Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17652 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17652 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15504/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Avv.
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
CARTELLA DI PAGAMENTO
avverso la sentenza n. 937/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il 16 maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 14
maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
IL 13 luglio 2019 tra la società RAGIONE_SOCIALE e la Banca Nazionale del Lavoro -Gruppo BNP Paribas S.p.A. (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) venne stipulato, per atto pubblico, un contratto di finanziamento per un importo di euro 600.000, da restituirsi in dieci rate semestrali, garantito da MedioCredito Centrale (in appresso, per brevità: M.C.C.) nell’esercizio dell’attività di gestore del Fondo di Garanzia, istituito a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 2 , comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Verificatosi l’inadempimento contrattuale della RAGIONE_SOCIALE escusse la garanzia del fondo ex lege n. 662 del 1996, ricevendo da M.C.C. l’importo di euro 475.000,92.
Per il recupero di detto credito, M.C.C. provvide alla formazione del ruolo n. 2016/005470, affidandone la coatta esazione a Riscossione Sicilia S.p.A. (cui, lite pendente, è succeduta per legge l’Agenzia delle Entrate Riscossione) la quale notificò alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’importo comprensivo di interessi ed oneri di riscossione -di euro 490.160,58.
Avverso detta cartella, la RAGIONE_SOCIALE spiegò opposizione, deducendo, in sintesi, la nullità, sotto diversi profili, del contratto di finanziamento e l’inesistenza di un idoneo titolo per la iscrizione a ruolo e l’avvio della procedura di riscossione coattiva.
L’opposizione è stata disattesa nei due gradi di merito.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre per cassazione, affidandosi
ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito centrale S.p.A..
Non svolgono difese nel presente giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate.
Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Ad avviso della ricorrente, in virtù di tali norme « sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti dell’ingiunzione fiscale e dell’iscrizione al ruolo le sole entrate pubblicistiche; mentre le entrate patrimoniali, che traggono origine da rapporti privatistici, per poter essere riscosse mediante gli strumenti in questione, esigono un titolo esecutivo propedeutico all’iscrizione a ruolo ».
Ciò posto, si assume che il credito azionato da RAGIONE_SOCIALE, seppur di natura pubblica, ha origine da un rapporto privato precedente alla surroga (ovvero dal contratto di finanziamento tra la ricorrente e B.N.L.): sicché, per la sua riscossione nelle forme speciali a mezzo ruolo, il creditore avrebbe dovuto premunirsi di idoneo titolo esecutivo.
2. La doglianza è infondata.
Essa sottopone una questione negli esatti termini già esaminata da questa Corte in recenti arresti, ai quali si intende in questa sede dare convinta continuità (il richiamo è a Cass. 16/01/2023, n. 1005; Cass. 10/04/2024, n. 9657; Cass. 12/12/2024, n. 32148).
Vanno pertanto ribaditi i seguenti princìpi di diritto:
« in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto
restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8 -bis , comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente »;
« il privilegio previsto, dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei ‘finanziamenti’ erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento ».
Devesi qui ulteriormente precisare che l’intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999: a seguito di tale
surrogazione, infatti, si determina un mutamento della ‘ causa ‘ del credito, ora volto a riacquisire risorse – di natura pubblica – alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996.
D’altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 – ivi compreso l’art. 9 – regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all’economia nelle forme indicate ( vedi l’art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie, e l’art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l’attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l’azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell’assenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, ma s caturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l’aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786).
Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di M.C.C. può avvenire nelle forme speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
r.g. n. 15504/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.200 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione