SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4059 2025 – N. R.G. 00005476 2022 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
Presidente rel. ed est.
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5476 del ruolo generale dell’anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. COGNOME NOME P.
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. con l’avv. P.
COGNOME-COI NOME
OGGETTO:
Appalto pubblico
Conclusioni dell’attrice : impugna tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte convenuta e si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni e alle istanze formulate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, argomentato e dedotto, la ricorrente ut supra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata
CHIEDE
All’On. Tribunale adito, previa reiezione di ogni richiesta ed eccezione avversaria, di accogliere integralmente il ricorso proposto dalla soc. con vittoria di onorari e spese di giudizio da attribuirsi in favore dell’avvocato antistatar io.
Nell’atto di citazione:
Voglia l’On. Tribunale adito, respinta ogni ulteriore eccezione, pronunziare i seguenti provvedimenti:
I) accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente atto, la mancanza dei presupposti previsti di cui dell’art. 108, co. 3° del D.lgs. n. 50/2016 108 e dell’art. 15 co. 2° del Capitolato prestazionale posti alla base dell’impugnato Decreto dell’ESU di n. 95/2022 con il quale è stata dichiarata la risoluzione in danno per grave inadempimento del contratto stipulato con
II) in conseguenza di quanto accertato e dichiarato al punto ‘I’, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione del Decreto dell’ESU Padova n. 95/2022, dichiarare l’avvenuta risoluzione del contratto senza responsabilità della in persona del suo legale rapp.te p.t. e, per l’effetto, condannare l’Ente convenuto in perso legale rapp.te p.t. alla restituzione della somma di €. 6.352,58 oltre interessi e rivalutazione in favore della anche in surroga del soggetto garante;
III) in conseguenza di quanto accertato e dichiarato al punto ‘I’ e per l’effetto, condannare il convenuto di in persona del suo legale rapp.te p.t. al risarcimento del danno in favore della per legale rapp.te p.t., al pagamento della somma equivalente all’utile d’impresa non conseguito a causa dell’ingiusta risoluzione adottata dall’ di per il periodo residuo dell’appalto, per la somma complessiva come sopra determin €. 97 oltre IVA ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertato in corso di giudizio, ovvero facendo ricorso al criterio equitativo; Cont Cont
IV) in ogni caso, condannare l’ di in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di €. 7.035,09 oltre IV itol amento per le prestazioni rese dalla in persona del legale rapp.te p.t. in corso di esecuzione dell’appalto in favore dell di in persona del legale rapp.te p.t., come da fatture non contestate, oltre interessi e rivalutazione; Cont Cont
V) condannare il convenuto di in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento di spese e competenze di lite, oltre IV P per legge e maggiorazione del 15% per spese generali ed oltre rimborso del contributo unificato. Cont
IN INDIRIZZO
Sin d’ora ci si riserva di chiedere all’On. Tribunale adito, nonostante le evidenze processuali, l’ammissione di prova testimoniale ed interrogatorio formale, con testi a e capi da formulare ed indicare eventualmente in corso di giudizio.
Conclusioni della convenuta:
Nel merito
accertare la legittimità della dichiarazione di risoluzione del contratto per la fornitura di
“Detersivi e prodotti monouso – Lotto 4 – CIG P_IVA” stipulato in data 28/07/2021 per grave inadempimento della società ai sensi dell’art. 108, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15, comma 2, del Capitolato Tecnico Prestazionale;
condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favo i in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quantificato nella somma di € 13.808,25 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e liquidata anche in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria; Cont
-accertare e dichiarare la legittimità dell’escussione della garanzia definitiva di cui alla polizza n. 410666887 emessa da sino a concorrenza dell’importo di € 9.075,12;
-dare atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda di pagamento dell’importo di € 7.035,09 oltre i.v.a. di cui al capo n. 4 delle conclusioni in atto di citazione, come risulta dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c. dell’attrice;
respingere ogni altra domanda proposta da
Spese e compensi di causa interamente rifusi.
La convenuta ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle domande, allegazioni ed eccezioni nuove.
In via istruttoria
-si chiede l’ammissione della prova per testimoni articolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. con i testimoni , , e ;
in merito alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dalla convenuta, stante la mancata contestazione specifica dei computi aritmetici prodotti in sede di costituzione (doc. 9 e 16), ci si rimette alla valutazione del Giudice in merito alla necessità di disporre una c.t.u. contabile per l’eventuale verifica della correttezza del computo aritmetico, qualora il Giudice non ritenga di procedere alla liquidazione dei danni in via equitativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Svolgimento del processo.
1.1.Con atto di citazione notificato in data 26.7.2022, ha convenuto in giudizio
per il diritto allo studio di ( d’ora innanzi anche solo ‘ ‘ ), premettendo di aver stipulato con la convenuta in data 28.7.2001 un contratto di appalto per la fornitura di detersivi e prodotti monouso della durata di anni quattro a decorrere dall’ 1/9/2021 , come da Decreto n. 161 del 5/07/2021, per un importo complessivo di € 90.751,28 oltre IVA. Cont
Ha lamentato l’illegittima risoluzione per grave inadempimento dichiarata dall’appaltante con Decreto n. 95/2022, esponendo:
di aver riscontrato delle difficoltà operative in fase di esecuzione del contratto, dovute all’aumento dei prezzi delle materie prime e dei trasporti in generale, quali conseguenze della pandemia da Covid-19 e dell’allora insorgente conflitto bellico tra Russia e Ucraina , circostanze incidenti sull’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
-di aver cercato comunque, nonostante le difficoltà riscontrate, di cui la committente era stata resa edotta, di adempiere i propri obblighi, talvolta anche approvvigionandosi a condizioni onerose, senza ricevere dalla committente contestazioni di ritardi o consegne parziali, ad eccezione di marginali rilievi;
che in data 4.4.2022 ESU aveva contestato a ritardi nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e omesse forniture;
di aver presentato le proprie giustificazioni evidenziando le difficoltà operative conseguenti alla pandemia e al conflitto bellico quali cause di forza maggiore escludenti ogni forma di responsabilità;
che in data 22.4.2022 ESU le aveva notificato il decreto 95/2022, con il quale aveva dichiarato la risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 15 co. 2° del capitolato prestazionale, nonostante le giustificazioni ricevute;
di aver formulato in data 6.5.2022 proposta stragiudiziale di annullamento/revoca della risoluzione per inadempimento, con richiesta di scioglimento consensuale del contratto senza responsabilità di alcuna delle parti, non accettata dall’amministrazione appaltante , la quale aveva provveduto anche a escutere la garanzia fideiussoria prestata ex lege per € 6.352,58 .
Ha dedotto l’illegittimità della risoluzione, negando il presupposto del grave inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto e sostenendo che, nel caso di specie, potrebbero essere ravvisabili al più meri ritardi, inidonei a compromettere il buon andamento del rapporto obbligatorio.
Ha evidenziato, altresì, il comportamento contraddittorio tenuto dal l’appaltante, avendo quest’ultima accettato i preventivi n. 137 e 138 (docc. B3.A, B3.B, B3.C) presentati dall’appaltatrice per la fornitura di nuovi prodotti non previsti dal contratto circostanza indicativa del regolare andamento dell’appalto – per poi dichiarare poco tempo dopo la risoluzione del contratto per inadempimento.
Ad avviso dell’attrice, gli inadempimenti che le sono stati contestati al più avrebbero consentito la richiesta di risarcimento del danno derivante dall”interruzione del servizio’ ai sensi dell’art. 9 del capitolato d’appalto , ma non anche di dichiarare la risoluzione.
Ha prodotto una consulenza di parte al fine di dimostrare un aumento dei prezzi pari al 22,20%, deducendo di essersi fatta carico di proseguire il rapporto nonostante la sopravvenuta eccessiva onerosità e ha lamentato il mancato pagamento di alcune prestazioni rese prima della risoluzione, regolarmente ricevute e accettate da , per il complessivo importo di € 7.035,09 . Cont
Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo l’accertamento dell’assenza dei presupposti della la risoluzione per grave inadempimento previsti dall’art. 108, co. 3°, del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 15 co. 2° del Capitolato prestazionale.
Ha chiesto altresì, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione del Decreto dell’ESU Padova n. 95/2022, la declaratoria dell’avvenuta risoluzione del contratto senza responsabilità dell’appaltatore e, per l’effetto, la condanna dell’Ente convenuto alla restituzione della somma di € 6.352, 58, incamerata a titolo di garanzia, oltre interessi e rivalutazione, anche in surroga del soggetto garante.
Ha chiesto, infine, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, pari all’utile d’impresa non conseguito a causa dell’ingiusta risoluzione dichiarata dall di per il periodo residuo dell’appalto, nella complessiva misura di € 23.639,97, oltre IVA, o nella misura di giustizia, nonché, in ogni caso, la condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 7.035,09, oltre IVA, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese prima della risoluzione del contratto, come da fatture già emesse e non contestate, oltre interessi e rivalutazione. Cont
2. Si è ritualmente costituita in giudizio , contestando le avverse pretese. Cont
Ha dedotto:
-che in base a ll’art. 23 del capitolato tecnico prestazionale (doc. 3 fascicolo convenuta), l’appaltatrice aveva l’obbligo di consegnare i prodotti entro quarantotto ore dall’invio dell’ordine, nonché di segnalare
per mail, entro ventiquattro ore dal medesimo invio, eventuali ritardi, consegne parziali o mancata disponibilità dei prodotti ordinati;
di aver trasmesso gli ordini con ampio anticipo rispetto al termine di quarantotto ore previsto dal capitolato, al fine di prevenire il rischio di eventuali ritardi dell’appaltatrice, e che ciononostante quest’ultima aveva sistematicamente eseguito con ritardo le consegne o consegnato solo in parte i prodotti ordinati, senza provvedere alle segnalazioni prescritte dall’ art. 23, co.3, del capitolato;
-che in alcuni casi era stata costretta a reperire sul mercato alcuni prodotti che formavano oggetto del contratto di appalto, sostenendo esborsi ingiustificati;
di aver sollevato molteplici contestazioni e solleciti, verbalmente e in forma scritta, nei confronti dell’attrice , la quale non aveva negato il proprio inadempimento, limitandosi a invocare genericamente gli effetti negativi della pandemia, in realtà già esistente al momento della conclusione del contratto, e del conflitto bellico, successivo agli ordini rimasti inevasi;
che dopo le contestazioni inoltrate dall ‘ appaltante con note del 25.2.2022, del 9.3.2022 e del 4.4.2022 si era tenuto un incontro nel corso del quale l’appaltatrice non aveva fornito giustificazioni attendibili, sicché con decreto n. 95/2022 era stata dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatrice, ai sensi degli artt. 108, co.3, d.lgs 50/2016 e 15, co. 2, del capitolato tecnico, in considerazione della genericità delle giustificazioni e della comprovata reperibilità dei beni oggetto di fornitura.
Ha sostenuto la sussistenza dei presupposti della risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatrice e c on riferimento all’escussione della garanzia definitiva ha dedotto che era stata prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni, con conseguente infondatezza della domanda di restituzione della somma di € 6.352,58 , anche perché la compagnia assicuratrice non aveva pagato la somma dovuta, stante la pendenza della presente causa e quindi nessuna somma aveva ricevuto; ha, altresì, contestato la genericità della domanda di pagamento della somma di € 7.035,09.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte dall’attrice e l’accertamento della legittimità della risoluzione del contratto; in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dall ‘ inadempimento dell ‘ attrice così quantificato: € 4.809, 97 per spese sostenute per l’acquisto presso altri fornitori dei prodotti mancanti, come da prospetto prodotto quale doc. 9 sulla base delle fatture di cui ai docc. 10-15; € 8.998,28, per spese connesse alla gestione degli inadempimenti e dei ritardi, nonché per lo svolgimento della procedura di gara per il nuovo affidamento della fornitura (tot. € 13.808,25). Ha chiesto, infine, l’accertamento della legittimità dell’escussione della garanzia definitiva di cui alla polizza n. 410666887 emessa da sino a concorrenza dell’importo di € 9.075,12.
3. All’udienza del 14.12.2022 l’attrice ha dato atto della cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento delle fatture insolute per la somma di € 7.035, 09, stante l’intervenuto pagamento.
1.4. Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), nella prima memoria ha proposto domanda di risarcimento del danno derivatole dalla segnalazione trasmessa nelle more del giudizio dalla convenuta all’ ai sensi del D.lgs 50/ 2016, da cui era conseguita l’iscrizione dell’appaltante nel casellario di cui all’art. 213 d.lgs 50/2016 e l’esclusione da una gara bandita dalla società
Ha quantificato il danno nella misura di € 31.163,21, consistente nell’utile di impresa che avrebbe conseguito ove avesse potuto stipulare il contratto di appalto dopo aver ottenuto l’aggiudicazione e ha evidenziato che il procedimento a suo carico era stato poi archiviato da
1.5. La causa è stata istruita tramite assunzione di prova testimoniale e all’esito è stata trattenuta in decisione dal nuovo G.I. nelle more designato, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Le parti hanno depositato memorie.
2. La domanda proposta dall’attrice nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.
2.1. La domanda di risarcimento del danno derivante da ll’esclusione dalla gara bandita dalla società è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
La modificazione della domanda consentita dall’art. 183, comma 6 c.p.c., n. 1, alla luce della giurisprudenza più recente ” può riguardare uno solo o anche entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali ‘ (Cass. Sezioni Unite n. 12310/2015, Cass. sez. 3, 14 febbraio 2019 n. 4322 e Cass. sez. 61, 25 maggio 2018 n. 13091); nella specie, l’attrice non ha precisato o modificato una domanda, né ha proposto una domanda in rapporto di alternatività con una delle domande proposte, bensì una domanda radicalmente nuova per petitum e causa petendi , basata su fatti non allegati in precedenza, con conseguente estensione dell ‘ oggetto del giudizio e compromissione del l’avversa difesa.
2.2.La domanda, pertanto, non può essere esaminata.
3.La parziale cessazione della materia del contendere.
3.1.Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della somma di € 7.035,09, poiché pacificamente la somma dovuta è stata integralmente
pagata dalla convenuta, nonostante l’iniziale contestazione genericamente contenuta nella comparsa di risposta , e di tanto l’attrice ha tempestivamente dato atto.
4. La risoluzione del contratto di appalto.
4.1. L’art. 108, co.3, del d.lgs. 50/2016 ( applicabile ratione temporis ) , secondo un’impostazione ripresa anche dall’art. 122, co.3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, delinea una speciale procedura di risoluzione del contratto, che devolve agli organi della stazione appaltante l’accertamento dei presupposti per lo scioglimento del sinallagma, ossia il ‘grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni’ , consentendo che nel caso in cui l’istruttoria avviata con la ‘contestazione degli addebiti all’appaltatore’ , svolta dal R.U.P., avvalori l’esistenza di un inadempimento della controparte, la PA possa ‘dichiarare’ la risoluzione del contratto, così ottenendo istantaneamente gli effetti che, per i contratti di diritto privato, sono subordinati ad una pronuncia del giudice ordinario.
I contratti di appalto di opere pubbliche costituiscono, infatti, fattispecie negoziali in cui, pur collocandosi le parti in una posizione di tendenziale parità, dalla quale deriva la titolarità, nella fase di esecuzione del contratto, di diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 10 gennaio 2019, n. 489), la pubblica amministrazione conserva speciali poteri di autotutela di natura pubblicistica, a tutela dell’interesse pubblico di cui è depositaria, che giustificano, in deroga alla disciplina di diritto comune, anche la risoluzione anticipata del contratto, sulla base di una valutazione compiuta unilateralmente dalla stessa e soggetta al controllo giurisdizionale in via meramente eventuale e successiva, su iniziativa della controparte.
La controversia attiene alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell’appaltatore alla prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 10 gennaio 2019, n. 489) e pertanto è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
4.2.Le risultanze dell ‘istruttoria orale, unitamente ai documenti dimessi in causa, hanno confermato i fatti dedotti dall’ente convenuto.
I testi (dirigente del servizio di ristorazione di di all’epoca dei fatti ) e (collaboratrice del primo e responsabile del servizio di ristorazione), della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, con deposizione logica e coerente hanno confermato: Con
-l’invio a degli ordini prodotti in atti (documenti dal 18 al 45 fascicolo convenuta);
-l’invio a del le contestazioni scritte prodotte in atti ( doc. 46 convenuta) e i solleciti effettuati direttamente dagli addetti al magazzino di , i quali erano deputati al controllo degli ordini e ad effettuare eventuali segnalazioni in caso di difformità tra le consegne e gli ordini; Cont
– che , stante la mancata fornitura dei prodotti oggetto del contratto, era stata costretta in via di urgenza ad acquistare i prodotti elencati nel prospetto prodotto sub doc. 9 presso altri fornitori a un prezzo maggiore di quello oggetto delle pattuizioni del contratto di appalto, al fine di garantire il servizio pubblico e i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla normativa. Cont
Gli acquisti di prodotti da terzi in costanza di rapporto di appalto sono comprovati anche dai documenti prodotti in atti ( doc. 9-15 fascicolo convenuta).
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che la nota del 4.4.2022 ( doc. 6 convenuta), contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, non è stata l’unica contestazione scritta inviata dalla stazione appaltante, essendo stata preceduta dalle note del 25.2.2022 e del 9.3.2022 (doc. 4 e doc. 5 convenuta), con le quali sono stati contestati ritardi, consegne parziali e omesse segnalazioni nei termini pattuiti. Dal doc. 46 si evince, altresì, che già in occasione del primo ordine del settembre 2021 ( di poco successivo all ‘ instaurazione del rapporto di appalto), l ‘ attrice si era resa inadempiente e non aveva consegnato i prodotti ordinati. Dallo stesso documento risultano numerose contestazioni e segnalazioni inviate tramite e-mail dagli addetti al magazzino di per ritardate e omesse consegne ivi specificamente indicate (doc. 46 fascicolo convenuta). Cont
L’attrice non ha negato gli addebiti che le sono stati contestati, limitandosi ad allegare l’incidenza negativa sul corretto adempimento delle prestazioni dell’aumento dei prezzi derivante dalla pandemia e dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina.
Nella nota di giustificazione datata 8.4.2022 inviata alla stazione appaltante (doc. 7 fascicolo , l’appaltatrice ha sostenuto che ‘ eventi aventi causa di forza maggiore intaccano in maniera incisiva la professionalità e l’affidabilità del nostro operato al servizio del cliente ‘. Con
Al riguardo, va rilevato che gli effetti della pandemia da Covid 19 si sono manifestati in già nel febbraio 2020, ed erano noti e consolidati alla data di conclusione del contratto di appalto (28.7.2001), mentre l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è avvenuta nel febbraio 2022, ossia nella fase terminale del rapporto ( poi risolto nell ‘ aprile 2022), sicchè trattasi di circostanza successiva alla quasi totalità delle inadempienze contestate dalla convenuta, quali riportate nella nota di contestazione del 4.4.2022 ( doc. 6 convenuta)., nella quale sono specificamente descritte le singole inadempienze ( mancata consegna, ritardo, consegna parziale), e indicati i prodotti non consegnati con riferimento a ciascun ordine di ESU.
La carenza delle materie prime allegate dall’attrice è smentita dalla disponibilità dei prodotti presso terzi, come conferma il relativo acquisto in via d’urgenza da parte di . Cont
Le comunicazioni relative agli scioperi del 21 e 22 febbraio 2022 riguardano i trasporti ‘sulle tratte da/verso le Regioni Puglia e Sicilia’ e l’attrice non ha chiarito per quali ragioni i relativi effetti possano essersi manifestati nel Nord Est.
Quanto all’invocato aumento dei prezzi, va rilevato che la normativa in tema di appalti pubblici prevede la revisione dei prezzi quale rimedio per la conservazione dell’equilibrio contrattuale ( v. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 106, co. 1, lett. a) e successive modifiche, art. 29, co 1, lett. a) del D.L. 4/2022 , art. 26 del D.L. 50/2022 e, dopo i fatti di causa, D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativo Correttivo con D. Lgs 31 dicembre 2024 n. 209) ; la revisione dei prezzi nell’appalto è stata oggetto di varie modifiche normative, anche con decretazione d’urgenza , proprio per fare fronte all’aumento dei prezzi, con l’istituzione di appositi Fondi ai quali le Stazioni appaltanti possono attingere, in caso di insufficienza di risorse proprie per fronteggiare il rialzo dei prezzi (Fondo per la Prosecuzione Opere Pubbliche, istituito dall’art. 7, co 1, del D.L. n. 76/2020, Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito dall’art. 1 -septies, co 8, del D.L. n. 73/2021, istituito dall’art. 26, co 7, del D.L. 50/2022.).
Nella specie, tuttavia, l ‘ attrice non risulta aver mai richiesto la revisione, e le inadempienze si sono manifestate già in occasione dei primi ordini successivi alla conclusione del contratto.
Le comunicazioni della RAGIONE_SOCIALE del Polesine e della RAGIONE_SOCIALE prodotte dall’attrice ( doc. b 6 e b7 fascicolo attrice) comprovano solo le difficoltà nelle forniture di carta nel mese di marzo 2022 (allorquando l ‘ inadempimento dell ‘ appaltatrice si era ormai da mesi manifestato) per l’aumento del prezzo del gas, e possono rilevare solo con riferimento ad alcuni prodotti oggetto dell ‘ ordine del 4.3.2022 indicati nella nota di contestazioni del 4.4.2022, ma sono irrilevanti riguardo al l’omessa fornitura dei restanti prodotti del medesimo ordine del 4.3.2022 (‘ buste sacchi neri 1600 pezzi, Cappello bustine 1000 pezzi, guanti lunghi 10 P, 60 bobine ‘, v. nota del 4.4.2022 doc. 6 convenuta, terzultimo rigo), e non possono certo giustificare le mancate o ritardate forniture relative ai restanti ordini, collocabili in periodi antecedenti ai mesi di febbraio -marzo 2022.
4.3. Non è fondato, pertanto, l’assunto dell’attrice in ordine alla ricorrenza della forza maggiore, poiché la forza maggiore, quale causa di esonero da responsabilità in caso di inadempimento, consiste in un evento oggettivo, straordinario ed imprevedibile, di forza tale da rendere impossibile l’adempimento, e non semplicemente più oneroso, presupposti non sussistenti nel caso di specie.
Nel presente giudizio l’attrice non ha neppure richiesto la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Non è fondata la tesi dell’attrice che la stazione appaltante abbia accettato l’inserimento di nuovi prodotti non previsti nel contratto, in tal modo riconoscendo la regolare esecuzione del contratto, poiché la documentazione invocata riguarda solo la sostituzione di prodotti monouso in plastica con altri biodegradabili, al fine di conformarsi alle prescrizioni del d.lgs. n. 196/2021.
La natura dei prodotti oggetto di fornitura, non deperibili, infine, consentiva l’adeguata programmazione dell’approvvigionamento del magazzino e il reperimento delle merci.
I ritardi nelle forniture risultano costanti, nonostante la stazione appaltante abbia trasmesso gli ordini con largo anticipo rispetto ai termini previsti nel capitolato prestazionale. In particolare, la negligenza risulta evidente laddove l’ odierna attrice, a fronte degli ordini pervenuti in data 13.12.2021, si è attivata per l’approvvigionamento del materiale oggetto di fornitura solo in data 4.1.2022 ( doc. 46 convenuta, p. 14).
La sistematicità dei ritardi e le plurime omissioni nelle consegne hanno comportato un aggravio di compiti per stazione appaltante al fine di assicurare la costante riorganizzazione del servizio e l’approvvigionamento dei prodotti mancanti
Il numero, la frequenza e l’entità delle violazioni contrattuali, valutati in relazione al breve periodo di esecuzione del rapporto ( luglio 2021-aprile 2022) sono tali da ‘ compromettere la buona riuscita delle prestazioni’, come richiesto dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Risultano anche rispettate le formalità di procedura previste dall’art. 15 del Capitolato.
In conclusione, sussistono i presupposti della dichiarata risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore , che è stata legittimamente dichiarata.
4.4. Quanto alla domanda dell’attrice di accertamento della risoluzione senza colpa, l’invocato art. 9 del capitolato (rubricato ‘Interruzione del servizio’) prevede ai commi 2, 3 e 4 che ‘ le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta, che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato’.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, si riserva il diritto alla richiesta dei danni subiti e l’applicazione delle sanzioni previste ‘. Cont
Nella specie, per le ragioni innanzi esposte non può ritenersi provata l’esistenza di una causa di forza maggiore.
Consegue dalla legittimità della risoluzione per inadempimento il rigetto delle domande dall ‘ attrice, senza contare che questa non ha neppure ha contestato, in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate dal garante, l’assunto della convenuta di non aver ricevuto alcun pagamento in garanzia, né ha provato il contrario.
5.La domanda riconvenzionale della convenuta.
5.1. nel costituirsi in giudizio ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno e l’accertamento del la legittimità della risoluzione e del proprio diritto ad escutere la garanzia. Cont
Pur in assenza delle prescritte formalità, la domanda è stata proposta nel termine di legge e l’omesso versamento de contributo unificato è stato successivamente sanato.
5.2. La domanda di accertamento della legittimità dell’escussione della garanzia non può essere esaminata, in assenza di estensione del contraddittorio nei confronti della società garante, impregiudicati gli effetti del presente giudizio sul rapporto di garanzia.
È, invece, fondata per le ragioni innanzi esposte la domanda di accertamento della legittimità della risoluzione.
5.3. Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento, è risultato provato il maggiore esborso sostenuto per l’acquisto da altri fornitori di prodotti che avrebbero dovuto essere forniti dall’attrice, pari € 4.809,97, come comprovato dalle deposizioni dei testi escussi e dalla documentazione in atti ( documenti da 9 a 15 fascicolo convenuta).
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del restante danno, quantificato in € 8.998,28, derivante dalla necessità di destinare il proprio personale a funzioni diverse da quelle ordinarie al fine di far fronte ai ritardi di e provvedere ai necessari approvvigionamenti, poiché, pur avendo i testi escussi confermato la circostanza, la convenuta non ha allegato, né provato, di aver sostenuto maggiori esborsi per aver dovuto pagare ai propri dipendenti lavoro straordinario, indennità di trasferta o altro, né tantomeno ha dedotto e provato che dall’applicazione temporanea del personale a compiti diversi sia derivato un effettivo danno.
La convenuta non ha neppure provato gli esborsi eventualmente sostenuti per indire una nuova gara, non essendo a tal fine sufficienti i prospetti di formazione unilaterale.
La domanda di risarcimento del danno, pertanto, può trovare accoglimento nella misura di € 4.809,97.
Trattandosi di debito di valore, la somma va rivalutata alla data odierna, dalla data della risoluzione, in € € 5.339,07 (coeff. 1,11).
Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 22.4.2022 e progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).
Dalla data di pubblicazione della presente decisione sono dovuti i soli interessi legali fino al saldo.
6.Regolamento delle spese.
6.1. Le spese vanno regolate in base alla soccombenza.
Va ravvisata la soccombenza virtuale della convenuta in relazione alla domanda dell’attrice di pagamento della somma di € 7.035,09, sulla quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere, e la soccombenza della medesima convenuta sulla domanda di accertamento della legittimità dell’escussione della garanzia .
Nel resto, va rilevata la prevalente soccombenza dell’attrice.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese nella misura di un quarto, mentre nel resto le spese vanno poste a carico dell’attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, facendo applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis,
Dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dall’attrice nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Dichiara l’inammissibilità della domanda proposta dalla convenuta di accertamento della legittimità dell’escussione della garanzia.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dell’attrice di pagamento della somma di € 7.035 ,09 e rigetta tutte le restanti domande proposte dall’attrice.
Dichiara la legittimità della risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatore.
C ondanna l’attrice in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla convenuta la somma di € 5.339,07, oltre interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 22.4.2022 e progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, data dalla quale sono dovuti gli interessi legali fino al saldo.
Liquida le spese del presente giudizio per l’intero in € 10.860,00 per compensi, € 237,00 per esborsi , oltre iva cpa e rimborso forfetario ( 15%), condannando l’attrice a rifondere alla convenuta i ¾ delle spese come liquidate e compensando il restante quarto.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2/07/2025.
Il Presidente est. dott. NOME COGNOME