Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 24614/2018 proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende ;
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) , e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) ;
contro
ricorrenti
avverso la sentenza nr. 1269/2018 pronunciata in data 17/7/2018 dal Corte d’Appello di Bari;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio tenutasi in data 8 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con sentenza del 17/7/2018 la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dei reclami proposti da RAGIONE_SOCIALE (divenuta nelle more RAGIONE_SOCIALE) e da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato le istanze di risoluzione del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per la dichiarazione di fallimento.
1.1 Il giudici pugliesi, sulla scorta dei dati oggettivi ricavati dalle relazioni semestrali degli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura del concordato preventivo liquidatorio di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, relativi all’attivo concretamente ritraibile e al passivo venuto maturare, rilevavano che le somme ricavabili non solo non erano sufficienti a soddisfare, neanche in minima parte, i creditori chirografari, ma non bastavano neanche a pagare integralmente i creditori privilegiati con AVV_NOTAIOeguente manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ed alterazione RAGIONE_SOCIALEa causa concreta del concordato preventivo.
1.1 L’impugnata sentenza rimarcava che gran parte dei beni messi a disposizione dei creditori difettava RAGIONE_SOCIALE qualità promesse, mentre il fabbisogno concordatario era aumentato per via dei costi sostenuti in prededuzione; la taciuta mancanza del valore promesso si traduceva in un comportamento integrante il grave
inadempimento che giustificava l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di risoluzione del concordato preventivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1497 c.c., 160 e 186 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c.; si ascrive alla Corte di aver dichiarato la risoluzione del concordato preventivo non sulla base RAGIONE_SOCIALEa non conformità dei beni oggetto di cessione alle qualità materiali e/o giuridiche promesse, ma in AVV_NOTAIOeguenza dalle minori somme di denaro derivanti dalla loro RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelle preventivate nella proposta che non conteneva alcun impegno del debitore ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nelle percentuali indicate; ciò anche perché il mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALE percentuali era già stato evidenziato dal AVV_NOTAIO giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall. Si precisa, quindi, che l’andamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del concordato non AVV_NOTAIOentiva di fondare alcuna certezza sulle concrete percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari.
2 Il motivo è inammissibile.
2.1 Va in primo luogo dato conto del quadro giurisprudenziale che si è ormai AVV_NOTAIOolidato in materia di risoluzione del concordato preventivo liquidatorio con riferimento a quelle proposte che, come quelle in esame, si limitano solo ad indicare, e non ad assicurare, ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo dei loro crediti.
2.2 E’ pur vero che, come affermato da questa Corte, quando si tratti di una proposta concordataria con cessione dei beni,
formulata anteriormente all’entrata in vigore del d.l.83/2015, la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la RAGIONE_SOCIALE o ne alterino apprezzabilmente il valore, salva l’assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (Cass. Sez. U., 1521/2013, Cass. 13817/2011).
2.3 E’, tuttavia, altrettanto incontestabile che la funzione del concordato è quella propria di AVV_NOTAIOentire il superamento RAGIONE_SOCIALEa situazione di crisi RAGIONE_SOCIALE‘impresa a fronte del « riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale AVV_NOTAIOistenza del credito da essi vantato» (Cass., Sez. U., 1521/2013).
2.4 E dunque «una cosa è l’assenza di alcun obbligo di rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE percentuali di soddisfazione indicata nella proposta e nel piano, in mancanza di una specifica obbligazione in tal senso, un’altra è la frustrazione RAGIONE_SOCIALE‘intento satisfattivo dei creditori che il concordato giocoforza persegue » con la AVV_NOTAIOeguenza che «nell’ambito del concordato con cessione di beni la semplice messa a disposizione dei beni promessi non impedisce l’applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALEa L. Fall., art. 186, che funge da strumento di controllo a posteriori del fatto che il concordato abbia assolto nella sostanza -dunque a prescindere da inadempimenti di scarsa importanza -la funzione che gli è propria» (cfr. Cass. nr 20652/2019)
2.5 E’ stato, quindi, affermato il principio « per il quale il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 186 L. Fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla RAGIONE_SOCIALE dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una
ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la ragione RAGIONE_SOCIALEa predetta risoluzione, inoltre, può anche AVV_NOTAIOistere nell’obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l’eventuale colpa del debitore che, in caso di AVV_NOTAIOegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi RAGIONE_SOCIALEa procedura RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 c.c.» (cfr. Cass. 13446/2011, 11885/2014, 4398/2015, 18738/2018 e 20652/2019).
2.6 La sentenza impugnata ha svolto tale insindacabile accertamento; in particolare i giudici di seconde cure hanno preso in esame i dati e le risultanze RAGIONE_SOCIALE relazioni dei Commissari liquidatori circa l’andamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attivo, analizzando, voce per voce, tutti gli scostamenti rispetto ai valori indicati nella proposta, e RAGIONE_SOCIALEa situazione debitoria e sono pervenuti al giudizio di insufficienza RAGIONE_SOCIALE somme ricavabili dalla RAGIONE_SOCIALE dei beni a pagare i creditori privilegiati e neppure in minima parte quelli chirografari.
3 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1° nr. 5 c.p.c., costituito dall’attivo realizzato e realizzabile secondo le relazioni dei liquidatori giudiziali che ammonterebbe ad € 4.087.860,02, con AVV_NOTAIOeguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura non inferiore all’1,43% circa.
3.1 Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte ha esaminato il fatto storico costituito dall’attivo realizzato e realizzabile e il vizio dedotto si traduce in un apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice
di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass., nr.24035/2018, 21152/2014 e 11511/2014); né la Corte di Cassazione può procedere ad un’autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze degli atti di causa (Cass. 91/2014 e Cass.Sez. U. 24148/2013).
4 Il terzo motivo oppone nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere la Corte, nell’affermare che la proposta concordataria non è idonea a soddisfare neanche in minima parte i creditori chirografari, omesso di esplicitare, seppure in maniera sintetica, il calcolo che ha condotto alla valutazione di insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘attivo concordatario.
4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la Corte ha, con congrua e logica motivazione, spiegato le ragioni poste a fondamento del ritenuto grave inadempimento del debitore AVV_NOTAIOistito nella impossibilità, accertata attraverso le relazioni dei Commissari liquidatori, di pagamento mediante la RAGIONE_SOCIALE dei beni ceduti, dei creditori chirografari neanche in misura minima.
5 Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in €
10.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 maggio