Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9678 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8134/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in ROMA INDIRIZZO
pec:
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
-intimata-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1277/2022 depositata il 8/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di fideiussori della fallita società RAGIONE_SOCIALE, proposero opposizione a cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud SpA, per conto della Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale SpA, con le quali era stato chiesto alla società debitrice il pagamento della somma d i € 425.292,23 a seguito di revoca di agevolazioni concesse sui finanziamenti del 26/9/2006 e del 10/12/2009, erogati dalla Banca per il Mezzogiorno e garantiti dal RAGIONE_SOCIALE quale impresa delegata alla gestione del Fondo di Garanzia per i crediti concessi alle piccole e medie imprese, istituito con l’art. 2 comma 100 lett. A L. 662/1996 .
I fideiussori a llegarono, tra le altre eccezioni, l’assenza di prova in ordine alla loro qualità di fideiussori e l’inammissibilità della riscossione tramite ruolo delle somme de quo, in quanto traenti origine da rapporti di diritto privato.
Si costituirono in giudizio sia RAGIONE_SOCIALE sia Banca per il MezzogiornoRAGIONE_SOCIALEMediocredito Centrale SpA contestando le ragioni dell’opposizione.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 28 del 14/1/2019, ritenendo presente in atti la sola prova della fideiussione rilasciata con riguardo al contratto di finanziamento del 2006, e non ravvisando la presenza di garanzie relative al contratto di finanziamento del 10/12/2009, a ccolse l’opposizione annullando tre cartelle di pagamento limitatamente all’importo di € 188.846,06.
A seguito di appello della Banca per il Mezzogiorno-Mediocredito e di appello incidentale dei COGNOME, nel contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza
dell’8/11/2022, ha accolto l’appello principale, rigettando per l’effetto l’opposizione alle cartelle esattoriali ed ha rigettato l’appello incidentale, condannando i COGNOME alle spese del doppio grado.
Per quanto ancora rileva, la corte del gravame ha ritenuto che, anche con riguardo al secondo finanziamento, fossero state versate garanzie personali, come desumibile dalla dichiarazione ricevuta dalla banca finanziatrice che attestava, anche per detto finanziamento, l’avvenuto rilascio di garanzie personali da parte dei fideiussori fino a ll’ammontare di € 325.000,00; quanto all’appello incidentale , con cui si lamentava che il credito non fosse stato riscosso con le forme ordinarie ma, erroneamente, con la procedura esattoriale di cui all’art. 67 d.P.R. 28/1/1988 n. 43, come sostituita dall’art. 17 D.lgs. 26/2/1999 n. 46, la corte del gravame ha richiamato le specifiche disposizioni disciplinanti la materia, confermando la corretta esecuzione con procedura esattoriale.
Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste Mediocredito Centrale con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo si deduce ‘ (art. 360 comma n. 3 c.p.c.) violazione delle norme di legge – violazione artt. 17 e 21 d. lgs. 46/1999 e sull’interpretazione art. 8 bis d.l. 3/15 con richiamo all’art. 17 d. lgs. 46/99 in rapporto al successivo art. 21 d.lgs 46/99. Errata interpretazione e falsa applicazione art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e art. 9 del dlvo n.123/1998 con riferimento all’ art. 8 bis D.L. 3/2015, Decreto Legge n. 3 del 2015, articolo 8-bis, quale convertito, Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, nel ritenere la natura non privatistica del credito, con conseguente inoperatività della procedura di riscossione esattoriale e correlata rilevanza della mancata notifica del titolo esecutivo. ‘
I ricorrenti censurano la sentenza per avere la corte del gravame ritenuto che la surrogazione del Fondo di Garanzia per le PMI contro i fideiussori, in caso di revoca del finanziamento agevolato, fosse stata legittimamente azionata con procedura esattoriale e non anche nelle forme ordinarie e ciò ha erroneamente ritenuto basandosi non su norme di legge ma soltanto su un D.M. del 20 giugno 2005.
Ritengono che, non potendo fare riferimento ad una norma secondaria, il giudice avrebbe dovuto applicare alla fattispecie norme di legge e cioè l’art. 9 del Dlgs. n. 123 del 1998 o alternativamente l’art. 8 -bis del d.l. n. 3 del 2015: in base alla prima norma, applicabile ratione temporis, la procedura di restituzione con la modalità esattoriale riguardava i soli crediti erogati in forma agevolata ma non anche il diritto di regresso nei confronti di eventuali garanti dell’ente finanziatore. Contestano altresì la natura pubblicistica del credito del Mediocredito Centrale ribadendone, come già in appello, la natura privatistica e la necessità, per l’escussione, di munirsi di un titolo esecutivo e procedere nelle vie ordinarie.
Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la riscossione esattoriale dei crediti garantiti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima.
Il Collegio stima di dover dare continuità all’orientamento secondo cui ‘ In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l’avvenuta escussione di quest’ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 ‘ (Cass., 3, n.
1005 del 16/1/2023); ‘In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigent e’ .
Con il secondo motivo -‘ art. 360 comma n. 3 c.p.c.) violazione delle norme di legge. violazione artt. 2727 e 2729 c.c e violazione o falsa applicazione dell’articolo 1937 c.c., in relazione all’ art. 117 Tub della prova della garanzia fideiussoria relativa al diverso contratto di finanziamento del 10 dicembre 2009, riportato nelle cartelle di pagamento con il n. 85787′ -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto provata l ‘ esistenza di un contratto di fideiussione anche per il secondo finanziamento.
Secondo i COGNOME il capo della sentenza d’appello che ha accertato l’esistenza della seconda garanzia dovrebbe essere cassato perché la fideiussione non poteva ritenersi provata solo sulla base della dichiarazione della banca (peraltro non opposta dagli attuali ricorrenti) ma doveva essere provata mediante accertamento della espressa volontà dei fideiussori di prestare la garanzia.
Il motivo é infondato in quanto la fideiussione non richiede requisiti di forma stringenti, ma soltanto la volontà espressa di obbligarsi (art. 1937 cod. civ.).
Per dimostrare tale manifestazione di volontà la norma non pone limiti e sono ammessi mezzi di prova per testi e per presunzioni.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice, per accertare l’esistenza e l’ammontare del debito garantito , può utilizzare gli atti giuridici posti in essere dal debitore principale e le scritture contabili relative a tale rapporto, oltre che, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore. ‘L’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni’. (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3628 del 24/2/2016).
Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello
versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile