Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1562 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1562 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12070/20232 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
PASQUALE D’ALTO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
e
NOME COGNOME; NOME COGNOME;
– intimate –
avverso la sentenza n. 149/2022 della CORTE D’APPELLO DI POTENZA, depositata in data 4/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 4/3/2022, la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME volta all’esercizio del diritto di riscatto agrario (in relazione alla prelazione di cui all’art. 8, co. 4, della legge n. 590/1965) con riguardo al terreno, contiguo al proprio, ceduto da NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il COGNOME non avesse fornito alcuna prova adeguata in ordine al ricorso dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell’esercizio del retratto agrario, segnatamente consistenti nella sussistenza di una forza lavorativa minima necessaria per la conduzione del fondo (secondo i parametri quantitativi previsti dall’art. 31 della legge n. 590/1965), nonché nella propria qualifica di coltivatore diretto;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
NOME COGNOME e NOME COGNOME (convenuta in qualità di coniuge di NOME COGNOME in regime di comunione dei beni) non hanno svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME ha depositato ricorso;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso di attribuire valore decisivo al carattere incontestato della circostanza di fatto costituita dalla sussistenza, in
capo all’odierno istante, dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell’esercizio del retratto agrario, ponendosi in palese contrasto con la giurisprudenza venutasi consolidando sul punto (così come analiticamente specificato in ricorso);
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 345, co. 2, 112 e 277 c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello omesso di rilevare il carattere di novità (e, dunque, l’inammissibilità) della contestazione, sollevata per la prima volta in appello dalla controparte, della sussistenza, in capo all’istante, dei requisiti soggettivi validi per l’esercizio del riscatto agrario;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
osserva il Collegio come l’odierno ricorrente contrasti la decisione d’appello per avere la corte territoriale trascurato il valore decisivo del carattere incontestato della circostanza di fatto costituita dalla sussistenza, in capo allo stesso ricorrente, dei requisiti soggettivi indispensabili ai fini dell’esercizio del ricatto agrario;
sul punto, varrà sottolineare come, secondo quanto ricordato dall’odierno istante nelle argomentazioni illustrate in ricorso, il giudice d’appello si sarebbe sottratto all’incidenza dei principi sul punto ricavati da quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità inclini a riconoscere piena rilevanza a tale principio anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria;
in particolare, varrà ricordare come, secondo quanto sostenuto da taluni orientamenti di questa Corte, la ‘non contestazione’ del convenuto costituisce, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria, un comportamento univocamente rilevante ai fini
della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12517 del 17/06/2016, Rv. 640279 – 01, conforme a Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012, Rv. 621652 – 01);
si tratta di principi, coltivati sul terreno del difetto di contestazione processuale, la cui eco trova larga risonanza nelle argomentazioni elaborate dall’odierno ricorrente e che, tuttavia, chiedono, ad avviso di questo Collegio, d’essere sottoposti ad un attento scrutinio in questa sede;
al riguardo, varrà considerare come la richiamata (indiscriminata) interpretazione del principio di contestazione – così come affiorante dal discorso di taluni arresti della giurisprudenza di legittimità – debba essere opportunamente rivista e coordinata nel sistema processuale vigente, segnatamente in relazione al valore (di carattere generale e assorbente) che occorre ascrivere al concorrente principio in forza del quale l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi invochi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del principio di non contestazione allegare che la controparte fosse a conoscenza della circostanza assunta come incontroversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023, Rv. 667555 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023, Rv. 666808 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020, Rv. 658761 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019, Rv. 652044 – 01; più di recente v.
Sez. 3, Sentenza n. 30695 del 21/11/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30693 del 21/11/2025; Sez. 3, Sentenza n. 30692 del 21/11/2025 ; Sez. 2, Ordinanza n. 9520 dell’11/4/2025);
tale principio (di carattere generale e condizionante) assume un suo più pregnante significato segnatamente in relazione ai casi in cui, come nella specie, il fatto pretesamente non contestato consista, non già in un fatto comune alle parti, bensì in un fatto proprio della parte denunciante (cfr. al riguardo, Sez. 3, Ordinanza n. 13135 del 17/5/2025);
il rigore di tale principio, peraltro, conosce una parziale (e ragionevole) attenuazione là dove filtrato dalla valorizzazione dei doveri di sollecitudine e di diligenza esigibili nei confronti della parte nei confronti della quale il principio di contestazione è invocato, sicché quest’ultimo dovrà ritenersi certamente applicabile in relazione a quei fatti che, non solo fossero effettivamente conosciuti, ma fossero altresì (o almeno) conoscibili dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza, sì che la circostanza non nota per la quale deve ritenersi inoperante il principio di non contestazione sarà solo quella che fuoriesce dalla sfera di controllo dell’interessato, ma non quella da costui solo accidentalmente non conosciuta (così Sez. 1, Ordinanza n. 5435 del 29/2/2024);
declinando il significato di tali principi in relazione alle controversie in tema di riscatto e prelazione agraria – e, segnatamente, in relazione alle controversie aventi a oggetto il riscontro dei requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili per l’esercizio di dette prerogative in materia agraria, come nel caso di specie – varrà considerare come la sostanza di detti requisiti attenga, per lo più, a circostanze di fatto eminentemente riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente (ad es., la coltivazione del fondo da almeno quattro anni; la
mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria; il rapporto tra la capacità lavorativa del retraente e della sua famiglia ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi); circostanze delle quali non è ragionevolmente possibile predicare, in difetto di prova contraria, alcuna conoscenza o conoscibilità in capo alle controparti;
ferme tali premesse, deve dunque ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza istruttoria al difetto (o all’eventuale genericità) della contestazione, ad opera della controparte, dell’effettivo ricorso dei requisiti di carattere soggettivo e oggettivo condizionanti il valido esercizio delle prerogative di prelazione e di riscatto del fondo oggetto d’esame, segnatamente là dove ha individuato l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto dimostrabile il ricorso di detti requisiti in relazione all’assenza di specifiche contestazioni degli stessi (cfr. pag. 10 della sentenza d’appello);
con il terzo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 8 della legge n. 590/65, 115 e 167 c.p.c. e 111 Costi, (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’esercizio della retratto agrario in capo all’istante, in contrasto con gli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio (e analiticamente richiamati in ricorso), dai quali risultava sufficientemente comprovato, segnatamente sul piano presuntivo, l’effettivo possesso dei requisiti soggettivi in esame;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo ;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso; liquidano come da le spese seguono la soccombenza e si dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 15 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME