SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 299 2026 – N. R.G. 00001169 2024 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 13 02 2026
n. 1169/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
composta da:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
con sede in INDIRIZZO (c.f. ), difesa dagli AVV_NOTAIO prof. NOME AVV_NOTAIO e prof. NOME COGNOME P.
(appellante)
nei confronti di
con sede in Santa Maria INDIRIZZO Fabriago INDIRIZZO) (c.f. p. iva n. ), in persona del legale rappresentante AVV_NOTAIO.
, difesa dall’ AVV_NOTAIO e dall’ COGNOME, domiciliata in Padova presso lo studio dei difensori
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l’a ppellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte D’Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, istanza o deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, così giudicare:
RIFORMARE la sentenza del Tribunale di Padova n. 1010 del 23 maggio 2024;
CONDANNARE al pagamento: della somma di Euro 351.909,18, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in narrativa;
delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
-ammettere la prova per testimoni e per interpello del legale rappresentante di sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti da premessa di ‘Vero che’:
In data 5 gennaio 2023 presenziava alla riunione presso la Prefettura di Rovigo come da documento 1 che si rammostra;
Nel corso della riunione del 5 gennaio 2023 presso la Prefettura di Rovigo erano presenti i rappresentanti di e di RAGIONE_SOCIALE;
Nel corso della riunione del 5 gennaio 2023 presso la Prefettura di Rovigo i rappresentanti di e di RAGIONE_SOCIALE dichiaravano che la decisione di affidare a RAGIONE_SOCIALE i servizi di facchinaggio dello stabilimento di era motivato da una scelta imprenditoriale di
Nel corso della riunione del 5 gennaio 2023 presso la Prefettura di Rovigo i rappresentanti di e di RAGIONE_SOCIALE dichiaravano che
la scelta di di affidare a RAGIONE_SOCIALE i servizi di facchinaggio dello stabilimento di era una decisione assunta già a giungo 2022;
Nel corso della riunione del 5 gennaio 2023 presso la Prefettura di Rovigo i rappresentanti di e di RAGIONE_SOCIALE dichiaravano che le trattative fra le medesime per l’affidamento a RAGIONE_SOCIALE dei servizi di facchinaggio erano iniziate già a giugno 2022;
Al 31 dicembre 2022, i lavoratori impiegati presso lo stabilimento di da parte di aderivano al sindacato
Al 31 dicembre 2022, i lavoratori impiegati presso lo stabilimento di da parte di aderivano a sigle sindacali diverse rispetto a quelle firmatarie dell’accordo sindacale che si rammostra (doc. AVV_NOTAIO 46).
TABLE
per l’ appellata:
In via principale e nel merito:
Per le causali esposte in narrativa, respingersi l’appello e per l’effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
-Nel merito ed in ogni caso: anche ai sensi dell’art.1460 c.c., respingersi tutte le domande riconvenzionali dell’appellante in quanto destituite di fondamento sia in fatto che in diritto o comunque perché concernenti crediti non esigibili.
In estremo subordine, accertato il credito dell’attrice nei confronti di per i pagamenti già eseguiti in surroga quantificati, allo stato, in € 351.909,18, procedersi alla compensazione giudiziale con l’eventuale credito della convenuta ove accertato giudizialmente.
In via istruttoria: respingersi tutte le istanze istruttorie formulate
dall’appellante per i motivi già svolti negli scritti difensivi di 1° grado. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 dicembre 2022, conveniva, davanti al Tribunale di Padova,
, chiedendo che fosse risolto per inadempimento dell’appaltatrice il contratto di appalto concluso il 10 febbraio 2021.
L’attrice narrava di avere appaltato a d servizi di logistica e facchinaggio da eseguirsi all’interno dei propri magazzini. acquistava da caduta in gravi difficoltà finanziarie, il ramo di azienda comprendente il contratto di appalto. L’appaltatrice si rendeva inadempiente, violando il divieto di subappalto (le lavorazioni erano state appaltate a la quale nel novembre 2022 aveva sospeso i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti), stipulando una polizza assicurativa non conforme alle previsioni contrattuali e omettendo la trasmissione dei documenti dei lavoratori e dei documenti comprovanti l’adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi.
Si costituiva in giudizio deducendo che l’attrice aveva concluso un accordo con la quale dal gennaio 2023 aveva assunto i lavoratori già dipendenti del ; era receduta dal rapporto senza preavviso e non aveva pagato
il corrispettivo delle prestazioni ricevute nei mesi di novembre e dicembre 2022, ossia fino alla data di unilaterale interruzione del rapporto.
La convenuta chiedeva il rigetto della domanda dell’attrice e, in via riconvenzionale, la sua condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale (euro 837.240,31), nonché al risarcimento dei danni.
Non era compiuta attività istruttoria.
Con sentenza n. 1010/2024, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. il 23 maggio 2024, il Tribunale di Padova dichiarava la risoluzione del contratto di appalto del 10 febbraio 2021 per inadempimento del , rigettando la domanda riconvenzionale dello stesso.
Il Tribunale riteneva che il fosse inadempiente, poiché aveva subappaltato i lavori a senza l’autorizzazione di dovendosi escludere l’esistenza di un’autorizzazione tacita . Inoltre, il contratto assicurativo concluso dal non era conforme agli impegni contrattuali, in quanto non prevedeva la rinuncia alla rivalsa dell’assicuratore nei confronti della committente. Poiché l’inadempimento era di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il contratto doveva essere risolto con effetti retroattivi e con rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta, ‘ considerando i predetti gravi inadempimenti che fin dall’inizio hanno caratterizzato l’esecuzione del contratto da parte del , non possa affermarsi che le prestazioni di servizio, pur rese da quest’ultimo, abbiano soddisfatto le ragioni di e siano risultate conformi al contratto di appalto del 10.02.2021 ‘.
Le spese processuali erano compensate in ragione della ‘incertezza della lite ‘ .
Con atto di citazione del 26 giugno 2024,
proponeva appello, dolendosi sia della risoluzione del contratto di appalto (l’autorizzazione al subappalto era da presumersi che
‘ fosse già stata concessa da parte di ben prima del subentro di nell’esecuzione dell’appalto ‘; l’inesattezza nell’adempimento poteva giustificare una richiesta di corretto adempimento, ma non la risoluzione, non essendo sufficientemente grave) sia del rigetto della domanda riconvenzionale (le prestazioni di logistica e facchinaggio erano state eseguite e gli inadempimenti erano ‘ inidonei ad incidere sulla quantità della prestazione resa e sul risultato dell’appalto ‘).
L’appellante chiedeva che, in riforma dell’impugnata sentenza, la committente fosse condannata alla corresponsione di euro 351.909,18.
L’appellante formulava altresì richieste istruttorie.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’appellata ribadiva che controparte era stata inadempiente (era stato violato il divieto di subappalto, poiché l’esecuzione delle prestazioni era stata affidata a l’appaltatrice non aveva consegnato alla committente le autoliquidazione RAGIONE_SOCIALE, le comunicazioni di assunzione dei lavoratori, tutti extracomunitari, e i relativi permessi di soggiorno; il contratto assicurativo non era conforme alla clausola n. 7 del contratto di appalto ; l’appaltatrice aveva sospeso la trasmissione delle quietanze di pagamento delle ritenute e aveva omesso di pagare le retribuzioni ai dipendenti) ed aveva pagato ‘in surroga’ gli stipendi di 51 dipendenti della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE L’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. giustificava il mancato pagamento del corrispettivo.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025, erano c oncessi i termini di cui all’art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all’udienza del 29 gennaio 2026, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’appello sia solo parzialmente fondato e meriti accoglimento nei limiti di seguito indicati.
1. La statuizione di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di è corretta, in ragione dei molteplici gravi inadempimenti dell’appaltatrice.
L’appellante non nega l’esistenza del subappalto con ma afferma che tale rapporto era già in essere allorché, nel 2022, il acquisì da il ramo di azienda. Il subappalto sarebbe stato tacitamente autorizzato da
L ‘affermazione è priva di fondamento.
Acquistando il ramo di azienda, il subentrò nella posizione giuridica dell’appaltatrice ed è perciò irrilevante che il subappalto fosse già in essere.
Non è dimostrato che fosse a conoscenza dell’esistenza del subappalto e comunque non venne accettato.
Sul punto il motivo d’impugnazione è addirittura inammissibile, poiché privo di specificità: l’appellante non indica, infatti, un solo fatto da qui presumere una tacita accettazione.
Le richieste istruttorie dell’appellante sono inammissibili, poiché essa non spiega la rilevanza dei capitoli di prova ai fini della decisione della controversia. In particolare, la riunione in Prefettura di Rovigo del gennaio 2023 (quindi successiva all’instaurazione del giudizio) , con cui i rappresentanti di avrebbero comunicato alle autorità l’intenzione di affidare a RAGIONE_SOCIALE i servizi di facchinaggio dello stabilimento di , dimostra solamente l’insoddisfazione di per come era stato eseguito l’appalto da parte del L’inadempimento di quest’ultima è infatti precedente, così come la sospensione dei pagamenti dei lavoratori, i quali dal mese di
novembre del 2022 non ricevettero lo stipendio.
In ogni caso, i capitoli di prova non attengono a comportamenti di che possano assumere il significato di tacita accettazione del subappalto.
In sintesi, la generica allegazione secondo cui aveva tacitamente accettato il subappalto non trova riscontro e -come già evidenziato dal Tribunale di Padova -l’inadempimento dell’obbligo contrattuale di non subappaltare le lavorazioni già costituisce un grave inadempimento dell’appalto, che ne giustifica la ri soluzione.
Deve infatti osservarsi che già i contraenti avevano espressamente previsto che l’appaltante avrebbe potuto risolvere il contratto in caso di violazione del divieto di subappalto (v. la clausola n. 12.3, ultimo punto), con ciò attribuendo a tale violazione carattere di gravità. Si ricorda che, in presenza di clausola risolutiva, il giudice è dispensato dal valutare la gravità dell’inadempimento (cfr. Cass. civ., ord., 12 novembre 2019, n. 29301: ‘ La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti ‘) .
Grave è stato altresì l’inadempimento della clausola n. 7 .1 del contratto di appalto, poiché la polizza assicurativa non corrispondeva alle previsioni contrattuali (le quali, imponendo all’appaltatrice l’obbligo di concludere ‘ un’adeguata polizza per la responsabilità civile ‘ ‘ a garanzia di ogni rischio derivante al personale o a terzi dallo svolgimento dei servizi ‘, richiedevano espressamente che ‘ la polizza dovrà contenere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del committente ‘ ).
L’appellante non contesta che il contratto assicurativ o non contemplasse la rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore, ma afferma che l’inadempimento non s ia stato grave.
L’affermazione non è condivisibile.
La copertura assicurativa era prevista per escludere la responsabilità di nei confronti dei lavoratori dell’ap paltatrice e di terzi che potessero essere danneggiati nello svolgimento dell’appalto. L a possibilità che la compagnia assicuratrice, risarcito il danno, si rivalesse su proprietaria dello stabilimento in cui erano compiute le lavorazioni di facchinaggio, frustrava la previsione contrattuale.
In ragione del l’elevato numero di lavoratori distaccato presso lo stabilimento di dell’appellata e della natura delle loro lavorazioni (facchinaggio o meglio movimentazione di materiali da compiersi anche con mezzi meccanici), anche questo inadempimento era grave, perché esponeva la committente a un rischio economico elevato, che le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, avevano invece voluto escludere.
Senza considerare le ulteriori conAVV_NOTAIOe ascritte all’appaltatrice , che il Tribunale ha ritenuto non necessario esaminare, la risoluzione del contratto di appalto è pienamente giustificata dai due inadempimenti sopra descritti.
L’appellante ha dismesso le domande risarcitorie (per un ingiusto recesso dal contratto da parte dell’appaltante) , peraltro incompatibili con la dichiarata risoluzione del contratto per inadempimento. Insiste, tuttavia, per il pagamento del corrispettivo contrattuale maturato al 31 dicembre 2022.
Tale pretesa è meritevole di accoglimento nei limiti quantitativi di seguito indicati.
Non è condividibile l’affermazione del Tribunale, secondo cui la risoluzione del contratto comportava la perdita del diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite.
Il primo comma dell’art. 1458 c.c. esclude la retroattività della risoluzione in caso di contratti ad esecuzione continuata. Le prestazioni di
facchinaggio e logistica erano senz’a ltro continue e perciò la risoluzione non ha fatto venire meno il diritto al corrispettivo per le prestazioni già eseguite.
La convenuta non ha negato di avere ricevuto le prestazioni e non può dirsi che esse ‘ non abbiano pienamente soddisfatto le ragioni di e siano risultate conformi al contratto d’appalto del 10.02.2021 ‘ : affermazione che il giudice non ha motivato.
E’ vero che l’attrice aveva genericamente deAVV_NOTAIOo di avere sofferto ‘disservizi’, ma senza tuttavia negare il ricevimento delle prestazioni lavorative all’interno dello stabilimento ove i lavoratori erano distaccati e diretti dalla stessa
Deve poi rilevarsi che gli inadempimenti, accertati dal Tribunale, non concernono quantità e qualità delle prestazioni lavorative ricevute, e perciò non fanno venire meno il diritto al corrispettivo.
La diversa conclusione, cui è pervenuto il Tribunale, comporterebbe un ingiustificato arricchimento per la quale ha ricevuto le prestazioni lavorative, senza pagarne il prezzo.
Il corrispettivo maturato dev’essere però decurtato dai pagamenti che ha compiuto per conto dell’appaltatrice e subappaltatrice (o a causa dei loro inadempienti) a favore dei lavoratori in servizio presso lo stabilimento di e degli enti previdenziali.
ha innanzitutto compiuto pagamenti per euro 198.150,81 (stipendi di novembre, dicembre 2022 e tredicesima ).
Le fatture di non pagate ammontano ad euro 653.938,44 (come riconosciuto dall’attrice nella memoria del 29 giugno 2023 e nella memoria del 20 luglio 2023), già al netto dei pagamenti per euro 183.301,87 (di cui al doc. 69 fasc. attrice).
Con la memoria del 20 luglio 2023, l’attrice documentava il pagamento di contributi previdenziali e precisava : ‘ Il credito residuo di , a titolo di corrispettivo d’appalto, salvo quanto in seguito meglio precisato in ordine alle compensazioni, ammonta perciò ad € 653.938,44 – 269.920,63 (per i titoli sopra descritti) = € 384.017,81 ‘ .
Nella successiva memoria del 24 gennaio 2024, l’attrice deduceva di avere compiuto pagamenti di altri oneri previdenziali e indicava in euro 371.948,26 il credito residuo di controparte ( v. ‘specchietto riassuntivo dei pagamenti’ di cui al doc. 126 ).
Al momento della precisazione delle conclusioni , l’attrice documentava nuovi pagamenti, compiuti nelle more del processo, che comportavano un esborso complessivo di euro 351.909,18.
Non vi è né allegazione né prova che, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ad sia stato richiesto di pagare ulteriori somme di denaro per stipendi o contribuzioni non versate da e, atteso il tempo trascorso dalla cessazione del rapporto , non sono stati offerti elementi che consentano di presumere future richieste.
Dunque, per quanto risulta dagli atti di causa, il credito residuo di ammonta ad euro 302.029,26 (Euro 653.938,44 -Euro 351.909,18 = Euro 302.029,26).
L’appellante afferma che controparte abbia riconosciuto di essere debitrice per euro 351.909,18, il che non corrisponde al vero. La cifra di euro 351.909,18 è quanto l’attrice ha affermato e documentato di avere pagato ai dipendenti di ad avvocati e agli enti previdenziali, in conseguenza degli inadempimenti della datrice di lavoro del personale distaccato presso lo stabilimento di
La condanna dev’essere pertanto contenuta nell’importo capitale suddetto di euro 302.029,26.
In conclusione, in parziale accoglimento del l’appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ferma la risoluzione del contratto di appalto, dev’essere condannata a corrispondere a euro 302.029,26.
Gli interessi, nella misura legale, sono dovuti dalla data di pronuncia della presente sentenza, in quanto non sono stati richiesti da per il periodo anteriore (v. conclusioni rassegnate).
Atteso il complessivo esito del giudizio, che si conclude con una parziale reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1169/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione da (appellante) nei confronti di (appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ferma la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatrice , condanna a corrispondere a la somma di euro 302.029,26, maggiorata degli interessi al saggio legale da oggi al saldo;
rigetta nel resto;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 30 gennaio 2026.
Il Presidente (AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
Il Consigliere est. (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)