Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1727-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME PASQUALE
– intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 9/12/2021;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza;
lette le memorie della ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME ha proposto regolamento di competenza affidato a sei motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara, con la quale il giudice istruttore ha disposto la sospensione ex art. 337, co. 2, c.p.c., del giudizio intentato dalla ricorrente nei confronti del fratello COGNOME NOME, stante la subordinazione pregiudiziale del giudizio de quo rispetto al diverso giudizio pendente in grado di appello, e vertente tra le medesime parti.
Il Tribunale rilevava che in un precedente giudizio la ricorrente aveva proposto nei confronti del convenuto la domanda di nullità del contratto di vendita con il quale il padre COGNOME NOME aveva alienato degli immobili al figlio NOME, chiedendo in subordine disporsene la riduzione, unitamente a tutte le donazioni dirette ed indirette effettuate dal genitore in favore del figlio. Tale giudizio era stato quindi definito con sentenza del Tribunale di Pescara n. 1062/2017, di inammissibilità della domanda, sentenza oggetto di appello dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, che, secondo quanto riferito dal ricorrente, con la sentenza n. 908/2022 (a sua volta oggetto di ricorso per cassazione) ha parzialmente riformato.
Il presente giudizio, invece, aveva ad oggetto la declaratoria di inefficacia delle medesime donazioni paterne, ma anche in vista della tutela della quota di riserva dalla madre defunta, COGNOME
NOME, della quale l’attrice era coerede, sul presupposto che le liberalità impugnate avessero leso anche la quota di legittima del coniuge superstite, a tutela della quale aveva quindi inteso agire la ricorrente, anche previa riduzione delle donazioni che la defunta madre avrebbe a sua volta effettuato in favore del figlio, COGNOME NOME.
Il Tribunale con l’ordina nza impugnata per regolamento di competenza ha rilevato che, pur essendovi identità di parti, i due giudizi differivano parzialmente quanto alla causa petendi , in quanto la domanda proposta successivamente riguardava anche la successione materna, pur essendovi coincidenza di alcune delle questioni da trattare.
Poiché la decisione in precedenza assunta aveva influenza nel presente giudizio, e ciò anche in considerazione del fatto che la pronuncia del Tribunale già negativa per la ricorrente, avrebbe potuto assumere ulteriore autorità, ove anche in appello fosse stata disattesa nel merito la domanda proposta, ad avviso del giudice istruttore ricorrevano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 337, co. 2, c.p.c.
L’intimato non ha svolto difese in questa fase.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e la ricorrente ha anche depositato memoria in prossimità dell’udienza.
Il primo motivo di ricordo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 bis, 50 quater, 161, co. 1, e 337, co. 2, c.p.c.
Si evidenzia che la domanda proposta nel giudizio sospeso doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale, in quanto
avente ad oggetto un’ azione di riduzione di donazioni poste in essere in vita dalla de cuius.
Pertanto, l’ordinanza di sospensione non poteva essere assunta dal giudice istruttore ma andava presa dal RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente nullità del provvedimento emesso.
Il motivo è fondato.
Pacifica è nella specie la proposizione nel giudizio di merito di una domanda di riduzione, per la quale operava ratione temporis la previsione in tema di riserva di collegialità di cui all’art. 50 bis n. 6 c.p.c. (operando, l’abrogazione della previsione da parte del D. Lgs. n. 149/2022, ai sensi dell’art. 35 , co. 1, ai soli giudizi instaurati in data successiva al 28 febbraio 2023, applicandosi invece le previgenti disposizioni ai giudizi già pendenti a tale data).
Ne deriva che la decisione sulla domanda di riduzione spetta al Tribunale in composizione collegiale, operando la vis actractiva di quest’ultima anche per le eventuali cause connesse di regola affidate al tribunale in composizione monocratica (art. 281 nonies c.p.c.)
Risulta poi che l’ordinanza di sospensione sia stata emessa dal giudice istruttore, sicché si palesa la fondatezza della censura, essendo stato il provvedimento impugnato adottato in violazione dei principi affermati da questa Corte, ed ai quali si intende assicurare continuità.
In tal senso rileva quanto precisato da Cass. n. 6835/2003, secondo cui, poiché la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. deve essere disposta dal giudice che deve decidere la causa pregiudicata, competente ad assumere il relativo provvedimento in un giudizio pendente alla
data del 30 aprile 1995 innanzi al tribunale è il collegio e non il giudice istruttore, ancorché presidente, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione emanato da quest’ultimo è illegittimo (conf. Cass. n. 22102/2004 che ha ritenuto illegittima l’ordinanza di sospensione del giudizio di insinuazione tardiva al passivo, emessa dal giudice delegato, che aveva disposto farsi luogo all’istruzione della causa, spettando la decisione al Tribunale in composizione collegiale).
In tale ultimo precedente è stato poi precisato che l’ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice istruttore è nulla per un vizio attinente alla regolare costituzione del giudice, che può essere fatto valere con ricorso per regolamento di competenza, e non con istanza di revoca dell’ordinanza.
L’affermazione è stata poi ribadita da Cass. n. 13578/2006, che ha sostenuto che nelle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, devolute dall’art. 3 del d.lgs 27 giugno 2003, n. 168, alla competenza delle istituite sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d’appello, le medesime sezioni giudicano in composizione collegiale e solo lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio, ai sensi dell’art. 2 del citato d.lgs. e dell’art. 50 bis, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; pertanto la sospensione necessaria del processo può essere disposta, ex art. 295 cod. proc. civ., esclusivamente dalla sezione in composizione collegiale e, pertanto, l’ordinanza di sospensione pronunciata, in violazione di norma processuale, dal giudice istruttore rappresenta un atto illegittimo ed avverso di essa è esperibile il regolamento necessario di competenza, che rappresenta lo strumento d’impugnazione apprestato dall’art. 42 cod. proc. civ. in relazione
alla natura del provvedimento viziato (dovendosi quindi reputare superato il precedente orientamento a mente del quale -cfr. Cass. n. 7695/2000 -era inammissibile il ricorso in Cassazione per regolamento di competenza con il quale si impugnasse l’ordinanza di sospensione dell’azione di responsabilità ex art. 146 legge fall., emessa, anziché dal collegio, cui spetta, ex art. 48 Ord. Giud., la pronuncia della sentenza al termine del relativo giudizio, dal giudice istruttore, in quanto il mancato rispetto della ripartizione di funzioni tra detti organi del medesimo giudice non involge il problema della individuazione delle competenze spettanti a giudici diversi, ma costituisce una violazione di regole processuali, che si può far valere con il ricorso ordinario).
Una volta quindi affermata la correttezza del ricorso al regolamento di competenza, la nullità dell’ordinanza in quanto emessa dal Giudice monocratico opera anche nella fattispecie, non rinvenendosi ragioni per differenziare l’esito decisorio solo in ragione del fatto che la sospensione nella fattispecie è stata disposta ai sensi dell’art. 337 , co. 2, c.p.c., e non anche ex art. 295 c.p.c., come nei casi scrutinati nelle pronunce richiamate, posto che anche in tal caso la sospensione viene ad incidere sul potere di decisione della controversia e deve quindi essere assunta dal giudice nella composizione imposta dalla legge per la decisione della controversia.
Il motivo deve quindi essere accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato.
L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 337, co. 2 c.p.c., in quanto il giudizio asseritamente pregiudiziale sarebbe stato deciso in primo
grado con una pronuncia di merito rito), del terzo motivo (che lamenta la violazione dell’art. 337, co. 2, c.p.c. per essere stata invocata come pronuncia avente autorità nel giudizio successivo, una sentenza non ancora emessa dalla Corte d’Appello nella causa pregiudiziale, nonché per l’apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata), del quarto motivo (che lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 479 e 557 c.c., per non avere tenuto conto che nel presente giudizio era stata rivendicata la quota di riserva vantata dalla moglie del de cuius, e della quale la ricorrente era a sua volta coerede), del quinto motivo (che lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, co. 2, c.p.c., in quanto non si sarebbe tenuto conto della necessità di dover determinare in questo giudizio la quota di legittima che COGNOME NOME vantava sulla successione del coniuge, il che impediva di annettere efficacia pregiudicante al giudizio proposto in data anteriore), e del sesto motivo (che lamenta la violazione dell’art. 337, co. 2, c.p.c., in quanto l’ordinanza di sospensione, lungi dal giustificarsi per l’esigenza di discostarsi dall’autorità della sentenza di primo grado già emessa nel giudizio pregiudiziale, in realtà si poggia proprio sul contenuto della sentenza già emessa).
L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in accoglimento del primo motivo, e va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, con riassunzione da compiere nel rispetto dei termini di legge.
Al giudice di merito è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ed assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del
giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara cui rimette la liquidazione anche delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023