Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1245 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1245 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8133/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3006/2019, depositata il 18/07/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
Sentiti i difensori del ricorrente e della controricorrente che hanno chiesto alla Corte, rispettivamente, di accogliere e di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Venezia ha ingiunto a NOME COGNOME il pagamento di euro 8.288,01 in favore di NOME COGNOME, in qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, quale compenso per lo svolgimento di lavori di isolamento, la realizzazione di un cappotto a pacchetto rofix, presso l’immobile in costruzione di proprietà dell’ingiunta. L’ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo di accertare l’avvenuta risoluzione del contratto, essendo decorso inutilmente il termine assegnato a controparte ex art. 1662 c.c. per la sistemazione dei vizi e, in subordine, di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore e di condannare il medesimo al risarcimento dei danni.
Con la sentenza n. 2763/2014 il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c., avendo giudicato non congruo il termine assegnato di dieci giorni; ha accolto la domanda subordinata e ha pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’opposto, ritenendo che nessuna somma dovesse essere corrisposta per le prestazioni svolte, e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il convenuto al risarcimento del danno, commisurato ai costi di rimozione dell’opera viziata (euro 941,38).
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza n. 3006/2019 la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Il ricorso è articolato in quattro motivi, con censure contraddistinte da lettere.
COGNOME nel giudizio di opposizione ha chiesto di accertare l’avvenuta risoluzione del contratto e il Tribunale ha rigettato la domanda solo perché il termine concesso non era congruo; il ricorrente in appello ha chiesto ‘di riformare la motivazione e di rigettare la domanda in quanto la lettera di diffida non è mai giunta al deducente e il contratto si è risolto per recesso della committente e non per inadempimento’ del ricorrente e al riguardo si contesta:
ex art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame del fatto che la comunicazione non è giunta al destinatario e del fatto che COGNOME ha impedito ingiustamente all’appaltatore di terminare l’opera; la lettera con la quale la committente avrebbe concesso al ricorrente un termine per adempiere al contratto non è mai giunta a COGNOME e infatti non è stata depositata alcuna ricevuta di ritorno;
ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1175, 1206, 1334, 1662, 1671 e 1453 c.c.; dall’istruttoria svolta in primo grado è emerso che COGNOME ha impedito a COGNOME di eseguire la prestazione prevista nel contratto, come si ricava dalla testimonianza di COGNOME, direttore dei lavori, così che controparte o è receduta dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. oppure è inadempiente per avere impedito a COGNOME di continuare l’opera; in ogni caso è certo che il ricorrente non è stato inadempiente.
Le censure non possono essere accolte. Quanto al profilo della comunicazione della fissazione del termine di cui all’art. 1662 c.c., va rilevato che il motivo non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito. Come riconosce lo stesso ricorrente, in primo grado la domanda della committente di accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di cui all’art. 1662 c.c. è stata rigettata,
mentre è stata accolta la domanda di risoluzione per grave inadempimento del ricorrente, così che non è ravvisabile alcun interesse a una pronuncia relativa alla ricezione o meno della comunicazione che assegnava il termine al ricorrente. È vero che nella sentenza impugnata si fa riferimento all’invio di tale lettera (v. la pag. 11), ma al solo fine di trarne elemento di conferma del mancato recesso da parte della committente, che con tale comunicazione ha dimostrato di volere l’adempimento delle prestazioni da parte dell’appaltatore. Al recesso fa riferimento il secondo profilo del motivo, nel quale si sostiene che la committente sarebbe appunto receduta dal contratto o che comunque il ricorrente non sarebbe stato inadempiente alle proprie obbligazioni: il motivo, pur contestando nella rubrica la violazione di numerose disposizioni di legge, si risolve in una critica alla valutazione delle prove posta in essere dai giudici di merito, valutazione che ad essi spettava compiere, e in una inammissibile richiesta di rivalutazione a questa Corte di legittimità.
Circa le conseguenze della mancata comparizione del ricorrente all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale, il Tribunale ha invocato l’art. 116 c.p.c., mentre la Corte d’appello ha richiamato l’art. 232 c.p.c. e al riguardo il ricorrente denuncia:
C) ex art. 360 nn. 3 e 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 232 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe violato il principio della domanda, avendo ‘corretto’ la pronuncia di primo grado senza che sul punto vi fosse stata impugnazione.
Il motivo non può essere accolto. Ad avviso del ricorrente la Corte d’appello, laddove (v. pag. 6) ha desunto argomenti di prova dalla mancata comparizione del ricorrente all’udienza fissata per il suo interpello, richiamando al riguardo l’art. 232 c.p.c. invece dell’art. 116 c.p.c., avrebbe violato il principio della domanda. Tale violazione non è certamente ravvisabile: il giudice d’appello si è limitato a ricordare che le
conseguenze della mancata risposta all’interrogatorio formale sono specificamente previste all’art. 232 c.p.c. D’altro canto (e al riguardo va rimarcato che impropriamente il giudice d’appello parla di errore materiale del primo giudice) la valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo a norma dell’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 10099/2013). In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio.
A prescindere dai precedenti motivi, quello che conta -sostiene il ricorrente -è che ‘non vi è prova di una pretesa gravità dei vizi tale da richiedere il rifacimento dell’opera e da escludere qualsivoglia compenso per RAGIONE_SOCIALE‘ e al riguardo si contesta:
D) ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 61, 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 2697 c.c. nell’accertare i gravi vizi, difetti e l’inutilizzabilità dell’opera;
E) ex art. 360, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 61, 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 2697 c.c. nell’accertare i gravi vizi, l’inutilizzabilità dell’opera e l’esclusione del compenso;
F) ex art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo, ossia la mancata consegna della lettera, sub documento 5 di controparte.
Il motivo non può essere accolto. Al di là delle disposizioni richiamate in rubrica e non oggetto di specifica articolazione nello sviluppo degli argomenti, il motivo si sostanzia nella contestazione della mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Tale mancata nomina è stata argomentata dalla Corte d’appello, che dopo avere ricordato che la consulenza tecnica è sì strumento privilegiato ove si discuta dell’esistenza di vizi, ma non sempre indispensabile, ha sottolineato come nel caso in esame non potesse essere disposta, data la necessaria rimozione delle
opere viziate da parte della committente. Quanto poi alla critica al convincimento raggiunto da parte dei giudici di merito circa la mancanza di valore e inutilizzabilità dei lavori posti in essere, basata sulle dichiarazioni di tre testimoni (v. al riguardo il motivo successivo), si tratta di critica al prudente apprezzamento del giudice, come tale non censurabile di fronte a questa Corte. Eccentrica, infine, rispetto al resto del motivo è la censura sub F), ove ritorna la questione della mancata consegna della lettera ex art. 1662 c.c., censura che non è argomentata nel motivo e che è comunque inammissibile, in quanto trattandosi di pronuncia d’appello che ha confermato in relazione alle questioni di fatto la pronuncia di primo grado, il ricorso per cassazione non poteva essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (art. 348 -ter c.p.c., applicabile ratione temporis ).
La Corte d’appello ha ritenuto provata l’esistenza di vizi dell’opera eseguita in base alle dichiarazioni di tre testimoni e ha ‘valutato circostanze che non sono state provate dalle parti’ e al riguardo si denuncia:
ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., 2236 e 1668 c.c.;
ex art. 360, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.;
ex art. 360, n. 5 c.p.c., omessa valutazione del diritto di usufrutto del testimone COGNOME.
Il motivo non può essere accolto. Viene infatti contestata la valutazione posta in essere dal giudice di merito della testimonianza di COGNOME, che sarebbe secondo il ricorrente irrilevante, della testimonianza di COGNOME, che sarebbe invece inattendibile, e della testimonianza di COGNOME, che era invece incapace a testimoniare in quanto titolare di un diritto di proprietà sull’immobile; in ogni caso sostiene il ricorrente -anche ritenendo attendibili tali testimonianze, le relative dichiarazioni hanno
avuto ad oggetto la sola descrizione dell’immobile e non erano idonee a provare la gravità dei vizi o l’inutilizzabilità dell’opera.
Al riguardo va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, le motivate affermazioni di mero fatto del giudice di merito non sono suscettibili di sindacato in questa sede, dovendosi ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in tal senso, per tutte, v. Cass. n. 10099/2013, già supra menzionata). Per quanto concerne in particolare la testimonianza di COGNOME, va sottolineato come la Corte d’appello abbia puntualizzato che, ‘anche volendo per mera ipotesi dare per provate le asserzioni dell’appellante oggi ricorrente -in merito all’interesse di natura personale e patrimoniale di quel teste’, le valutazioni in ordine alla prova dei vizi e all’inutilizzabilità dei lavori posti in essere dall’appaltatore non muterebbero, considerate le dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro
3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 18 settembre 2025.
Il Giudice Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME