Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19110 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. xxx R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di L ‘ AQUILA n. 1651/2020 depositata il 26/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Avezzano la compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE deducendo: di aver stipulato una polizza sui rischi e danni relativi alla propria dimora (villa storica, tutelata dalla RAGIONE_SOCIALE Beni culturali); che, a seguito di nevicata del febbraio 2011, il tetto della villa (e, in particolare, il telaio in legno) si era flesso ed ammalorato con gravi danni anche nei vani sottostanti; di aver inutilmente denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa. Tanto dedotto, l’originaria parte attrice chiedeva la condanna della compagnia convenuta, previo accertamento dell’inadempimento al contratto di assicurazione NUMERO_DOCUMENTO, al pagamento dell’indennizzo, che indicava nella misura di euro 149.030,00 o nella diversa o minor somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, nonché al risarcimento dei danni all’attività professionale, da lui svolta, nei termini che sarebbero stati provati e determinati in corso di causa. Chiedeva altresì, previo accertamento del colpevole ritardo nel pagamento dell’indennizzo, la condanna della convenuta al maggior provocato all’immobile.
Si costituiva tardivamente la compagnia convenuta, contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria, sia in punto di an che di quantum debeatur . In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, chiedeva che fosse detratto dall’importo dovuto lo scoperto assicurativo (pari al 60% del valore effettivo dell’immobile) e le franchigie previste.
Il giudice di primo grado, istruita la causa (a mezzo di prove testimoniali e di ctu), con sentenza n. 789/2016, respingeva la domanda, condannando parte attrice alla rifusione delle spese processuali e ponendo a carico della stessa le spese di ctu.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il COGNOME, riproponendo le domande articolate nell’atto introduttivo.
Si costituiva anche nel giudizio di appello la compagnia, chiedendo il rigetto dell’appello con conferma della sentenza impugnata
e riproponendo in via subordinata la domanda già articolata all’atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1651/2020, rigettando l’impugnazione, confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso il COGNOME.
Ha resistito con controricorso la compagnia.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore della compagnia resistente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza decisoria entro il termine di trenta giorni dalla camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver dato atto che la garanzia era stata estesa anche ai danni da fenomeno elettrico, nonché da sovraccarico di neve – ha ritenuto: quanto a quest’ultima garanzia complementare, che il COGNOME non aveva provato che i danni, di cui chiedeva il ristoro, fossero stati causati dal crollo, anche se parziale, del tetto dell’edificio (o comunque di pareti, lucernari e serramenti, a loro volta provocati dal sovraccarico di neve) e, quanto ai danni da fenomeno elettrico, che dalla espletata ctu era risultato soltanto il non funzionamento di parte dell’impianto elettrico, ma non erano emerse le relative cause.
NOME COGNOME articola in ricorso cinque motivi.
Con il primo motivo, che è subordinato alla declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Consulta, il ricorrente denuncia <>.
Sottolinea che questa Corte con ordinanze di remissione nn. 84 e 96 ha dubitato della legittimità costituzionale della normativa denunciata, che ha introdotto la figura del Giudice Onorario Ausiliare anche nel giudizio di appello.
Osserva che l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale comporterebbe la declaratoria di nullità della sentenza impugnata, in quanto della stessa ‘consigliere rel. est.’ è stato un Giudice Ausiliare.
Il motivo è infondato.
Invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 17 marzo 2021 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017.
Ed è stato precisato da questa Corte (Cass. n. 32065/2021 e n. 15045/2021) che, a seguito di tale sentenza del giudice delle leggi, le corti di appello potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, atteso che, sino ad allora, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari, al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: <>.
Sottolinea che tra le materie di mediazione c.d. obbligatoria compaiono anche le azioni afferenti a controversie in materia assicurativa.
Ripercorre la normativa denunciata e si duole che la corte territoriale non ha percepito gli effetti connessi alla mancata ingiustificata partecipazione della compagnia alla procedura di mediazione e, in particolare, non si è avvalsa della possibilità di rimettere le parti in mediazione, non ha tratto argomenti di prova dal comportamento della compagnia e non ha sanzionato quest’ultima, come pure avrebbe potuto.
Invoca al riguardo i principi affermati da Cass. n. 25155/2020, n. 32797/2019 e n. 27433/2018.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invero, il ricorrente non indica se e quando ha sollecitato la Corte d’appello ad introdurre un nuovo procedimento di mediazione.
D’altronde, in ogni caso, la decisione (di disporre o meno in sede di gravame, l’avvio del procedimento di mediazione, quando non effettuato in primo grado; e sebbene appaia che, nella specie, quello ha appunto avuto luogo in quella sede, ma con esito negativo) è valutazione discrezionale della corte di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, ignorando la disciplina pattizia (che ripercorre in ricorso) e gli esiti della ctu e della prova testimoniale (che pure ripercorre in ricorso), ha confermato il rigetto della sua domanda,
dando una erronea interpretazione alle condizioni generali di assicurazione.
Si duole che la corte territoriale, arrivando a conclusioni opposte a quelle del ctu, ha interpretato la norma sul rischio assicurato nel senso che la polizza coprisse soltanto <>, mentre essa comprendeva anche <>.
Sottolinea che la corte territoriale non ha tenuto conto del comportamento pre-processuale della compagnia, che non aveva preso parte al procedimento di mediazione.
Il motivo è inammissibile.
Invero, quanto alla interpretazione del contratto, l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito.
Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui , contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie (nel quale la corte di appello, confermando la lettura data dal giudice di primo grado, ha ritenuto configurato né il danno da sovraccarico di neve, in quanto non vi era stato alcun crollo determinato dal sovraccarico, ma soltanto lo scivolamento di alcune tegole in una porzione ben determinata del tetto; né il danno da fenomeno elettrico, in quanto il mancato funzionamento dell’impianto non era risultato dovuto né al sovraccarico di neve e neppure alle ipotesi espressamente previste in polizza ), la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico
seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466/2017; Cass. n. 8909/2013; Cass. n. 24539/2009; Cass. n. 15604/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 17248/2003).
Essendo altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile – cosa che, come detto, nella specie non è dato ravvisare – solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato la sua domanda relativa alla garanzia per il fenomeno elettrico, omettendo di considerare che il danno all’impianto elettrico era stato attestato dal
ctp di parte della compagnia ed era stato confermato dal nominato ctu al punto 7 del proprio elaborato.
Il motivo è inammissibile.
Invero il ricorrente, da un lato, omette di precisare la <> che la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare (pag. 25 del ricorso), oltretutto non formulando il motivo in conformità alle previsioni dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.; e, dall’altro, non si confronta con la ratio decidendi su cui si fonda la statuizione impugnata, avendo i giudici del merito rigettato la domanda (in disparte della novità difensiva) sul presupposto che dal compendio probatorio non era risultato provato il nesso causale tra la nevicata ed i danni all’impianto elettrico
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: <>.
Chiede, in accoglimento dei motivi, la riforma delle spese di lite e la condanna dalla RAGIONE_SOCIALE alla irrogazione della sanzione ex art. 8, commi 4 bis e 5 D.lgs. n. 28 del 2010; nonché la riforma della statuizione sul contributo unificato, essendo stato notificato l’atto introduttivo del giudizio di merito prima dell’entrata in vigore della legge n. 228/2012, che lo ha previsto.
Il motivo è inammissibile.
Invero, quanto alle spese processuali, il ricorrente non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della relativa statuizione, ma prospetta la caducazione della stessa (e della condanna al pagamento del doppio contributo unificato) alla stregua di ‘res sperata’, cioè quale conseguenza dell’accoglimento del ricorso. Il motivo si presenta alla stregua di un ‘non motivo’ (secondo quanto già precisato da Cass. n. 17330/2015; n. 22478/2018; n. 34412/2022).
Quanto poi al doppio contributo unificato, le Sezioni Unite di questa Corte già da alcuni anni hanno precisato che (Sez. U, Sentenza n. 4315/2020): <>.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024, nella camera di consiglio