SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4876 2025 – N. R.G. 00004890 2018 DEPOSITO MINUTA 22 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta:
dr. NOME COGNOME presidente relatore
dr. NOME COGNOME
consigliere consigliere
dr. NOME COGNOME
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 4890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2018, posta in decisione all’udienza del giorno 10.02.2025 e vertente
TRA
C.F. e P. IVA n. ), con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME P. P.
PARTE APPELLANTE
E
(C.F.
), in proprio ed in qualità di
P.
capogruppo dell’ATI costituita con la
(già
(già
,
,
(già
, in persona del liquidatore e
legale rappresentante pro tempore , con l’avvocato NOME COGNOME PARTE APPELLATA
E
E
(C.F. e P. IVA
), in persona del legale rappresentante pro tempore , con l’avvocato NOME COGNOME
PARTE APPELLATA
PARTE APPELLATA
contumaci
(C.F.
E
P.
)
PARTE APPELLATA contumace
E
(C.F. e P. IVA
), in
P.
persona del legale rappresentante pro tempore , con l’avvocato NOME COGNOME
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4890/2018 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell’impresa .
FATTO E DIRITTO
§ 1. -La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
« a. Causa rg. 48 164/2012
Con atto di citazione consegnato per la notifica il 12.07.2012 e notificato il 01.08.2012, la in proprio e nella qualità indicata in epigrafe conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale, chiedendo, in via cautelare accertamento tecnico ex art. 696 cpc, e nel merito l’accertamento della risoluzione del contratto -convenzione n. 9/2009 del 07.07.2009, sottoscritta tra le parti per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della stazione ferroviaria alta velocità Napoli-Afragola, per grave inadempimento della hiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle seguenti somme, ritenute dovute anche ex artt. 2043 e 2041 c.c.: – euro 5.939.872,88 pari al 10 % dei lavori non eseguiti; euro 5.852.559,64 pari al valore venale delle opere eseguite; – euro 3.702.342,66 a titolo di danno da perdita di chance. Chiedeva in ogni caso il pagamento in proprio favore di ulteriori somme dedotte come dovute per i titoli indicati tutti nelle 14 riserve iscritte in contabilità (e analiticamente descritti in citazione). Chiedeva infine il pagamento di ulteriori euro 2.921.022,12 a titolo di lavori non contabilizzati e non pagati di cui ai SS.AA.LL. 16,17,18,19 e 20, chiedendone il pagamento anche ex artt. 2043 e 2041 c.c.
A tal fine esponeva: – che, a seguito di gara esperita tramite procedura aperta l’ come indicata in epigrafe e da ora per brevità era risultata aggiudicataria della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della “Stazione Ferroviaria Alta Velocità Napoli Afragola”; – che l’importo dell’appalto era stabilito nella convenzione n. 9/2009 del 07/07/2009, sottoscritta da NOME
e l’ , in complessivi € 74.046.853,24 di cui € 3.107.414,49 per oneri relativi ai piani di sicurezza, € 1.035.710,35 per le prestazioni di progettazione esecutiva e di dettaglio, € 69.241.231,18 per lavorazioni compensate a corpo al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e delle spese di progettazione esecutiva, € 662.497,22 per lavorazioni compensate a misura, sempre al netto degli oneri
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza e dei costi e delle spese di progettazione esecutiva; – che l’art. 25 della convenzione stipulata prevedeva il termine di 852 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, a decorrere dalla data indicata nel verbale di consegna degli stessi; – che, in particolare, in convenzione, nell’ambito del termine complessivo di 852 giorni per ultimare i lavori, si prevedeva un termine parziale di giorni 584 naturali e consecutivi per portare a compimento le opere o parti di esse “necessarie per l’attivazione funzionale della stazione”; – che il 20.04.2010 erano consegnati i lavori, a seg uito dell’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’ ; -che l’appaltatore in fase esecutiva aveva riscontrato numerose e costanti difficoltà, imputabili alla committenza che avevano comportato una riduzione della produzione e un rallentamento sino a provocare il fermo del cantiere; – che la stazione appaltante era rimasta inerte, nonostante diverse note di sollecito inviate dall’appaltatore per la risoluzione delle problematiche emerse, evitando di disporre la necessaria sospensione dei lavori, non predisponendo le indispensabili varianti al progetto d’appalto e comportando l’iscrizione di 14 riserve in contabilità; -che, in data 18.05.2012, l’ a causa del perdurare degli ostacoli all’esecuzione dell’appalto, e stante l’aggravio delle condizioni economiche della commessa, aveva notificato alla domanda di arbitrato con cui aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente; -che quest’ultima declinava la competenza arbitrale e minacciava la risoluzi one del contratto per colpa dell’appaltatore; – che, al contrario, l’appalto aveva avuto un percorso irregolare e discontinuo per problematiche impreviste la cui soluzione era posta a carico della stazione appaltante e pertanto appariva palese la gravità d ell’inadempimento della ex art. 1455 c.c.; – che sussistevano i presupposti per la pronuncia risolutiva in danno della committenza con condanna della stessa a tutte le somme indicate analiticamente nell’atto introduttivo. Cont Cont
Si costituiva (di seguito , contestando sia la domanda cautelare che quella di merito proposta da parte attrice e chiedendone il rigetto. Proponeva domanda riconvenzionale e chiedeva al Tribunale di accertare l’inter venuta risoluzione del contratto per grave inadempimento e per fatto e colpa dell’ giusta notifica dell’atto di risoluzione posto in essere dalla medesima il 18.07.2012. Chiedeva, in subordine, che fosse pronunciata la risoluzione della convenzione in oggetto n. 9/2009 e successivi atti modificativi ed integrativi per fatto e colpa dell’Ati Dec, con condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo di euro 730.000,00 a titolo di penale e della somma di euro 30.532.079,02 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione. Chiedeva al Tribunale l’autorizzazione a chiamare in causa la la quale con polizza n. 298800234 del 24.06.2009 si era costituita fideiussore di fino alla concorrenza di euro 5.553. 514,00, per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore in virtù della convenzione in oggetto. Chiedeva quindi che la società di assicurazione chiamata in causa fosse condannata in garanzia al pagamento dell’importo di euro 5.553.514,00, oltre interessi e rivalutazione dal quindicesimo giorno successivo all’escussione della polizza (avvenuta il 24.07.2012). Cont Cont
A tal fine esponeva: che l’ aveva omesso il pagamento delle maestranze, di salari, contributi e relativi accessori e che i ritardi di
produzione e il fermo dei lavori costituivano idonei presupposti per la risoluzione del contratto di appalto pronunciato da con delibera del 18.07.2012 ai sensi dell’art. 29 della convenzione n. 9/2009 e degli artt 59 e 60 del CGC.; – che pertanto aveva diritto all’incameramento della garanzia fideiussoria e al pagamento della penale computata ex artt 25 e 26 della convenzione, oltre al risarcimento dei danni analiticamente indicati in citazione. Si costituiva la terza chiamata , chiedendo il rigetto della domanda di garanzia svolta nei propri confronti e aderendo nel merito alle eccezioni e deduzioni dell’obbligata principale . Cont Cont
Interveniva nel giudizio con comparsa depositata in data 13.02. 2015 la , assumendo di essere cessionaria pro solvendo del credito di 50.920.176,87, pari alla quota esclusiva di competenza della capogruppo mandataria Deduceva che la era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Bari del 22.10.2012 e che il concordato era stato omologato il 17.03.2014. Precisava che, alla data di presentazione della domanda, la vantava un credito di euro 9.077.024,32. Chiedeva quindi che accertato che il credito vantato da nei confronti di fosse nella titolarità di fino alla concorrenza di euro 9.077.024,32 – la fosse condannata al pagamento in proprio favore di tale importo. Cont Cont Cont
La causa, in un primo tempo assegnata alla sezione feriale, era istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti, due ctu svolte dallo stesso ausiliario ing. e prova per testi.
Con provvedimento ex art. 274, 2° comma, cpc era poi assegnata al medesimo giudice designato per la causa RG 481642012 anche la causa RG n. 3586/2013.
Disposta la riunione tra i due procedimenti, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 07.11.2017, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc
b. Causa rg n. 3586/2013
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 10.9.2012 (RG 54499/12), la , in qualità di mandante dell’a.t.i. tra la capogruppo mandataria, e la la la la la la e la mandanti, premesso che l’ATI aveva concluso con la la convenzione n. 9/09 per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della stazione ferroviaria alta velocità Napoli Afragola, chiedeva al Tribunale di Roma la concessione di un’ingiunzione di pagamento per l’importo di euro 436.953,50, oltre accessori da emettersi nei confronti di Parte Cont
La assumeva che ‘a fronte dell’esatto e puntuale svolgimento delle prestazioni di cui sopra, peraltro comprovato dagli stati di avanzamento dei lavori, nonché dalla trasmissione delle fatture ad opera della Capogruppo contenente l’indicazione della ripartizione dei lavori all’interno del raggruppamento, allegati alle fatture, la emetteva le seguenti regolari fatture, rimaste inevase, regolarmente iscritte nel registro Iva della Società:
1) ft. n. 99 del 21.11.2011, pari ad € 225.698,8;
2) ft. n. 13 del 20.3.2012, pari ad € 211.254,63; per un totale di € 436.953,50′.
Con decreto ingiuntivo n. 20577/2012, emesso e depositato il 31.10.2012, notificato il 30.11.2012, il Tribunale ordinario di Roma ingiungeva alla i pagare a la somma di euro 436.953,50, oltre gli interessi convenzionali e spese di procedura. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione la contestando le pretese avversarie perché inammissibili e infondate, chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa della e chiedendo al Tribunale di annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 20577/2012, sia per il rilevato difetto di legittimazione della , che per l’infondatezza della sua richiesta. In via subordinata chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa la affinchè quest’ultima fosse condannata a manlevare e garantire la committente in relazione agli importi del provvedimento monitorio. In particolare deduceva: – che la rappresentanza processuale delle mandanti dell’ competeva esclusivamente alla capogruppo , tenuto conto che la aveva conferito mandato (né revocato o modificato) all’incasso solo in favore di quest’ultima; – che gli importi dei quali la richiedeva il pagamento, oggetto del decreto ingiuntivo, erano stati già liquidati nei confronti dell’ , – che la committente aveva già dichiarato la risoluzione del contratto di appalto con l’ per grave inadempimento di quest’u ltima giusta deliberazione n. 24 del 18.07.2012 (cfr doc. 11 ; -che a sua volta la in proprio e quale mandataria dell’ aveva proposto domanda di risoluzione dinanzi al Tribunale di Roma nella causa pendente al n. rg 48164/2012; – che, a seguito di domanda di ammissione al concordato preventivo presentata da in data 11.07.2012 (cfr doc. 13 , il Tribunale di Bari con decreto del 22.10.12 aveva dichiarato aperta la relativa procedura. Cont Cont Cont Par Cont Part Cont
Si costituiva la contestando nel merito i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna di al pagamento dell’importo di euro 436.953,50 oltre interessi. Cont
A seguito della chiamata in causa autorizzata dal giudice, si costituiva in concordato Preventivo, chiedendo che fosse rigettata la domanda di manleva svolta nei propri confronti da
Era rigettata l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, intervenivano i liquidatori giudiziali di in liquidazione in concordato preventivo prof. e dott. , eccependo il difetto di legittimazione della ad agire nei confronti di l’infondatezza de lla domanda di manleva svolta da ei confronti del Concordato Dec. Cont Cont
La causa, istruita mediante produzione documentale e ctu, era poi riunita a quella recante il n. rg 48164/2012 ».
§ 2. -All’esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
« – accerta e dichiara la risoluzione del contratto n. 9 /2009 del 07.07.2009 intercorso tra ora in liquidazione e in concordato preventivo, quale capogruppo mandataria dell’Ati di cui in epigrafe e per inadempimento di ques t’ultima;
-accerta l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto n. 9 /2009 del 07.07.2009 intercorso tra , ora in liquidazione e in concordato preventivo, quale capogruppo mandataria dell’Ati di cui in epigrafe, e come disposta da quest’ultima con deliberazione del 18.07.2012;
condanna al pagamento di complessivi euro 39.587.861,50 in favore di e in concordato preventivo, quale capogruppo mandataria dell’Ati di cui in epigrafe, con la precisazione che la quota di tale complessivo importo spettante a , in concordato preventivo, in proprio, deve essere versata in favore di nei limiti di euro 9.077.024,32, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo ;
revoca il decreto ingiuntivo n.20577/2012 emesso dal Tribunale di Roma per l’importo di euro 436.953,50 e rigetta la domanda monitoria proposta da
rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese della ctu svolta nel giudizio rg n. 48164/2012 in solido a carico di e in concordato preventivo, quale capogruppo mandataria dell’Ati di cui in epigrafe, ,
e
;
pone le spese della ctu svolta nel giudizio rg n. 3586/2013 in solido a carico di
e in concordato preventivo, in proprio ».
§ 3. -Ha proposto appello
ed ha così concluso:
‘ ▪ nel merito,
dichiarare inammissibili e/o comunque respingere, poiché infondate in fatto ed in diritto, le deduzioni e le domande svolte, anche in sede di appello incidentale, dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte
in via riconvenzionale,
accertare l’intervenuta risoluzione della Convenzione n. 9/2009, sottoscritta in Roma il 7 luglio 2009, e successivi atti integrativi e modificativi, a far data dalla notifica dell’atto di risoluzione del contratto del 18 luglio 2012, per grave inadempimento e per fatto e colpa dell in persona del legale rappresentante pro tempore;
in subordine, dichiarare l’intervenuta risoluzione della Convenzione n. 9/2009, sottoscritta in Roma il 7 luglio 2009, per grave inadempimento e per fatto e colpa dell’ in persona del legale rappresentante pro tempore;
-in ogni caso, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di € 730.000,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di penale contrattuale da ritardo, nonché dell’importo di € 10.351.037,85, ovvero del diverso importo ritenuto equo e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni per le causali, titoli e quantificazioni precisate nel presente atto;
in garanzia,
-condannare in qualità di conferitaria del ramo di azienda di denominato ‘, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di € 5.553.514,00, giusta polizza n. 298800234 del 24 giugno 2009, oltre interessi e rivalutazione dal 15° giorno successivo al ricevimento dell’intimazione del 24 luglio 2012, ovvero nelle diversa somma che risulterà di giustizia; ▪ in via ulteriormente gradata,
nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d’Ap pello dovesse confermare la ritenuta imputabilità a fatto e colpa di in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’intervenuta risoluzione della Convenzione n. 9/2009, sottoscritta in Roma il 7 luglio 2009, e successivi atti integrativi e modificativi, ridurre gli importi dovuti dalla Società odierna appellante nella misura che risulterà all’esito del presente giudizio d’appello ovvero, comunque, in via equitativa anche ai sensi dell’art. 1226 c.c .’.
in concordato preventivo ha resistito al gravame ed ha chiesto:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-Rigettare l’appello avversario, in quanto del tutto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
-accogliere l’appello incidentale spiegato, e, per l’effetto, ferme restando le statuizioni della sentenza favorevoli a in concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE, in proprio ed in qualità di
TABLE
(già
, accogliere le seguenti conclusioni:
– accertare e dichiarare la risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento di
ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. adottando ogni conseguente pronuncia dichiarativa e/o costitutiva e di condanna, e per gli effetti: – accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già
, a
vedersi riconosciuta la somma corrispondente al 10% dei lavori non esegu iti pari ad Euro € 5.939.872,88 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge e per l’effetto condannare in persona del legale
rappresentante pro tempore, al relativo pagamento;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di Euro 5.852.559,64, corrispondente al valore venale delle opere, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge e per l’effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell
TABLE
(già , a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di Euro 3.702.342,66, che si chiede in via equitativa, a titolo di danno da perdita di chance e danno all’immagine, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occ orrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge e per l’effetto condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento.
In ogni caso, indipendentemente dall’accoglimento delle precedenti conclusioni.
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 860.431,53, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare il fondamento della riserva n. 2 e per l’effetto accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell
(di seguito, per brevità, ATI DEC o
Appaltatore) costituita con la
(già
(già
,
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della stessa e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, le somme che verranno quantificate al momento della effettiva percezione del danno, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già , (già , (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 3.419.716,01, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per
legge;
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 459.410,31, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto
condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la (già , (già , (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 52.312,22, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la (già , (già , (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 6 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 820.476,45, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo
di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge;
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 7.251.973,52, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 8 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 28.843.997,5, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell ‘art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovver o in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 9 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 80.102,02, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’ art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 10 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 24.253,63, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già , (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 11 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 72.691,29, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 12 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 666.031,84, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
– accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 13 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro
152.362,94, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determ inata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la
(già
,
(già
,
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 14 e per i titoli in essa indicati e meglio specificati nella precedente narrativa, la somma di Euro 5.200.740,85, salvo successivi aggiornamenti, e per l’effetto condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2043 c.c., il tutto oltre interessi, anche anatocistici, legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
– Accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell di Imprese costituita con la (già , (già , (già , a vedersi riconosciuta e corrisposta la somma di Euro 2.921.022,12 a titolo di lavori contabilizzati e non pagati di cui ai SS.AA.LL. nn. 16, 17, 18, 19 e 20 o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., ovvero in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, secondo i tassi e le decorrenze di cui all’art. 44 delle Condizioni Generali di
Contratto anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge e per l’effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al relativo pagamento. Contr
In via istruttoria: si impugna e contesta il contenuto della CTU depositata nel presente giudizio di appello, con riserva di specifica argomentazione negli atti difensivi conclusivi del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio ‘.
La ha resistito al gravame ed ha chiesto:
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, nel merito rigettare l’appello promosso con atto di citazione notificato in data 06.07.2018 dalla
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8737 del 03 maggio 2018, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi ‘.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare integramente l’appello proposto e in particolare la domanda di garanzia avanzata da in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite .’
I Liquidatori Giudiziali di in Concordato Preventivo Prof. e Dott. , e sono rimasti contumaci.
Trattenuta una prima volta la causa in decisione, il giudizio è stato rimesso sul ruolo con ordinanza depositata il 6.3.2024 ed è stato nominato CTU l’ing. per rispondere ai seguenti quesiti:
‘ letti gli atti del giudizio di primo grado, la CTU e le prove testimoniali, la sentenza impugnata, l’impugnazione principale ed incidentale, escluso il doc. C prodotto da in allegato all’atto di appello, eseguita ogni altra necessaria indagine:
1) dica il CTU se alla data del 12.3.2012 (nota prot. 458/2012 Appaltatore) fossero venute meno le condizioni necessarie al prosieguo dei lavori per il totale impedimento di tutte le attività produttive, in relazione alle opere contrattualmente
previste e non ancora eseguite, e se il conseguente fermo unilaterale dei lavori fosse giustificato;
dica il CTU se fossero esigibili i lavori ordinati con i successivi ODS fino alla delibera di risoluzione del 18.7.2012 e se fosse idonea la variante proposta dall’appaltante poi rifiutata dall’Appaltatore;
dica il CTU, -esaminate, da un lato, le riserve dell’appaltatore riguardanti l’anomalo andamento dei lavori, e, dall’altro lato, le motivazioni poste a fondamento della delibera di risoluzione del 18.7.2012,- tenuto conto delle risposte ai precedenti quesiti 1) e 2), se la risoluzione del contratto sia da ascrivere, e in quale misura percentuale:
a responsabilità dell’appaltante;
a.1) a fattori non dipendenti dall’appaltante, ma da quest’ultima gestiti con ritardo;
a.2) a fattori esterni non dipendenti dalle parti, senza che possa ascriversi responsabilità alle parti in causa nella gestione degli stessi;
a responsabilità dell’appaltatore;
b.1) in quest’ultimo caso, se sia ravvisabile responsabilità dell’appaltatore nella ritardata esecuzione o nella mancata esecuzione delle maggiori opere resesi necessarie da fattori esterni intervenuti nell’esecuzione del contratto; 4) ove ricorrano le ipotesi a) e a.1) e si reputino prevalenti, accerti il CTU, esclusa ogni valutazione sulla tempestività, la fondatezza delle riserve accolte dal giudice di primo grado e delle maggiori somme attinenti alle riserve pretese dall’appellata con l’appello incidentale; quantifichi le stesse sulla base della documentazione fornita dalla parte, con interessi e rivalutazione come da sentenza impugnata, ed accerti la somma complessivamente dovuta in favore della parte appellata;
ove ricorrano le ipotesi b) e b.1) e si reputino prevalenti, accerti il valore delle lavorazioni e delle opere eseguite, sulla base dei corrispettivi e dei prezzi contrattualmente previsti, che siano oggetto delle riserve ritenute fondate, e quantifichi la somma ancora dovuta all’appellata, esclusa ogni pretesa di tipo risarcitorio;
1) accerti la fondatezza delle pretese risarcitorie di e quantifichi le somme dovute sulla base della documentazione fornita dalla parte’. Contr
Depositata la CTU, l’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 10.02.2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. -L’appello principale proposto da contiene i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1456, 1458, 2041, 2043 e/o 2697 c.c. nonché dell’art. 118, 3° comma, d. Lgs. N. 163/2006 difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla ritenuta insussistenza di gravi inadempimenti alla convenzione n. 9/2009 imputabili all’ATI DEC c e, di converso, all’attribuzione della responsabilità da inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. a
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1456 e 1458 c.c. -difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla ritenuta infondatezza delle domande svolte, in via riconvenzionale, da nei confronti dell
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1456, 1458 e/o 1936 e ss. c.c. -difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla mancata condanna di al pagamento, in favore di dell’importo di € 5.553.514,00 in forza della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO emessa in data 24 giugno 2009 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazio ni assunte dall
In subordine: violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1456, 1458, 2041, 2043 e/o 2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 191 e ss. c.p.c. -difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dei danni asseritament e subiti dall -erronea valutazione delle risultanze dell’istruttoria espletata e richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio ovvero, in subordine, di convocaz ione del
CTU ing. al fine di rendere chiarimenti sul contenuto dell’elaborato peritale.
In via ulteriormente subordinata: violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e/o 1362 e ss. c.c. -difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità in ordine alla ritenuta sussistenza del diritto della terza intervenuta banca nazionale del lavoro S.p.A. di conseguire il pagamento, da parte di di complessivi € 9.077.024,32 in forza dell’atto di cessione del credito del 13 settembre 2010 (notificato in data 17 settembre 2010).
In ogni caso: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. -erronea condanna di al pagamento, in solido con le controparti, delle spese relative alle consulenze tecniche d’ufficio svolte nei giudizi aventi N.R.G. 48164/2012 e N.R.G. 3586/2013.
§ 5. -La parte appellata in concordato preventivo ha tempestivamente proposto appello incidentale contenente i seguenti motivi:
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno a titolo di mancato utile sui lavori non eseguiti. Violazione dei principi e delle norme in materia di risarcimento dei danni (artt. 1223 ss c.c.). Errata valutazione delle prove, v iolazione dell’art. 115 c.p.c.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance e danno all’immagine. Violazione dei principi e delle norme in materia di risarcimento dei danni (artt. 1223 ss c.c.). Errata valutazione delle prove, v iolazione dell’art. 115 c.p.c.
Il mancato riconoscimento di alcune riserve iscritte in contabilità e azionate dall’appaltatore. Violazione dei principi e delle norme in materia di risarcimento dei danni (artt. 1223 ss c.p.c.). Errata valutazione delle prove, violazione dell’art. 115 c.p .c. Le riserve ritenute non fondante o non correttamente
quantificate -carenza e assenza di motivazione -errore di valutazione del CTU.
Sulla posizione di Errata valutazione delle prove, violazione dell’art. 115.
§ 6. -L’appello principale è fondato quanto al primo motivo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che le violazioni contestate all a ossia i ritardi di produzione e il fermo dei lavori, nonché l’omesso pagamento delle maestranze , non possano ritenersi imputabili all’appaltatore e che pertanto debba ritenersi accertata l’insussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto come disposta dalla committenza con delibera n. 24 del 18.07.2018. Contr
La CTU di primo grado aveva infatti evidenziato come gli impedimenti derivanti dai ritrovamenti archeologici, il rinvenimento di materiali di altra natura, l’ampliamento dell’estensione delle indagini sulle Bonifiche da Ordigni Esplosivi (BOE) da parte delle Autorità Militari, il ritardo nella sottoscrizione della perizia di variante BOE e archeologica il 3 maggio 2012, a due anni di distanza dal verificarsi degli eventi, il ritardo nei pagamenti da parte della Committente, avessero determinato l’anomalo andamento dei lavori non imputabile all’appaltatrice e avessero dato causa alle condotte contestate da quali il mancato pagamento delle maestranze e dei subappaltatori. Contr
Tuttavia, la difficoltà incontrata dal Collegio la prima volta che la causa è stata trattenuta in decisione è derivata dalla mancata analisi, nella sentenza di primo grado, della contestazione relativa alla illegittima sospensione ed il fermo lavori, contestata da nel provvedimento di risoluzione del contratto. Contr
Infatti con il primo motivo, l’appellante principale ha invece sostenuto le seguenti circostanze, qui di seguito riassuntivamente indicate:
-i rinvenimenti di rifiuti e le maggiori attività di BOE non hanno mai riguardato, con la sola eccezione di una modesta estensione in corrispondenza del collettore Badagnano, le aree sulle quali doveva essere fatta la maggior parte delle lavorazioni -il c.d. ‘fabbricato viaggiatori’ , bensì le sole aree su cui dovevano essere realizzati i parcheggi, le viabilità al contorno del ‘fabbricato Stazione’ e opere accessorie al fabbricato stesso. In tal senso, di fatto, le attività condizionate dalla BOE non erano dunque quelle
di maggior rilievo, e, comunque, non erano attività presenti sul cammino critico del Programma Lavori contrattuale. L’Appaltatore, malgrado ciò, ha ingiustificatamente maturato ritardi su tutte le lavorazioni, anche quelle non condizionate dalla BOE;
laddove anche le attività di BOE non fossero state -secondo il pensiero del CTU -ostate o ritardate dalla presenza di rifiuti e da ulteriori prescrizioni della Autorità Militare, l’Appaltatore non era comunque in grado di dare seguito alle attività edificatorie propriamente dette. Tanto in virtù della tardiva ed incompleta consegna degli elaborati di Progetto di Dettaglio relativi alle opere da eseguirsi nei primi 90 gg. dalla consegna dei lavori;
-per quanto relativo al lamentato scoperto di € 10.000.000,00 denunciato dal CTU Ing. a settembre 2011, lo stesso in realtà vale non più di € 8.400.000,00, e tale ‘scoperto’ -secondo il CTU ‘ verosimilmente provocato dall’enorme ritardo della Committenza sui pagamenti dovuti all’appaltatore ‘ -è pari ad 1/3 di quello contrattualmente atteso. L’Appaltatore, infatti, laddove avesse eseguito regolarmente l’appalto, avrebbe comunque dovuto fare fronte ad una esposizione finanziaria, alla medesima data, compresa tra un minimo di circa € 24.000.000,00 ed un massimo di circa € 30.000.000,00 nel successivo mese di ottobre 2011; in tal senso è, quindi, destituita di ogni fondamento l’affermazione del CTU Ing. secondo la quale lo scoperto di € 10.000.000,00 sopportato dalla ‘ avrebbe messo in ginocchio qualsiasi impresa ‘;
per quanto infine relativo alla riserva n. 8), (anomalo andamento) le attività ostate dalla tardiva definizione del progetto c.d. InfoStazioni possono aver influenzato (a tutto concedere) la sola realizzazione delle banchine e, parzialmente, alcune predisposizioni impiantistiche da prevedere in aggiunta rispetto a quanto contrattualmente indicato. L’affermazione secondo cui l’intero appalto dovrebbe invece ritenersi ostato da tale circostanza è, pertanto, quanto mai erronea e priva di fondamento, attesa peraltro la possibilità di aprire più fronti di lavoro in funzione della favorevole disposizione dell’edificio Stazione nonché la disponibilità di aree già accessibili realizzate dal precedente appaltatore della linea Alta Velocità;
Al fine di dare una risposta alla prima contestazione sopra indicata, è stato necessario disporre una nuova CTU sui seguenti quesiti:
‘ 1) dica il CTU se alla data del 12.3.2012 (nota prot. 458/2012 Appaltatore) fossero venute meno le condizioni necessarie al prosieguo dei lavori per il totale impedimento di tutte le attività produttive, in relazione alle opere contrattualmente previste e non ancora eseguite, e se il conseguente fermo unilaterale dei lavori fosse giustificato;
2) dica il CTU se fossero esigibili i lavori ordinati con i successivi ODS fino alla delibera di risoluzione del 18.7.2012 e se fosse idonea la variante proposta dall’appaltante poi rifiutata dall’Appaltatore’ .
L’ausiliare, dopo esaustiva analisi degli atti di causa e dei documenti allegati dalle parti, ha, sì, evidenziato i ritardi della Committenza nella richiesta dell’autorizzazione e nella redazione della perizia di variante, ma ha pure accertato che ‘ I ritardi nelle autorizzazioni all’estensione della BOE (O.d.S. 160 del 23/12/2010) e nell’emissione della conseguente Perizia di Variante (O.d.S. n. 508 del 03/05/2012) hanno generato pertanto principalmente ripercussioni sui tempi di esecuzione della stessa BOE e sulle indagini archeologiche, e solo in parte minoritaria sulla realizzazione delle opere strutturali del fabbricato di stazione.
Non si rilevano pertanto motivi concreti di rallentamento dei lavori di costruzione della stazione, riconducibili al tema ‘BOE’. Per come si sono svolti i fatti e per la conformazione del cantiere, il rallentamento delle attività ha avuto effetti significativi solo sulle attività della stessa BOE ‘ (CTU pag. 51) .
In risposta al secondo quesito, l’ausiliare ha accertato (CTU pagg. 82 e segg.):
‘ Il sottoscritto C.T.U. riporta gli O.d.S. emessi dalla D.L. fino alla Delibera di risoluzione del contratto, per poi procedere al commento tecnico degli stessi, in relazione al quesito formulato.
Questo avveniva dopo che il 03/05/2012 il D.L. aveva emesso gli O.d.S. nn. 508 e 509/513 per l’invito all alla sottoscrizione delle due perizie di variante: la prima per la Bonifica Ordigni RAGIONE_SOCIALE (ed anche per lo smaltimento a discarica dei materiali incongrui rinvenuti nel corso degli scavi e del decespugliamento, oltre ai terreni con elevata percentuale di piombo) e la seconda per le maggiori indagini archeologiche.
In tali O.d.S. non si richiedeva di eseguire specifiche lavorazioni di cui alle stesse perizie di variante, anche perché le lavorazioni in esse indicate erano state autorizzate dal D.L. con specifici O.d.S. nel dicembre del 2010 e nel settembre del 2011, e quindi le stesse erano state già ultimate.
Ai due O.d.S. relativi alle due perizie di variante, ha fatto seguito anche l’O.d.S. n. 523 del 23/05/2012 con il quale il D.L. di ha concesso una seconda proroga sui termini di ultimazione parziale e totale, rispettivamente al 06/05/2012 (termine già scaduto alla data di emissione dell’O.d.S.) ed al 23/12/2012. Questa seconda proroga prevedeva termini di ultimazione inferiori rispetto a quelli richiesti dall nella sua istanza, nella quale erano indicati, rispettivamente, per il termine parziale di attivazione della stazione, il 14/12/2012, e per il termine di ultimazione finale il 29/07/2013.
5.1. O.d.S. n. 530 del 30/05/2012 e sua eseguibilità
In data 30/05/2012 il D.L. di emetteva l n. 530 con il quale, oltre a lamentare gravi ritardi nell’esecuzione delle opere, il mancato pagamento dei fornitori la mancata trasmissione dei dati per l’acquisizione in via telematica del DURC suc cessivi al 01/12/2021, invitava l ad eseguire i seguenti lavori:
PARTE D’OPERA LAVORAZIONI Contro
FV06 L Elevazioni Seduta AV1 4N. Posa cassero per la fase di getto
FV06 L Elevazioni Seduta AV1 5N Operazioni propedeutiche per la fase di getto
FV04 D5 Solaio Impalcato di grande luce “XBB”. Posa armatura aggiuntiva trave tipo e getto
FV04 D5 Solaio Impalcato di grande luce “XBB”. Montaggio armatura aggiuntiva trave di bordo tipo B
FV04 D5 Solaio Impalcato di grande luce “XBB”. Chiusura cassero trave di bordo e getto
Elevazioni Elevazione edificio livello 0 tra doc. A-G/31-15. Posa in opera casseri e armatura parete 15.1
Solaio Elevazione edificio livello 0 tra doc. A -G/31-15. Posa
struttura puntellamento solaio tra doc.ti D-B/22 30 · FV0I C solaio Elevazione edificio livello 0 tra doc. A-G/31-15. Posa cassero parete 02 tra doc.ti F – G 2° fase
Dall’attenta lettura delle lavorazioni che il D.L. chiedeva all di riprendere si deduce che si tratta esclusivamente di opere strutturali, che non hanno nulla a che vedere con le opere di cui alle due perizie di variante (alla fine di maggio del 2012 già concluse da mesi) e con le opere direttamente connesse con le ‘opere impedite’ che a tale data necessitavano una ri -progettazione, come nel caso della centrale tecnologica, per la quale aveva richiesto all di formulare una nuova
proposta progettuale, stante l’impossibilità di avvalersi della geotermia.
Sempre dalla lettura dell’elenco di opere di cui all’O.d.S., si osserva anche che il D.L. chiedeva di eseguire opere quasi interamente a ‘livello 0’ (fatta eccezione per l’armatura di travi a sostegno di un primo solaio) e quindi a quota terreno. Non si trattava pertanto di opere strutturali da eseguire in elevazione, che potevano interferire con parte del fabbricato viaggiatori, e con eventuali interferenze con opere ancora da approvare sotto il profilo dei progetti costruttivi di dettaglio.
Né tanto meno le suddette opere di cui all’O.d.S. n. 530 potevano essere impedite dalle altre problematiche sollevate dall’ (impianto Infostazioni, impianto TVCC), in quanto le (decisamente modeste) problematiche derivanti dalle interferenze di detti impianti con le opere in cemento armato erano state già brillantemente risolte da mesi con semplici accorgimenti di cantiere.
Si trattava solo di opere strutturali, la cui mancata esecuzione, da parte dell può trovare spiegazione solo nell’asserita ‘eccessiva onerosità’ delle opere in cemento armato a faccia vista, di cui si è riferito nel precedente paragrafo 4.2.5 al quale si rimanda.
*
b) Si impone, a questo punto, riportare quanto accertato dal CTU con riguardo alla questione dell’eccessiva onerosità del cemento armato:
4.2.5. Mancate determinazioni inerenti all’eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista.
A parere del sottoscritto C.T.U., l’argomento dell’asserita ‘eccessiva onerosità’ delle strutture in calcestruzzo a faccia vista’ rappresenta l’argomento che maggiormente ha condizionato l’appalto in esame, rimanendo per lunghi mesi l’argomento principale di discussione e disaccordo tra le parti ….
Dopo un primo scambio di corrispondenza, iniziato il 10/09/2010 con la presentazione della proposta di mix design del calcestruzzo da parte dell’ sul contenuto di materiale pozzolanico nel cemento da utilizzare per la miscela, a seguito della quale in data 04/10/2010, con O.d.S. n. 90, la D.L. e la Direzione Artistica dello studio di progettazione dell’arch. avevano espresso parere non favorevole. Nel verbale del 29/09/2010 allegato alla non approvazione, si riferiva che:
nella miscela non era previsto il filler che avrebbe conferito al calcestruzzo caratteristiche pozzolaniche;
· l’aggiunta del filler era necessaria non per migliorare le caratteristiche fisico -meccaniche del calcestruzzo, ma per conferire al manufatto una migliore resa estetica.
In data 06/10/2010 l’A.T.I. rispondeva precisando che il mix 09 era conforme alla scheda B04 in quanto si utilizzava cemento CEM III/A d’altoforno, che possedeva già comportamento pozzolanico non essendo necessaria altra aggiunta di filler. Ergo, se il cemento ha già, di per sé, un comportamento pozzolanico, secondo l’A.T.I. non era necessario aggiungere filler. Detta aggiunta avrebbe comportato maggiori costi e maggiori tempi.
Si giungeva infine all’approvazione definitiva del mix design per il calcestruzzo a faccia vista in data 31/01/2011 con del D.L. n. 187 (poco meno di 5 mesi dopo la presentazione della prima proposta di mix design).
L’A.T.I. in data 11/03/2011 considerava nuovamente la richiesta di aggiunta del filler alla miscela come una richiesta integrativa delle specifiche di capitolato, tale da comportare sensibili variazioni dei costi di produzione, e quindi aveva richiesto una perizia di variante atta a contrattualizzare i maggiori costi e tempi esecutivi derivati dalla vicenda in questione.
Il D.L. negava questa eventualità, ritenendo che tutti gli oneri derivanti dalla formulazione del mix design approvato dalla D.L. e dalla Direzione Artistica erano a carico dell
Si apriva quindi un nuovo scambio di corrispondenza tra le parti che occupava altri tre mesi, con il quale le due parti rimanevano rigidamente ferme sulle loro posizioni.
Nel mentre, l ha realizzato dei campioni di strutture in calcestruzzo a faccia vista, al fine di sottoporli all’esame ed all’approvazione della D.L. e della Direzione Artistica.
In esito alla realizzazione di detti campioni (che in realtà, secondo le previsioni di capitolato si sarebbero dovute realizzare durante la redazione del progetto esecutivo, e che poi nell’istruttoria di approvazione del progetto esecutivo con la firma del 1° AIM furono spostate alle prime fasi di realizzazione dei lavori), in data 10/06/2011 l scrive alla D.L. una lunga lettera nella quale riassume tutti i motivi secondo cui la realizzazione delle strutture di calcestruzzo a faccia vista, così come richieste nel corso ed all’esito della realizzazione degli anzidetti campioni, deve ritenersi eccessivamente onerosa, ed eccedente le previsioni dei documenti tecnici allegati al contratto,
al punto da richiedere la risoluzione del contratto per ‘eccessiva onerosità’ ex art. 1467 del Codice Civile.
Ad ogni contestazione dell’A.T.I., la D.L. ha risposto replicando alle affermazioni della stessa sostenendo che le richieste formulate sulle strutture di campione erano tutte legittime, ovvero rientranti nelle previsioni di capitolato, ovvero frutto di scelte autonome ed organizzative dell
Il sottoscritto C.T.U., per ciascuna delle argomentazioni ha riportato di seguito le doglianze dell’A.T.I. e le repliche della D.L., visto che la questione in esame si è poi trascinata fino alla metà del 2012 (quando si è giunti alla risoluzione contrattuale), senza che fosse trovava alcuna soluzione concreta.
Fornitura e posa di sottomanti in multistrato per assicurare il fissaggio dei manti dal retro ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) Parere del C.T.U. sull’argomento:
Il sottoscritto C.T.U. non ritiene che la questione del fissaggio del manto dall’esterno possa essere considerata come una fonte di maggiore onere, in quanto non prevista dalle indicazioni tecniche allegate al contratto (come sostenuto dall’ . Si tratta di un dettaglio costruttivo, che non risulta sia stato richiesto espressamente dalla D.L. o dalla Direzione Artistica, avente lo scopo di migliorare la resa del manufatto. Era evidente che, se il manto delle casseforme fosse stato fissato alla struttura di sostegno della stessa cassaforma attraverso elementi di fissaggio inseriti dal lato del manto a contatto con il calcestruzzo, le ‘teste’ degli elementi di fissaggio avrebbero finito per lasciare una traccia sulla superficie del calcestruzzo a faccia vista, riducendone il risultato estetico.
Nè tanto meno, il fissaggio del manto dall’interno o dall’esterno può essere fonte di particolari extra -costi, tali da determinare una ‘eccessiva onerosità dell’opera’.
E’ quindi parere del sottoscritto C.T.U. che l’accortezza segnalata dall’A.T.I. si configura come un ‘atto dovuto’ per il raggiungimento del risultato estetico atteso nelle strutture in calcestruzzo a faccia vista.
Mancata riutilizzabilità dei pannelli di finitura . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento:
Il sottoscritto C.T.U. osserva, in primo luogo, che il riutilizzo di casseforme per dieci getti di calcestruzzo è possibile tecnicamente, ma con l’avanzare dei getti e dei riutilizzi delle casseforme, la qualità superficiale del calcestruzzo si riduce considerevolmente. Nel caso dei getti per calcestruzzo a faccia
vista, e soprattutto nei casi di getti di opere di significativa importanza, per le quali è atteso un elevatissimo livello qualitativo della superficie di calcestruzzo da realizzare, un reimpiego per dieci getti di calcestruzzo era materialmente improponibile.
A ciò si aggiunge che l’opera era stata progettata da un architetto di fama internazionale ( ), che notoriamente faceva del calcestruzzo a faccia vista (e della sua forma) la caratteristica di maggiore spicco delle opere dalla stessa progettate (si veda ad esempio il MAXXI di Roma, Messner Mountain Museum Corones, Plan de Corones, la stazione marittima di Salerno, ecc.).
Chi era chiamato a realizzare l’opera non poteva pertanto ipotizzare di affrontare la costruzione della stazione di Afragola con tecniche e criteri analoghi a quelli che vengono utilizzati per la realizzazione di un qualsiasi edificio civile. Era scontato che le parti di cassaforma che ad ogni getto subivano. deterioramenti, dovessero essere sostituite, al fine di evitare che le stesse, nel successivo getto lasciassero inclusioni lignee nel calcestruzzo.
Inoltre, il sottoscritto C.T.U. deve anche osservare che non si rilevano prescrizioni esplicite della D.L. tese a prescrivere la sostituzione integrale dei manti di cassaforma per ogni getto, ma solo la sostituzione delle porzioni deteriorate. E ciò non si configura come una prescrizione esorbitante, nell’ottica del raggiungimento di un ottimale risultato estetico del calcestruzzo a faccia vista.
Eccessiva onerosità delle operazioni di vibrazione a parete e ad immersione . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento:
Il sottoscritto C.T.U. osserva che non risultano prescrizioni della D.L. sull’utilizzo di betoniere di 6 mc (salvo diversa indicazione della parte Dec in Liquidazione). La spiegazione del D.L. alla doglianza appare verosimile, soprattutto quando riferisce che con l’andare avanti dei getti iniziali, le maestranze hanno acquisito maggiore dimestichezza con le operazioni da effettuare e pertanto le betoniere in attesa non hanno più dovuto attendere troppo tempo prima di scaricare il loro carico di calcestruzzo per il getto.
Notevole incremento delle superfici di strutture in elevazione a faccia vista e di calcestruzzo necessario per la realizzazione dei getti . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Il sottoscritto C.T.U. osserva che non risultano agli atti della causa prescrizioni della D.L. in conformità a quanto lamentato dall’A.T.I.
Quindi l’affermazione non sembra avere fondamento documentale, salvo diversa segnalazione della parte Dec in Liquidazione.
Il sottoscritto C.T.U. non rileva pertanto gli estremi per una ‘eccessiva ed imprevista onerosità delle opere da realizzare in calcestruzzo a faccia vista’.
Maggiore incidenza delle prove di slump. ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Il sottoscritto C.T.U. osserva in via preliminare che una prova di slump D.L. e calcestruzzo richiede il prelievo di una modesta quantità di calcestruzzo, effettivamente pari a 0,003 mc di materiale.
Non è noto il conteggio svolto dall’impresa per affermare che tale procedura produrrebbe uno sfrido di calcestruzzo di 1.800 mc; se così fosse, si giungerebbe al risultato che le prove di slump eccedenti da dover eseguire sarebbero pari a 1.800 / 0,003 = 600.000 prove eccedenti, il che si configura come un numero assurdo e privo di senso tecnico. Se quindi la D.L. ha richiesto un numero di prove di slump di calcestruzzo superiori a quelle previste dal Capitolato speciale di appalto, queste dovevano essere remunerate in aggiunta al corrispettivo contrattuale. Tuttavia, detto ‘extra -costo’ si configura come modesto (una prova di slump presso un laboratorio certificato costa tra i 30 ed i 50 Euro, quindi nel caso di esecuzione di 500 prove di slump aggiuntive, il maggior costo sarebbe stato al mas simo di € 25.000,00), e non tale da determinare una ‘eccessiva onerosità delle opere in calcestruzzo a faccia vista’, nella sua accezione tecnica ed economica, tale da giustificare l’interruzione dei lavori per ‘anti -economicità’ del corrispettivo.
Impiego di negativi in polistirolo . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Il sottoscritto C.T.U. osserva che le ‘forme particolarmente complesse’ di calcestruzzo facevano parte del progetto dell’Arch. noto anche all’A.T.I. Per forme di calcestruzzo particolarmente complesse, non è possibile pensare di utilizzare, per il getto, casseforme ‘tradizionali’ in materiale ligneo, o similari. L’impiego di ‘negativi’ in materiale sagomato tipo polistirolo si configura come una scelta obbligata per questi particolari porzioni di manufatto di calcestruzzo a faccia vista.
Maggiore onerosità delle operazioni di getto . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Il sottoscritto C.T.U. osserva che non risultano prescrizioni della D.L. sull’utilizzo di betoniere di 6 mc (salvo
diversa indicazione della parte Dec in Liquidazione). La spiegazione del D.L. alla doglianza appare verosimile, soprattutto quando riferisce che con l’andare avanti dei getti iniziali, le maestranze hanno acquisito maggiore dimestichezza con le operazioni da effettuare e pertanto le betoniere in attesa non hanno più dovuto attendere troppo tempo prima di scaricare il loro carico di calcestruzzo per il getto.
8. Maggiore incidenza degli scuretti . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Parere del C.T.U. sull’argomento
Il sottoscritto C.T.U. osserva che non è chiaro come la Direzione dei lavori e la Direzione artistica avrebbero ‘stravolto’ la quantità e le sagome plano volumetriche degli scuretti decorativi e per le riprese di getto, previsti nel progetto esecutivo. Non risultano prescrizioni della D.L. sulla sostanziale modifica di posizione, numero qualità degli scuretti per la delimitazione delle linee di ripresa di getto.
Il sottoscritto C.T.U. deve peraltro condividere il parere del D.L., secondo cui la scelta della posizione degli scuretti, atti a definire le zone di ‘ripresa di getto’, rappresentano una scelta costruttiva dell’impresa.
Il sottoscritto C.T.U. non rileva pertanto gli estremi per una ‘eccessiva ed imprevista onerosità delle opere da realizzare in calcestruzzo a faccia vista’.
per periodo d’inutilizzabilità dei casseri a causa delle riprese di getto . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento:
Il sottoscritto C.T.U. osserva che il ‘tempo di fermo attrezzature’ invocato dall’A.T.I. come possibile fonte di maggiori oneri, è rappresentato, in primo luogo, dalle ‘impreviste ed imprevedibili esigenze architettoniche’ connesse alle riprese di getto, a l punto che queste ‘non consentono il rispetto della pianificazione dei sistemi di casseforme’. Solo in via subordinata, l’ lamenta anche una prescrizione di tempo di scasseratura di 72 ore, superiore di 24/36 ore rispetto a quanto autorizzato dal progettista strutturale.
Il D.L. risponde di aver fatto propria la prescrizione del progettista (architettonico) e non considera affatto la prima parte dell’osservazione dell’A.T.I.
Il sottoscritto C.T.U. osserva che la doglianza principale dell’A.T.I. è estremamente generica, e non sufficientemente circostanziata, e tale da consentire un esame tecnico adeguato in questa sede.
Per quanto riguarda la prescrizione del D.L. (derivata dall’indicazione del progettista) di posticipare la scasseratura a 72 ore il tempo per il disarmo dei casseri, il sottoscritto C.T.U. osserva che non risultano prescrizioni capitolari specifiche (anche nel progetto esecutivo) sui tempi minimi di scasseratura. Se così fosse, la prescrizione della D.L. rientra nella discrezione della D.L., finalizzata a migliorare il risultato estetico della costruzione.
Se poi vi è stata un’occasione nella quale il D.L. ha prescritto di scasserare a 96 ore (24 ore oltre il termine di 72 ore) la circostanza non può aver portato ad un sostanziale incremento dei costi di produzione.
Se la prescrizione di portare a 96 il tempo di scasseratura fosse stata estesa a tutti gli elementi da realizzare in calcestruzzo a faccia vista, questo avrebbe potuto comportare un non trascurabile impatto sul ciclo produttivo e sui tempi di avanzamento dei lavori, poiché avrebbe rallentato tutto il lavoro, con conseguente impatto anche sui costi di produzione, stante il possibile insorgere di ‘tempi morti’ per le maestranze. Tuttavia, non risultano elementi documentali secondo cui la prescrizione di posticipare a 96 ore il tempo di scasseratura sia divenuta ‘cogente’ per tutti i getti di calcestruzzo a faccia vista che l’ avrebbe dovuto realizzare.
Il sottoscritto C.T.U. non rileva pertanto gli estremi per una ‘eccessiva ed imprevista onerosità delle opere da realizzare in calcestruzzo a faccia vista’.
10. Eccessiva onerosità delle operazioni di assemblaggio a piè d’opera del sistema di casseratura. ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento:
Il sottoscritto C.T.U. non rileva ‘esorbitanza’ nelle operazioni elencate dall’A.T.I. nella sua doglianza. E’ evidente, come già riferito in precedenza, che non si stava gettando del calcestruzzo a faccia vista per un qualsiasi edificio civile, ma per real izzare un’opera firmata da un architetto di fama internazionale, che pone la realizzazione di forme di calcestruzzo a faccia vista molto ‘ardite’ come elemento di forte distinzione della sua opera creativa e progettuale.
E’ anche chiaro che il calcestruzzo a faccia vista da dover realizzare non era di tipo ‘ordinario’, ma doveva essere in possesso di caratteristiche estetiche fuori dall’ordinario. L’attenzione nei particolari da adottare prima del getto era quindi un requisito essenziale per garantire il miglior risultato possibile del getto in calcestruzzo.
11. Eccessiva onerosità del calcestruzzo . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Il sottoscritto C.T.U. osserva che la semplice aggiunta di filler all’interno della miscela di calcestruzzo non può essere considerato come un motivo di sostanziale ‘eccessiva onerosità del calcestruzzo’, al punto da rendere totalmente impraticabile la rea lizzazione dell’opera. Può eventualmente dare luogo ad un riconoscimento economico in favore dell’A.T.I. (si veda l’analisi della Riserva n. 6), limitatamente all’effettivo maggiore onere che tale aggiunta comporta; ma l’incidenza sul costo di produzione e posa in opera di un calcestruzzo additivato con filler, nella misura prevista dal Capitolato, rispetto ad un calcestruzzo non additivato con filler, è modesta e tale da non giustificare l’applicazione di una procedura di ‘eccessiva onerosità’ dell’opera da eseguire.
12. Maggiore incidenza del ferro . ….(Doglianza dell’ATI -Replica della D.L) . Parere del C.T.U. sull’argomento: Il sottoscritto C.T.U. osserva che il progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. fu approvato da ed avviato alla fase della costruzione, senza prescrizioni di modifica su questo specifico argomento. Si osserva altresì che l’opera in esame era retribui ta ‘a corpo’ e quindi il corrispettivo indicato dall’A.T.I. faceva riferimento a determinate previsioni di progetto esecutivo.
Se in fase costruttiva (che aveva approvato il progetto esecutivo, e firmato il 1° AIM) ha ritenuto di prescrivere l’uso di un maggiore quantitativo di acciaio per i setti, in applicazione ad un principio dettato dalle norme all’epoca in vigore, allora è parere del sottoscritto C.T.U. che dovesse anche essere revisionato il ‘prezzo a corpo’ per questa specifica voce di lavoro, attraverso la redazione di una specifica ‘perizia differenziale’ e di una variante in corso d’opera.
Allo stesso modo, il sottoscritto C.T.U. osserva che non è affatto specificato quale sarebbe il criterio adottato dall’A.T.I. per la quantificazione del 12% di aumento del costo dell’opera a fronte del semplice infittimento, per un’altezza di 1,50 m, del p asso di una delle armature dei setti delle banchine. L’incidenza appare abnorme; non viene proposto un computo metrico estimativo e pertanto si deve concludere che, seppure la doglianza dell può avere un suo fondamento tecnico ed economico, la sua incidenza sul valore complessivo dei lavori da realizzare non si configura come particolarmente significativa, e tale da comportare l’applicazione di una procedura di ‘eccessiva onerosità’ dell’opera da eseguire.
4.2.6. Sintesi conclusiva delle valutazioni del C.T.U. sulle mancate determinazioni inerenti all’eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista
Si premette che in relazione alla maggiore onerosità del calcestruzzo faccia vista, l ha iscritto la riserva n.6 (come da nota prot.1231/2011 del 23/ 05/2011) per complessivi € 820.476,45 e la riserva 7 (come da nota prot.1541/2011 dell’8/07/2011) per complessivi € 7.251.973,52.
Ciò posto, il sottoscritto C.T.U. riporta in primo luogo il testo dell’articolo 1467 del Codice Civile richiamato dall’A.T.I. nelle sue argomentazioni:
‘Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto’.
A parere del sottoscritto C.T.U., nell’ambito della realizzazione delle opere in calcestruzzo a faccia vista possono essere emerse, all’atto della realizzazione concreta dei primi campioni e delle prime parti di manufatti da realizzare, delle modeste maggiori onerosità rispetto a quanto previsto e/o prevedibile in fase di redazione ed approvazione del progetto esecutivo.
Dette maggiori onerosità non si configurano come ‘eccessive’ rispetto all’opera da realizzare, ed ai costi che la stessa avrebbe comportato, se fosse stata realizzata sulla base del progetto esecutivo (redatto dalla stessa e del progetto definitivo posto a base di gasa e redatto dallo studio di progettazione dell’arch. .
L’ aveva sempre a disposizione l’istituto delle riserve per chiedere il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione delle opere in calcestruzzo a faccia vista, il cui ammontare non risulta tuttavia potersi assimilare alla maggiore onerosità paventata dall che appare sovrastimato; in proposito si ricorda che nella lettera del 10/06/2011 l indica come prezzo ‘congruo’ per le opere in calcestruzzo a faccia vista fino a qu el momento realizzate un prezzo di pari a € 576.000,00,
rispetto al prezzo riconosciuto in contabilità di € 67.000,00 e quindi pari a circa 9 volte il prezzo contrattuale.
Quindi, in estrema sintesi, il fermo unilaterale dei lavori da parte dell no n si configura come tecnicamente giustificato ‘ .
Il Collegio condivide le valutazioni del CTU sulle contestazioni relative all’eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista.
*
Riprendendo, pertanto, la risposta del CTU al secondo quesito, risultano le seguenti osservazioni dell’ausiliare:
‘Le opere che il D.L. chiedeva di eseguire con l’O.d.S. n. 530 non avevano pertanto impedimenti fisici e/o organizzativi affinché fosse possibile la loro realizzazione.
Non risultano altri O.d.S. in cui il D.L. intima all di eseguire opere a seguito degli O.d.S. 508 e 509/513 per la sottoposizione delle due perizie di variante.
Si rinviene solo il documento che illustra le risultanze del sopralluogo svolto in cantiere il 14/06/2012 in contraddittorio con l’ allo scadere del termine di cui all’O.d.S. n.530 del 30/05/2012, nel quale è stato accertato che le attività in cantiere non erano state riavviate, non c’era presenza di operai, e la documentazione richiesta attestante il pagamento dei subappaltatori non era stata consegnata, oltre alla mancanza dell’acquisizione telematica del DURC’.
Quanto all’idoneità della Variante proposta dall’appaltante e rifiutata dall’appaltatore il CTU ha accertato (CTU pagg. 8 5 e segg.):
‘Tutto ciò premesso, a parere del sottoscritto C.T.U. la procedura adottata da per la predisposizione della Perizia di Variante di cui all’O.d.S. 508 si configura come conforme alle previsioni contrattuali, fatta eccezione per l’ingiustific ato ritardo con il quale la stessa sia stata predisposta rispetto al momento in cui è insorta la necessità di dover sostenere spese significativamente superiori rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, per BOE e per smaltimento terreni inquinati e rifiuti rinvenuti sul posto.
Quanto sopra dovendo sempre ricordare che in data 23/12/2010 (6 mesi circa dopo l’insorgenza delle problematiche connesse all’estensione della BOE) il D.L. con O.d.S. n. 160, in adempimento di tutte le prescrizioni impartite fino a quel momento dalla Autorità Militare, ha ordinato all’ di eseguire le maggiori prestazioni di BOE, autorizzate da il 21/12/2010. Nello stesso O.d.S., tuttavia, la D.L. non forniva istruzioni sullo Contr
smaltimento dei materiali derivanti dallo scavo per la BOE (contenente piombo oltre i limiti consentiti), e quindi l’attività di BOE continuava ad essere in parte compromessa dai cumuli di terreno depositati a margine degli scavi.
Ovviamente, come previsto dalla CGC, l’A.T.I., preso atto della quantificazione economica della Perizia di Variante, aveva il dovere di conformarsi all’O.d.S. n. 508 ed ai suoi allegati, fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sulla quantificazione economica delle varie voci che componevano la stessa Perizia.
Cosa che l’A.T.I. ha regolarmente fatto, iscrivendo riserva sulla quantificazione del prezzo degli scavi per la BOE, richiedendo che fosse riconosciuto un prezzo unitario molto superiore rispetto a quello impiegato da nella compilazione del la ‘perizia differenziale’ allegata all’O.d.S. n. 508.
A ciò si aggiunge che la BOE, al momento dell’O.d.S. 508 per l’estensione della BOE, non era stata ultimata come risulta dagli accertamenti svolti dal C.T.U. in sede di A.T.P., secondo cui erano ancora da eseguire:
opere previste in contratto
wbs BB bonifica ordigni esplosivi quadrante sud/est
opere eseguite: 0%
opere da completare: 100,00%
wbs AH archeologia quadrante sud/est
indagini eseguite: 80,00%
opere da completare: 20,00%
opere previste in variante in aumento
wbs BB bonifica ordigni esplosivi quadrante sud/ovest (in variante)
opere eseguite: 94,00%
opere da completare: 6,00%
wbs AH archeologia quadrante sud/ovest (in variante)
indagini eseguite: 80,00%
opere da completare: 20,00%
In definitiva, a parere del sottoscritto C.T.U. la Perizia di Variante era ‘idonea’, sotto un profilo amministrativo, alla regolarizzazione (in parte prevalente ‘ex -post’) della problematica relativa all’estensione della BOE e dello smaltimento dei terreni inquinati e dei rifiuti. Il ritardo (quasi due anni dal giugno del 2010) con il quale la stessa è stata formalizzata (maggio 2012) è ingiustificato ed è imputabile unicamente ad , sebbene la questione legata all’operatività del cantiere sia stata solo in parte risolta dal D.L.
con l’O.d.S. 160 del 23/12/2010 (visto che al 003/05/2012 erano ancora da realizzare BOE, e che con l’O.d.S. 160 non era stato risolto il problema dello smaltimento/trattamento dei cumuli di terreno inquinato di piombo).
Le questioni economiche sulla quantificazione delle attività avrebbero dovuto trovare soluzione attraverso l’iscrizione di riserva da parte dell’ cosa che è regolarmente avvenuta; tale riserva non ha tuttavia trovato soluzione nei mesi successivi (a nche, ad esempio, attraverso l’apertura di una procedura di tentativo di ‘accordo bonario’) per via dell’intervenuta risoluzione contrattuale.
5.2.2. O.d.S. nn. 509/513 per le indagini archeologiche
L’esigenza di predisporre una variante sulle indagini archeologiche (a causa del superamento, in contabilità, delle somme contrattualmente previste per questo tipo di indagini) era sorta già nell’aprile del 2011, e il D.L. aveva autorizzato nel settembre d el 2011, con specifico O.d.S., l’esecuzione delle maggiori indagini archeologiche, salvo formalizzare la relativa perizia di variante solo in data 03/05/2012 con l’O.d.S. 509 ed il successivo O.d.S. 513 del 10/05/2012.
Detto ritardo, senza dubbio ingiustificato, non sembra tuttavia aver generato un particolare impatto sui tempi della costruzione e delle opere in cemento armato, poiché all’atto della formalizzazione della variante (nel maggio del 2012), la maggior parte delle indagini archeologiche era stata già completata, e le opere in cemento armato erano comunque già iniziate da molti mesi. Il ritardo nell’inizio delle opere in cemento armato è essenzialmente riconducibile alla lunga procedura di definizione del Mix design del calcestruzzo, ed alle successive osservazioni della D.L. e della Direzione Artistica sulle prime opere ‘campione’ di calcestruzzo a faccia vista.
Nel testo degli O.d.S. nn. 509 (al quale era allegato un ‘verbale di variante’ che l’impresa, in caso di accettazione, avrebbe dovuto sottoscrivere) e 513 si riferisce in sintesi:
nel corso delle attività di BOE, eseguite in conformità delle prescrizioni impartite dall’Autorità Militare, sono state rinvenute evidenze archeologiche, per le quali la competente Soprintendenza Archeologica ha prescritto di procedere al rilievo e recupero di tutti i rinvenimenti;
tali prescrizioni hanno reso necessario effettuare maggiori quantità di scavo manuale, stratigrafico e di sbancamento meccanico in ambito archeologico, con incremento dei relativi oneri di assistenza archeologica;
per effetto di quanto riferito ai precedenti punti, è emersa la necessità di apportare una variante ai lavori appaltati;
ai fini della determinazione della maggiore spesa, generata dalla variante di cui ai punti precedenti punti, l’appaltatore ha predisposto apposita perizia differenziale con le modalità previste dall’art. 18 della Convenzione,
che la variante descritta ai precedenti punti è stata approvata da con lettera Prot. RFI-DINDPI.S.TPBA0011P2012000049 del Contr
24/04/2012, che ha autorizzato la relativa maggiore spesa. Alla Perizia di Variante erano allegato i seguenti documenti (tutti depositati in atti della causa):
allegato A): progetto di variante;
allegato B): perizia di dettaglio di spesa;
allegato C): perizia differenziale di spesa;
allegato D): perizia comparativa di spesa;
Il valore economico della variante assommava ad € 154.133,00, di cui € 150.133,00 per lavori e € 4.000,00 per gli oneri per la sicurezza.
L’ ha contestato la Perizia di Variante sulle indagini archeologiche con la nota prot. n. 734/2012 del 04.05.2012 nella quale non concorda genericamente sull’importo e non condivide la non modificazione dei tempi di ultimazione dell’appalto.
Tutto ciò premesso, a parere del sottoscritto C.T.U. la procedura adottata da per la predisposizione della Perizia di Variante di cui all’O.d.S. 509/513 si configura come conforme alle previsioni contrattuali, fatta eccezione per l’ingiusti ficato ritardo con il quale la stessa sia stata predisposta rispetto al momento in cui è insorta la necessità di dover sostenere spese significativamente superiori rispetto a quanto previsto in progetto esecutivo, per indagini archeologiche.
Quanto sopra dovendo sempre ricordare che in data 16/09/2011 (5 mesi circa dopo l’insorgenza delle problematiche connesse all’esaurimento dei fondi previsti in progetto per le indagini archeologiche) il D.L. con O.d.S. n. 386 autorizzava le maggiori prestazioni di indagini archeologiche, scaturite dalle varie prescrizioni intervenute nei mesi precedenti dalla Sovrintendenza, nelle more della definizione della variante.
Ovviamente, come previsto dalla CGC, l preso atto della quantificazione economica della Perizia di Variante, aveva il dovere di conformarsi all’O.d.S. n. 509 e 513 ed ai suoi allegati, fatto salvo il diritto diiscrivere riserva sulla quantificazione economica delle varie voci che componevano la stessa Perizia.
Cosa che l’A.T.I. ha regolarmente fatto, iscrivendo riserva sulla quantificazione delle indagini archeologiche.
In definitiva, a parere del sottoscritto C.T.U. la Perizia di Variante era ‘idonea’, sotto un profilo amministrativo, alla regolarizzazione ‘ex -post’ della problematica relativa alla maggiore onerosità delle indagini archeologiche. Il ritardo (circa 13 mes i rispetto all’aprile del 2011) con il quale la stessa è stata formalizzata (maggio 2012) è ingiustificato ed è imputabile unicamente ad , sebbene la questione legata all’operatività del cantiere sia stata in massima parte risolta dal D.L. c on l’O.d.S. 386 del 16/09/2011. Le questioni economiche sulla quantificazione delle attività avrebbero dovuto trovare soluzione attraverso l’iscrizione di riserva da parte dell’ cosa che è regolarmente avvenuta; tale riserva non ha tuttavia trovato soluzione nei mesi successivi (anche, ad esempio, attraverso l’apertura di una procedura di tentativo di ‘accordo bonario’) per via dell’intervenuta risoluzione contrattuale ‘ .
In sostanza, dalla risposta del CTU ai primi due quesiti risulta che:
-il ritardo ingiustificato addebitabile a ella definizione della Variante relativa alle operazioni BOE e alle indagini archeologiche non impediva, se non in minima parte, l’esecuzione delle opere strutturali della Stazione ferroviaria; Contr
-sull’esecuzione delle opere strutturali ha inciso negativamente la contestazione dell’eccessiva onerosità lamentata dall ritenuta, però, ingiustificata dal CTU;
-le riserve alla perizia di variante hanno riguardato per lo più gli aspetti economici.
*
Nei successivi paragrafi il CTU ha esaminato le seguenti riserve iscritte dall’appaltatrice e, di seguito, le inadempienze contestate da el provvedimento di risoluzione contrattuale: Contr
6.1. Riserva n. 1 : maggiori oneri per la ridotta produttività delle attività di bonifica da ordigni esplosivi : ‘ il sottoscritto C.T.U. ritiene che la riserva n. 1 iscritta dall abbia un fondamento tecnico, in quanto le opere relative alla BOE sono state impedite dai seguenti fattori:
richieste del Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa di estensione e maggiore onerosità delle BOE previste in progetto, per decisioni dello stesso Reparto sopravvenute successivamente all’approvazione del progetto esecutivo ed alla consegna dei lavori;
b) rinvenimenti archeologici imprevisti all’atto degli scavi per la BOE, con conseguente fermo delle lavorazioni in attesa delle disposizioni della Sovrintendenza;
c) terreni provenienti dallo scavo BOE contenenti piombo oltre il limite consentito, per quali si rendeva necessaria la definizione di una procedura di trattamento. I cumuli di terreno provenienti dallo scavo e depositati a margine dello scavo, hanno costituito un impedimento alla prosecuzione degli scavi; d) O.d.S. n. 160 del D.L. emesso il 23/12/2010 a distanza di 6 mesi dall’insorgenza dei suddetti impedimenti, con il quale si autorizzava l’effettuazione delle maggiori BOE disposte dal Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa, senza tuttavia risolvere la problematica dello smaltimento/trattamento dei terreni provenienti dallo scavo BOE, contenenti piombo;
e) O.d.S. per la Perizia di variante con aumento di spesa, emessa solo il 03/05/2012 dopo circa due anni dall’insorgenza del problema, quando le BOE non erano ancora state concluse (stante l’insufficienza della somma a disposizione nel progetto esecutivo p er l’esecuzione di tale attività).
Le cause a) b) e c) sono da ritenersi impreviste ed imprevedibili, e quindi non riconducibili all’operato di , né tanto meno all’operato dell’
Le cause di cui ai punti d) ed e) sono invece riconducibili esclusivamente ad ‘ .
6.2. Riserva n. 2 : Maggiori oneri per inadeguatezza del sistema di climatizzazione previsto nel progetto definitivo : ‘ La riserva n. 2 è stata iscritta per la prima volta al SAL n.5 per lavori a tutto il 31/10/2010 ed è stata successivamente sempre confermata sino al S.A.L. n.20 per lavori a tutto il 31/01/2012 (ultimo emesso prima della risoluzione).
La stessa riserva viene tuttavia richiamata, in termini di impatto per l’anomalo andamento dei lavori, nell’ambito della riserva n. 8 di cui si riferisce in seguito.
Il sottoscritto C.T.U. deve tuttavia anticipare che la motivazione in esame non può essere considerata motivo di anomalo andamento dei lavori, poiché l’integrale ridefinizione della centrale tecnologica (esigenza derivata dall’impossibilità di realizzare pozzi profondi per l’impiego della geotermia) non ha in alcun modo costituito impedimento per le opere che inizialmente l’A.T.I. doveva realizzare (BOE, indagini archeologiche, opere strutturali dei livelli 0 ed 1).
In sostanza, la problematica derivante dall’impossibilità di utilizzo della geotermia non è mai arrivata ad impattare con lo svolgimento dei lavori, in quanto il contratto è stato risolto molto tempo prima che la stessa si tramutasse in una concreta conseguenza sulle attività del cantiere ‘ .
6.3. Riserva n. 3 : Maggiori oneri per revisione del progetto definitivo : ‘ il sottoscritto C.T.U. non ritiene tecnicamente fondata la riserva dell’A.T.I., in quanto la procedura di approvazione dei PED prevede che gli elaborati ‘approvati per costruzione’ contengano tutte le informazioni necessarie e sufficienti per la costruzione, e che ogni dettaglio sia riportato sugli elaborati. Poiché altrimenti non si tratterebbe di elaborati di ‘progetto esecutivo di dettaglio’, ma semplicemente di ‘progetto esecutivo ‘, laddove la i ‘particolari costruttivi’ vengono rimandati alla fase costruttiva, e gli stessi vengono poi riportati nei disegni ‘as built’.
In questo caso, il PED deve contenere tutto, e le procedure di verifica sono ben codificate dagli allegati contrattuali.
Se un elaborato viene approvato ‘con commenti’, l’Appaltatore deve provvedere ad inserire nell’elaborato grafico le modifiche conseguenti ai commenti, perché altrimenti non si tratta di un disegno PED approvabile.
Nello specifico, per quanto riguarda le osservazioni formulate da sul PED dei primi 90 giorni allegato al Progetto Esecutivo approvato, il sottoscritto C.T.U. deve confermare che l’allegato B al 1° Atto Integrativo e Modificativo conteneva tutte le prescrizioni da rispettare all’atto dell’emissione dei vari elaborati del PED. Quindi, era scontato che successivamente all’approvazione del Progetto Esecutivo, l’ dovesse integrare e rendere coerente gli elaborati del PD con le prescrizioni di cui a ll’allegato B del 1° AIM.
Laddove questo non avveniva, RAGIONE_SOCIALE ha correttamente richiesto il recepimento delle prescrizioni dell’allegato B del 1° AIM.
Risulta peraltro che, come riferito nella cronologia dei fatti, il D.L. ha ripetutamente sollecitato con numerosissimi O.d.S., l’ all’emissione del PED da assoggettare ad approvazione,
a i non compromettere i tempi di realizzazione delle opere. Effettivamente, il sottoscritto C.T.U. deve confermare quanto segnalato da secondo cui con l’O.d.S. n. 137 del 29/11/2010, il D.L. contestava (nuovamente) il ritardo maturato nella consegna dei PED relativi alle lavorazioni da eseguirsi nei primi 90 giorni in riferimento ai ‘Nuclei area critica’ (wbs FV
03) e ‘Pensiline AV1 AV2’ (wbs FV 06), segnalando che tale ritardo avrebbe comportato un ulteriore slittamento sull’avvio delle attività di costruzione del ‘nucleo area critica’.
Circostanza, quest’ultima ribadita nella nota di R.F.I. del 13/12/2010, nella quale si lamentava la carenza del progetto strutturale delle opere da eseguire nei primi 90 gg dalla consegna dei lavori (di cui alla consegna dell’appaltatore del 01/06/2010), l ‘assenza degli elaborati delle parti architettoniche relative alle opere dei primi 90 giorni, e la scarsa congruenza tra progetto strutturale ed architettonico.
Quindi, per concludere, nel caso in esame, non si è affatto trattato di un atteggiamento persecutorio di nei confronti dell’ ma solo della consueta (e contrattuale) attenzione che (notoriamente) mette nell’esame di tutti gli elaborati di un PED ‘ .
6.4. Riserva n. 8 : Maggiori oneri derivanti da ridotta produzione e frammentaria esecuzione dei lavori : ‘ Il sottoscritto C.T.U. deve premettere che sugli argomenti di cui ai punti a) b) e d) il parere sulla fondatezza delle argomentazioni proposte dall’A.T.I. è stato già formulato, in modo chiaro, nel precedente capitolo 4. Più precisamente:
sulla mancata consegna del progetto esecutivo di messaggistica variabile (c.d. Infostazioni), si rimanda al parere riferito al paragrafo 4.1.2, secondo cui la mancata consegna del progetto di messaggistica variabile non può aver causato ritardi o impedimenti significativi nella realizzazione delle opere strutturali;
sulla mancata consegna del progetto definitivo del sistema di condizionamento in variante rispetto a quello previsto nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo validato (con emungimento dell’acqua di falda), si rimanda al parere riferito al paragrafo 4.1.3, secondo cui la necessità di dover procedere alla ri-progettazione della centrale tecnologica, non essendo più possibile avvalersi del principio basato sulla ‘geotermia’ non può aver causato ritardi o impedimenti nella realizzazione delle opere strutturali (almeno quelle realizzate e/o da realizzare fino alla data della risoluzione contrattuale);
sulle richieste di modifica all’impianto TVCC del fabbricato viaggiatori, si rimanda al parere riferito al paragrafo 4.2.4, secondo cui l’intervenuta richiesta di introduzione di modifiche all’impianto di TVCC non può aver causato ritardi o impedimenti significativi nella realizzazione delle opere strutturali.
Merita invece un maggiore approfondimento il tema delle asserite difformità tra le pattuizioni contrattuali delle condizioni esecutive delle strutture a faccia vista in calcestruzzo armato, e quelle che sarebbero intervenute in corso d’opera, dopo la realizzazione delle prime opere a campione.
Anche su questo tema, il sottoscritto ha già estesamente argomentato nel paragrafo 4.2.5 al quale preliminarmente si rimanda per tutte le questioni introduttive del caso.
Relativamente alla questione del filler calcareo da aggiungere nella miscela di calcestruzzo, che ha impegnato l’ e la D.L. nelle discussioni tra il settembre del 2010 e l’inizio di gennaio del 2011, il sottoscritto C.T.U. precisa che la scheda B04, Strutture di elevazione in c.a., è inserita nell’allegato 2.8.1 alla convenzione denominato ‘Integrazioni ai Capitolati’ dove a pagina 13 del documento si riporta la composizione del calcestruzzo da adoperare. Si prevede:
‘comportamento pozzolanico ottenuto mediante aggiunta minerale costituito da ceneri volanti bonificate (ossia depurate dei residui carboniosi) e loppe di altoforno, nella misura di 50/60kg/mc, o filler a base microsilica nella misura di 40 kg/mc’.
Nella stessa scheda B04 si indicano anche i ‘cementi consigliati’: ‘CEMII/A o B -S; CEM III/A o CEM IV/A o IV/B’.
Si ricorda che nel Mix Design proposto dall’A.T.I. era proprio previsto l’utilizzo di Cemento tipo III/A di tipo pozzolanico, come evidenziato chiaramente dall’A.T.I. nel Mix Design proposto il 10/09/2010. In proposito, il sottoscritto C.T.U. osserva che l ‘utilizzo di questo tipo di Cemento tipo III/A era già previsto nella scheda B04, e si specifica altresì che l’obiettivo del era quello di ottenere un ‘comportamento pozzolanico’ del cemento attraverso l’aggiunta di additivi:
minerale costituito da ceneri volanti bonificate e loppe di altoforno, nella misura di 50/60kg/mc,
oppure filler a base microsilica nella misura di 40 kg/mc.
Quindi, la prescrizione del capitolato era quella di avere un
cemento a ‘comportamento pozzolanico’, da ottenere aggiungendo uno dei due tipi di additivi descritti.
Nel momento in cui l’A.T.I. ha proposto, alla base del , un cemento di tipo IIIA di tipo ‘pozzolanico’, la prescrizione capitolare di avere un calcestruzzo prodotto utilizzando un ‘cemento con comportamento pozzolanico’ era già soddisfatta, senza che si rendesse necessaria l’aggiunta di uno dei due additivi indicati nel capitolato.
A parere del sottoscritto C.T.U., era quindi nella facoltà del D.L. accettare il mix design proposto dall’A.T.I., in quanto era conforme alle prescrizioni di capitolato (posto che comunque, l’aggiunta di filler in un mc di calcestruzzo, nella misura indica ta nel capitolato, non comporta un maggior costo particolarmente significativo).
Pertanto l’affermazione dell’A.T.I. secondo cui l’aggiunta del filler non fosse necessaria, si configura come un’affermazione tecnicamente condivisibile e nella sostanza conforme allo scopo che si proponevano le previsioni del Capitolato Tecnico e con gli specifici allegati alla Convenzione.
Parte delle prime interlocuzioni intervenute tra il settembre del 2010 e il gennaio del 2011, quando poi la D.L. ha approvato il Mix Design revisionato, deve pertanto ricondursi ad una valutazione tecnica dell’A.T.I. tecnicamente condivisibile dal sottoscritto C.T.U., in quanto non in contrasto con le prescrizioni tecniche allegate alla Convenzione.
Per quanto riguarda le restanti argomentazioni sollevate dall’A.T.I. con la lettera del 10/06/2011, di cui al precedente paragrafo 4.2.5, il sottoscritto C.T.U. ricorda che la maggior parte delle argomentazioni fanno riferimento ad asserite richieste verbali della D.L. e della Direzione , che tuttavia non trovano alcun riscontro negli atti e documenti di cantiere, se non nelle affermazioni dell’A.T.I. Le restanti argomentazioni proposte dall’A.T.I. potevano dare origine alla formulazione di riserve per l’eventuale riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, rispetto alle previsioni progettuali, sebbene la ‘scheda B04′ (nella quale si rappresentano le specifiche tecniche per la realizzazione del calcestruzzo a faccia vista) fosse già molto esplicita sulle prescrizioni che l’esecutore dei lavori avrebbe dovuto rispettare nell’esecuzione del calcestruzzo a faccia vista.
Le schede B04 e B06 del progetto definitivo riferiscono, ad esempio, in dettaglio quali dovevano essere i requisiti dei casseri da utilizzare (elemento costruttivo del calcestruzzo a faccia vista sul quale si è concentrata in particolare l’attenzione dell’ nelle contestazioni sollevate con la lettera del 10/06/2011). Non risultano prescrizioni formali da parte del D.L. sull’impiego di procedure di casseratura particolarmente eccedenti le previsioni delle schede B04 e B06….. Anche la descrizione dei prezzi contrattuali per le casseforme contribuisce ulteriormente a precisare il livello di complessità della lavorazione e tutte le accortezze che si sarebbero dovute adottare in fase di costruzione del calcestruzzo a faccia vista….. A tale proposito si deve
ricordare che l’A.T.I. ha redatto anche il progetto esecutivo, potendo quindi, in detta sede, apprezzare ancora meglio quali fossero le prescrizioni capitolari sulla realizzazione del calcestruzzo a faccia vista, ed eventualmente proporne una revisione (se ritenute troppo onerose e non strettamente necessarie), vista la lunga interlocuzione intercorsa con nel corso della redazione del progetto esecutivo. Non risulta che in sede di redazione del progetto esecutivo l abbia sollevato perplessità sulle modalità di esecuzione del calcestruzzo a faccia vista e sulla sua eventuale onerosità.
A parere del sottoscritto C.T.U. l’argomentazione sollevata dall’ non presenta profili di fondamento tecnico, laddove l’intento della stessa fosse quello di ricondurre il motivo dei ritardi nell’esecuzione dei lavori a scelte e comportamenti d i R.F.I./RAGIONE_SOCIALE
6.5. Esame delle motivazioni riportate nel provvedimento di risoluzione contrattuale del 18/07/2012 ;
6.5.1. Ingiustificato rallentamento sin dal giugno 2010 : ‘ I motivi di detta ridotta produzione, e dei conseguenti ritardi sul programma della curva di produzione contrattuale, sono da ricercarsi, come già più volete riferito nella presente relazione:
impedimenti all’esecuzione della BOE e nel trattamento dei terreni di risulta della BOE, riconducibili a fatti imprevisti ed imprevedibili, ed a conseguenti provvedimenti non tempestivi di R.F.I.;
imprevisti ed imprevedibili ritrovamenti archeologici, ed a conseguenti provvedimenti non tempestivi di
ritardata ed inadeguata redazione, da parte dell degli elaborati grafici del PED (progetto esecutivo di dettaglio) per le opere da eseguire nei primi 90 giorni;
ingiustificata contestazione da parte dell del Mix Design del calcestruzzo e delle modalità di realizzazione del calcestruzzo a faccia vista.
I fatti di cui ai punti 1) e 2) hanno solo parzialmente e marginalmente compromesso l’esecuzione delle opere strutturali relative al fabbricato di stazione, avendo avuto impatto in via del tutto prevalente con l’esecuzione delle opere esterne, le quali, secondo il programma originario di contratto, non erano certamente le prime a dover essere eseguite e completate.
I fatti di cui ai punti 3) e 4) hanno invece avuto un significativo impatto nei confronti delle prime opere strutturali da eseguire, e quindi sulla maggior parte della produzione attesa contrattualmente, e sugli importi che sono stati contabilizzati.
Pertanto, a parere del sottoscritto C.T.U. l’affermazione riportata nella Delibera di risoluzione del contratto è in massima parte rispondente a quanto accaduto, ma non del tutto, dal momento che una parte (minoritaria) della ridotta produzione dell’A.T.I. è invece riconducibile ad R.F.I . ‘
6.5.2. Carenza organizzativa e produttiva : ‘ Al momento della risoluzione contrattuale del 18/07/2012, e dell’emissione dell’O.d.S. n. 530 del 30/05/2012, il cantiere era fermo rispettivamente da (rispetto al 20/02/2012 data nella quale l’ comunica di aver sospeso le lavorazioni per impossibilità di procedere nei lavori stessi):
5 mesi (rispetto alla risoluzione del contratto);
3 mesi e 10 giorni (rispetto all’O.d.S. 530).
Si tratta di un tempo di fermo del cantiere inaccettabile per un Committente pubblico, che pertanto può giustificare l’affermazione (nel 2012) di ‘carenza organizzativa e produttiva’ dell di cui al provvedimento di risoluzione contrattuale.
Questi fatti, uniti ai successivi mancati pagamenti di operai, fornitori e subappaltatori, evidenziavano necessariamente l’attraversamento di una grave crisi finanziaria da parte dell che pertanto non riusciva più a dare garanzie sulle capacità e risorse necessarie per portare avanti il cantiere.
Su questo argomento, il sottoscritto C.T.U. deve anche rimandare alla risposta al quesito n. 1, laddove è stato ritenuto che il 12/03/2012 non fossero venute meno le condizioni necessarie al prosieguo dei lavori, tali da comportare il totale impedimento di tutte le attività produttive, e che il conseguente fermo unilaterale dei lavori non fosse giustificato.
Per quanto riguarda i 20 mesi di attività del cantiere, il sottoscritto C.T.U. osserva che agli atti di causa vi è più di un documento attestante la presenza in cantiere di operai dell’A.T.I. e dei suoi subappaltatori (come anche il Giornale dei Lavori). Ciò è scontato, dal momento che altrimenti l’A.T.I. non avrebbe mai pot uto conseguire € 14.628.711,87 di produzione contabilizzata…. Non si ravvisa pertanto carenza di maestranze in cantiere nei vari mesi, nè tanto meno di attrezzature atte a consentire lo svolgimento del lavoro, limitatamente alla produzione conseguita dall’
E’ altrettanto evidente che per conseguire la produzione attesa contrattualmente nei primi due anni, oltre a rimuovere i secondari elementi ostativi fino a quel momento manifestatisi per motivi indipendenti dalla volontà dell la stessa avrebbe dovuto dispiegare una quantità di risorse produttive
almeno due o tre volte superiore alle risorse che sono state effettivamente impiegare nel cantiere.
Da quanto sopra emerge quindi che il problema per l’A.T.I. non era portare maestranze ed attrezzature in cantiere, ma trovare gli accordi economici con la Committente per rendere il lavoro remunerativo ‘ ;
6.5.3. Mancato pagamento di numerosi subappaltatori e fornitori ‘ Dalla documentazione in atti, così come riferito nella cronologia dei fatti del cantiere, emerge in modo chiaro che nel corso del 2012 numerosi creditori, tra subappaltatori, fornitori e progettisti, non venivano pagato dall dando luogo a rimostranze dirette nei confronti di chiedendo ad di sostituirsi al pagamento di quanto dovuto, stante l’insolvenza dell
Si tratta di un fatto conclamato, anche contemplato nei motivi di grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, e tale da giustificare un provvedimento di risoluzione contrattuale ‘;
6.5.4. Fermo dei lavori almeno dal 14/02/2012 : ‘ risulta documentalmente, da una comunicazione dell’ che la stessa A.T.I. ha interrotto le lavorazioni dal 20/02/2012, a parere del sottoscritto C.T.U., ingiustificatamente. Il fermo dei lavori ingiustificato è motivo di grave inadempimento dell’impr esa appaltatrice, e tale da giustificare un provvedimento di risoluzione contrattuale ‘ ;
6.5.5. Mancato pagamento delle maestranze : ‘ Agli atti della causa vi è una comunicazione dell del 31/05/2012 (reiterata il 07/06/2012) con la quale elenca le maestranze presenti in cantiere dal mese di gennaio del 2012, fino a tutto il mese di febbraio dello stesso anno (due mesi), e chiede ad R.F.I. di provvedere al pagamento delle loro spettanze, in surroga all ai sensi del D.P.R. 207/2010.
Si tratta di un fatto conclamato, anche contemplato nei motivi di grave inadempimento dell’impresa appaltatrice, e tale da giustificare un provvedimento di risoluzione contrattuale ‘ .
*
Pertanto, nel rispondere al quesito n. 3 (‘… tenuto conto delle risposte ai precedenti quesiti 1) e 2), se la risoluzione del contratto sia da ascrivere, e in quale misura percentuale:
a responsabilità dell’appaltante
a responsabilità dell’appaltatore’), l’ausiliare al paragrafo 6.6. ha così motivato:
‘Tenuto conto delle risposte ai precedenti quesiti 1) e 2), e di quanto riferito nei precedenti paragrafi da 6.1 a 6.5, il
sottoscritto C.T.U. ritiene che la risoluzione del contratto sia da ascrivere (con indicazione della misura percentuale):
-a responsabilità dell’appaltante : il sottoscritto ha ravvisato responsabilità dell’Ente Appaltante, nella misura descritta ai prossimi due punti:
-a.1) a fattori non dipendenti dall’appaltante, ma da quest’ultima gestiti con ritardo : si tratta delle cause di ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui ai punti 1)e2) del precedente paragrafo 6.5.1, dal momento che detti impedimenti hanno generato un ritardo sull’esecuzione (in prevalenza) delle opere esterne. Se avesse agito tempestivamente nella redazione e approvazione delle due perizie di variante, l’ avrebbe realizzato negli anni 2010 e2011 una produzione ulteriore pari a circa €2.000.000,00 (somma delle due perizie di variante). Avendo l’A.T.I. conseguito una produzione complessiva di € 14.628.711,87, il ‘peso’ dei suddetti impedimenti può quindi essere stimato pari al rapporto trai due importi di cui sopra, e quindi pari a circa il 15%. Di questo 15%, tuttavia, la metà deve essere ricondotto a circostanze impreviste ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà di R.F.I.. E quindi parere del sottoscritto C.T.U. che la risoluzione del contratto sia da ascrivere ad R.F.I. per il 7,5% del totale delle ragioni.
-a.2) a fattori esterni non dipendenti dalle parti, senza che possa ascriversi responsabilità alle parti in causa nella gestione degli stessi ; per come già riferito nel precedente punto a.1) si sono verificati dei fattori esterni non dipendenti dalle parti, senza che possa ascriversi responsabilità alle parti in causa nella gestione degli stessi; e questi corrispondono sempre alle nuove ed ulteriori disposizioni del Ministero della Difesa sull’esecuzione della BOE, al rinvenimento di terreni contenenti piombo in quantità superiore al livello ammissibile, ed infine ai rinvenimenti archeologici.
-b ) a responsabilità dell’appaltatore . Il sottoscritto RAGIONE_SOCIALE ha rinvenuto principalmente responsabilità dell’appaltatore nei motivi di risoluzione contrattuale, per i motivi già illustrati nel precedente paragrafo 6.5.1 ai punti 3) e 4), e per i motivi indicati ai paragrafi 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 ai quali si rimanda.
b.1) in quest’ultimo caso, se sia ravvisabile responsabilità dell’appaltatore nella ritardata esecuzione o nella mancata esecuzione delle maggiori opere resesi necessarie da fattori esterni intervenuti nell’esecuzione del contratto . Il sottoscritto C.T.U. non ha rinvenuto responsabilità dell’appaltatore nella ritardata esecuzione o nella mancata esecuzione delle maggiori
opere resesi necessarie da fattori esterni intervenuti nell’esecuzione del contratto, di cui al punto a.2) di cui sopra.
Infatti, l ha eseguito quello che era possibile eseguire in termini di BOE, di gestione e caratterizzazione dei terreni di risulta dagli scavi BOE (con presenza di piombo), e nell’esecuzione delle indagini archeologiche, sempre nei limiti delle disponibilità economiche previste dal 1° AIM. Le responsabilità dell’Appaltatore si rinvengono invece nel non aver dato il necessario impulso alle opere strutturali, non aver preteso riconoscimenti economici eccessivi per la realizzazione del calcestruzzo a fa ccia vista, e nell’aver interrotto i pagamenti a fornitori, subappaltatori, progettisti e maestranze a partire da gennaio del 2012 ‘ .
*
f) Occorre a questo punto soffermarsi sulle critiche alla CTU formulate da sia nelle note trasmesse dal proprio CTP al CTU, sia negli scritti conclusivi.
Afferma l’appellata (appellante in via incidentale) che lo stesso CTU ha messo in evidenza le seguenti circostanze:
-RFI ha formalizzato con gravissimo ritardo le varianti BOE e Archeologia mediante gli Ods n.508 e 509 del 3.5.2012, impiegando circa 2 anni da quando è sorta la necessità di adottarle;
non ha tenuto in alcun conto tale grave ritardo e nelle perizie BOE e RAGIONE_SOCIALE non ha previsto alcun termine suppletivo per il completamento dei lavori;
ha assegnato tardivamente la proroga dei termini di ultimazione dei lavori (con Ods n.523 del 23.05.2012), quando cioè il primo termine per l’attivazione funzionale della stazione, fissato al 24.12.2011, era spirato già da 5 mesi;
ha assegnato una proroga (la seconda) di 134 giorni che determinava un termine impossibile da rispettare, atteso che, per l’effetto, la nuova data di attivazione funzionale della stazione veniva a ricadere il 6.5.2012, cioè in data antecedente a quella di emanazione del provvedimento stesso di proroga (Ods n.523 del 23.5.2012)!;
ha largamente sottostimato – per oltre 3,7 milioni di euro – la perizia di variante relativa alla BOE, quantificandola nella misura di € 1.681.068,15, mentre lo stesso CTU ha accertato che l’importo di detta perizia ammonta ad € 5.432.827,96 (pag. 220 della CTU);
non ha corrisposto a ll’Appaltatore importi, accertati dal CTU, per oltre 7 milioni di euro pari, cioè al 50% della produzione contabilizzata.
Quindi, è acclarato che è stata gravemente inadempiente: -disponendo le perizie assai tardivamente (ha impiegato circa 2 anni ed era trascorso oltre il 90% del tempo utile contrattuale) ed in maniera carente sia sotto il profilo economico che dei tempi; -assegnando tardivamente (a tempi già scaduti) ed in maniera insufficiente i maggiori tempi necessari per completare i lavori (fissando nuovi termini anch’essi già scaduti); non pagando i giusti corrispettivi all’Appaltatore (oltre 7 milioni Contr
-di euro) per oltre il 50% della produzione contabilizzata.
Il CTU ha risposto alle suddette critiche alle pagg. 287 e segg. della Relazione osservando che:
on ha tenuto in alcun conto tale grave ritardo e nelle perizie BOE e Archeologia non ha previsto alcun termine suppletivo per il completamento dei lavori. Il sottoscritto C.T.U. osserva che ha concesso (sia pur tardivamente) una proroga all per i ritardi derivanti dall’approvazione delle Perizie di variante; Contr
ha formalizzato con gravissimo ritardo le varianti BOE e Archeologia mediante gli Ods n.508 e 509 del 3/5/2012, quando erano già trascorsi 744 giorni dalla consegna dei lavori (20/04/2010), consunto cioè il 91% del tempo utile contrattuale, un tempo, questo, che lo stesso CTU ha definito ‘abnorme’. Il sottoscritto C.T.U. conferma la circostanza, ma come già riferito nella relazione, tale ritardata formalizzazione della variante non ha impedito la prosecuzione degli altri lavori appaltati, in quanto i lavori della variante BOE si dovevano svolgere esternamente alle aree sulle quali realizzare il fabbricato di stazione. Contr
ha assegnato tardivamente la proroga dei termini di ultimazione dei lavori (con Ods n.523 del 23/05/2012), quando cioè il primo termine per l’attivazione funzionale della stazione, fissato al 24/12/2011, era spirato già da 5 mesi. Il sottoscritto C.T.U. conferma anche questa circostanza, ma ciò non autorizzava (contrattualmente) l ad abbandonare il cantiere (come avvenuto di fatto già dal febbraio del 2012 (prima dell’approvazione delle Perizie di variante), ed aveva sm esso di pagare le maestranze già dal gennaio del 2012; RAGIONE_SOCIALE
a assegnato una proroga (la seconda) di 134 giorni che determinava un termine impossibile da rispettare, atteso che, per l’effetto, la nuova data di attivazione funzionale della stazione veniva a ricadere il 6/5/2012, cioè in data antecedente a quella di emanazione del provvedimento stesso di proroga (O.d.S. n.523 del 23/5/2012). Il sottoscritto C.T.U. osserva che nel maggio del 2012
l’ DEC aveva già di fatto abbandonato il cantiere ed era già in un evidente stato di difficoltà finanziaria, che aveva prodotto ingenti debiti nei confronti dei fornitori e mancati pagamenti di molte maestranze. La risoluzione contrattuale da parte di era quindi inevitabile.
ha largamente sottostimato – per oltre 3,7 milioni di euro – la perizia di variante relativa alla BOE, quantificandola nella misura di € 1.681.068,15, mentre lo stesso CTU ha accertato che l’importo di detta perizia ammonta ad € 5.432.827,96 (pag. 215 della Bozza di CTU). Il sottoscritto C.T.U. conferma la circostanza, ma innanzi tutto si deve leggere attentamente il parere del sottoscritto C.T.U. sulla riserva n. 14, ed in ogni caso, la sottostima della perizia di variante per BOE non autorizzava l’A.T.I. ad abbandonare il cantiere, ma solo ad iscrivere una riserva a contestazione dei prezzi unitari adottati da R.F.I. per la redazione della variante . Contr
Il Collegio condivide le valutazioni dell’ausiliare e ritiene prevalente l’inadempimento dell’ATI rispetto a quello di stante l’ingiustificata ed illegittima l’unilaterale sospensione dei lavori sfociata nel fermo del cantiere, che ha causato la risoluzione del contratto di appalto. Contr
Nello specifico, l’ausiliare ha rilevato che: Relativamente al valore delle opere per la BOE come da variante, i C.T.P. dell’Appellata riferiscono tutte le conseguenze generate da tale variante:
l’impresa vantava un credito per oltre 5,3 milioni di euro a fronte delle varianti BOE ed archeologia formalizzate con ‘abnorme’ ritardo;
a settembre 2010 aveva fatto presente che i maggiori lavori di bonifica da ordigni esplosivi (€ 7.701.512,09) avrebbero avuto un peso pari a circa il 10% dell’importo dell’intero contratto.
Sul primo punto, il sottoscritto C.T.U. deve rimandare all’esa me della riserva n. 14, secondo cui è stata ritenuta fondata la domanda di revisione dei prezzi della ‘variante BOE’ solo a causa di un riferimento economico del contratto fortemente favorevole per l’A.T.I. (così come valutato tecnicamente dal sottoscritto C.T.U. nell’esame della riserva n. 14). Quindi, secondo il sottoscritto C.T.U., il lavoro aggiuntivo di riempimento degli scavi della BOE avrebbe dovuto generare il riconoscimento economico in favore dell’A.T.I. nella misura stimata dal sottoscritto C.T.U., ma non avrebbe comunque prodotto un ‘costo’ effettivo a carico dell’A.T.I. paragonabile al credito di cui sopra. Infatti il sottoscritto C.T.U. ha già riferito che il ‘costo’
effettivo dell’operazione eseguita dall’A.T.I. è stato pari a circa 1/20 del prezzo che contrattualmente si sarebbe dovuto applicare. Il mancato riconoscimento nella variante BOE dei prezzi invocati dall’ non ha quindi generato un ‘forte disavanzo ec onomico’ per l’A.T.I.. Al contrario, se fosse stata riconosciuta (come contrattualmente si sarebbe dovuto operare) il prezzo corretto per la variante BOE, l’impresa avrebbe beneficiato di un ‘prezzo’ (sebbene contrattualmente dovuto) 20 volte superiore all ‘effettivo costo. Con il riconoscimento dell’importo della Variante BOE da parte del D.L. di non è stato pertanto dato origine ad alcun sovracosto a carico dell’ , né tanto meno è stata esposta l’ ad un ‘extra -costo’ tale da generare uno stato di crisi finanziaria.
Per quanto riguarda il secondo punto, il sottoscritto C.T.U. conferma la comunicazione dell’A.T.I., peraltro già riferita nella cronistoria dei fatti del cantiere.
Quanto alla maggiore e diversa attività Bonifica Ordigni Esplosivi il CTU ha risposto richiamando quanto già esposto nella Relazione ed ha aggiunto che: ‘ Il sottoscritto C.T.U. deve ribadire che la variante BOE è stata approvata con abnorme ritardo, ma anche che detto ritardo non ha inciso in maniera rilevante sull’avvio delle opere strutturali del fabbricato di stazione, come dimostrano gli stati di avanzamento e le interlocuzioni tra D.L. ed impresa sulle modalità di svolgimento delle opere di fondazione, delle opere in elevazione, e (soprattutto) sulle opere in calcestruzzo a faccia-vista.
I C.T.P. dell’Appellata riferiscono sulle conseguenze della mancata approvazione della Variante BOE e citano che in pendenza della formalizzazione del provvedimento di variante relativo all’esecuzione della bonifica da ordigni esplosivi nei quadranti Sud-Ovest e Nord-Est, era impedito il regolare avvio delle attività subordinate alla BOE stessa come, ad esempio, la predisposizione del campo per l’allestimento a piè d’opera delle travi di grande luce.
Il sottoscritto NOMECOGNOME osserva che nell’ambito dell’esame della domanda riconvenzionale di è risultato che circa il 50% delle travi in acciaio di grande luce erano state già consegnate in cantiere, e solo il 50% del materiale necessario alla costruzione delle rimanenti travi era stato lasciato in giacenza presso le aree di stoccaggio del fornitore. Quindi l’area di cantiere, anche in pendenza della definizione della variante BOE, era in grado di ricevere materiali molto ingombranti .
Quanto alla mancata consegna del progetto messaggistica variabile (Infostazioni) il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata riferiscono che nel presente appalto era previsto dalla convenzione che tutti gli aspetti costruttivi di dettaglio, compresi dunque i cavidotti per il passaggio degli impianti, fossero chiaramente definiti all’interno dei relativi e laborati di progetto esecutivo di dettaglio. In questo caso il progetto esecutivo di dettaglio avrebbe dovuto essere redatto da che però ha provveduto con grave ritardo e cioè un anno e otto mesi dopo la consegna dei lavori, un tempo, questo, incompatibile con il regolare sviluppo dei lavori, visto che i cavidotti per il passaggio dei cavi dell’impianto avrebbero dovuto essere annegati nelle fondazioni e nelle strutture in elevazione della costruenda stazione. Contr
Il sottoscritto C.T.U. ribadisce che la questione della mancata disponibilità del progetto RAGIONE_SOCIALE si configura come una strumentalizzazione dell per giustificare l’asserita ‘non eseguibilità’ delle opere progettate. Nella realtà, la circos tanza segnalata dall è assimilabile alle decine di circostanze che emergono nel corso di un cantiere per la realizzazione di una grande opera come era quella della stazione di Afragola. Nella maggior parte dei casi (ed il progetto RAGIONE_SOCIALE appartiene a questa casistica) è possibile ovviare, con semplici accorgimenti ed a costi molto contenuti, all’indisponibilità di un’informazione progettuale, per evitare di compromettere l’avanzamento dei lavori. E così è stato fatto anche nel caso in esame , in quanto prima della metà del 2011 l non lamenta più detta circostanza.
Quindi, il sottoscritto C.T.U. non concorda con quanto riferito dai C.T.P. dell’Appellata, secondo cui ‘ il CTU non ha disconosciuto la circostanza per la quale il ritardo nella definizione dell’impianto RAGIONE_SOCIALE ha generato incertezza sull’andamento dei lavori e però, non l’ha tenuta in debita considerazione allorquando ha tratto le proprie conclusioni c irca l’attribuzione delle responsabilità nell’andamento dell’appalto ‘.
Gli effetti dell’indisponibilità del progetto RAGIONE_SOCIALE sono stati risibili, nell’ottica di avanzamento dei lavori di costruzione del fabbricato di stazione ‘ .
Quanto alla non eseguibilità dei pozzi per l’impianto di geotermia il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata riferiscono che la regolare prosecuzione dell’appalto presupponeva come condizione imprescindibile la definizione di tutti gli aspetti
progettuali, tra cui anche quelli -che però mancavano -relativi all’impianto di condizionamento.
Il sottoscritto C.T.U., come dettagliatamente riferito al paragrafo 4.1.3 al quale si rimanda, non concorda con questo parere. L’impossibilità di realizzare il campo di pozzi per la geotermia sicuramente richiedeva la redazione di una variante per la costruzione della centrale del condizionamento della nuova stazione, ma certamente questo fatto non impediva la realizzazione delle opere in cemento armato del fabbricato di stazione. Anche in questo caso, la circostanza che si è venuta a creare è stata solo st rumentalizzata dall’impresa appaltatrice per giustificare l’asserita ineseguibilità di tutte le opere appaltate al momento della risoluzione da parte di
Quanto all’eccessivo ed insostenibile ritardo nei pagamenti delle rate di acconto , il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata riferiscono che la problematica dei pagamenti alle maestranze è stata causata non solo dai mancati pagamenti da parte di conseguenti alla mancata definizione dei maggiori e variati lavori eseguiti dall’impresa (BOE, Archeologia , calcestruzzo faccia vista, ecc.) ma anche dai ritardi con i quali ha pagato i lavori contabilizzati. Citano la nota del 4/10/2011 (doc.126 ) con la quale l’impresa, nel riscontrare l’ordine di servizio n.385 relativo al mancato pagamento dei progettisti, chiariva che tale pendenza (pari a circa il 30% delle spettanze contrattuali) doveva imputarsi non ad una sua imperizia ma all’ormai cronico , immotivato e sempre crescente ritardo con cui la Committenza procedeva al saldo dei pagamenti in acconto. A titolo esemplificativo, segnalava che, alla data in cui scriveva (4 ottobre 2011), l’ultimo pagamento corrisposto si riferiva al SAL n. 7 per lavori a tutto il 31/12/2010 (oltre nove mesi precedenti). Contr
Al riguardo, il sottoscritto C.T.U. ricorda che il ritardo del pagamento delle rate di acconto è normato dal contratto e dalle leggi sugli appalti pubblici, attraverso il riconoscimento di interesse, proporzionali all’entità del ritardo stesso. Si tratta di regole ben note a chi opera nel settore. Resta il fatto che il pagamento delle rate di acconto relative alla fine del 2011 ed inizio del 2012 non poteva essere effettuato a causa del conclamato stato di insolvenza e crisi finanziaria dell’ che non pagava gli operai, ed i fornitori, in modo quasi integrale.
Per quanto riguarda gli effetti e le conseguenze derivanti dalla ‘sotto -stima’ della variante BOE, il sottoscritto C.T.U. si è già espresso in precedenza, e nelle precedenti repliche: la ‘sotto -stima’ della variante BOE non ha generato una sofferenza
economica per l’A.T.I. in quanto il costo sostenuto per detta variante è stato circa 20 volte inferiore al prezzo che contrattualmente avrebbe dovuto percepire (riserva n. 14).
Quanto alla mancata approvazione della variante per le indagini archeologiche, il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata riferiscono che alla data del 12/03/2012 ancora non aveva provveduto alla formalizzazione della variante relativa all’archeologia. L’impresa, durante il corso dei lavori, aveva anticipato di tasca propria le somme per eseguire le maggiori indagini archeologiche resesi necessarie e, nonostante questo, nonostante la saturazione dell’importo contrattuale previsto per l’archeologia fos se intervenuta ad aprile 2011, nonostante la denuncia dell’appaltatore circa la difficoltà in cui versava per la prosecuzione di dette indagini, e nonostante, ancora, le avesse infine portate quasi a compimento alla data del 12/03/2012, a fatto orecchie da mercante ritenendo che solo a maggio 2012 si sarebbe potuto ristorare l’appaltatore di somme di denaro anticipatamente spese per portare avanti l’opera appaltata. Contr RAGIONE_SOCIALE
Il sottoscritto C.T.U. non concorda con l’osservazione dei C.T.P., poiché già il 16/09/2011 il D.L. con O.d.S. n. 386 autorizzava le maggiori prestazioni di indagini archeologiche, scaturite dalle varie prescrizioni intervenute nei mesi precedenti dalla Sovrintendenza, nelle more della definizione della variante. L’A.T.I. aveva comunque il dovere di uniformarsi a detta disposizione, salvo poi poter contestare (come effettivamente ha fatto attraverso l’iscrizione di una specifica riserva) la quantificazione dei corrispettivi indicati nella perizia di variante di cui all’O.d.S. n. 509, se ritenuti non congrui riaspetto al lavoro aggiuntivo, e diverso, da eseguire. Nel caso specifico dei paragrafi oggetto di critiche da parte dei C.T.P. di il tema dell’indagine peritale era verificare l’eventuale impatto degli impedimenti lamentati dall’impresa, sulla possibilità di eseguire e proseguire i lavori appaltati. Sotto questo profilo, l’impatto sull’esecuzione dei lavori, derivante dalle intervenu te prescrizioni della Sovrintendenza, è stato trascurabile .
Quanto alla mancata approvazione variante per marcatura CE dispositivi di appoggio il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata riferiscono che in corso d’opera si è dovuto prevedere una variante per sopraggiunta normativa che avrebbe dovuto immediatamente dare luogo ad una modifica contrattuale (sia in termini di importo che di tempi) che però non è mai stata formalizzata da
Il sottoscritto C.T.U. osserva che, come per il precedente paragrafo, in questa parte della relazione il tema dell’indagine peritale era verificare l’eventuale impatto degli impedimenti lamentati dall’impresa, sulla possibilità di eseguire e proseguire i l avori appaltati. Sotto questo profilo, l’impatto sull’esecuzione dei lavori, derivante dalla necessità di adottare una variante relativa alla marcatura CE degli apparecchi di appoggio degli impalcati, è stato nullo ‘ .
Quanto alla mancata ufficializzazione delle richieste di modifica all’impianto TVCC, il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata riferiscono che la questione non attiene alla semplicità della lavorazione (posa in opera di un cavidotto nelle strutture in cemento armato in cui far passare i cavi dell’impianto necessari ad alimentare le telecamere) ma alla problematica ben diversa connessa alle modifiche disposte in corso d’opera al numero dei cavidotti, al numero ed al posizionamento delle telecamere, al numero ed al posizionamento della cartellonistica a messaggio variabile che sono state infine definite solo ad ottobre 2011, cioè ben 18 mesi dopo la consegna dei lavori.
Il sottoscritto C.T.U. non concorda con l’osservazione dei C.T.P., poiché per valutare gli effetti delle circostanze lamentate dall’impresa, sul regolare avanzamento dei lavori, si devono considerare gli effetti concreti sul cantiere delle circostanze evidenziate. Non è certamente la ritardata definizione delle esatte posizioni delle telecamere del sistema TVCC a poter aver rallentato, ed infine anche impedito, la realizzazione delle opere in cemento armato del fabbricato di stazione. L’importante è poter predisporre i cavidotti (operazione banale in cantiere), e ciò non impedisce certamente la realizzazione delle opere in cemento armato. Si tratta solo di risolvere una delle tante problematiche che quotidianamente si presentano in un cantiere.
La motivazione invocata dall’impresa si configura pertanto come una strumentalizzazione di una circostanza risolvibile in cantiere senza effetti sulla realizzazione delle opere in cemento armato ‘ .
Quanto alla eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista il CTU ha risposto: ‘ I C.T.P. dell’Appellata ribadiscono tutte le motivazioni sollevato dall’impresa in relazione alla asserita eccessiva onerosità delle opere in calcestruzzo a faccia vista, ed alle mancate decisioni da parte di
Dalla lettura delle osservazioni dei C.T.P., il sottoscritto C.T.U. non rileva nuovi elementi di critica rispetto a quelli già
formalizzati dall’impresa, e quindi già oggetto di commento da parte D.L. sottoscritto C.T.U. nella relazione peritale provvisoria (paragrafo 4.2.5) ‘ .
Conclusioni formulate dal CTU in risposta al quesito n.1 : I C.T.P. dell’Appellata contestano le conclusioni del sottoscritto sulla risposta al quesito n. 1, richiamando tutte le osservazioni critiche di cui ai precedenti paragrafi. Il sottoscritto C.T.U., non avendo rilevato i presupposti per poter modificare le proprie valutazioni sulle varie motivazioni richiamate dall’impresa sui motivi che avrebbero impedito la prosecuzione dei lavori, non ha ritenuto neanche di dover modificare le conclusioni sulla risposta al quesito n. 1.
Osservazioni sulla risposta del C.T.U. al quesito n. 2: I C.T.P. dell’Appellata riportano tutti gli eventi che hanno contraddistinto la conclusione del rapporto contrattuale ed in particolare gli O.d.S. del maggio del 2012, affermando che la Committente avrebbe avuto l’obbligo di provvedere immediatamente alla formalizzazione delle varianti poiché, in base alla Convenzione (cfr. art.18), l’appaltatore avrebbe potuto avviare i lavori in variante solo dopo che ne fossero state contrattualizzate le ricadute in termini tecnici, economici e temporali.
In proposito, il sottoscritto C.T.U. ricorda che, sebbene le varianti siano intervenute tardivamente, i lavori relativi a dette varianti erano stati già eseguiti al maggio del 2012. Quindi il ritardo delle varianti ha avuto un’incidenza modesta sull’imposs ibilità di proseguire i lavori.
Osservazioni sulla risposta del C.T.U. al quesito n. 3
I C.T.P. dell’Appellata riportano le critiche già riferite nella premessa delle osservazioni alla relazione provvisoria di C.T.U., alle quali il sottoscritto C.T.U. ha già dato risposta al paragrafo 10.2.1.
I C.T.P. dell’Appellata richiamano tutti i motivi invocati dall’impresa sulle cause dell’asserita impossibilità di proseguire nei lavori, che tuttavia il sottoscritto C.T.U. ha già esaminato e replicati nel corso dei precedenti paragrafi. Non si rilevano pertanto i presupposti per ripetere le repliche già precedentemente illustrate. (pag. 296)
In comparsa conclusionale la difesa dell’appellata si sofferma sulla negativa incidenza degli interventi di BOE e di Indagini Archeologiche, ed ha ricordato la norma del Capitolato secondo la quale la è propedeutica ad ogni altra lavorazione.
Sul punto, il Collegio condivide il giudizio dell’ausiliare, secondo il quale: ‘ I ritardi nelle autorizzazioni all’estensione della BOE (O.d.S. 160 del 23/12/2010) e nell’emissione della conseguente Perizia di Variante (O.d.S. n. 508 del 03/05/2012) hanno generato pertanto principalmente ripercussioni sui tempi di esecuzione della stessa BOE e sulle indagini archeologiche, e solo in parte minoritaria sulla realizzazione delle opere strutturali del fabbricato di stazione.
Non si rilevano pertanto motivi concreti di rallentamento dei lavori di costruzione della stazione, riconducibili al tema ‘BOE’. Per come si sono svolti i fatti e per la conformazione del cantiere, il rallentamento delle attività ha avuto effetti significativi solo sulle attività della stessa BOE ‘ . In effetti, come rilevato da nel primo verbale di avanzamento riferito alle lavorazioni fino al 30 novembre 2010 , è stato attestato tra le parti l’inizio delle attività del ‘ fabbricato viaggiatori ‘ con un avanzamento delle ‘ FV01 A -Fabbricato Est livello -1 ‘ e ‘ FV05 -Fabbricato Ovest livello -1 ‘, rispettivamente, del 33% e del 14,40%; risulta pertanto che l’attività di BOE sui corpi di fabbrica della stazione era stata iniziata e terminata sull ‘ area relativa ai corpi di fabbrica, costituente il complesso ‘ fabbricato di stazione ‘ ; deve pertanto Contr Controp ritenersi insussistente il dedotto impedimento.
Altresì la difesa dell’appellata deduce l’eccessivo ed insostenibile ritardo nei pagamenti delle rate di acconto quale motivo dell’eccezione di inadempimento, a sostegno del fermo lavori. In proposito il Collegio conferma il giudizio del CTU di cui al paragrafo 4.2.1. secondo il quale:
‘ Il sottoscritto C.T.U. ricorda che il pagamento delle rate di acconto è soggetto, per espressa pattuizione contrattuale, alla presentazione di specifici documenti di pagamento dei fornitori, dei subappaltatori, delle maestranze e alla presentazione di DURC regolari.
Laddove non si presentino detti documenti, il pagamento della rata di acconto, così come risultante dai S.A.L. emessi, non può avvenire.
Alla data del 12/03/2012 il D.L. ha documentato (e denunciato all’ con appositi O.d.S. nel febbraio del 2012) la mancanza delle fatture dei fornitori e dei subappaltatori quietanzate, l’intervenuto mancato pagamento delle maestranze (come da documentazione sindacale e richiesta del pagamento ad in surroga dell’ , e dell’impossibilità di accedere al DURC per via informatica. Pertanto alla data del 12/03/2012 non
esistevano giustificati motivi per invocare il ritardo dei pagamenti dei RAGIONE_SOCIALE
Altresì, l’appellata riprende le critiche svolte dai CTP alla quantificazione in percentuale della responsabilità dei rispettivi inadempimenti delle parti nella risoluzione contrattuale e al metodo di calcolo seguito dall’ausiliare: ‘… il rapporto aritmetico adottato dal CTU (tra produzione eseguita e il valore delle varianti BOB + Archeologia) non rileva ai fini dell’attribuzione delle responsabilità. Infatti l’importo delle opere eseguite da , a parità di impedimenti derivanti dalle varianti necessitate o imposte da è inversamente proporzionale alla responsabilità di , mentre invece se avesse eseguito un importo inferiore a quanto in effetti contabilizzato da nel calcolo proposto dal CTU, sarebbe aumentata la percentuale di responsabilità di ino al 100% se avesse, come previsto contrattualmente, non eseguito alcuna lavorazione prima del completamento della BOE e degli scavi archeologici. Si insiste pertanto affinché il CTU riconsideri quanto erroneamente prospettato e riconosca finalmente che alla data di risoluzione aveva eseguito tutte le lavorazioni effettivamente eseguibili, anche in quanto il contratto di appalto non avrebbe consentito in effetti (variante in assenza di atto aggiuntivo) nemmeno l’esecuzione delle attività preliminari … ‘. . Contr Contr Contr
Il Collegio condivide le osservazioni svolte dal CTU in proposito: ‘ Il sottoscritto C.T.U. ribadisce che il criterio utilizzato per l’individuazione di una percentuale di responsabilità sulle cause della risoluzione contrattuale (circostanza richiesta dai quesiti del Collegio, poiché altrimenti il conteggio non sarebbe stato svolto) ha lo scopo di individuare una stima della prevalente responsabilità basata su elementi numerici oggettivi. Il sottoscritto C.T.U. ha ritenuto attendibile il criterio adottato, in quanto forniva un ‘risultato percentuale’ che ben si sovrapponeva alla ricostruzione effettiva dei fatti del cantiere, laddove questi hanno evidenziato che nel 2012 l ha di fatto abbandonato il cantiere, senza che vi fossero concreti ed insormontabili motivi di impedimento alla prosecuzione dei lavori, fatta eccezione (secondo la prospettazione della stessa per la (asserita) ‘non economicità’ dell’appalto.
I C.T.P. dell’Appellata richiamano il dato della presenza in cantiere degli operai dell per dimostrare le elevate risorse produttive messe in campo dalla stessa nel corso dei lavori. In proposito il sottoscritto C.T.U. ha già riferito al paragrafo 6.5.2 al quale si rimanda, potendo anche precisare che
certamente non per tutta la durata del cantiere dell’ sono state presenti in cantiere maestranze in numero di 60 -70 giornaliere.
Il conteggio svolto dai C.T.P. dell’Appellata sulla produzione ottenibile con dette maestranze non è quindi attendibile.
Dette maestranze erano peraltro alle dipendenze delle ditte e RAGIONE_SOCIALE e non della
I C.T.P. dell’Appellata riferiscono poi che il calcolo della percentuale di responsabilità avrebbe dovuto essere effettuato considerando l’effettivo valore delle citate varianti che, in forza di quanto accertato dallo stesso C.T.U. con l’esame della riserva 14, ammonta ad € 5.167.067,04 per la sola variante BOE, oltre € 154.133,00 per la variante archeologi a, per complessivi € 5.321.200,04. Talché, già solo tenendo conto del valore delle varianti, così come determinato dal CTU (cioè 5,3 milioni e non 2 milioni), la responsabilità di nella risoluzione del contratto passa dal 15% al 36,38%.
Il sottoscritto C.T.U. osserva che il valore della Perizia di Variante è stato determinato da attraverso un atto ufficiale del cantiere, e pertanto il conteggio della percentuale di responsabilità (che rappresenta solo uno strumento per giungere ad un valore pe rcentuale coerente con l’esame dei fati del cantiere) doveva essere svolto attenendosi agli atti ufficiali del cantiere.
Il conteggio svolto dal sottoscritto C.T.U. per la riserva n. 14 (N.d.r esaminata successivamente nelle riserve contabili) è poi stato svolto in relazione alla specifica domanda dell’ relativa al riconoscimento di un prezzo per il riempimento degli scavi per BOE. Non è il sottoscritto C.T.U. che può stabilire, a priori, se la somma stimata per la riserva n. 14 sia riconoscibile in favore dell’A.T.I. DEC, oppure no. Queste sono decisioni che spettano al Collegio. Laddove il Collegio ritenesse di condividere l’impostazione contenuta nella presente perizia, potrà, anche in base alle eccezioni e contestazioni delle parti, modificare le percentuali di responsabilità da attribuire a ciascuna parte, in relazione alle cause di risoluzione contrattuale.
I C.T.P. dell’Appellata proseguono rappresentando che il CTU ha ritenuto che le due varianti in questione siano dipese da circostanze ‘impreviste ed imprevedibili’, e che ciò non esime dalle proprie responsabilità: le doglianze dell’appaltatore non hanno riguardato tanto il fatto che si siano dovuti eseguire maggiori lavori non previsti (anche a causa delle carenze Contr
previsionali del progetto preliminare e definitivo), bensì che a fronte di tali maggiori lavori la Committente non abbia tempestivamente predisposto ed approvato le relative perizie di variante necessarie sia a remunerare l’appaltatore delle somme anticipate per farvi fronte sia a disporre dei conseguenti maggiori tempi.
Il C.T.U. ricorda che il quesito del Collegio prevedeva espressamente di riferire se le cause degli impedimenti fossero (eventualmente) riconducibili anche a soggetti terzi (punto a.2 del quesito n. 3). Sarà poi compito del Collegio inquadrare giuridicamente detta circostanza ‘ .
Il Collegio conferma la valutazione dell’ausiliare sulla non imputabilità alla committente in relazione alle nuove ed ulteriori disposizioni del Ministero della Difesa sull’esecuzione della BOE, al rinvenimento di terreni contenenti piombo in quantità superiore al livello ammissibile, ed infine ai rinvenimenti archeologici.
*
g) Risposta del CTU al quesito n. 4: ‘ ove ricorrano le ipotesi a) e a.1) e si reputino prevalenti, accerti il CTU, esclusa ogni valutazione sulla tempestività, la fondatezza delle riserve accolte dal giudice di primo grado e delle maggiori somme attinenti alle riserve pretese dall’appellata con l’appello incidentale; quantifichi le stesse sulla base della documentazione fornita dalla parte, con interessi e rivalutazione come da sentenza impugnata, ed accerti la somma complessivamente dovuta in favore della parte appellata ‘ .
Il CTU si riporta alla risposta fornita circa il precedente quesito laddove si afferma che le ipotesi di cui al quesito n. 3, punti a) ed a.1) (fattori non dipendenti dall’appaltante, ma da quest’ultima gestiti con ritardo) non si configurano affatto come prevalenti, avendo avuto un’incidenza, rispetto ai motivi di risoluzione contrattuale, stimata nell’ordine del 15%. Il C.T.U. ha invece ricondotto all’A.T.I. la risoluzione del contratto in misura percentuale dell’85%.
Pertanto, stante il risultato della risposta al precedente quesito, e visto che il quesito in esame prevede espressamente che solo se le ipotesi di cui ai punti a) ed a.1) siano ritenute ‘prevalenti’, il C.T.U. debba procedere all’accertamento della fondatezza delle riserve accolte dal giudice di primo grado e delle maggiori somme attinenti alle riserve pretese dall’appellata con l’appello incidentale, il C.T.U. non ha proceduto all’esame della fondatezza delle riserve risarcitorie formulate dall’A.T.I. accolte dal Giudice di primo grado.
Il Collegio condivide la risposta al quesito, risultando conforme al principio secondo il quale: ‘ Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio – incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato -di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale ‘ (Cass. n. 13840 del 09/06/2010), con la conseguenza che ‘ alla risoluzione del contratto deve seguire l’esame dell’eventuale richiesta di risarcimento del danno della parte non inadempiente ‘ ( Cass. n. 13827 del 22/05/2019).
A conclusione dell’esame dei primi due motivi di appello proposti da va accolta la domanda riconvenzionale volta ad accertare l’intervenuta risoluzione della Convenzione n. 9/2009, sottoscritta in Roma il 7 luglio 2009, e successivi atti integrativi e modificativi, a far data dalla notifica dell’atto di risoluzione del contratto del 18 luglio 2012, per grave inadempimento e per fatto e colpa dell’ATI
Vanno pertanto respinte le domande risarcitorie riproposte da on l’appello incidentale .
*
h) Per effetto dell’accertata risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell ‘ deve trovare applicazione l’art. 1458 c.c., che stabilisce la retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite; ne consegue che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta ” restitutio in integrum ” (Cass. n. 15705 del 21/06/2013; Cass. n. 4225 del 09/02/2022).
A tal fine, è stato formulato al CTU il quesito n. 5: ‘ ove ricorrano le ipotesi b) e b.1) e si reputino prevalenti, accerti il valore delle lavorazioni e delle opere eseguite, sulla base dei corrispettivi e dei prezzi contrattualmente previsti, che siano oggetto delle riserve ritenute fondate, e quantifichi la somma
ancora dovuta all’appellata, esclusa ogni pretesa di tipo risarcitorio ‘ .
L’ausiliare ha risposto al quesito ai para grafi 8.1. e seguenti della CTU riguardanti complessivamente il valore delle lavorazioni e delle opere eseguite, sulla base dei corrispettivi e dei prezzi contrattualmente previsti.
In proposito ha evidenziato che RAGIONE_SOCIALE ha emesso un ultimo SRAGIONE_SOCIALE per lavori eseguiti a tutto il 31/01/2012, per un importo complessivo pari a € 14.628.711,87.
Queste le riserve formulate dall’appaltatrice:
Riserva n. 1: Totale € 860.431,53
punto 1.1. Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a seguito della minore produzione realizzata rispetto all’ipotesi di contratto;
punto 1.2. Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a seguito della minore produzione realizzata rispetto all’ipotesi di contratto;
punto 1.3. Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a seguito della minore produzione realizzata rispetto all’ipotesi di contratto;
punto 1.4. Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a seguito della minore produzione realizzata rispetto all’ipotesi di contratto.
Riserva n. 2: Sistema geotermico: Non quantificata
Riserva n. 3: Maggiori oneri per revisioni del PPD € 3.419.716,01
Riserva n. 4: Taglio ed inghisaggio barre d’armatura € 459.410,31
Riserva n. 5: Prova di carico palo A013 € 52.312,22
Riserva n. 6: Maggiori oneri per MIX M09 € 820.476,45
Riserva n. 7: Maggiori oneri istanze DL e DA € 7.251.973,52
Riserva n. 8: Totale importo € 28.843.997,60
Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a seguito della minore produzione realizzata rispetto all’Ipotesi di contratto. Causa A) Mancata consegna del progetto esecutivo di messaggistica variabile
Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a seguito della minore produzione realizzata rispetto all’ipotesi di contratto. Causa B) Mancata consegna del progetto definitivo del sistema di condizionamento In variante rispetto a quello previsto nel PD e nel PE validato – Maggior oneri a seguito di circostante non dipendenti dall’appaltatore a
-seguito della minore produzione realizzata rispetto all’Ipotesi di contratto. Causa C) Difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali delle condizioni esecutive delle strutture a faccia vista In calcestruzzo armato
Maggior oneri a seguito di circostanze non dipendenti dall’appaltatore a
-seguito della minore produzione realizzata rispetto all’ipotesi di contratto. Causa D) Richieste di modifica all’impianto TVCC del fabbricato viaggiatori
Riserva n. 9: RAGIONE_SOCIALE: € 80.102,02
Riserva n. 10: Doppio paleggiamento materiale terroso € 24.253,63
Riserva n. 11: Area Nord banchina Circumvesuviana € 72.691,29
Riserva n. 12: Marchiatura CE Isolatori sismici € 666.031,84
Riserva n. 13: Asportazione e smaltimento pavimentazione asfalto banchine AV1 e AV2 € 152.362,94
Riserva n. 14: Mancata formulazione variante B.O.E. e Indagini archeologiche.
Di queste, il CTU ha qualificato come riserve risarcitorie le nn. 1, 2, 3 ed 8, in quanto contenenti tutte richieste economiche connesse alla ridotta produzione, rallentamento dei lavori, impossibilità di procedere con i lavori. Queste riserve sono state pertanto escluse dall’esame peritale.
Per quanto riguarda le altre riserve, aventi natura essenzialmente ‘contabile’, e quindi contenent i domande dell’A.T.I. di riconoscimenti economici legati a mancati riconoscimenti di lavori eseguiti (ritenuti non compresi nel contratto) o a sotto-valutazioni di lavori in variante, il C.T.U. ha proceduto all’esame delle stesse, solo sotto il profilo della fondatezza tecnica, e della quantificazione della somma eventualmente riconoscibile in favore dell’A.T.I., nei soli casi di un parere favorevole sulla fondatezza tecnica della domanda. Per ciascuna riserva oggetto di esame peritale, il CTU ha riportato il testo della riserva nella sua ultima formulazione, le contestazioni di R.F.I., ed altri pareri tecnici reperibili in atti.
Riserva n. 4: Taglio ed inghisaggio barre d’armatura. L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 4 sul S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 28/02/2011 ed è stata quantificata in € 401.433,00; al successivo SAL n.10, per lavori a tutto il 31/03/2011, la richiesta economica avanzata con la riserva n.4 è stata aggiornata in € 459.410,31;
successivamente, detta riserva è stata sempre richiamata e confermata. La riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di dei lavori di adeguamento delle armature relative alle opere di fondazione e strutturali realizzate dal precedente appaltatore.
Quanto al testo della riserva si rinvia al paragrafo 8.3.1. della CTU. Dopo aver riportato la quantificazione dell’ATI e le contestazioni di l’ausiliare ha osservato: Contr
‘ Il sottoscritto RAGIONE_SOCIALE ha letto tutti i documenti richiamati in riserva, e quelli prodotti da potendo concludere quanto segue:
il progetto esecutivo è stato redatto con la chiara intenzione di riutilizzare tutte le armature di ripresa lasciate dal precedente appaltatore rinviando alla fase di costruzione la definizione delle soluzioni costruttive da adottare per non comprometter e l’allineamento delle opere di nuova costruzione;
quindi, nel progetto esecutivo (in particolare negli elaborati grafici, e nei computi metrici estimativi), e conseguentemente anche nella quantificazione delle opere da eseguire, non erano compresi interventi di modifica delle armature lasciate dal precedente appaltatore;
ha approvato il progetto esecutivo, nella consapevolezza che le armature lasciate dal precedente appaltatore avevano delle imprecisioni sul loro posizionamento, e di quanto previsto dal progettista dell’esecutivo;
in fase di costruzione dell’opera, come risulta dagli O.d.S. citati in riserva, risulta che il D.L. e la Direzione Artistica, hanno ritenuto che si rendesse opportuna la rimozione delle armature non correttamente posizionate dal precedente appaltatore, rendendosi quindi necessaria la loro eliminazione ed il conseguente inghisaggio di nuove armature;
la richiesta della D.L. e della Direzione Artistica si configura come una ‘nuova richiesta’ formulata in corso d’opera, che si aggiunge alle opere previste nel progetto esecutivo, ed in particolare alle ‘opere a corpo’ comprese nel progetto esecutivo (di cui le opere in questione facevano parte).
Non si condivide pertanto il parere del D.L. e di secondo cui, stante il fatto che l era a conoscenza del non corretto posizionamento dei ferri di armatura da parte del precedente appaltatore, allora la loro ‘sistemazione’ sarebbe un onere a carico dell’ anche progettista delle opere.
Ciò per il semplice motivo che l’A.T.I., in sede di progetto esecutivo, aveva segnalato il problema, aveva proposto di
risolverlo nell’ambito delle tolleranze edilizie della costruzione, con il beneplacito di che ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’A.T.I.
La riserva è quindi tecnicamente fondata, e sussistono i presupposti tecnici per il calcolo di una somma eventualmente riconoscibile in favore dell
Stima del C.T.U. della somma eventualmente riconoscibile Il sottoscritto C.T.U. ritiene che la somma richiesta dall’A.T.I., per le lavorazioni in esame, sia molto superiore a quella che congruamente potrebbe essere riconosciuta per le lavorazioni eseguite, in aggiunta a quanto previsto dal progetto esecutivo.
Per quanto riguarda la perforazione del calcestruzzo e l’inghisaggio con resine di barre di calcestruzzo, per una profondità di 45 cm (comprendendo nel prezzo anche l’acciaio di armatura da utilizzare per dare il lavoro completo, il sottoscritto CCOGNOME ha svolto un’indagine di mercato su prezzari analoghi a quelli usualmente adoperati per la quantificazione di opere pubbliche ed ha rinvenuto un prezzo di Autostrade pari a (per il 2011) ed il DEI del 2011:
foratura ed inghisaggio chimico: €/cad 18,00
acciaio di armatura (barra 6 kg): €/kg 3,65 x 6 kg = € 21,90
Totale €/cad 40,00 per ciascun inghisaggio.
Lo stesso per quanto riguarda le prove di pull-out, dal prezzario Regione Lazio risulta per ciascuna prova: €/cad 70,00.
Quindi, stando alle quantità di inghisaggi e prove di pullout indicate sulla riserva n. 4 al S.A.L. n. 10 risulta un importo complessivo pari a:
n. 2.425 inghisaggi x €/cad 40,00 = € 97.000,00
n. 122 prove di pull -out x €/cad 70,00 = € 8.540,00
totale: € 105.540,00 a cui aggiungere spese generali (12%) ed utile d’impresa (4%), nelle percentuali dichiarate dall’A.T.I. all’atto della partecipazione alla gara (come risulta da molteplici documenti in atti):
€ 105.540,00 x 1,12 x 1,04 = € 122.932,99
Per quanto riguarda la richiesta relativa al maggiore spessore dei setti (da 40 a 45 cm) l’impresa ha quantificato la richiesta mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali, come risulta dalla tabella riportata a pagina 61 del registro di contabilità al SAL n.20 (doc.230.20 Contr
Il sottoscritto osserva che il calcolo è svolto correttamente, in applicazione dei prezzi contrattuali, ma non trova riscontro la
circostanza secondo cui, altre a dover allargare lo spessore dei setti di 5 cm, sia stato necessario anche incrementare l’arm atura di una quantità pari a circa 180 kg/mc di calcestruzzo. L’ultima voce della tabella dell’impresa è quindi priva di riscontro, e di fondamento tecnico, e pertanto è stata esclusa dal calcolo.
Il totale di questa seconda porzione di riserva che può essere ritenuto congruo, ed anche ‘tecnicamente ammissibile’ in relazione alla domanda formulata è quindi pari al totale indicato in tabella, al quale va detratto l’ammontare del ‘maggiore ferro di ar matura’: € 24.977,81.
Il sottoscritto C.T.U. deve anche p recisare che l’impresa non ha applicato, suoi conteggi, il ribasso di aggiudicazione del 15,2640%, come vorrebbe il dettato contrattuale (nel caso in questione, il sottoscritto C.T.U. ricorda che il contratto di appalto è stato risolto e quindi potrebbero sussistere i presupposti giuridici per non dover necessariamente applicare il ribasso contrattuale alle ‘domande giudiziali’ dell’impresa).
Tutto ciò premesso, a parere del sottoscritto C.T.U., al totale calcolato si devono aggiungere anche gli oneri della sicurezza, che possono essere considerati pari al 4,445% (percentuale degli oneri della sicurezza sul prezzo dell’intero appalto), poiché le lavorazioni in esame comportavano un corrispondente aumento degli oneri della sicurezza:
(€ 122.932,99 + 24.977,81) = 147.910,80 x 1,04445 = € 154.485,43
Qualora il Giudice voglia considerare il suddetto importo depurato del ribasso d’asta come da articolo 36 delle CGC, l’importo si ridurrebbe come segue:
€ 154.485,43 15,2640% = € 130.904,77 ‘.
I C.T.P. dell’Appellata hanno sostenuto che la scelta del CTU di fare riferimento a prezzari non contrattuali non è condivisibile; l’impresa, agli atti del presente giudizio, ha documentato di aver trasmesso alla Direzione lavori le analisi dei prezzi relativi alla esecuzione di ogni singolo in ghisaggio (€/cad 151,00) ed all’esecuzione di ogni prova pull -out (€/cad 289,00): nota DEC prot.842/2011 del 31/03/2011 (doc.228.2.4.2 . Contr
Il C.T.U. osserva che la norma contrattuale, così come qualsiasi altra norma sugli appalti pubblici, consente, prima ancora di procedere alla formazione di un ‘nuovo prezzo’, di verificare se su altri prezzari e/o listini sono presenti voci di prezzo analoghe a quelle oggetto di variante, potendo attingere a dette fonti per la quantificazione del Nuovo Prezzo.
I C.T.P. dell’COGNOME hanno riferito poi che il CTU non ha valutato l’ulteriore richiesta di € 57.977,31 avanzata dall’impresa al SAL n.10 in occasione dell’aggiornamento della riserva 4.
Il C.T.U. ha verificato, ed ha riscontrato la correttezza dell’osservazione. Nella relazione peritale d efinitiva il C.T.U. ha quindi valutato anche la porzione di riserva n. 4 relativa alla domanda di riconoscimento del maggiore spessore dei setti, aggiornando il calcolo della somma eventualmente riconoscibile in favore dell
Il C.T.P. di R.F.I. riferisce che il progetto esecutivo è stato approvato da enza valorizzare le modifiche dell’armatura ma è pur vero che lo stesso è stato approvato con prescrizioni, che poi sono tutte confluite anche nel 1° AIM. In queste prescrizioni vi erano anche le considerazioni sulle armature esistenti già realizzate dal precedente appaltatore. Ed inoltre sia nell’atto di appello che nella RRR del DL si richiama l’OdS 313 del 22.06.2011 (documento 228.2.4.9 di con il quale si rappresenta che ‘Per quanto riguarda le circostanze riferite alle esistenti armature, si osserva che in capo a codesta ATI ricade, in fase di elaborazione del progetto esecutivo, la verifica ed il rilievo dello stato dei luoghi. Pertanto la circostanza indicata doveva essere ben nota e definita in tale fase progettuale. Si rammenta al riguardo che tale problematica è stata oggetto di specifico OdS’. Ed inoltre l’articolo16 della Convenzione al comma 13 prevede che ‘Le variazioni progettuali adottate nello sviluppo del progetto esecutivo, incluse quelle richieste degli enti interferiti e/o delle autorità competenti, che comportino modifiche in più o in meno della qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel ‘Progetto Definitivo’, la cui somma algebrica, consid erata in valore assoluto, sia contenuta entro il limite del 5% (cinque per cento) dell’importo di aggiudicazione della Voce a Corpo 3 indicato all’articolo 7.1, si considerano dovute al naturale approfondimento progettuale operato in sede di ‘Progetto Esec utivo’, e non danno luogo ad alcuna variazione del corrispettivo contrattuale. Per quanto sopra la problematica relativa ai disallineamenti delle armature esistenti era già nota al progettista in fase di redazione del progetto esecutivo, quindi si ritiene compresa e compensata nell’ importo a corpo offerto dall’appaltatore in sede di gara. RAGIONE_SOCIALE
Il C.T.U. ribadisce che la lavorazione di cui alla riserva n. 4 è stata eseguita dall’impresa, pur non essendo prevista dal progetto esecutivo. Quest’ultimo è stato redatto dall’impresa, ma è stato anche approvato da La lavorazione eseguita non rientra
nella casistica dell’articolo 16 comma 13 della Convenzione, in quanto la lavorazione non è derivata da richieste di Enti interferiti, o da autorità competenti; la stessa è scaturita da un’omessa computazione delle opere da inserire nel progetto esecutivo (si ribadisce, approvato da , in quanto durante la redazione del progetto esecutivo, l aveva segnalato il problema, ed aveva proposto di risolverlo nell’ambito delle tolleranze edilizie della costruzione, con il beneplacito di che ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’
All’atto pratico, questa previsione non è risultata applicabile in concreto.
Quindi si tratta di un’opera non computata, non disegnata, e non valorizzata nell’ambito delle opere ‘a corpo’, ma che l’impresa ha eseguito. Questo è il semplice motivo per cui il C.T.U. ha ritenuto tecnicamente fondata la riserva n. 4.
In relazione alla quantificazione dell’importo, il C.T.P. di riferisce che le tariffe utilizzate dalle Autostrade, dal dalla Regione Lazio, come quelle di Ferrovie, sono tariffe già comprensive delle spese generali ed utili; infatti, nelle avvertenze generali, si cita che i prezzi di tariffa comprendono i materiali, la mano d’opera, i noli, i trasporti nonché le relative incidenze di spese generali ed utili dell’impresa. Tale valore di spese generali ed utili non vanno quindi inseriti nel conteggio finale. Contr
Il C.T.U. osserva che la lavorazione in questione è di natura molto specialistica (così come le prove di pull-out), e quindi suscettibile di essere subappaltata a ditte specializzate, le quali operano sulla base di prezzi di mercato comprensivi delle loro spese generali ed utile. Quindi, al prezzo di mercato di cui sopra devono essere applicate anche le percentuali di spese generali ed utile dell’impresa RAGIONE_SOCIALE rice.
Il C.T.P. di riferisce che I nuovi prezzi per come determinati, nel rispetto dell’articolo 36 delle CGC, sono soggetti al ribasso di gara del 15,2640%.
Il C.T.U. osserva che nel caso in esame il contratto di appalto è stato risulto e quindi non è certa l’applicazione di tutte le pattuizioni contrattuali, anche sulle somme derivanti da riserve (rectius domane giudiziali) dell’impresa. In ogni caso, nella presente relazione definitiva il C.T.U. ha calcolato e messo a disposizione del Giudice anche l’importo ridotto del 15,2640% (ribasso d’asta), qualora ritenga di doversi riferire all’importo depurato del ribasso d’asta.
Il C.T.P. di R.F.I. contesta poi l’applicazione degli oneri della sicurezza alla lavorazione in esame e riferisce che il costo della sicurezza deve valorizzare le seguenti attività :
gli apprestamenti previsti nel PSC;
le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
i mezzi e servizi di protezione collettiva;
le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Ed inoltre la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure d i sicurezza del committente.
Il C.T.U. osserva che la lavorazione in esame non è certamente una lavorazione priva di rischi per i lavoratori. Quindi la ‘stima parametrica’ adottata, sebbene sia di natura semplificata (non potendo in questa sede ricreare le condizioni di operatività del cantiere), è senza dubbio congrua e tale da risultare più che appropriata rispetto alla lavorazione da svolgere.
Il Collegio condivide le valutazioni del CTU.
Ritiene il Collegio, inoltre, che l’obbligo restitutorio a carico della committente vada determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l’appaltatrice si è determinata a concludere il contratto (Cass. n. 20460 del 17/07/2023) e che pertanto vada riconosciuto l’importo al netto del ribasso d’asta, pari a euro 130.904,77 .
Riserva n. 5: Prova di carico palo A013.
L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 5 sul S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 28/02/2011 ed ha richiesto l’importo di € 52.312,22; la riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di R.F.I., delle spese sostenute per l’esecuzione della prova di carico s ul palo di
fondazione denominato A013 ricadente nell’impronta del fabbricato viaggiatori collocato nell’area ad Est della linea ferroviaria, non prevista nell’ambito delle pattuizioni contrattuali .
Il testo della riserva è stato trascritto dal CTU al paragrafo 8.4.1. della CTU. Nel successivo paragrafo sono trascritte le contestazioni di Queste le valutazioni del CTU: ‘ Il sottoscritto C.T.U. osserva che con O.d.S. n. 0098 del 12/10/2010 la D.L. disponeva l’effettuazione di prove di carico assiale su alcuni pali, e prove cross-hole su n. 4 pali
Con O.d.S. n. 143 del 09/12/2010 R.F.I. ha comunicato che, visti gli esiti delle prove cross-hole svolte sui pali A007, A013, B005 oggetto di una ‘Non Conformità n. 009’, ai fini dell’accettazione delle opere eseguite, si rendeva necessaria la prova di carico sul palo A013.
Con l’O.d.S. n. 237 del 23/03/2011 il D.L. di sollecitava le prove di carico su varie parti delle strutture compreso il palo A013.
Dal rapporto di prova, risulta che la prova di carico è stata svolta i giorni 30, 31 maggio e 1° giugno del 2011.
Con O.d.S. 354 del 08/08/2011 il D.L. di ha approvato la prova di carico sul palo A013.
Tutto ciò premesso, dalla lettura degli atti del cantiere, risulta evidente che la disposizione del D.L. di R.F.I. sull’effettuazione di una prova di carico sul palo A013 deriva dalla presa d’atto dell’esito di prove (negative di cross -hole (con conseguente apertura della non conformità 009) su alcuni pali, tra i quali anche il palo A013.
Non risulta neanche che la disposizione del D.L., intervenuta ad inizio di dicembre del 2010, sia stata emessa con particolare ritardo rispetto alla richiesta di effettuazione delle prove di cross-hole e della conseguente apertura della non conformità.
A fronte dell’O.d.S. 143 del 09/12/2010, l’impresa avrebbe potuto disporre la prova di carico immediatamente, e non incorrere nei lamentati ‘maggiori oneri’ per il ritardo della disposizione di eseguire la prova di carico, di cui alla riserva.
A tale proposito, il sottoscritto C.T.U. evidenzia che il conteggio dei maggiori oneri richiesti con la riserva in esame è tutt’altro che relativa a ‘maggiori oneri per ritardo nelle disposizioni del D.L.’. Al contrario, il conteggio della somma richiesta si configura semplicemente come il costo sostenuto per l’esecuzione della prova di carico su A013.
La disposizione del D.L., vista l’apertura della Non Conformità n. 009 conseguente al negativo esito delle prove di cross-hole, ha correttamente disposto la prova di carico sul palo, allo scopo di chiudere la non conformità.
Non si rileva pertanto alcun elemento per poter ritenere la riserva dell’A.T.I. tecnicamente fondata .
L’ARAGIONE_SOCIALE ha semplicemente fatto il suo dovere, per risolvere una non conformità aperta, e non contestata ‘ .
I C.T.P. dell’Appellata hanno sostenuto che la doglianza dell’impresa prende le mosse da due circostanze: la prima, che la prova richiesta dalla Direzione lavori era ulteriore rispetto a quelle previste ai sensi dell’allegato 2.7.7 alla Convenzione che l’impresa aveva correttamente espletato alla fine del 2010 sui pali C119 e C054 riferiti alla V01 -Edificio di Stazione lato Est (come richiesto da del 28/10/2010) e sui pali L025, L005 e N112 riferiti alla WBS FV05 -Edificio di Stazione lato Ovest (come richiesto con O.d.S. 52 del 10/08/2010 e n. 98 del 12/10/2010). In ragione di quanto sopra, dunque, la prova di carico sul palo TARGA_VEICOLO non era compresa e compensata con il prezzo di contratto. Controp
Il CTU ha risposto: ‘ Il sottoscritto C.T.U. ricorda che la prova cross-hole richiesta dal D.L. è stata disposta dallo stesso D.L. a seguito dell’apertura di una non conformità sul palo stesso. Quindi per poter procedere all’accettazione del palo, era necessaria una prova che certificasse la resistenza del calcestruzzo e l’individuazione di eventuali difetti lungo il fusto.
In ordine alla tardività lamentata dall’ il sottoscritto C.T.U. ricorda che gli O.d.S. del D.L., con quali veniva disposta la prova cross-hole sono di poco successivi all’apertura della non conformità. Se l’impresa avesse subito disposto l’esecuzione della prova, dopo l’O.d.S. del dicembre del 2010 n. 143, non sarebbe incorsa nei successivi solleciti e nell’esigenza di effettuare la prova quando la fondazione soprastante la testa del palo era già stata realizzata ‘ .
Il Collegio condivide le valutazioni del CTU di talché nulla è dovuto all’appellata per la riserva contabile n. 5.
Riserva n. 6: Maggiori oneri per MIX M09.
L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 6 sul S.A.L. n. 9 per lavori a tutto il 28/02/2011 ed ha richiesto l’importo di € 820.476,45; la riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di R.F.I., dei maggiori oneri asseritamente sostenuti dall per l’ approvazione del Mix Design 09 del calcestruzzo. L’A.T.I. ha
poi concluso la riserva richiedendo un maggior tempo di 129 giorni per l’ultimazione dei lavori, visto il pari ritardo della D.L. nell’approvazione del Mix Design 09.
Il CTU ha riportato il testo della riserva nonché le contestazioni di L’ausiliare ha quindi osservato: ‘ Il sottoscritto C.T.U. ricorda di aver già trattato la questione relativa al mix design del calcestruzzo a faccia vista, ed in particolare i temi relativi all’aggiunta del filler calcareo alla miscela, ed all’utilizzo di autobetoniere da 6 mc, in luogo di autobetoniere da 10 mc, nel paragrafo 4.2.5 ed anche nel paragrafo 6.4 della presente relazione, ai quali si rimanda. In sintesi, il sottoscritto C.T.U. è giunto alle seguenti valutazioni tecniche:
Sull’aggiunta del filler calcareo
Relativamente alla questione del filler calcareo da aggiungere nella miscela di calcestruzzo, che ha impegnato l’ e la D.L. nelle discussioni tra il settembre del 2010 e l’inizio di gennaio del 2011, il sottoscritto C.T.U. precisa che la scheda B04, Strutture di elevazione in c.a., è inserita nell’allegato 2.8.1 alla convenzione denominato ‘Integrazioni ai Capitolati’ dove a pagina 13 del documento si riporta la composizione del calcestruzzo da adoperare. Si prevede:
‘ comportamento pozzolanico ottenuto mediante aggiunta minerale costituito da ceneri volanti bonificate (ossia depurate dei residui carboniosi) e loppe di altoforno, nella misura di 50/60kg/mc, o filler a base microsilica nella misura di 40 kg/mc ‘.
Nella stessa scheda B04 si indicano anche i ‘cementi consigliati’: ‘ CEMII/A o B-S; CEM III/A o CEM IV/A o IV/B ‘.
Si ricorda che nel Mix Design proposto dall’A.T.I. era proprio previsto l’utilizzo di Cemento tipo III/A di tipo pozzolanico, come evidenziato chiaramente dall’A.T.I. nel Mix Design proposto il 10/09/2010. In proposito, il sottoscritto C.T.U. osserva che l ‘utilizzo di questo tipo di Cemento tipo III/A era già previsto nella scheda B04, e si specifica altresì che l’obiettivo del era quello di ottenere un ‘comportamento pozzolanico’ del cemento attraverso l’aggiunta di additivi:
minerale costituito da ceneri volanti bonificate e loppe di altoforno, nella misura di 50/60 kg/mc,
oppure filler a base microsilica nella misura di 40 kg/mc.
Quindi, la prescrizione del capitolato era quella di avere un cemento a ‘comportamento pozzolanico’, da ottenere aggiungendo uno dei due tipi di additivi descritti.
Nel momento in cui l’A.T.I. ha proposto, alla base del , un cemento di tipo IIIA di tipo ‘pozzolanico’, la
prescrizione capitolare di avere un calcestruzzo prodotto utilizzando un ‘cemento con comportamento pozzolanico’ era già soddisfatta, senza che si rendesse necessaria l’aggiunta di uno dei due additivi indicati nel capitolato.
A parere del C.T.U., era quindi nella facoltà del D.L. accettare il mix design proposto dall’A.T.I., in quanto era conforme alle prescrizioni di capitolato (posto che comunque, l’aggiunta di filler in un mc di calcestruzzo, nella misura indicata nel capitolato, non comporta un maggior costo particolarmente significativo).
Pertanto l’affermazione dell’A.T.I. secondo cui l’aggiunta del filler non fosse necessaria, si configura come un’affermazione tecnicamente condivisibile e nella sostanza conforme allo scopo che si proponevano le previsioni del Capitolato Tecnico e con gli specifici allegati alla Convenzione.
Anche l’ulteriore giustificazione riferita dal D.L., secondo cui l’aggiunta di filler calcareo sarebbe stata necessaria per ottenere una migliore resa estetica del calcestruzzo, si configura come una ‘considerazione’ (e quindi una richiesta) aggiuntiva rispetto alle prescrizioni di capitolato. Infatti, lo stesso capitolato richiedeva solo un calcestruzzo prodotto con l’impiego di un cemento con ‘comportamento pozzolanico’, e, per tale scopo, richiedeva l’aggiunta (come possibile alternativa) di filler calca reo. Il capitolato non subordinava la ‘resa estetica’ del calcestruzzo all’utilizzo di ed aggiunta di filler calcareo.
L’uso di filler in aggiunta alla miscela che utilizzava cemento pozzolanico risulta quindi non era contrattualmente dovuto, potendo quindi essere considerato una maggiore onerosità (modesta) da potersi tecnicamente riconoscere in favore dell’A.T.I.. Quindi , a parere del C.T.U., questa porzione di riserva dell’A.T.I. può ritenersi tecnicamente fondata.
b) Sull’utilizzo di autobetoniere di piccole dimensioni
Il C.T.U. osserva che non risultano prescrizioni della D.L. sull’utilizzo di betoniere di 6 mc (salvo diversa indicazione della parte Dec in Liquidazione). La spiegazione del D.L. alla doglianza appare verosimile, soprattutto quando riferisce che con l’andare avanti dei getti iniziali, le maestranze hanno acquisito maggiore dimestichezza con le operazioni da effettuare e pertanto le betoniere in attesa non hanno più dovuto attendere troppo tempo prima di scaricare il loro carico di calcestruzzo per il getto.
La spiegazione del D.L. trova poi conferma nei numerosi documenti di fornitura prodotti agli atti della causa dall relativi alla fornitura del calcestruzzo (ditta RAGIONE_SOCIALE), dai quali si
evince che solo una minima parte delle forniture, peraltro tutte concentrate nelle prime forniture di calcestruzzo) è avvenuto con auto-betoniere di piccole dimensioni, salvo poi attestarsi sempre su auto-betoniere da 8-10-11 mc., e quindi autobetoniere del tutto normali.
La riserva è quindi tecnicamente fondata per la sola parte relativa all’aggiunta di filler calcareo.
Stima del C.T.U. sull’importo eventualmente riconoscibile Il C.T.U. ritiene di dover calcolare l’importo da potersi eventualmente riconoscere in favore dell’A.T.I. sulla base dei seguenti presupposti:
l ha calcolato l’importo richiesto, nell’ipotesi di portare a finire tutto
il lavoro di getto del calcestruzzo a faccia vista, la cui quantità complessiva era prevista in mc 16.967,52; · nella realtà, dalla contabilità del cantiere, e dalla successiva riserva n. 7, risulta che l’ per via dell’intervenuta risoluzione contra ttuale, ha gettato solamente un totale di 3.383,08 mc.
Quindi il maggiore onere sostenuto dall si è sviluppato solo su detta quantità, e non sul totale;
nei documenti depositati in atti, l’ riferisce (fatture e bolle di trasporto IMECAL) di aver fatto arrivare in cantiere calcestruzzo con aggiunta di 120 gk di filler calcareo per ogni mc di calcestruzzo;
nella realtà, la prescrizione di capitolato alla quale riferirsi, era di 40 kg di filler per mc di calcestruzzo;
quindi, il maggiore onere da potersi eventualmente riconoscere è limitato ad una quantità di 40 kg di filler calcareo per ogni mc di calcestruzzo gettato in opera;
la quantità eccedente di 80 kg di filler a mc di calcestruzzo, è un’aggiunta che rientra nella scelta dell’ sul mix di calcestruzzo da adottare.
Dal doc. 228.2.6.3 dell’ risulta che il filler calcareo aveva un costo (come da comunicazione del fornitore Imecal del 17/02/2011) pari a €/q.le 5,10;
Nella stessa lettera, gli altri costi indicati (il quadruplo rispetto al costo del filler) riguardano aggiunta di un additivo RAGIONE_SOCIALE in ‘maggiore quantità’, che quindi non ha a che vedere con la aggiunta di filler.
Quindi il C.T.U. ha preso in considerazione il solo costo di aggiunta del filler nella misura di 40 kg/mc, e per il totale del calcestruzzo a faccia vista gettato, pari a 3.383,08 mc, a cui
aggiungere spese generali (12%) ed utile d’impresa (4%), così come dichiarati dall’A.T.I. nei suoi scritti (anche nelle riserve):
(0,051 €/kg x 40 kg x 3.383,08) x 1.12 x 1.04 = € 8.038,85
I C.T.P. dell’Appellata hanno sostenuto che per rispettare le esigenze di resa estetica manifestate dalla Direzione artistica, le prescrizioni del capitolato sono state ampiamente superate tant’è che per il getto delle strutture in cemento armato faccia vista il progettista dell’impresa ha dovuto definire una nuova procedura in corso d’opera, in data 18/03/2011, (elaborato contenuto nel doc.228.2.7.2 di che ha comportato, tra le altre, la necessità di eseguire i getti per strati non superiori a 50 cm (cfr. paragrafo 5.4.6 della citata procedura) con la conseguente necessità di fornire il calcestruzzo di cui al mix M09 a mezzo di betoniere a carico parziale da 6 mc, in luogo di betoniere a pieno carico da 10 mc, per evitare che la consistenza del calcestruzzo venisse compromessa (cd. slump). Ciò a conferma della fondatezza della doglianza manifestata dall’appaltatore circa l’impossibilità di utilizzare betoniere da 10 mc. Contr
Il C.T.U. ha richiamato quanto riferito in ordine alle doglianze dell’impresa circa la ‘eccessiva onerosità’ delle opere in calcestruzzo a faccia vista, ed in particolare su tutti questi argomenti, il paragrafo 4.2.5 ( Mancate determinazioni inerenti all’eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista ) ed anche il paragrafo 6.4 ( Riserva n. 8: Maggiori oneri derivanti da ridotta produzione e frammentaria esecuzione dei lavori ), ai quali si rimanda; inoltre ha osservato che le osservazioni dei C.T.P. dell’Appellata non aggiungono nulla di nuovo a quanto già preso in esame.
I C.T.P. dell’Appellata hanno poi criticato il limitato riconoscimento del quantitativo di filler aggiunto alla miscela (40 kg/mc in luogo di quello effettivo di 120 kg/mc), e fanno presente che non v’è stata alcuna autonoma scelta dell’ATI sul mix di calcestruzzo da adottare. Infatti, il mix design proposto dall’impresa in data 10/09/2010 (cfr. nota prot.2622/2010 doc.228.2.6.8 , nonostante fosse assolutamente rispondente ai requisiti di capitolato (come correttamente accertato anche dal CTU) non è stato ritenuto idoneo dalla Direzione artistica cha ha preteso una miscela diversa, maggiormente onerosa rispetto alle previsioni di capitolato. Contr
In proposito, il C.T.U. ha osservato che non risultano in atti richieste di R.F.I., della D.L., o della direzione artistica, con le quali si richiedeva la predisposizione della miscela con un’aggiunta di 120 kg per mc di filler calcareo. Una simile quantità
di filler per metro cubo di calcestruzzo deve quindi essere ricondotta ad una scelta del fornitore per garantire la resa estetica del calcestruzzo a faccia vista. Il capitolato (scheda tecnica B04) richiedeva l’impiego di 40 kg di filler calcareo per ogni mc di calcestruzzo; non 120 kg di filler per mc.
I C.T.P. dell’Appellata hanno confermato che il sovrapprezzo unitario congruo da riconoscere sul prezzo unitario del calcestruzzo per la realizzazione delle strutture in cemento armato faccia -vista è pari a 31,30 €/mc come indicato dall’impresa nei documenti allegati alla nota DEC prot.631/2011 dell’11/03/2011 (doc.228.2.6.3 . Contr
Il C.T.U. ha risposto di aver svolto un conteggio autonomo sul maggior costo sostenuto per l’aggiunta del filler calcareo nella misura di 40 kg per mc; il conteggio dell’ si basa su presupposti di quantità di materiali utilizzati non riscontrati e non coerenti con l’oggetto d ella domanda.
A tale proposito, il C.T.U. ha ricordato che l’A.T.I. ha calcolato l’importo richiesto, nell’ipotesi di portare a finire tutto il lavoro di getto del calcestruzzo a faccia vista, la cui quantità complessiva era prevista in mc 16.967,52; nella realtà, dalla contabilità del cantiere, e dalla successiva riserva n. 7, risulta che l’ per via dell’intervenuta risoluzione contrattuale, ha gettato solamente un totale di 3.383,08 mc. Quindi il maggiore onere sostenuto dall si è sviluppato solo su detta quantità, e non sul totale. Inoltre dal doc. 228.2.6.3 dell’ risulta che il filler calcareo aveva un costo (come da comunicazione del fornitore RAGIONE_SOCIALE del 17/02/2011) pari a €/q.le 5,10. Nella stessa lettera, gli altri costi indicati (il quadruplo rispetto al costo del filler) riguardano aggiunta di un additivo RAGIONE_SOCIALE in ‘maggiore quantità’, che quindi non ha a che vedere con la aggiunta di filler.
Infine, l’aggiunta del filler da parte del fornitore del calcestruzzo non comporta l’adozione di specifiche misure di sicurezza, sicché l’incremento del 4,445% non è applicabile al caso in esame.
Quanto ai rilievi critici del CTP di l ‘ ausiliare conferma le valutazioni già espresse in sede di disamina della riserva. Contr
Il Collegio condivide le valutazioni del CTU, dovendosi pertanto riconoscere all’impresa la somma di euro 8.038,85 per la riserva n. 6
Riserva n. 7: Maggiori oneri istanze DL e DA.
L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 7 sul S.A.L. n. 10 per lavori a tutto il 31/03/2011 ed ha richiesto l’importo di € 7.251.973,52;
la riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di R.F.I., degli asseriti maggiori oneri che l’A.T.I. avrebbe sostenuto per il getto delle strutture in calcestruzzo a faccia-vista. Al paragrafo 8.6.1. della Relazione definitiva il CTU ha trascritto il testo della riserva; ha riportato le contestazioni di ha quindi osservato di aver già trattato la questione relativa ai maggiori oneri per il getto del calcestruzzo a faccia vista, derivanti da richieste e pretese della D.L. e della Direzione Artistica, nel paragrafo 4.2.5 ( Mancate determinazioni inerenti all’eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista ) ed anche nel paragrafo 6.4 ( Riserva n. 8: Maggiori oneri derivanti da ridotta produzione e frammentaria esecuzione dei lavori ) della Relazione definitiva, trattati ai precedenti punti b) e d) ai quali si rimanda. In sintesi, per i soli titoli sui quali l’A.T.I. indica un maggiore onere sulle tabelle di quantificazione dell’importo richiesto, il C.T.U. è giunto alle seguenti valutazioni tecniche: Contr
a) Fissaggio manti sul retro
Il C.T.U. non ritiene che la questione del fissaggio del manto dall’esterno possa essere considerata come una fonte di maggiore onere, in quanto non prevista dalle indicazioni tecniche allegate al contratto (come sostenuto dall . Si tratta di un dettag lio costruttivo, che non risulta sia stato richiesto espressamente dalla D.L. o dalla Direzione Artistica, avente lo scopo di migliorare la resa del manufatto. Era evidente che, se il manto delle casseforme fosse stato fissato alla struttura di sostegno della stessa cassaforma attraverso elementi di fissaggio inseriti dal lato del manto a contatto con il calcestruzzo, le ‘teste’ degli elementi di fissaggio avrebbero finito per lasciare una traccia sulla superficie del calcestruzzo a faccia vista, riducendone il risultato estetico.
b) fornitura e posa in opera sistema casseri
Il C.T.U. osserva, in primo luogo, che il riutilizzo di casseforme per dieci getti di calcestruzzo è possibile tecnicamente, ma con l’avanzare dei getti e dei riutilizzi delle casseforme, la qualità superficiale del calcestruzzo si riduce considerevolmente. Nel caso dei getti per calcestruzzo a faccia vista, e soprattutto nei casi di getti di opere di significativa importanza, per le quali è atteso un elevatissimo livello qualitativo della superficie di calcestruzzo da realizzare, un reimpiego per dieci getti di calcestruzzo era materialmente improponibile.
A ciò si aggiunge che l’opera era stata progettata da un architetto di fama internazionale ( ), che notoriamente faceva del calcestruzzo a faccia vista (e della sua forma) la caratteristica di maggiore spicco delle opere dalla stessa progettate
(si veda ad esempio il MAXXI di Roma, RAGIONE_SOCIALE Corones, Plan de Corones, la stazione marittima di Salerno, ecc.).
Chi era chiamato a realizzare l’opera non poteva pertanto ipotizzare di affrontare la costruzione della stazione di Afragola con tecniche e criteri analoghi a quelli che vengono utilizzati per la realizzazione di un qualsiasi edificio civile. Era scontato che le parti di cassaforma che ad ogni getto subivano deterioramenti, dovessero essere sostituite, al fine di evitare che le stesse, nel successivo getto lasciassero inclusioni lignee nel calcestruzzo.
Inoltre, il C.T.U. deve anche osservare che non si rilevano prescrizioni esplicite della D.L. tese a prescrivere la sostituzione integrale dei manti di cassaforma per ogni getto, ma solo la sostituzione delle porzioni deteriorate. E ciò non si configura come una presc rizione esorbitante, nell’ottica del raggiungimento di un ottimale risultato estetico del calcestruzzo a faccia vista.
c) Fornitura e posa in opera scuretti
Il C.T.U. osserva che non è chiaro come la Direzione dei lavori e la Direzione artistica avrebbero ‘stravolto’ la quantità e le sagome plano volumetriche degli scuretti decorativi e per le riprese di getto, previsti nel progetto esecutivo. Non risultano prescrizioni della D.L. sulla sostanziale modifica di posizione, numero qualità degli scuretti per la delimitazione delle linee di ripresa di getto.
Il C.T.U. deve peraltro condividere il parere del D.L., secondo cui la scelta della posizione degli scuretti, atti a definire le zone di ‘ripresa di getto’, rappresentano una scelta costruttiva dell’impresa.
d) Fornitura e posa in opera negativi in PSE
Il C.T.U. osserva che le ‘forme particolarmente complesse’ di calcestruzzo facevano parte del progetto dell’Arch. , noto anche all Per forme di calcestruzzo particolarmente complesse, non è possibile pensare di utilizzare, per il getto, casse forme ‘tradizionali’ in materiale ligneo, o similari. L’impiego di ‘negativi’ in materiale sagomato tipo polistirolo si configura come una scelta obbligata per questi particolari porzioni di manufatto di calcestruzzo a faccia vista.
e) Getto calcestruzzo e sovraprezzo per sfridi
Se il maggior costo lamentato dall fa riferimento all’utilizzo di betoniere di 6 mc in luogo delle normali betoniere da 10 mc, si tratterebbe di una ripetizione del maggiore onere lamentato nella precedente riserva n. 6.
Non si rileva invece una doglianza specifica per maggiori sfridi di calcestruzzo, e pertanto non è neanche possibile esprimere un parere su questa voce di maggiore costo lamentato dall’A.T.I.
f) Armatura e maggiori quantità
Nel precedente paragrafo 4.2.5 ( Mancate determinazioni inerenti all’eccessiva onerosità delle strutture in calcestruzzo armato a faccia vista ) il C.T.U. ha già riferito che il progetto esecutivo redatto dall’ fu approvato da ed avviato alla fase della costruzione, senza prescrizioni di modifica su questo specifico argomento dell’infittimento delle armature in determinati nodi struttur ali. Si osserva altresì che l’opera in esame era retribuita ‘a corpo’ e quindi il corrispettivo indicato dall’A.T.I. faceva riferimento a determinate previsioni di progetto esecutivo (in termini di quantità di ferro di armatura da utilizzare).
Se in fase costruttiva (che aveva approvato il progetto esecutivo, e firmato il 1° AIM) ha ritenuto di prescrivere l’uso di un maggiore quantitativo di acciaio per i setti, in applicazione ad un principio dettato dalle norme all’epoca in vigore, allora è parere del C.T.U. che dovesse anche essere revisionato il ‘prezzo a corpo’ per questa specifica voce di lavoro, attraverso la redazione di una specifica ‘perizia differenziale’ e di una variante in corso d’opera. Ciò, in quanto non si è trattato di un ‘errore del progetto esecutivo’, ma di un ‘appr ofondimento progettuale’ svolto da dopo l’approvazione del progetto esecutivo.
Solo questa porzione di riserva è quindi ritenuta tecnicamente fondata dal sottoscritto C.T.U..
Stima del C.T.U. della somma eventualmente riconoscibile
Il C.T.U. ritiene che l’unica porzione di riserva tecnicamente fondata sia quella relativa alla richiesta di riconoscimento di maggiori quantità di ferro di armatura posato in opera, in conseguenza ad un ‘approfondimento progettuale’ svolto da dopo l ‘approvazione del progetto esecutivo da parte della stessa
Il problema sorge al momento della quantificazione dell’importo eventualmente riconoscibile in favore dell’A.T.I. per la porzione di riserva in esame.
Dalla tabella di calcolo riportata nell’ultima esplicitazione della riserva viene semplicemente riportata la somma di tutti gli importi richiesti, a questo titolo, per le n. 221 voci di contabilità, per un totale pari a € 828.418,00 (a cui l’A.T.I. ha aggi unto spese generali, utile e oneri della sicurezza).
Tuttavia, non risultano al C.T.U., documenti in atti dai quali possa essere controllata la veridicità degli importi richiesti, ed in particolare, le maggiori quantità di acciaio di armatura che si sarebbero rese necessarie in conseguenza della prescrizione di al punto da g enerare l’importo anzidetto di € 828.418,00.
All’inizio della tabella l’A.T.I. riporta unicamente la seguente frase: ‘ per quanto attiene ai quantitativi di ferro, sia nella valutazione dei ricavi che in quella dei costi è stata ipotizzata, per garantire una omogenea valutazione, un’incidenzabase di progetto pari180 kg di ferro d’armatura per ogni metro cubo di calcestruzzo gettato, rinviando ad una fase successiva, la stima esatta dei quantitativi ‘.
E’ evidente che questa impostazione non può essere sufficiente per determinare l’importo eventualmente riconoscibile in favore dell poiché, in primo luogo, non è riscontrabile il dato di ‘incidenza -base’ pari a 180 kg/mc medio di acciaio di armatur a, né tanto meno detto dato riesce a fornire un’indicazione su quanto sia aumentata (se concreto aumento ci fosse effettivamente stato) l’incidenza dell’armatura per mc di calcestruzzo, sulla base della prescrizione di
Quindi, a parere del C.T.U., gli atti della causa non forniscono gli elementi tecnici e contabili minimi per poter individuare, anche sotto forma di ‘ordine di grandezza’ un importo ragionevolmente attendibile e riconoscibile in favore dell per il maggior ferro di armat ura posto in opera in adempimento della prescrizione di
Per giungere a detto risultato, l avrebbe dovuto documentare in dettaglio tutti i maggiori quantitativi di acciaio di armatura che ha dovuto porre in opera in conseguenza della prescrizione di Questo non risulta che sia stato fatto: risultano solo n. 221 importi relativi a maggiore ferro di armatura, privi di qualsiasi spiegazione e riferimento atto ad un controllo della pretesa .
Il Collegio condivide la valutazione dell ‘ ausiliare; nulla è dovuto pertanto per la riserva n. 7 .
Riserva n. 9: RAGIONE_SOCIALE
L’ A.T.I. ha iscritto la riserva n. 9 sul S.A.L. n. 10 per lavori a tutto il 31/03/2011 ed ha richiesto l’importo di € 80.102,02; la riserva attiene alla contestazione dell’A.T.I. sulle trattenute operate dal D.L. sul S.A.L. n. 10. L ‘ ausiliare ha trascritto il testo della riserva al paragrafo 8.7.1. della CTU; ha riportato le contestazioni di ed ha poi osservato che dalla lettura della Contr
corrispondenza e degli ordini di servizio del D.L., si osserva che in coincidenza con le emissioni dei S.A.L. 10 e 13 l’appalto era ormai entrato nel vivo delle lavorazioni, ed i ritardi principali riguardavano la realizzazione delle opere strutturali di fondazione e del cemento armato in elevazione.
Come noto, il progetto esecutivo comprendeva anche una ‘curva di produzione’ attesa, nella quale, per ogni mese di avanzamento del cantiere, era indicata una previsione di produzione mensile, via via crescente con l’avanzare del cantiere.
A distanza di quasi un anno dalla consegna dei lavori, la curva di produzione avrebbe già dovuto raggiungere livelli di produzione giornaliera molto elevati, che invece non riuscivano ad essere raggiunti.
Detta produzione è stata solo in via minoritaria influenzata da questioni indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore (ritardi varianti BOE ed indagini archeologiche) come più volte riferito nel corso della presente relazione.
E’ stata invece fortemente influenzata dalla diatriba riguardante il mix design del calcestruzzo.
E’ quindi parere del C.T.U. che, se anche non fossero esistiti problemi nell’esecuzione della BOE e delle indagini archeologiche, difficilmente l sarebbe riuscita a raggiungere i livelli di produzione attesi nella curva di produzione, poiché, come già detto, le problematiche relative alla BOE ed alle indagini archeologiche (così come allo smaltimento dei terreni contenenti piombo) hanno inciso in prevalenza sulle tempistiche di realizzazione delle opere esterne, e non su quelle del fabbricato di stazione, sul quale si sarebbe dovuta concentrare la produzione vera e propria del cantiere.
Quindi, a parere del C.T.U., la riserva dell’A.T.I. non presenta profili di fondamento tecnico, essendo peraltro legata a doppio filo alle riserve di natura risarcitoria, espressamente escluse in questo esame peritale, dal quesito del Collegio.
Il Collegio condivide la valutazione del CTU.
Riserva n. 10: Doppio paleggiamento materiale terroso.
L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 10 sul S.A.L. n. 10 per lavori a tutto il 31/03/2011 ed ha richiesto l’importo di € 24.253,63; la riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di R.F.I., della doppia movimentazione del terreno proveniente dagli scavi della BOE, contenente piombo, prima di ricevere disposizioni dalla D.L. circa la procedura di trattamento degli stessi terreni. Al paragrafo 8.8.1 della Relazione definitiva il CTU ha riportato il
testo della riserva dell’ ha esposto le contestazioni di ha quindi osservato che la vicenda sulle procedure di trattamento dei terreni contenenti piombo si è trascinata avanti per almeno due anni, senza che alla fine sia stata trovata una soluzione concreta, prima della risoluzione del contratto. Contr
L aveva immediatamente sollevato il problema, e proposto una procedura di smaltimento, ma la D.L. ha provato ad interloquire con il di Afragola, per trovare una soluzione alternativa (reimpiego dei terreni all’interno dell’area di cantiere per la sagomatura della viabilità interna).
Per evitare la doppia movimentazione del materiale, la questione andava affrontata e risolta con maggiore tempestività da parte di anziché cercare (peraltro senza successo) soluzioni alternative presso il Comune di Afragola.
Resta il fatto che, nelle more dei tentativi di risoluzione della problematica, per evitare il fermo di alcune lavorazioni, l’ si è vista costretta a movimentare i cumuli di terreno inquinati dal piombo per spostarli dalle aree sulle quali gli stessi erano depositati da mesi, allo scopo di realizzare scavi e fondazioni in dette aree.
E’ quindi parere del C.T.U. che l’A.T.I. abbia sopportato maggiori oneri (non dovuti) per la doppia movimentazione dei suddetti terreni, e che detta doppia movimentazione si sia resa necessaria proprio per rimuovere gli impedimenti che detti cumuli di terra avrebbero generato nelle aree sulle quali dove eseguire opere in cemento armato. E ciò, non per scelta dell ma per carenza di tempestività della D.L. nel prendere una decisione risolutiva nei confronti del problema imprevisto che si era venuto a creare.
Al contrario, l’A.T.I., nel decidere di spostare i cumuli di terreno in attesa di conoscere le procedure per il trattamento degli stessi, ha operato nell’interesse del cantiere, rimuovendo gli ostacoli all’esecuzione delle opere princip ali
La riserva è quindi tecnicamente fondata a parere del C.T.U. Stima del C.T.U. della somma eventualmente riconoscibile
Il C.T.U. premette di non avere elementi per riscontrare il volume complessivo di terreno che l’A.T.I. dichiara di aver movimentato nella sua riserva, pari a 6.851,026 mc.
tempo in cui le stesse sarebbero state impiegate, si ricava: 6.851,026 mc / 6 gg / 9 h / 2 macchine = 63,44 mc/h poco più di 1 mc al minuto.
Questo sarebbe il dato di produttività oraria delle due macchine movimento terra impiegate per l’esecuzione del lavoro di spostamento del terreno.
Si tratta di un dato coerente con la media di questo tipo di lavorazioni, considerati anche tutti i tempi morti per spostarsi sul cantiere e raggiungere i vari cumuli di materiale.
Per quanto riguarda i costi di noleggio a caldo dei suddetti macchinarti (autocarri compresi), il sottoscritto CCOGNOME ha svolto una verifica sul prezzario DEI dell’epoca (2011) ed ha ricavato i seguenti dati orientativi:
autocarro ribaltabile portata 10.000 kg a caldo: €/h 82,23
pala caricatrice cingolata 200 hp: €/h 106,02
Escavatore tipo TARGA_VEICOLO gommato da 235 q.li: €/h 82,98
I prezzi unitari orari per il nolo a caldo indicati dall’A.T.I. sono quindi in linea con i prezzi di mercato, potendo quindi considerare detti prezzi come congrui ed idonei per il calcolo delle somme eventualmente da poter riconoscere in favore dell
A detto totale, si devono aggiungere a questi prezzi le spese generali nella misura del 12%, l’utile nella misura del 4% e gli oneri della sicurezza nella misura del 4,445%.
Nolo a caldo di n. 1 Escavatore tipo JCB da 235 q.li per 6 giorni per 9 h/gg
92,00 €/h x 9 h x 1 cad/gg x 6 gg/cad = € 4.968,00
Noleggio a caldo di n° 2 Autocarri a 4 assi per 6 giorni per
9 h/gg
78,00 €/h x 9 h x 2 cad/gg x 6 gg/cad = € 8.424,00
Noleggio a caldo di n° 1 pala cingolata HP 200 per 6 giorni per 9 h/gg
95,00 €/h x 9 h x 1 cad/gg x 6 gg/cad = € 5.130,00
Tuttavia, l’intera area del cantiere misurava circa 18 ettari (180.000 mq).
Se si ipotizza che lo scotico superficiale sia stato eseguito solo sul 60% della superficie (in quanto l’area era in parte occupata dai binari dell’alta velocità e dai lavori eseguiti dal precedente appaltatore), l’ potrebbe aver eseguito lo scotico su un totale di 110.000 mq di terreno.
Se lo scotico fosse stato eseguito per uno spessore pari a 20 cm, il terreno proveniente dallo scotico sarebbe stato pari a 22.000 mc.
Quindi, la quantità di 6.851,026 mc indicata dall’impresa, di terreno proveniente dallo scotico con quantitativi di piombo superiori al consentito, può essere ritenuta attendibile e coerente con il lavoro eseguito.
Ciò posto, il conteggio orario proposto dall’A.T.I. si configura come congruo e coerente con il lavoro eseguito per i seguenti motivi:
dividendo il quantitativo totale di terreno movimentato per le due macchine operatrici utilizzate (un escavatore ed una pala cingolata) e per il
subtototale lavorazioni € 18.522,00
subtotale spese generali al 12% € 2.222,64
utili d’impresa al 4% sulla soma dei costi e spese generali € 829,79
oneri sicurezza al 4,445% del totale € 958,98
totale sovraccosti da poter eventualmente riconoscere € 22.533,41.
I C.T.P. dell’Appellata hanno contestato che nell’ambito della quantificazione delle somme riconoscibili all’impresa, il CTU ha considerato le percentuali di spese generali (12%) ed utile (4%) indicate dall’appaltatore in sede di gara quando invece, a parere dei sottoscritti, avrebbe dovuto più correttamente fare riferimento alle percentuali del 15% di spese generali e del 10% di utile, richieste nella riserva atteso che si è trattato di eseguire lavorazioni non previste in contratto, che consistono in prestazioni in economia.
Il C.T.U. non ha accolto la contestazione, poiché l’applicazione delle suddette percentuali per spese generali ed utile sono espressamente indicate dall’A.T.I. nel testo della sua riserva. Non si possono pertanto riconoscere percentuali superiori a quelle che richiede la stessa parte Appellata.
Il C.T.P. di R.F.I. ritiene strano che l’appaltatore chieda degli oneri per la doppia movimentazione dei materiali contenenti piombo quando da clausole contrattuali tutti gli oneri connessi al rispetto del D.Lgs 152/2006 sono a suo carico e compreso e comp ensato nella voce a corpo (e cita l”Integrazione al capitolato’ allegato 2.8.1 alla convenzione doc 96 dell’appaltatore).
Il C.T.U. non condivide il parere del C.T.P. di in quanto la doppia movimentazione del materiale è intervenuta a causa di ritardi sulle decisioni da prendere a carico di e non dell’appaltatore.
A parere del C.T.U., non possono ritenersi a carico dell’appaltatore i maggiori oneri che derivano da inadempimenti (seppur non gravi) di
Il Collegio condivide la valutazione del CTU; dovrà pertanto essere riconosciuta all ‘ appellata per la riserva n. 10 la somma di euro 22.533,41.
Riserva n. 11: Area Nord banchina Circumvesuviana. L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 11 sul S.A.L. n. 10 per lavori a tutto il 31/03/2011 ed ha richiesto l’importo di € 72.691.29; la riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di R.F.I., dei maggiori oneri e spese sostenuti per la sistemazione dell’area situata a nord della banchina circumvesuviana e ad essa adiacente. Il CTU ha riportato al paragrafo 8.9.1. della Relazione definitiva i l testo della riserva dell’A.T.I. ; ha esposto le contestazioni di ed ha quindi osservato che dalla lettura del testo della riserva si evince che il maggiore onere lamentato dall’ trae origine dalla necessità di rispettare la quota di imposta dei casseri delle strutture in elevazione in cemento armato ‘prevista in progetto esecutivo’, nelle zone delle banchine esistenti dell’alta v elocità (ed anche pavimentate con conglomerato bituminoso), della Circumvesuviana, e della linea regionale. Contr
Il C.T.U. ricorda che l’A.T.I. ha redatto il progetto esecutivo dell’opera, anche attraverso il rilievo dello stato dei luoghi, dovendo comprendere in esso anche le quote delle banchine esistenti e la loro pavimentazione. Solo l che aveva redatto il progetto esecutivo, poteva sapere quale fosse la tipologia di casseratura che doveva essere utilizzata per il getto delle strutture in elevazione e quindi solo l’ poteva sapere quali erano le esigenze legate al piano di imposta delle stesse casserature, e se sussistevano interferenze con le pavimentazioni esistenti delle banchine.
La scelta dell di procedere alla demolizione delle pavimentazioni delle porzioni di banchina sulle quali appoggiare le casserature delle strutture in cemento armato in elevazione si configura più come una ‘scelta costruttiva’ dell per garantire un adeguato piano di appoggio alle stesse casserature, piuttosto che un lavoro da dover eseguire a causa di una circostanza imprevista ed imprevedibile, ovvero derivante da indicazioni errate di R.F.I., oppure da omissioni di qualsiasi genere da parte d i quest’ultima. Se, quindi, da una parte risponde al vero che le operazioni preliminari di demolizione delle banchine di cui alla riserva in esame, hanno rappresentato un lavoro ‘aggiuntivo’ rispetto a quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo, il C.T.U. osserva che detto lavoro deriva da una scelta costruttiva dell’A.T.I., da potersi considerare compresa nel prezzo ‘a corpo’
dell’opera in cemento armato in elevazione. In sostanza, a parere del sottoscritto C.T.U., la circostanza può essere classificata come una ‘sotto -valutazione’ dell’A.T.I. nell’ambito della formulazione del prezzo per l’opera a corpo in esame, al momento de lla redazione del progetto esecutivo.
Se il lavoro in esame trovasse oggi riconoscimento in favore dell’A.T.I., si finirebbe per trasformare l’opera ‘a corpo’ in esame, come un’opera da dover contabilizzare ‘a misura’, e ciò si porrebbe in contrasto con il preciso indirizzo contrattuale su questa porzione di opera.
Il C.T.U. non ritiene pertanto la riserva dell’A.T.I. come tecnicamente fondata.
Stima del C.T.U. della somma eventualmente riconoscibile
Anche laddove la riserva in esame fosse ritenuta fondata sulla base di diverse considerazioni, il C.T.U. rappresenta di non aver rinvenuto elementi tecnici e documentali sufficienti per poter riscontrare le quantità indicate dall’A.T.I. nel computo metrico estimativo della sua riserva, ed in particolare i dati sulle superfici di pavimentazione delle banchine sulle quali è stata eseguita la demolizione, nonché sugli spessori delle stesse demolizioni. L’A.T.I. nel suo computo metrico estimativo indica spessori molto elevati (da 14 a 16 cm) e questi dati non sono riscontrabili tra la documentazione in atti.
Ciò rende impossibile la verifica delle somme richieste dall in quanto non sono verificabili le quantità della pavimentazione delle banchine oggetto di demolizione.
Contestano i C.T.P. dell’Appellata che il progetto esecutivo redatto dall’ATI è stato oggetto di lunghe ed approfondite valutazioni da parte di che, come risulta dalle premesse del 1° AIM del 20/04/2010 (doc.5 , si sono concluse il 16/04/2010, cioè dopo ben 261 giorni dalla consegna delle prestazioni avvenuta in data 29/07/2009. era dunque certamente consapevole che nel progetto esecutivo non era stata contemplata la risagomatura della banchina nella zona nord adiacente la Circumvesuviana, altrimenti nella lunga fase di esame degli elaborati del progetto esecutivo trasmessi dall’ATI avrebbe dovuto chiederne la relativa correzione/integrazione al fine di considerare anche la suindicata lavorazione. Tuttavia, ciò non è stato. ha approvato un progetto esecutivo nell’amb ito del quale la risagomatura della banchina nella zona nord adiacente la Circumvesuviana non era stata prevista talché, l’effettuazione di tale lavorazione da parte dell’impresa si configura a tutti gli effetti come una lavorazione extra contrattuale, non remunerata con il Contr Contr
prezzo dell’appalto, che dunque deve essere ristorata. Per la relativa quantificazione, i C.T.P. rimandano al computo metrico estimativo allegato alla nota DEC prot.1553/2011 del 5/07/2011 (doc.228.2.11.1 e segnalano che non ha formulato eccezioni riguardo a tale computo ed alle relative quantità avendo -erroneamente -ritenuto la presente riserva infondata nel merito. Contr RAGIONE_SOCIALE
Il C.T.U. ricorda che tra gli oneri a carico dell vi era la redazione del progetto esecutivo, da svilupparsi sulla base delle previsioni del progetto definitivo posto a base di gara. Ebbene, dall’esame degli elaborati del progetto definitivo è emerso che la risagomatura della banchina nella zona nord adiacente la Circumvesuviana, era prevista ed anche chiaramente indicata nelle sezioni, come lavoro da doversi eseguire per regolarizzare la banchina stessa. Il mancato inserimento di detta lavorazione nel progetto esecutivo deve quindi ricondursi ad una svista/omissione dell sebbene la stessa avesse firmato il contratto originario proprio in base alle previsioni ed ai contenuti del progetto definitivo posto a base di gara, e che la stessa si era impegnata a sviluppare in base alle previsioni dello stesso progetto definitivo. Era quindi una precisa volontà di quella di regolarizzare le banchine della Circumvesuviana, che l non ha introdotto, per un suo errore, all’interno d el progetto esecutivo (sebbene quest’ultimo sia stato approvato da .
Nel caso in esame, diversamente da tutti i casi esaminati in precedenza relativi ad opere ritenute ‘extra -contrattuali’, la differenza risiede nel fatto che la regolarizzazione delle banchine nord della Circumvesuviana era un’attività espressamente previst a ed inserita nel progetto definitivo posto a base di gara e del contratto di appalto originario, stipulato (per queste specifiche opere in esame) sulla base di prezzi ‘a corpo’. Anche l doveva quindi introdurre ed includere nel progetto ese opera.
E’ quindi parere del C.T.U. che l’errore/omissione sia stata commessa dall , e che tale circostanza non consenta alla riserva di essere ritenuta tecnicamente fondata.
Il Collegio condivide la valutazione dell ‘ ausiliare.
Riserva n. 12: Marchiatura CE Isolatori sismici.
L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 12 sul S.A.L. n. 10 per lavori a tutto il 31/03/2011 ed ha richiesto l’importo di € 666.031,84; la riserva riguarda la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di acquistare gli isolatori sismici con marcatura CE. Il CTU ha riportato al paragrafo 8.10.1. della
Relazione definitiva i l testo della riserva dell ha esposto le contestazioni di ha quindi osservato che a causa dell’intervenuta risoluzione del contratto di appalto, e con l’avvento della crisi finanziaria dell’impresa, palesatasi con tutta la sua evidenza nel gennaio del 2012, attraverso il mancato pagamento delle maestranze e dei subappaltatori, ed a causa della successiva risoluzione contrattuale del giugno del 2012, il paventato maggiore onere per l’acquisto di isolatori sismici marcati CE non è mai stato sopportato dall in quanto quest’ultima non ha mai proceduto ad acquistare gli isolatori sismici marcati CE. Contr
Agli atti di causa non risulta documentazione sull’avvenuto acquisto di detti isolatori, e pertanto, a prescindere dalla fondatezza della domanda, non risulta al sottoscritto C.T.U. che l’atti abbia sopportato alcun danno in conseguenza della decisione di di installare isolatori sismici marcati CE in tutti gli appoggi degli impalcati dell’opera.
La riserva in esame deve pertanto intendersi come una ‘riserva cautelativa’ in vista di un possibile, ma successivo, maggiore onere che l avrebbe dovuto sopportare, in caso di acquisto di isolatori sismici marcati CE. Circostanza che, per i motivi innanzi spiegati, non si è mai concretizzata.
In definitiva, il C.T.U. ritiene la riserva tecnicamente non fondata.
Il Collegio condivide la valutazione del CTU.
Riserva n. 13: Asportazione e smaltimento della pavimentazione in asfalto sulle banchine AV1 e AV2.
L’A.T.I. ha iscritto la riserva n. 13 sul S.A.L. n. 16 per lavori a tutto il 30/09/2011 ed ha richiesto l’importo di € 152.362,94; la riserva attiene al mancato riconoscimento, da parte di R.F.I., dei maggiori oneri sostenuti per la demolizione del conglomerato bituminoso sulle banchine. Il CTU ha esposto al paragrafo 8.11.1. i l testo della riserva dell’A.T.I. ; ha riportato le contestazioni di ha quindi osservato che il maggiore onere lamentato dall trae origine dalla necessità di rispettare la quota di imposta dei casseri delle strutture in elevazione in cemento armato ‘prevista in progetto esecutivo’, nelle zone delle banchine esistenti dell’alta velocità (ed anche pavimentate con conglomerato bituminoso), della Circumvesuviana, e della linea regionale. Contr
Il C.T.U. ricorda che l’A.T.I. ha redatto il progetto esecutivo dell’opera, anche attraverso il rilievo dello stato dei luoghi,
dovendo comprendere in esso anche le quote delle banchine esistenti e la loro pavimentazione. Solo l che aveva redatto il progetto esecutivo, poteva sapere quale fosse la tipologia di casseratura che doveva essere utilizzata per il getto delle strutture in elevazione e quindi solo l’ poteva sapere quali erano le esigenze legate al piano di imposta delle stesse casserature, e se sussistevano interferenze con le pavimentazioni esistenti delle banchine.
La scelta dell di procedere alla demolizione delle pavimentazioni delle porzioni di banchina sulle quali appoggiare le casserature delle strutture in cemento armato in elevazione si configura più come una ‘scelta costruttiva’ dell per garantire un adeguato piano di appoggio alle stesse casserature, piuttosto che un lavoro da dover eseguire a causa di una circostanza imprevista ed imprevedibile, ovvero derivante da indicazioni errate di R.F.I., oppure da omissioni di qualsiasi genere da parte di quest’ultima. Se, quindi, da una parte risponde al vero che le operazioni preliminari di demolizione delle banchine di cui alla riserva in esame, hanno rappresentato un lavoro ‘aggiuntivo’ rispetto a quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo, il C.T.U. osserva anche che detto lavoro deriva da una scelta costruttiva dell’A.T.I., da potersi considerare compresa nel prezzo ‘a corpo’ dell’opera in cemento armato in elevazione. In sostanza, a parere del C.T.U., la circostanza può essere classificata come una ‘sotto -valutazione’ dell’A.T.I. nell’ambito della formulazione del prezzo per l’opera a corpo in esame, al momento della redazione del progetto esecutivo.
Se il lavoro in esame trovasse oggi riconoscimento in favore dell’A.T.I., si finirebbe per trasformare l’opera ‘a corpo’ in esame, come un’opera da dover contabilizzare ‘a misura’, e ciò si porrebbe in contrasto con il preciso indirizzo contrattuale su questa porzione di opera.
Il C.T.U. non ritiene pertanto la riserva dell’A.T.I. come tecnicamente fondata.
Stima del C.T.U. della somma eventualmente riconoscibile
Anche laddove la riserva in esame fosse ritenuta fondata sulla base di diverse considerazioni, il C.T.U. rappresenta di non aver rinvenuto elementi tecnici e documentali sufficienti per poter riscontrare le quantità indicate dall’A.T.I. nel computo metrico estimativo della sua riserva, ed in particolare i dati sulle superfici di pavimentazione delle banchine sulle quali è stata eseguita la demolizione, nonché sugli spessori delle stesse demolizioni. L’A.T.I. nel suo computo metrico estimativo indica spessori molto
elevati (da 14 a 16 cm) e questi dati non sono riscontrabili tra la documentazione in atti.
Ciò rende impossibile la verifica delle somme richieste dall in quanto non sono verificabili le quantità della pavimentazione delle banchine oggetto di demolizione.
I C.T.P. dell’Appellata contestano che, come accertato anche dal CTU stesso – le operazioni preliminari di demolizione dello strato di conglomerato bituminoso sulle banchine hanno rappresentato un lavoro ‘aggiuntivo’ rispetto a quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo. È proprio in forza di tale circostanza che tale lavoro aggiuntivo e non previsto, che dunque non ha trovato ristoro nel prezzo di contratto, deve essere remunerato poiché pur volendo assumere che v’è stato un errore a causa del quale il progettista dell a m ancato di considerare l’incidenza economica di dette lavorazioni nell’ambito del progetto allora, al più, l’ si sarebbe dovuta fare carico della revisione degli elaborati progettuali, non di certo del costo della lavorazione.
I C.T.P. contestano anche che il CTU della causa di merito -che è stato incaricato anche come Consulente Tecnico d’Ufficio nell’ambito dell’ATP di cui all’R.G. 48164 -1/12 -ha ritenuto congrue le quantità esposte nel computo metrico estimativo redatto dall’impresa.
Il C.T.U. non concorda con il parere dei C.T.P. di , per i motivi sopra spiegati e ribadisce : solo l che aveva redatto il progetto esecutivo, poteva sapere quale era la tipologia di casseratura che doveva essere utilizzata per il getto delle strutture in elevazione e quindi solo l’ poteva sapere quali erano le esigenze legate al piano di imposta delle stesse casserature, e se sussistevano interferenze con le pavimentazioni esistenti delle banchine. La scelta dell di procedere alla demolizione delle pavimentazioni delle di banchina sulle quali appoggiare le casserature delle strutture in cemento armato in elevazione si configura più come una ‘scelta costruttiva’ dell per garanti re un adeguato piano di appoggio alle stesse casserature, piuttosto che un lavoro da dover eseguire a causa di una circostanza imprevista ed imprevedibile, ovvero derivante da indicazioni errate di R.F.I., oppure da omissioni di qualsiasi genere da parte d i quest’ultima.
Se, quindi, da una parte risponde al vero che le operazioni preliminari di demolizione delle banchine di cui alla riserva in esame, hanno rappresentato un lavoro ‘aggiuntivo’ rispetto a quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo, il C.T.U.
osserva che detto lavoro (che si configura solo come ‘opera di preparazione’ al vero e proprio getto del calcestruzzo successivo) deriva da una scelta costruttiva dell’A.T.I., da potersi considerare compresa nel prezzo ‘a corpo’ dell’opera in cemento armato in elevazione. In sostanza, a parere del C.T.U., la circostanza può essere classificata come una ‘sotto -valutazione’ dell’A.T.I. nell’ambito della formulazione del prezzo per l’opera a corpo in esame, al momento della redazione del progetto esecutivo.
Se il lavoro in esame trovasse oggi riconoscimento in favore dell’A.T.I., si finirebbe per trasformare l’opera ‘a corpo’ in esame, come un’opera da dover contabilizzare ‘a misura’, e ciò si porrebbe in contrasto con il preciso indirizzo contrattuale su questa porzione di opera.
Il Collegio condivide la valutazione del CTU sulla riserva in esame.
Riserva 14 , iscritta sul S.A.L. n. 20 per lavori a tutto il 31/01/2012 con la quale l’A.T.I. ha richiesto l’importo di € 5.200.740,85; la riserva attiene alla contestazione della quantificazione della Perizia di Variante per l’estensione della BOE ed indagini archeologiche, e di tutti i prezzi conseguenti.
S ull’esplicazione della riserva si rinvia al paragrafo 8.3.1 della CTU. Il totale della riserva è stato quantificato, quanto alla Bonifica BOE nella misura di € 5.378.091,41 , quanto al Totale Variante Scavi archeologici: € 244.679,02, quanto all’Assistenza archeologica agli scavi: € 14.394,80, Totale generale delle perizie di variante: € 5.637.165,23 . Rileva il CTU che il conteggio di cui al Computo Metrico Estimativo dell’ comprende solo le attività di bonifica BOE e di indagini archeologiche, ma non comprende gli oneri di smaltimento dei terreni inquinati dal piombo, e dei rifiuti rinvenuti sull’area. Il computo metrico estimativo proposto dall’A.T.I. comprende unicamente le attività ‘svolte fino al momento di iscrizione della riserva’ (quindi le quantità indicate nel conteggio di cui sopra non sono quelle ‘complessive da eseguire’, ma solo quelle eseguite fino a quel momento dall’A.T.I.).
Il C.T.U. riporta poi di seguito una sintesi della Perizia di variante disposta dal D.L. con O.d.S. n. 508 in relazione alle attività BOE, ed alle attività accessorie (smaltimento rifiuti e terreni inquinati) ed accerta le seguenti somme:
Totale Bonifica BOE: € 1.902.408,85 Importo previsto in progetto esecutivo € 272.187,71 Importo Perizia di variante bonifica BOE € 1.630.221,14
.
Il Ctu osserva: ‘ A questo punto, preso atto che la differenza sostanziale tra il computo metrico dell’A.T.I. (relativamente alle attività di BOE eseguite) e quanto contenuto nella Perizia di Variante redatta dal D.L. risiede del differente prezzo utilizzato per la quantifi cazione dei rinterri degli scavi (l’A.T.I. utilizza il prezzo: OB.RS.A.601.A ‘Rinterri di scavi a strati orizzontali per B.O.E.’ 26,79 €/mc, mentre la D.L. utilizza il prezzo .A ‘riempimenti vari con materiali provenienti dagli scavi’ €/mc 0,96), il sottoscritto C.T.U. ritiene di dover esaminare la declaratoria dei due prezzi di cui sopra, così come riportata nell’Elenco Prezzi Contrattuale allegato al contratto di appalto:
OB.RS.A.601.A ‘Rinterri di scavi a strati orizzontali per B.O.E.’;
BA.MT.A.329.A ‘riempimenti vari con materiali provenienti dagli scavi’.
Il sottoscritto C.T.U. osserva che il primo dei due prezzi (OB.RS.A.601.A) è compreso nella categoria dei prezzi unitari relativi alle sole opere di bonifica ordigni bellici, mentre il secondo dei due prezzi è compreso nella categoria dei movimenti di terra in genere.
In prima istanza (senza svolgere valutazioni sulla congruità dei due prezzi), si potrebbe concludere che risulta più idoneo, per la redazione del computo metrico estimativo della perizia in esame, l’utilizzo del primo dei due prezzi unitari di cui sopra (OB.RS.A.601.A).
A quanto sopra si deve aggiungere che nel progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. ed anche approvato da è stato utilizzato, per il rinterro degli scavi della BOE, proprio il prezzo unitario di Tariffa R.F.I. OB.RS.A.601.A, per una quantità di soli 900 mc. Evidentemente, anche era convinta che per il rinterro degli scavi della BOE si dovesse utilizzare il prezzo di Tariffa R.F.I. OB.RS.A.601.A, e non l’altro (BA.MT.A.329.A).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto C.T.U. non rileva motivazioni tecniche concrete sul perché, nell’ambito della redazione della Perizia di Variante, per eseguire lo stesso lavoro previsto nel progetto esecutivo per soli 900 mc, debba essere utilizzato (come sostiene R.F.I.) un prezzo unitario di tariffa ricavato dalla categoria dei movimenti di terra. Su questo argomento, non riesce a fornire delle spiegazioni convincenti, se non che il prezzo OB.RS.A.601.A è eccessivamente oneroso rispetto al lavoro che è stato effettivamente eseguito.
Su questo specifico punto, il sottoscritto RAGIONE_SOCIALE non può che concordare integralmente con poiché il prezzo
OB.RS.A.601.A pari a 26,79 €/mc è circa 30 volte superiore al prezzo .A pari a 0,96 €/mc, pur trattandosi di operazioni sostanzialmente molto simili. Per una operazione di rinterro, eseguito in aree ampi e prive di particolari ostacoli, il prezz o di 0,96 €/mc è un prezzo congruo., ed anche nettamente più idoneo a remunerare questo tipo di operazione, rispetto al prezzo di 26,76 €/mc di cui sopra.
Tuttavia, il sottoscritto C.T.U. deve anche prendere atto che:
1) il prezzo OB.RS.A.601.A pari a 26,79 €/mc fa parte dell’Elenco Prezzi Contrattuale, ed appartiene alla categoria Bonifica Ordigni, alla quale appartiene anche la lavorazione da conteggiare nella perizia di variante in esame;
2) è la stessa ad aver approvato un progetto esecutivo nel quale, per il rinterro di 900 mc di scavi per la ricerca di ordigni bellici, ha approvato l’impiego del prezzo OB.RS.A.601.A pari a 26,79 €/mc. Al momento che il Ministero della Difesa ha richiesto un consistente aumento degli scavi (più di 200 volte rispetto alla quantità originaria) non è corretto contabilmente considerare il maggiore lavoro di rinterro degli scavi da eseguire con un prezzo unitario diverso rispetto a quello originariamente impiegato, autorizzato ed approvato. E ciò solo perché se si applicasse il prezzo unitario OB.RS.A.601.A pari a 26,79 €/mc agli oltre 200.000 mc che il Ministero ha richiesto di scavare (e poi di rinterrare), verrebbe una importo astronomico.
Il prezzo OB.RS.A.601.A pari a 26,79 €/mc era un prezzo ben preciso, previsto dalle Tariffe R.F.I., contrattuale, ed anche già utilizzato per valorizzare la quantità originariamente prevista in progetto esecutivo. La sua sostituzione si configura come un atto tecnico irregolare, e contrario alle previsioni del contratto ed anche del 1° AIM.
L’utilizzo del prezzo unitario .A pari a 0,96 €/mc per remunerare il lavoro di rinterro degli scavi BOE, sebbene si configuri come la valorizzazione più consona in relazione all’effettivo lavoro da eseguire, risulta tuttavia una palese ‘forzatura’ rispetto alle pattuizioni contrattuali ed ai suoi allegati, avente il solo scopo di ridurre a circa ¼ l’importo totale della Perizia di variante della BOE. Non è colpa dell’A.T.I. (né tanto meno del sottoscritto C.T.U.) se la Tariffa contrattuale di R.F.I., nella categoria che rappresentava tutte le lavorazioni da eseguire per la Bonifica Ordigni RAGIONE_SOCIALE, al prezzo OB.RS.A.601.A, prevedeva un prezzo pari a 26,79 €/mc,
nettamente superiore al prezzo congruo per la remunerazione di detta lavorazione.
Quindi, così come il prezzo OB.RS.A.601.A in fase di redazione del progetto esecutivo, doveva essere utilizzato per la redazione della Perizia di variante.
Tutto ciò premesso, la riserva dell’A.T.I. si configura come tecnicamente fondata e meritevole di accoglimento ‘ .
Nel paragrafo 8.12.4. il CTU ha proceduto alla stima della somma eventualmente riconoscibile ed ha osservato:
‘Il sottoscritto C.T.U. ritiene che per calcolare l’importo eventualmente riconoscibile in favore dell’A.T.I. per i maggiori lavori di BOE eseguiti, su disposizione del Ministero della Difesa, si debba procedere revisionando la Perizia di Variante redatta dal D.L., sui presupposti seguenti:
la Perizia di variante redatta dal D.L. riguarda il totale delle quantità di BOE che si sarebbero dovute eseguire, per completare l’operazione;
l’A.T.I., al momento della risoluzione contrattuale, non aveva affatto completato a BOE;
nel computo metrico estimativo dell’A.T.I. sono riportate le quantità di BOE eseguite fino al momento dell’interruzione dei lavori, per ciascuna voce di prezzo;
su questo argomento, il D.L., nella sua Relazione Riservata sulle riserve, non formula eccezioni; riferisce infatti che nel conteggio dell’A.T.I. le quantità delle BOE corrispondono agli effettivi quantitativi di lavoro fino a quel momento eseguiti.
Quindi, la revisione della Perizia di variante (relativamente alla sola parte della BOE) può essere effettuata sostituendo alle quantità della Perizia di Variante, le quantità indicate nel computo metrico estimativo dell (inferiori a quelle totali, in quanto la BOE non era stata ultimata); inoltre, si deve sostituire al prezzo .A (utilizzato dal D.L. per i rinterri degli scavi), il prezzo unitario di Tariffa R.F.I. OB.RS.A.601.A per i rinterri di scavi BOE. Il risultato è il seguente:
Lavori di bonifica BOE
voce 1 articolo/prezzo: OB.LP.A.501.B Taglio della vegetazione da eseguirsi preventivamente ai lavori di bonifica.
131.213 mq x 0,93 €/mq = € 122.028,09
voce 2 articolo/prezzo: OB.IR.C.502.A Bonifica di terreni a strati successivi eseguita con scavi in terreni fino a m. 2,00 di profondità.
148.092,35 mc x 2,74 €/mc = € 405.773,04
voce 3 articolo/prezzo: OB.IR.C.502.B Bonifica di terreni a strati successivi eseguita con scavi in terreni da 200 m a 4,00 m di profondità.
10.225,98 mc x 3,49 €/mc = € 35.688,67
voce 4 articolo/prezzo: AH.PN.11 Sovrapprezzo agli scavi per assistenza archeologica (tecnico-scientifica), prestata da parte di uno specialista denominato ‘Archeologo di cantiere’. per B.O.E.
163.739,01 mc x 2,56 €/mc = € 419.171,87
voce 5 -articolo/prezzo: .A Bonifica superficiale di terreni fino a cm 100 di profondità verifica del fondo scavo.
92.884,83 mq x 0,16 €/mq = € 13.932,72
voce 6 articolo/prezzo: OB.IR.A.002.A Perforazioni per la ricerca e localizzazione ordigni in profondità.
24.735,00 ml x 2,99 €/ml = € 73.957,65
voce 7 articolo/prezzo: .A Rinterri di scavi a strati orizzontali per B.O.E.
160.215,26 mc x 26,79 €/mc = € 4.292.166,82
voce 8 articolo/prezzo: Bonifica di terreni a strati successivi eseguita con scavi in terreni da m. 4,00 a m. 6,00 di profondità.
5.420,68 mc x 1,11 €/mc = € 6.016,95
articolo/prezzo: .B riempimenti vari con materiali provenienti da cava di prestito
17.463,80 mc x 3,67 €/mc = € 64.092,15
Totale Variante per sola BOE: € 5.432.827,96
Importo già inserito in contabilità dalla D.L. per sola BOE € 265.760,92
Resta da riconoscere per i lavori già eseguiti € 5.167.067,04
L’importo innanzi conteggiato è suscettibile di essere incrementato attraverso l’applicazione della percentuale del 4,445% degli oneri della sicurezza, 148.092,35 mc x 2,74 €/mc = € 405.773,04
voce 3 articolo/prezzo: .B Bonifica di terreni a strati successivi eseguita con scavi in terreni da 200 m a 4,00 m di profondità.
10.225,98 mc x 3,49 €/mc = € 35.688,67
voce 4 articolo/prezzo: AH.PN.11 Sovrapprezzo agli scavi per assistenza archeologica (tecnico-scientifica), prestata da parte di uno specialista denominato ‘Archeologo di cantiere’. per B.O.E.
163.739,01 mc x 2,56 €/mc = € 419.171,87
voce 5 -articolo/prezzo: .A Bonifica superficiale di terreni fino a cm 100 di profondità verifica del fondo scavo.
92.884,83 mq x 0,16 €/mq = € 13.932,72
voce 6 articolo/prezzo: OB.IR.A.002.A Perforazioni per la ricerca e localizzazione ordigni in profondità.
24.735,00 ml x 2,99 €/ml = € 73.957,65
voce 7 articolo/prezzo: .A Rinterri di scavi a strati orizzontali per B.O.E.
160.215,26 mc x 26,79 €/mc = € 4.292.166,82
voce 8 articolo/prezzo: Bonifica di terreni a strati successivi eseguita con scavi in terreni da m. 4,00 a m. 6,00 di profondità.
5.420,68 mc x 1,11 €/mc = € 6.016,95
articolo/prezzo: .B riempimenti vari con materiali provenienti da cava di prestito
17.463,80 mc x 3,67 €/mc = € 64.092,15
Totale Variante per sola BOE: € 5.432.827,96
Importo già inserito in contabilità dalla D.L. per sola BOE € 265.760,92
Resta da riconoscere per i lavori già eseguiti € 5.167.067,04 L’importo innanzi conteggiato è suscettibile di essere incrementato attraverso l’applicazione della percentuale del 4,445% degli oneri della sicurezza, in quanto la lavorazione in esame (bonifica ordigni esplosivi) presuppone l’adozione di precise misure di sicurezza per i lavoratori impegnati.
€ 5.167.067,04 + 4,445% di oneri della sicurezza: € 5.396.743,17 ‘ .
I C.T.P. dell’ Appellata contestano sulla quantificazione del riconoscimento ritenuto congruo dal CTU nella prima relazione (€ 5.167.067,04) ed osservano che al perito è sfuggito di considerare l’incidenza degli oneri della sicurezza sulle maggiori lavorazioni eseguite dall’impresa (incidenza pari al 4,445%). Talché, considerando anche gli oneri della sicurezza, il corretto riconoscimento dovuto a fronte della riserva 14 è pari a:
€ 5.167.067,04 x 1,04445 = € 5.396.743,17
Il C.T.U. ha ritenuto corretta l’osservazione dei C.T.P. dell’Appellata, in quanto la lavorazione in esame (bonifica ordigni esplosivi) presuppone l’adozione di precise misure di sicurezza per i lavoratori impegnati. Pertanto, il conteggio della somma ritenuta congrua è stato rettificato di conseguenza.
Il C.T.P. di osserva che le due voci A e OB.RS.A.601.A derivano dalle tariffe ferroviarie, ed entrambe
fanno parte dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, accettate da che sono confluite nell’Elenco dei Prezzi Unitari (EPU allegato 4 alla convenzione), come detto accettate da Le due voci, per come formulate dall’appaltatore, hanno dunque la stessa valenza tecnica e contrattuale, non essendovi, cioè, alcuna predominanza dell’uno rispetto all’altra. Contr
Il C.T.U. non condivide il parere del C.T.P. di poiché, come già spiegato, per il riempimento degli scavi eseguiti per la bonifica ordigni bellici, il prezzo OB.RS.A.601.A pari a 26,79 €/mc, era un prezzo già stabilito e ben preciso, previsto dalle Tariffe R.F.I., contrattuale, e quindi anche già utilizzato per valorizzare la quantità originariamente prevista in progetto esecutivo.
Il C.T.U. non comprende per quale ragione, una volta che è insorta l’esigenza di ampliare le bonifiche (ed i conseguenti riempimenti) ben oltre i 900 mc previsti nel progetto iniziale, non si debba utilizzare lo stesso prezzo previsto in progetto, ma bensì un altro prezzo 20 volte inferiore.
Il C.T.P. di sostiene che l’eventuale utilizzo della voce della tariffa OB.RS.A.601.A comporterebbe un concreto ed irragionevole favore all’appaltatore, perché, già nella descrizione della stessa voce, non è chiaro quale sia il terreno da utilizzare, se proveniente dagli scavi o da cava, ma è chiaro, per come dice il DL, che le attività ‘effettivamente eseguite’ sono state difformi alla descrizione della voce, che prevedeva di stendere il materiale ‘con strati di altezza fino a 50 cm ben battuto’.
Il C.T.U. ritiene che RAGIONE_SOCIALE debba porre questa domanda a se stessa, e non al C.T.U.: il prezzo per quella lavorazione c’era ed era chiaramente indicato negli elaborati di progetto. E’ responsabilità di averlo introdotto nel progetto esecutivo per i riempimenti di 900 mc. Nel momento in cui questa quantità è aumentata (per richiesta del Ministero della Difesa) l’applicazione dello stesso prezzo contrattuale era inevitabile.
Il C.T.P. riferisce poi che seguendo il ragionamento del sottoscritto C.T.U., la ditta che ha eseguito le bonifiche (C.M.M. di , dovrebbe aver fatturato un importo per i lavori di bonifica di cui alla richiesta dell’appaltatore pari intorno ai 5 milioni di € (sottraendo dalla richiesta l’importo della assistenza archeologico ed il presunto ribasso del subappaltatore), e ciò tenendo conto altresì di quanto notoriamente previsto dall’art. 119, comma 4, D. Lgs. 163/2006 (applicabile -ratione temporis -all’appalto de quo), secondo cui ‘L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento’. Il che, però, non si è affatto avverato, ed anzi la ditta a emesso fatture per lavori a tutto il 30.06.2011 per un importo complessivo di soli € 458.160,21, fatture che, come si può immaginare onorate dall’appaltatore solo in parte per importo di € 216.057,77, come risulta dalla nota (agli atti della DL) del legale della società RAGIONE_SOCIALE.DO/NA.NUMERO_DOCUMENTO.12.E (che per pronta visione si allega sub A) che chiede all’appaltatore il sollecito del pagamento delle fatture emesse, per € 458.160,21, e onorate solo in parte per 216.057,77.
In primo luogo, il C.T.U. osserva che la documentazione allegata dal C.T.P. di non è presente agli atti del fascicolo e quindi il suo esame viene rimesso alla decisione del Collegio. In secondo luogo, il C.T.U. era chiamato a valutare la riserva dell’impresa, che ha senza dubbio fondamento tecnico, e non tutti gli aspetti connessi al rispetto delle normative sugli affidamenti dei subappalti, peraltro mai eccepiti da nei suoi atti.
Il Collegio pur confermando la valutazione del CTU, osserva che la domanda relativa alla riserva 14 è stata formulata in primo grado nella misura di euro 5.200.740,85 di talché la riserva va ammessa nei limiti di tale importo.
Riepilogo : Dalla CTU risultano pertanto fondate le seguenti riserve contabili, con conseguente parziale accoglimento dell ‘ appello incidentale spiegato da
Riserva n. 4: Taglio ed inghisaggio barre di armatura considerato il ribasso d’asta, € 130.904,77
Riserva n. 6: aggiunta filler: € 8.038,85
Riserva n. 7: maggiore acciaio di armatura: fondata ma non quantificabile
Riserva n. 10: Doppio paleggiamento materiale terroso: € 22.533,41
Riserva n. 14: valorizzazione maggiori BOE: €
5.200.740,85
Totale € 5.362.217,88
Espone pertanto il CTU:
‘ Quindi, in definitiva, in risposta al quesito n. 5, il corrispettivo per lavori spettante all’A.T.I. è stato calcolato pari alla somma delle opere eseguite e contabilizzate fino al S.A.L. n. 20 a cui aggiungere l’importo delle riserve contabili ritenute fondate, ed anche stimabili (in quanto adeguatamente documentate) dal sottoscritto C.T.U.:
€ 14.628.711,87 + € 5.573.762,01 = € 20.202.473,88′
.
Stante la correzione apportata alla liquidazione delle riserve contabili ritenute fondate, il calcolo indicato deve essere corretto in € 14.628.711,87 + € 5.362.217,88= € 19.990.929,75.
Prosegue poi il CTU:
‘ Dagli atti del Ricorso in Appello risulta che (come già riferito nella cronistoria dei fatti) aveva dato comunicazione all del blocco dei pagamenti dei SAL nn. 16, 17 e 18 per via della non ottemperanza da parte dell a quanto richiest o dalla DL con gli OdS n. 417 del 16 novembre 2011, n. 428 del 28 novembre 2011, n. 442 del 9 gennaio 2012, n. 464 del 31gennaio 2012 e n. 485 del 28 febbraio 2012, relativi alle richieste delle fatture quietanzate attestanti i pagamenti dei propri subappaltatori per le attività riferite ai SAL dal n. 16 al n. 20.
nel suo Atto di Appello ha riferito (e documentato) che:
la fattura relativa al SAL n. 16 non sarebbe mai stata ricevuta da (e quindi il sottoscritto C.RAGIONE_SOCIALE. deve dedurre che l’importo relativo a detto RAGIONE_SOCIALE non sia mai stato pagato);
il SAL n. 17 è stato interamente pagato con valuta 18 maggio 2012 (come da doc. 26 del fascicolo di appello di ;
il SAL n. 18 è stato pagato parzialmente (per € 442.632,72 in luogo di € 668.331,59) con valuta 18 maggio 2012 (come da doc. 27 del fascicolo di appello di .
Non risultano neanche pagati i successivi S.A.L. n. 19 e 20, sempre in forza della stessa problematica relativa alla mancata produzione dei documenti di pagamento dei subappaltatori e fornitori.
Dall’esame degli atti contabili risulta che i SRAGIONE_SOCIALE innanzi citati sono stati emessi dal D.L. per i seguenti importi (al netto dell’IVA):
16 30/09/2011 696.642,32 €
17 31/10/2011 679.233,25 €
18 30/11/2011 442.632,72 €
30/11/2011 225.698,87 €
19 31/12/2011 506.354,92 €
31/12/2011 211.243,62 €
20 31/01/2012 441.762,44 €
Totale: 3.203.568,14 €
Somme pagate da R.F.I. in relazione ai suddetti S.A.L. (IVA
inclusa):
RAGIONE_SOCIALE 679.233,25 €
RAGIONE_SOCIALE (parte) 442.632,72 €
Somme pagate da R.F.I. in relazione ai suddetti S.A.L.
(IVA esclusa): RAGIONE_SOCIALE 617.484,77 €
RAGIONE_SOCIALE (parte) 402.393,38 €
Totale: 1.121.865,97 €
Si parte dal presupposto che i S.A.L. n. 1 a n. 15 sono stati interamente pagati da (in quanto non si rilevano contestazioni in proposito). Quindi R.F.I. avrebbe corrisposto all’A.T.I. la somma complessiva per i primi 15 S.A.L. pari a (come risulta dalla somma al netto dell’IVA di tutti i S.A.L. emessi dal n. 1 al n. 15): € 11.716.377,21.
Aggiungendo a detto importo la somma pagata per i S.A.L. 17 e 18 (parte), si ottiene il totale che R.F.I. avrebbe pagato all al netto dell’IVA:
€ 11.716.377,21 + 1.121.865,97 € = € 12.736.255,36
Quindi, il ‘credito contabile’ (derivante esclusivamente dagli importi contabilizzati, a cui è stato aggiunto l’importo delle riserve contabili ritenute fondate dal sottoscritto C.T.U., ed al netto dei pagamenti effettuati da risulterebbe pari a:
€ 20.202.473,88 -€ 12.736.255,36 = € 7.466.218,52 ‘ .
In considerazione delle correzioni apportate, il calcolo corretto risulta il seguente: € 19.990.929,75 € 12.736.255,36 = €
7.254.674,39
In conclusione, in applicazione dell ‘ art. 1458 c.c., vanno restituiti all ‘ appellata € 7.254.674,39 a titolo di equivalente pecuniario della dovuta ” restitutio in integrum ” in favore dell ‘ appellata. Su tale somma sono dovuti interessi legali dalla domanda (1.8.2012) trattandosi di debito di valuta; l ‘ importo complessivamente ad oggi dovuto è quindi pari ad € 8.445.911,81 .
Risposta al quesito n. 5.1): ‘ accerti la fondatezza delle pretese risarcitorie di e quantifichi le somme dovute sulla base della documentazione fornita dalla parte ‘ . Contr
Il CTU ha esaminato tutte le richieste risarcitorie avanzate da nella domanda riconvenzionale; ha escluso quelle rinunciate con l ‘ atto di appello; ha escluso quelle ritenute infondate, compresa l ‘ applicazione della penale da ritardo convenzionalmente stabilita; ha quantificato le richieste risarcitorie ritenute fondate esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalla parte ed ha così concluso: Contr
‘…sintesi dell’esame del sottoscritto C.T.U. sui vari titoli di danno vantati da nella sua domanda riconvenzionale, ritenuti tecnicamente fondati ed adeguatamente documentati:
Interventi per il ripristino fessurazione calcestruzzo a faccia vista e cemento armato: € 104.410,29
Attività di collaudo statico: € 35.812,41
€ 323.868,00
pagamento delle maestranze dei subappaltatori RAGIONE_SOCIALE e € 58.826,68
interventi di ripiegamento e messa in sicurezza del cantiere (escludendo il documento C di R.F.I.): sicuramente sostenuti ma non valutabili
redazione elaborati ‘as built’ sulle opere eseguite dall’ € 14.628,71
progettazione e D.L. degli interventi di messa in sicurezza e ripiegamento del cantiere: € 12.542,07
ritardata entrata in esercizio della stazione di Afragola (in via equitativa): pregiudizio tecnicamente fondato, ma non adeguatamente documentato sotto un profilo della quantificazione
Totale:
€ 550.088,16 ‘ .
attraverso i propri CTP ha contestato le valutazioni dell ‘ausiliare e, tuttavia, esse sono state respinte dall ‘ausiliare sul rilievo che le maggiori pretese non sono state accolte perché infondate o perché non riscontrate dalla documentazione fornita dalla parte o perché fondate sulla relazione dell’ing. (doc. c) e relativi allegati, non ammessa dalla Corte di Appello perché prodotta per la prima volta in appello. Contr
Il Collegio condivide le valutazioni del CTU nonché le risposte dell ‘ ausiliare alle osservazioni critiche del CTP, alle quali espressamente si rimanda; ne consegue che è dovuto ad l ‘ importo di euro 550.088,16 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell ‘ appaltatrice. Su detta somma, trattandosi di debito di valore, vanno applicati interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, dalla data di risoluzione del contratto (18 luglio 2012). L ‘ importo complessivamente ad oggi dovuto è quindi pari ad euro € 780.789,25 . Contr
*
In conclusione, avuto riguardo ai rapporti di dare ed avere tra e sono dovuti alla società appaltatrice, a titolo di equivalente monetario della dovuta restitutio in integrum, € 8.445.911,81, mentre è dovuta in favore di a titolo di risarcimento del danno la somma, già comprensiva di interessi sulla somma anno per anno rivalutata, di € 780.789,25 . Contr Contr
Il credito di , pari alla differenza delle due somme, è di € 7.665.122,56.
m) ha impugnato in via incidentale la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha accolto la domanda formulata da intervenuta nel giudizio di primo grado, di condanna di al pagamento della somma pari ad euro 9.077.024,32 sulla base di un atto di cessione del credito sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE
A sostegno del motivo di appello incidentale, l’appellata sostiene che la sentenza è viziata sotto il profilo istruttorio, poiché nel corso del giudizio, ha solamente dimostrato che tra le parti sarebbe intervenuta la predetta cessione di credito (unico documento allegato) a garanzia di un finanziamento prestato dalla per un ammontare complessivo pari a 30 milioni di euro. Non vi sarebbe prova del credito pari a 9 milioni di euro vantato in questa sede. Contro Contro
In secondo luogo, il vizio della sentenza emergerebbe anche perché la condanna della Stazione Appaltante al pagamento diretto delle somme vantate da sarebbe illegittima ed inopponibile al Concordato, in quanto il pagamento verrebbe effettuato in violazione dei principi che regolano la liquidazione della massa attiva di una impresa in concordato preventivo; inoltre farebbe presumere in capo al creditore un legittimo diritto di prelazione rispetto agli altri creditori del concordato, da ritenersi insussistente, inammissibile ed infondato. Ne consegue, secondo l’appellata, che eve adempiere alle sue obbligazioni e pagare quanto dovuto al Concordato, il quale poi provvederà a ripartire l’attivo fra i creditori nel rispetto della graduazione determinata dalle norme fallimentari e civilistiche. Contro Contro Contr
La censura dell ‘ appellata, in entrambi i profili riportati, non si misura affatto con la ratio decidendi sottesa all ‘ accoglimento della domanda di da parte del primo giudice. Contro
In proposito, il Tribunale aveva così motivato:
‘ L’ non ha contestato l’ammissibilità e fondatezza della domanda dell’intervenuta e solo nella comparsa conclusionale ha dedotto che non è stata fornita la prova del credito della ed ha contestato l’opponibilità della cessione del credito ai creditori concordatari. Contr
Al contrario il credito vantato dalla risulta provato alla luce del finanziamento concesso dalla alla e dell’atto di cessione notificato a che non si opposta alla cessione (cfr docc. 1 allegato al fascicolo dell’intervenuta), nonché tenuto conto della dichiarazione di credito e conteggi ex art. 50 Tub pure prodotti in atti (cfr docc. 2 e 3 del fascicolo ). Contr
La cessione del credito risale al 13.0.2010 e risulta notificata al debitore ceduto il 16.09.2010, in data anteriore alla data della domanda di ammissione al concordato preventivo (presentata l’11.07.2012; cfr doc. 13 fascicolo ella causa rg n. 35 86/2013) di talché è indubbia l’opponibilità della cessione del credito ai creditori concordatari (in tal senso la giurisprudenza richiamata dall’intervenuta Cass. n. 17162/2002) ‘ . Contr Contr
Pertanto, il Tribunale aveva motivato sia sulla sussistenza della prova del credito sia sull ‘ opponibilità dello stesso ai creditori.
Rispetto alle riportate motivazioni del primo giudice il motivo di appello incidentale si limita a riproporre le contestazioni, ma nulla deduce sulla erroneità ed infondatezza degli argomenti spesi dal primo giudice a sostegno del rigetto di entrambe le contestazioni oggi riproposte in appello. Il motivo, pertanto, difetta della richiesta specificità, e, come tale, è da reputarsi inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Ne deriva che a condannata al pagamento della somma di € 7.665.122,56 in favore della cessionaria trattandosi di somma dovuta a titolo di corrispettivo e non risarcitoria, con conseguente rigetto del motivo di appello proposto da via subordinata. Sulla suddetta somma, già comprensiva degli interessi dalla domanda, sono dovuti interessi dalla pronuncia al saldo . Contr
Contr
n) ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna di al pagamento in favore di dell’importo di € 5.553.514,00 in forza di polizza stipulata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da RAGIONE_SOCIALE
La polizza stipulata è stata rilasciata ai sensi dell’art.113 del d.lgs n.163 del 2006 e costituisce, pertanto, la cauzione definitiva che è tenuto a fornire l’esecutore del contratto nei contratti pubblici. La garanzia ‘ copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ‘ della ditta appaltatrice ; è prevista la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione previsto dall’art.1944 c.c.
Il rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado era motivato dalla ritenuta insussistenza di crediti in capo a nei confronti dell ‘ appaltatrice, stante la ritenuta responsabilità di ella risoluzione del contratto. RAGIONE_SOCIALE
Nel presente giudizio di appello, la responsabilità per la risoluzione per inadempimento del contratto è stata ritenuta in misura prevalente a carico dell ‘ ATI con conseguente riconoscimento in favore di i un danno liquidato nella misura di euro 550.088,16 aumentata per effetto degli interessi sulla somma anno per anno rivalutata ad euro 780.789,25. Detta somma va a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell ‘ ATI, oggetto della garanzia in esame in favore di Contr
Tuttavia detta somma è già stata conseguita da d è stata portata a compensazione del maggior credito di per la restituzione dell ‘ equivalente monetario dell ‘ opera eseguita. Essa non può, all ‘ evidenza, essere nuovamente conseguita da in forza della polizza in esame, non sussistendo oneri per il mancato od inesatto adempimento dell ‘ ATI ulteriori rispetto alla somma già addebitata a a titolo di risarcimento del danno. Contr Contr
Né vale il rilievo secondo il quale la polizza in esame, quale contratto autonomo di garanzia, sarebbe insensibile alle vicende del rapporto garantito, di talché per effetto della clausola ‘ a semplice richiesta scritta ‘ , sarebbe tenuta al pagamento in favore di dell’importo richiesto di € 5.553.514,00 in forza di polizza stipulata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da essendo consentita l ‘ exceptio doli , non sollevata dalla società di assicurazione. Contr
In disparte la contestazione sulla qualificazione del contratto rileva che non è prevista la deroga all ‘ art. 1945 c.c.), deve osservarsi che il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di consentire all ‘ appaltante il ristoro immediato, a semplice richiesta, degli oneri sopportati a causa dell ‘ inadempimento dell ‘ appaltatore, ma non ha, all ‘ evidenza, lo scopo di far conseguire all ‘ appaltante una somma maggiore rispetto agli oneri effettivamente patiti a causa del suddetto inadempimento.
Invero, se avesse pagato subito la somma richiesta da i € 5.553.514,00 rimanendo estranea al presente giudizio tra appaltante e appaltatrice sul rapporto garantito, l ‘ ATI sarebbe stata esposta all ‘ azione di regresso di per la stessa somma; pertanto, nel giudizio relativo al rapporto garantito, l ‘ ATI avrebbe dovuto chiedere a titolo di danno l ‘ eccedenza della somma sborsata in favore di rispetto alla somma effettivamente dovuta all ‘ appaltante per effetto dell ‘ inadempimento al contratto di appalto, stante la parziale illegittimità dell ‘ escussione della somma a titolo di danno da parte RAGIONE_SOCIALE
dell ‘ appaltante rispetto a quella effettivamente dovuta dall ‘ appaltatrice.
La riunione in un unico giudizio delle domande relative al rapporto garantito e di quella relativa al rapporto di garanzia consente, appunto, di stabilire con esattezza quale sia il costo degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell ‘ appaltatrice e consente altresì di evitare il moltiplicarsi delle azioni per il recupero della somma escussa in eccesso dall ‘ appaltante.
La domanda di ontro va pertanto respinta. Contr
Nell ‘ odierno giudizio, pertanto, il danno patito da per effetto dell ‘ inadempimento dell ‘ ATI è stato quantificato e la relativa somma è già stata assegnata in favore di a scomputo della maggior somma dovuta all ‘ ATI a titolo di equivalente monetario dell ‘ opera realizzata, quale effetto restitutorio della risoluzione del contratto per inadempimento della stessa ATI. Contr Contr
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accertata l’intervenuta risoluzione della Convenzione n. 9/2009, sottoscritta in Roma il 7 luglio 2009, e successivi atti integrativi e modificativi, a far data dalla notifica dell’atto di risoluzione del contratto del 18 luglio 2012, per grave inadempimento e per fatto e colpa dell
va condannata al pagamento della somma di € 7.665.122,56 in favore della cessionaria con interessi dalla pronuncia al saldo; va confermato, con diversa motivazione, il rigetto della domanda di nei confronti di
Per quanto attiene alle spese tra nei confronti di in concordato preventivo, la parziale riforma della sentenza impugnata non comporta, ad avviso del Collegio, la riforma della statuizione di compensazione delle spese pronunciata dal Tribunale.
In effetti, avuto riguardo all ‘ esito complessivo del giudizio, deve osservarsi che, pur essendo ribaltata la valutazione sulla attribuzione della responsabilità per la risoluzione del contratto per il prevalente inadempimento dell ‘ ATI, la società appaltatrice è risultata creditrice di una somma a titolo di equivalente monetario dell ‘ opera realizzata di molto superiore al risarcimento del danno dovuto dalla stessa ATI in favore di a causa del ritenuto inadempimento contrattuale. La compensazione delle spese del giudizio di primo grado va, pertanto, confermata. Parimenti va Contr
confermata la definitiva distribuzione delle spese di CTU disposta dal giudice di primo grado.
Per quanto riguarda e
nessuna delle predette parti ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
§ 7. -Le spese del grado di appello vanno integralmente compensate tra nei confronti di in concordato preventivo.
In proposito, valgono le stesse osservazioni svolte nel precedente paragrafo sull ‘ esito complessivo del giudizio, che ha visto l ‘ accoglimento solo in parte dell ‘ appello principale e dell ‘ appello incidentale.
Anche in relazione alla posizione di ei confronti della e di può disporsi la compensazione delle spese del presente grado di appello.
In effetti entrambe le appellate hanno speso la quasi totalità degli scritti difensivi nel sostenere la fondatezza della statuizione del giudice di primo grado di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di statuizione che, invece, è stata ribaltata a seguito della CTU disposta nel presente giudizio. La complessità degli accertamenti svolti nel presente giudizio di appello costituisce grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese tra le parti.
Le spese della CTU svolta nel presente giudizio di appello vanno definitivamente poste a carico di
e di in concordato preventivo, nella misura del 50% per ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di in concordato preventivo, appellante in via incidentale, i Liquidatori Giudiziali di RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione in Concordato Preventivo Prof. e Dott. COGNOME la e contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. -in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta l’intervenuta risoluzione della Convenzione n. 9/2009, sottoscritta in Roma il 7 luglio 2009, e successivi atti integrativi e
modificativi, a far data dalla notifica dell’atto di risoluzione del contratto del 18 luglio 2012, per grave inadempimento e per fatto e colpa dell condanna al pagamento della somma di € 7.665.122,56 in favore della cessionaria con interessi dalla pronuncia al saldo; ferma per il resto l ‘ impugnata sentenza;
2. -compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello e pone definitivamente a carico di e di in concordato preventivo, le spese della CTU svolta nel presente giudizio di appello, nella misura del 50% per ciascuna.
Così deciso in Roma il giorno 25.7.2025. Il presidente estensore