Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16294 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16294 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Oggetto: danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria – specializzazione in medicina – decorrenza della prescrizione – proposizione di questioni già ripetutamente ritenute infondate -lite temeraria – sussistenza.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 19387/22 proposto da:
-) COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME FrancescoCOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME Mauro GiovanniCOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Università, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 13 gennaio 2022 n. 171;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 gli odierni ricorrenti – unitamente ad altri 345 attori – convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica , il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione (in anni compresi tra il 1979 ed il 1990);
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
Il Tribunale di Roma con sentenza 22759/18 dichiarò prescritto il diritto.
La decisione fu confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 13.1.2022 n. 171, eccezion fatta per la regolazione delle spese.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalle parti indicate in epigrafe con ricorso fondato su un motivo.
Le amministrazioni indicate in epigrafe hanno resistito con controricorso e chiesto la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione i ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno
da tardiva attuazione della direttiva 82/76 sia iniziato a decorrere dal 27 ottobre 1999; e dal 1991 per la sola NOME COGNOME
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ‘ il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo ‘ (così Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 -01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 – , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 – 01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati anche Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo , previo aumento del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo fino al nono, e del 10% per i restanti, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 .
Fondata è la richiesta di condanna dei ricorrenti ex art. 96, comma terzo, c.p.c..
La questione prospettata dai ricorrenti è stata già decisa da questa Corte in senso conforme alla sentenza impugnata in ottocentonovantacinque casi, in duecentoquarantanove dei quali le parti private erano patrocinate dal difensore degli odierni ricorrenti.
Al momento in cui fu proposto il presente ricorso (2022) questa Corte aveva già affrontato quattrocentosessantadue volte il tema qui in esame, ed in cinquantanove di questi casi le parti private erano assistite dal difensore degli odierni ricorrenti.
Questi ultimi tuttavia, incuranti di tale consolidato orientamento, hanno proposto il presente ricorso reiterando temi, argomenti e deduzioni già centinaia di volte esaminati da questa Corte, ed altrettante volte ritenuti erronei.
Le suddette circostanze palesano un uso distorto ed abusivo del diritto di agire in giudizio, e giustificano la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., richiesta dalle Amministrazioni controricorrenti.
P.q.m.
(-) condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 30.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 15.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° aprile 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)