la ha nuovamente chiesto la restituzione: del doppio della caparra di € 600,00, con interessi; del saldo di € 16.000,00, con interessi; dell’importo del bollo auto, con interessi di mora da settembre 2024 sino alla regolarizzazione al PRA.
Ne è seguita l’odierna iniziativa processuale, con cui la chiede che venga accertato lo scioglimento del contratto alla data del 4 novembre 2024 e, per l’effetto, che ia condannata alle restituzioni e ai pagamenti sopra indicati, nonché a prestare il consenso alla voltura del veicolo, con previsione di una penale di mora giornaliera ex art. 614-bis c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di lite. Si è costituita contestando in fatto e diritto la pretesa avversaria.
La convenuta deduce innanzitutto che la data di consegna al 31 luglio 2024 sarebbe stata solo indicativa, come stabilito dall’art. 4.1 delle condizioni generali di contratto (CGC), con possibilità di posticipazione della consegna per ragioni di produzione e logistica. Nel caso concreto, vi sarebbero stati ritardi dovuti a problematiche di approvvigionamento di componenti elettronici e riorganizzazioni produttive a livello globale.
Nonostante non fosse stato ancora inviato l’avviso di consegna previsto dall’art. 8.1 delle CGC, il 1° agosto 2024 la Poli ha versato il saldo di € 16.000,00, al netto della caparra e della permuta dell’usato. L’effetto del pagamento, ai sensi dell’art. 8.3 delle CGC, è l’acquisto della proprietà ed il conseguimento del possesso del veicolo.
La resistente conferma che, a seguito della dichiarazione di recesso del 4 novembre 2024 da parte della in data 15 novembre 2024, il servizio clienti Opel ha riscontrato la comunicazione informando che il veicolo era stato consegnato il 14 novembre 2024 alla concessionaria.
La concessionaria avrebbe poi confermato telefonicamente la disponibilità del mezzo e la avrebbe accettato di recarsi presso la sede il 22 novembre 2024, circostanza confermata da e-mail del 19 novembre 2024 a firma di tale
Il 22 novembre 2024 il veicolo sarebbe stato messo a disposizione, ma l’attrice avrebbe rifiutato la consegna, paventando possibili difetti costruttivi e chiedendo la sostituzione del mezzo con ulteriore risarcimento.
Quanto alla efficacia della dichiarazione di recesso del 4 novembre 2024, la convenuta ne eccepisce l’invalidità, ritenendola tardiva e non conforme alle condizioni contrattuali.
Invero, l’art. 4.3 delle CGC stabilirebbe una sequenza di termini: 45 giorni di tolleranza dalla data indicativa di consegna (31 luglio 2024), entro cui il venditore deve offrire un veicolo sostitutivo, e ulteriori 15 giorni (fino al 29 settembre 2024) dopo i quali il cliente può esercitare il recesso mediante raccomandata A/R entro 7 giorni, ossia entro il 6 ottobre 2024.
La comunicazione del 4 novembre 2024 sarebbe stata quindi inviata ben oltre i termini (in particolare del 6 ottobre 2024) e, di conseguenza, il contratto non si sarebbe sciolto.
La convenuta esclude inoltre che l’art. 4.3 sia nullo o vessatorio ex artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, sostenendo che garantisce un equilibrio di interessi, con tempi congrui e ragionevoli, senza limitazioni arbitrarie dei diritti del consumatore.
Quanto alla restituzione del doppio della caparra, ccepisce l’insussistenza dei presupposti dell’art. 1385 c.c., mancando un inadempimento grave imputabile alla venditrice e un valido recesso.
La concessionaria avrebbe comunque correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, immatricolando il veicolo il 15 settembre 2024 e mettendolo a disposizione il 22 novembre 2024, con ritardo non qualificabile come grave ai sensi dell’art. 1455 c.c., trattandosi di termine non essenziale. La caparra, inoltre, non sarebbe fruttifera né suscettibile di interessi legali in mancanza di un accertato diritto alla sua restituzione.
La convenuta eccepisce inoltre la mora del creditore ex art. 1206 c.c., poiché l’auto era disponibile dal 22 novembre 2024, ma la avrebbe rifiutato la consegna per motivi estranei alle obbligazioni
contrattuali, condizionandola a richieste di risarcimento e sostituzione del veicolo, non previste dal contratto. Tale condotta, secondo la convenuta, la libererebbe dall’obbligo di consegna, trasferendo alla cliente gli oneri di custodia, fiscalità e responsabilità del veicolo.
In via riconvenzionale, hiede il risarcimento del danno da custodia e giacenza presso i propri locali, quantificato in € 20,00 per ogni giorno dal 22 novembre 2024 sino al ritiro o liberazione del mezzo, oltre interessi e rivalutazione.
Inoltre, la domanda di voltura del veicolo viene ritenuta infondata e inammissibile, poiché l’annotazione al PRA richiede la volontà del proprietario registrato e la concessionaria non avrebbe potere di disporne autonomamente.
Da ultimo, la pretesa risarcitoria della è contestata per difetto di allegazione e prova, mancando elementi concreti circa natura ed entità dei danni; si ritiene inoltre che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presupponga pur sempre la prova dell’ an del danno, nella specie inesistente.
In subordine, la convenuta invoca l’applicazione dell’art. 1227 c.c., ritenendo che il comportamento della cliente, che ha rifiutato il ritiro del veicolo, avrebbe concorso a causare o aggravare i danni lamentati.
Sicché, tentata infruttuosamente la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies , terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull’inadempimento di La risoluzione del contratto e gli effetti ex tunc .
Sebbene il termine del 31 luglio 2024 non fosse essenziale, il ritardo con cui l’auto è stata resa disponibile è profondamente intollerabile.
L’auto è stata resa disponibile solo il 22 novembre 2024, quasi 4 mesi dopo il 31 luglio 2024.
L’intollerabilità del ritardo è ancor più grave tenuto conto che la aveva già saldato l’intero prezzo dell’acquisto dell’auto sin dal 1° agosto 2024.
Ora, pur non essendovi una prova documentale dell’invito al pagamento da parte della concessionaria, risulta altamente verosimile che tale sollecitazione sia avvenuta, almeno informalmente.
Sarebbe infatti del tutto inverosimile e contrario alle più elementari nozioni di buon senso ritenere che la abbia deciso di propria iniziativa di versare una somma ingente, pari a € 16.000,00, senza alcun cenno di prossima consegna del veicolo.
Invero, non si può ragionevolmente ipotizzare che tale pagamento sia stato effettuato con un atto di ingenua spontaneità, essendo invece più logico ricondurlo a specifiche rassicurazioni ricevute dal venditore circa l’imminente disponibilità dell’autovettura.
Né valga il richiamo all’art. 8.1 delle CGC che non prevedono alcuna forma dell’Avviso di Consegna dell’autoveicolo.
Alla dunque è stato fatto credere che l’auto sarebbe stata consegnata già in agosto 2024. Diversamente, la concessionaria non avrebbe chiesto il pagamento del saldo.
Il recesso del 4 novembre 2024 appare pertanto del tutto legittimo e non può ritenersi inefficace in forza dei termini di cui all’art. 4.3 delle CGC.
Al riguardo va rilevata la singolare conseguenza per cui opinando come assume la resistente, decorso l’ultimo termine di 7 giorni entro il quale esercitare il diritto di recesso, l’acquirente perderebbe ogni possibilità di sciogliere il vincolo contrattuale, giungendo così alla paradossale conseguenza per la quale il cliente -non potendo più recedere- potrebbe attendere sine die la consegna dell’auto.
Tale disciplina contrattuale non può dunque escludere l’applicazione delle ordinarie regole civilistiche in tema di inadempimento contrattuale.
Sicché, decorso quel termine di 7 giorni entro cui esercitare il recesso, l’acquirente ha comunque diritto di sciogliere il vincolo contrattuale per grave inadempimento del venditore.
E così è avvenuto nella specie, con la missiva del 4 novembre 2024, il cui significato è univoco, ossia la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale per il grave inadempimento di Nella specie, il ritardo -come sopra evidenziato- è intollerabile, in quanto:
-il termine ordinatorio è del 31 luglio 2024;
-il giorno seguente la Poli viene indotta al pagamento del saldo, circostanza che ha provocato nella cliente la legittima aspettativa di una imminente consegna dell’auto, tanto più prossima alla data del 31 luglio 2024 indicata in contratto;
-nei mesi successivi la concessionaria non si è mai attivata per informare la cliente della consegna, nonostante avesse già incassato l’intero prezzo dell’auto;
-il tardivo riscontro di nemmeno è stato spontaneo, ma è avvenuto solo dopo la missiva della casa madre Opel.
Né valga l’incontro del 22 novembre 2024 presso la concessionaria, posto che la non ha mai revocato la pregressa dichiarazione volta allo scioglimento del contratto.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., tenuto conto dell’intervenuto legittimo recesso ed in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: ‘ La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l’azione di recesso un’ipotesi di risoluzione ex lege ‘ (cfr. Cass. ordinanza n. 21317/2024).
Pertanto, in virtù dei poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda da parte del giudice, la domanda della ricorrente va qualificata come risoluzione legale, anziché come recesso, posto che il diritto di recesso è un’evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone pur sempre l’inadempimento gravemente colpevole, quindi imputabile e di non scarsa importanza della controparte (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 553 del 2009, pag. 42 parte motiva: ‘ Va in premessa senz’altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto , che presuppone pur sempre l’inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell’ inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale : esso costituisce null’altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l’inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale inquadramento sistematico dell’istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l’esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 е 1256 с.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) ‘.
Per l’effetto va dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concessionaria resistente.
Ne consegue, avendo la risoluzione effetti ex tunc , la restituzione in favore della
-della caparra di € 600,00, oltre interessi dal 4 giugno 2024; il doppio della caparra non è invece dovuta, in quanto il contratto è dichiarato risolto: ‘ In tema di caparra confirmatoria, il principio di cui al secondo comma dell’art. 1385 cod. civ. (in forza del quale la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata) non è applicabile tutte le volte in cui la parte non inadempiente, anziché recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, perdendo, in tal caso, la caparra la detta funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno. La sua
restituzione è, peraltro, comunque dovuta dalla parte inadempiente, (ricollegandosi agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della sua corresponsione) senza alcuna necessità di specifica prova del danno, essendo il danno stesso (consistente nella perdita della somma capitale versata alla controparte maggiorata degli interessi) “in re ipsa”, mentre la prova richiesta alla parte che abbia scelto il rimedio ordinario della risoluzione del preliminare riguarderà esclusivamente l’eventuale maggior danno subito in conseguenza dell’inadempimento della controparte ‘ (cfr. Cass. sentenza n. 13828/2000);
-€ 16.000,00, oltre interessi dal 1° agosto 2024.
Ogni altra pretesa va rigettata (tra cui il pagamento del bollo), in quanto nulla è provato.
Devono da ultimo precisarsi le conseguenze della predetta risoluzione in merito alla proprietà del veicolo
1.2. TARGA_VEICOLO cod. CODICE_FISCALE oggi iscritto al PRA a nome della ricorrente.
Invero, la dichiarata risoluzione del contratto comporta la necessità di ricondurre le parti nella situazione patrimoniale anteriore alla stipula, con la restituzione reciproca delle prestazioni eseguite. Ne consegue che l’autovettura, pur formalmente intestata alla deve essere retrocessa alla concessionaria, la quale, avendo determinato con il proprio comportamento l’inadempimento, è tenuta a farsi carico delle operazioni necessarie alla voltura presso il Pubblico Registro Automobilistico, nonché delle relative spese e oneri fiscali.
La condanna della convenuta alla collaborazione per la regolarizzazione della posizione del veicolo si impone al fine di evitare che la resti esposta agli effetti pregiudizievoli dell’intestazione (quali per esempio il pagamento del bollo e la responsabilità per eventuali violazioni del codice della strada), effetti che non trovano giustificazione a seguito della declaratoria di scioglimento del vincolo contrattuale.
Pertanto, dovrà effettuare tutti gli adempimenti necessari per la voltura del veicolo a proprio favore o a favore di terzi da essa individuati, sostenendone integralmente i costi e collaborando attivamente con la la cui unica obbligazione residua sarà quella di prestare la propria firma o le eventuali formalità necessarie alla suddetta voltura, senza alcun ulteriore onere economico.
L’effettività della tutela richiesta dalla Poli si completa applicando l’art. 614 bis c.p.c. e dunque condannando corrispondere in favore della ricorrente la congrua somma di
€ 50,00 per ogni giorno di negata collaborazione per la voltura ed il passaggio di proprietà dell’auto per cui è causa.
Del resto, nella specie, l’ordine rivolto alla resistente concerne una prestazione di facere infungibile che la resistente, a fronte della conflittualità tra le parti, ben potrebbe esimersi dall’eseguire spontaneamente, frustrando le aspettative della ricorrente vittoriosa e con probabile ricorso alla fase esecutiva.
Pertanto, la coercizione indiretta di natura patrimoniale ex art. 614 bis c.p.c. rende effettiva la tutela riconosciuta alla Poli.
L’ammontare dell’ astreinte tiene conto del valore dell’auto. Confidando nella spontanea esecuzione della odierna sentenza, si assegna termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione che la Poli invierà a mezzo PEC a entro il 30 settembre 2025) per chiedere la collaborazione per la regolarizzazione della posizione del veicolo, per la voltura ed il passaggio di proprietà a sé ovvero a terzi.
Allo scadere del predetto termine di giorni 30 verrà dunque applicata a carico di la somma ex art. 614 bis cpc di € 50,00 al giorno, a decorrere dalla ricezione della suddetta PEC.
*
3. Conclusioni.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Va dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del 4 giugno 2024 della vettura
1.2.
TARGA_VEICOLO, cod. CODICE_FISCALE, per il grave inadempimento di
In ragione di tale grave inadempimento, vanno rigettate la domanda subordinata e riconvenzionale di parte resistente.
La convenuta va dunque condannata a corrispondere in favore di parte attrice:
-€ 600,00, oltre gli interessi legali dal 4 giugno 2024 alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla proposizione della domanda (14 gennaio 2025) al saldo effettivo;
-€ 16.000,00, oltre gli interessi legali dal 1° agosto 2024 alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla proposizione della domanda (14 gennaio 2025) al saldo effettivo.
Va altresì ordinato a a collaborare con la per la regolarizzazione della posizione del veicolo, per la voltura ed il passaggio di proprietà a sé ovvero a terzi, con costi a carico esclusivamente della resistente.
Va assegnato termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione che la invierà a mezzo PEC a (entro il 30 settembre 2025) per chiedere la collaborazione per la regolarizzazione della posizione del veicolo, per la voltura ed il passaggio di proprietà a sé ovvero a terzi. Allo scadere del predetto termine di giorni 30 verrà dunque applicata a carico di la somma ex art. 614 bis cpc di € 50,00 al giorno, a decorrere dalla ricezione della suddetta PEC. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 16.600,00). La natura documentale della controversia e la limitata attività difensiva di parte ricorrente (il cui ricorso si compone di sole 5 pagine) comporta l’applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
2)
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di vendita del 4 giugno 2024 della vettura TARGA_VEICOLO, cod. CODICE_FISCALE per il grave inadempimento di
3) condanna corrispondere in favore di parte attrice:
-€ 600,00, oltre gli interessi legali dal 4 giugno 2024 alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla proposizione della domanda (14 gennaio 2025) al saldo effettivo;
-€ 16.000,00, oltre gli interessi legali dal 1° agosto 2024 alla proposizione della domanda ed ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla proposizione della domanda (14 gennaio 2025) al saldo effettivo.
4) Ordina a di collaborare con parte attrice per la regolarizzazione della posizione del veicolo TARGA_VEICOLO cod. CODICE_FISCALE per la sua voltura e per il suo passaggio di proprietà a sé ovvero a terzi, con costi a carico esclusivamente della resistente;
5) assegna a termine di 30 giorni dalla comunicazione che parte attrice invierà a mezzo PEC alla resistente (entro il 30 settembre 2025) per chiedere la collaborazione per effettuare l’attività di cui al punto che precede;
6) condanna , scaduto il predetto termine di giorni 30, versare ex art. 614 bis c.p.c. in favore di parte attrice la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardata collaborazione, a decorrere dalla ricezione della suddetta PEC;
7) condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 264,00 per spese esenti ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV A se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 26 luglio 2025
Il giudice (NOME COGNOME