Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29630 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11081/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29630 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
A.C. 20.09.2023
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE ( ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6342/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di ROMA, pubblicata il 22 ottobre 2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2001, NOME COGNOME ricorse al Tribunale di Roma, chiedendo la separazione personale dal suo coniuge, NOME COGNOME.
Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, domandò che la separazione fosse addebitata alla moglie, per avere ella abbandonato il tetto coniugale ed iniziato, senza darne comunicazione, una convivenza con NOME COGNOME.
Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, su richiesta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, fu ammessa ed assunta , all’udienza RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2003, la testimonianza di NOME COGNOME.
All’esito di due gradi di giudizio, dichiarata la separazione personale tra i coniugi, la domanda di addebito formulata dal COGNOME, già reputata inammissibile per tardività dal Tribunale (sentenza n.9820/2004), fu rigettata nel merito dalla Corte di appello (sentenza n.3803/2005) , con riconoscimento alla COGNOME del diritto all’assegno di mantenimento a carico del marito.
La statui zione passò in giudicato all’esito del pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, che rigettò il ricorso del COGNOME, con sentenza n.16792/2009.
Nello stesso 2009, il COGNOME COGNOME denuncia-querela nei confronti di NOME COGNOME per falsa te stimonianza, sull’assunto che questi, nel momento in cui era stato escusso come teste nel giudizio di separazione personale, avesse falsamente dichiarato, da un lato, di avere ospitato la COGNOME pr esso la sua abitazione dall’8 gennaio al 19 gennaio 20 01 e, dall’altro lato, che lo stesso 19 gennaio 200 1, la COGNOME era nuovamente tornata da
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lui, dicendogli di non essere potuta rientrare in famiglia in ragione RAGIONE_SOCIALEa pessima accoglienza riservatale dal marito e dai figli.
Entrambi le circostanze dichiarate, ad avviso del querelante, avrebbero dovuto ritenersi false, atteso, con riguardo alla prima, che nel periodo indicato la COGNOME aveva invece soggiornato in un hotel di Abano Terme insieme a NOME COGNOME, con cui aveva iniziato una convivenza extraconiugale; e considerato, con riguardo alla seconda, che il 21 gennaio 2001 la medesima COGNOME, dopo avere nuovamente abbandonato l’abitazione coniugale in cui aveva fatto fugace rientro il precedente 19 gennaio, era stata rintracciata dal marito e dal figlio proprio presso l’abitazione del COGNOME.
Il procedimento penale iniziato in seguito alla denuncia-querela fu archiviato con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari di Roma nel 2010.
il COGNOME, tuttavia, sul l’assunto RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEa testimonianza del COGNOME, consapevolmente indotta dalla COGNOME, e sul presupposto che tale falsità fosse stata la causa del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito da lui proposta nel giudizio di separazione personale introdotto dalla moglie, li convenne entrambi in giudizio risarcitorio, chiedendone la condanna in solido al ristoro del danno patrimoniale corrispondente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘ assegno di mantenimento posto a suo carico, nonché del danno morale da reato.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.22661 del 2012, rigettò la domanda sui seguenti presupposti:
anzitutto, non era stata fornita dall’attore la prova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva falsità RAGIONE_SOCIALEa testimonianza del COGNOME, atteso che la sua dichiarazione di avere ospitato la COGNOME presso la propria abitazione dall’8 gennaio 2001 al 19 gennaio 2001 non era contraddetta dagli accertamenti effettuati nel corso del procedimento penale (tra l’altro, conclusosi con decreto di archiviazione), da cui era emerso che la COGNOME aveva soggiornato in un albergo di Abano Terme nel più circoscritto periodo 9 gennaio-13 gennaio 2001: infatti, il COGNOME si era limitato ad affermare di avere ospitato la COGNOME nella sua abitazione, senza specificazioni sulla permanenza in tale alloggio per tutto il periodo;
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in ogni caso, neppure era stata fornita la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza causale RAGIONE_SOCIALEa predetta deposizione testimoniale in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito formulata dal COGNOME nel giudizio di separazione personale tra coniugi, avuto riguardo al contenuto RAGIONE_SOCIALEe sentenze emesse in quel giudizio nei due gradi di merito e in quello di legittimità, ormai passate in giudicato.
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n.6342 del 2019 , la quale ha rigettato l’impugnazione proposta dal AVV_NOTAIO sull’assorbente rilievo che, a prescindere dalla presunta falsità RAGIONE_SOCIALEa testimonianza di NOME COGNOME, essa sarebbe stata comunque irrilevante in funzione RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo lamentato dal danneggiato, difettando il nesso di causalità tra le dichiarazioni rese dal teste e il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito: questa domanda, infatti, era stata rigettata dalla Corte di appello di Roma (con la sentenza n. 3803/2005, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 16792/2009) in ragione del « ragionevole dubbio, avallato dalle equivoche risultanze di causa, che il nuovo rapporto affettivo RAGIONE_SOCIALE‘appellata possa essere l’ effetto e non la causa RAGIONE_SOCIALEa crisi coniugale, avente complessa e lontana matrice non riducibile al suo epilogo », e, dunque, in ragione RAGIONE_SOCIALEa constatazione generale RAGIONE_SOCIALEa mancanza del nesso causale tra l’ accertata infedeltà e la crisi coniugale; constatazione generale alla quale si era unito il rilievo, più particolare, che non era stato provato che la COGNOME non avesse iniziato la relazione extraconiugale in un « contesto di disarmonia coniugale già consolidata », mentre risultava che tale relazione fosse stata intrapresa « successivamente alla separazione di fatto (non essendo stata provata una diversa decorrenza) ».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6342 /2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma ricorre NOME COGNOME sulla base di cinque motivi.
Rispond ono con distinti controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
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Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.132 n. 4 cod. proc. civ., degli a rtt. 112, 115, 116 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art.118 disp. att. cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art.111 Cost., nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 TULPS, in relazione all’art. 360 nn.4, 3 e 5 cod. proc. civ..
Il ricorrente, dopo aver riportato stralci RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3803/2005 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma (« unico giudice di merito » pronunciatosi sulla domanda di addebito da lui proposta in confronto di NOME COGNOME nel giudizio di separazione personale tra coniugi), sostiene che, alla luce del contenuto di quella sentenza, le dichiarazioni rese dal COGNOME in quel giudizio in qualità di testimone -la cui falsità sarebbe stata ‘ accertata ‘ (p.5 del ricorso) dal pubblico ministero nel procedimento penale, archiviato per prescrizione del reato -sarebbero state decisive ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa predetta domanda.
Pertanto, La medesima Corte di appello, con la sentenza attualmente impugnata n. 6342 del 2019, nell’escludere indebitamente il nesso di causalità tra la falsa testimonianza e l’evento di danno da lui subìto , avrebbe travisato la ratio decidendi ed alterato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 2005, trascurandone i passaggi decisivi, senza tener conto dei motivi di impugnazione da lui proposti avverso la sentenza di primo grado n. 2261/2012, così incorrendo sia nel vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, sia nel vizio di omesso esame di fatti decisivi (tra cui, i risultati RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte dai Carabinieri nel procedimento penale, dirette ad accertare l’ avvenuto soggiorno RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in un albergo di Abano Terme dal 9 al 13 gennaio 2001; le testimonianze rese dai figli in ordine al suo rinvenimento nell’abitazione del COGNOME il 21 gennaio successivo; e le ulteriori richieste istruttorie non ammesse) sia, infine, nel vizio di plurime violazioni di legge.
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Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112, 115, 228 e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.2733, primo comma, cod. civ., in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ..
Il ricorrente lamenta che né il giudice di primo grado né quello di appello abbiano preso in considerazione le istanze istruttorie da lui proposte in funzione RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione dei fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito RAGIONE_SOCIALEa separazione, con peculiare riferimento -oltre che alla prova per testi e alla richiesta di acquisizione di documenti e degli atti del procedimento penale -all’interrogatorio formale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, dedotto al fine di provocarne la confessione, in particolare (ma non solo) sulla circostanza di avere iniziato la convivenza extraconiugale con NOME COGNOME quanto meno dall’8 gennaio 20 01.
La mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie avrebbe comportato un « grave vulnus ad elementari norme e principi basilari del nostro ordinamento », determinando, oltre alla compressione del diritto di difesa, al contraddittorio e ad un giusto processo, riconosciuti dall’art. 6 CEDU e dagli artt. 24 e 111 Cost., anche la violazione del sesto comma di quest’ultima norma costituzionale, unitamente a quella RAGIONE_SOCIALEe disposizioni ordinarie degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti), nonché a quella RAGIONE_SOCIALEa regola c ontenuta nell’art.112 cod. proc. civ., sul dovere del giudice di provvedere su tutte le domande.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ., 118 disp att. cod. proc. civ..
Il ricorrente lamenta che il giudice del merito avrebbe indebitamente omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno morale; danno che si sarebbe prodotto, in conseguenza del reato di falsa testimonianza, a prescindere dalla rilevanza causale di tale reato in ordine al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito RAGIONE_SOCIALEa separazione personale, eventualmente incidente soltanto sul danno patrimoniale derivante dall’obbligo di corrispondere al coniuge l’assegno di mantenimento.
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Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 111 e 24 Cost., 6 CEDU e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..
In particolare, il ricorrente deduce che l’impugnata sentenza avrebbe omesso di esaminare quattro fatti decisivi e discussi, ovverosia: la falsa testimonianza resa da NOME COGNOME e l’incidenza di essa nella decisione ingiusta adottata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa separazione personale tra i coniugi; la circostanza che egli, oltre al risarcimento del danno, aveva domandato l’accertamento e la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEa testimonianza resa dal COGNOME all’udienza RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2003, presupposto necessario sia RAGIONE_SOCIALE‘ esercizio RAGIONE_SOCIALE‘ azione di revocazione (ex art.395 n.2 cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa nel giudizio di separazione, sia del riconoscimento del danno morale; la circostanza relativa alla richiesta e alla mancata ammissione dei mezzi di prova da lui dedotti; la domanda di risarcimento del danno morale da reato.
4.1. I primi quattro motivi di ricorso -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono manifestamente infondati.
4.1.a. Va, in primo luogo, precisato quale fosse l’ambito RAGIONE_SOCIALEa cognizione del giudice civile adìto da NOME COGNOME COGNOME ottenere la condanna solidale di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME al risarcimento dei danni asseritamente derivatigli dalla falsa testimonianza posta in essere dal primo su istigazione RAGIONE_SOCIALEa seconda nel giudizio di separazione personale tra i coniugi.
Al riguardo occorre tenere conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che, nel procedimento penale iniziato a seguito RAGIONE_SOCIALEa denuncia-querela proposta dal COGNOME medesimo, il reato di falsa testimonianza non era stato ‘ accertato ‘ dal pubblico ministero (come erroneamente rilevato dal ricorrente a pag.5 del ricorso), poiché esso procedimento, al contrario, si era chiuso con decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, nel quale, prima di rilevarsi che il reato contestato al COGNOME, in quanto risalente nel tempo, avrebbe dovuto, ove accertato, reputarsi estinto per prescrizione, si sottolineava l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa
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notitia criminis per inidoneità degli elementi acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari a sostenere l’accusa in giudizio (cfr. il contenuto del citato decreto di archiviazione, per come riprodotto nel controricorso del COGNOME -p.3 -nonché rinvenibile tra la documentazione prodotta dal controricorrente).
Si versa, dunque, nell’ipotesi in cui il giudice civile è chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna.
In questa ipotesi, l ‘accertamento sull’illecito civile è assolutamente autonomo e non risente RAGIONE_SOCIALE‘esito del diverso accertamento già compiuto sull’illecito penale (v., ex multis , Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021, n.22065).
L’ esigenza, da un lato, di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, inteso, ormai, non già e non solo come presunzione destinata ad operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEa parte costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo ‘legati’ al procedimento penale -in tal senso declinato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU con riguardo all’ordinamento convenzionale (cfr., tra le altre, Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c. Norvegia , 11 febbraio 2003; Corte EDU, Tendam c. Spagna , 13 luglio 2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia ; Corte EDU, Grande Camera, Allen c. Regno Unito , 12 luglio 2013; Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE altri c. Italia , 28 giugno 2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino , 20 ottobre 2020; Corte EDU; Prima Sezione, Marinoni c. Italia , 18 novembre 2021) e da quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con riguardo all’ordinamento eurounitario (Corte di giustizia UE 19 settembre 2018, C310/2018, COGNOME ; Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, C377/2018, COGNOME e altri ) -, nonché, dall’altro lato, di tenere conto RAGIONE_SOCIALEa ontologica autonomia e dei connotati di specificità RAGIONE_SOCIALE ‘illecito civile quale illecito distinto da quello penale, implica che il giudice civile, nel giudizio risarcitorio,
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non sia chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale , se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile (art.2043 cod. civ.) in tutti i suoi elementi costitutivi (Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 3049; Cass. 03/02/2023, n.3368; Corte cost. 30/07/2021, n. 182; Corte cost. 12/07/2022, n.173).
Tenuto conto di ciò, correttamente la Corte di appello ha omesso di dichiarare la falsità RAGIONE_SOCIALEa testimonianza resa da NOME COGNOME, rilevando implicitamente l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di tale accertamento, che era stata indebitamente proposta dal ricorrente addirittura in via principale (in funzione RAGIONE_SOCIALE‘ottenimento di un giudicato di falsità da spendere in un successivo giudizio di revocazione straordinNOME RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa nel giudizio di separazione) ed ha invece circoscritto la propria cognizione alla verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, nella condotta processuale del COGNOME, degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘ illecito civile, in funzione RAGIONE_SOCIALEa delibazione nel merito RAGIONE_SOCIALE‘unica d omanda ammissibile, quella risarcitoria.
4.1.b. La verifica d egli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile -che costituisce il risultato di un apprezzamento di merito il quale, ove debitamente motivato, resta incensurabile in sede di legittimità -ha, poi, avuto esito negativo, in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevata mancanza RAGIONE_SOCIALEo specifico presupposto RAGIONE_SOCIALEa causalità materiale, essendo stata esclusa l’incidenza causale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal COGNOME sull’evento lesivo lamentato dal COGNOME, costituito dall’ (asseritamente) ingiusta decisione del giudice del giudizio di separazione, che aveva rigettato la sua domanda di addebito RAGIONE_SOCIALEa separazione alla moglie NOME COGNOME.
ContrNOMEmente a quanto sostenuto dal ricorrente, la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito non si presenta affetta, al riguardo, né dal vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, né da quello di omissione di fatti decisivi e controversi, né dalle plurime violazioni di legge imputatele con il ricorso.
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Il giudice di appello, infatti, ha formulato il predetto giudizio di assenza del nesso di causalità materiale, sulla base del l’argomentato esame RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione emessa dalla medesima Corte territoriale nel 2005, a conclusione del secondo grado del giudizio di separazione tra coniugi, di cui ha riportato ampi stralci tra virgolette.
Quella decisione, nel valutare le complessive risultanze istruttorie (dunque, non solamente la testimonianza del COGNOME), aveva formulato due rilievi, l’uno più generale, l’altro più particolare.
In via generale, aveva reputato che non fosse emersa la sussistenza del nesso causale tra la -pur accertata -infedeltà RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e la crisi coniugale che aveva reso intollerabile la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa convivenza tra lei e il COGNOME, potendo anzi esservi il dubbio che il nuovo rapporto affettivo instaurato con NOME COGNOME fosse l’ effetto, e non la causa, RAGIONE_SOCIALEa predetta crisi.
In via particolare, pur accertando che la COGNOME aveva intrapreso una relazione extraconiugale, aveva ritenuto che non vi fosse prova che essa non fosse stata intrapresa in un contesto di disarmonia coniugale già consolidata e che fosse iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa separazione di fatto tra i due coniugi.
Avuto riguardo a tali rilievi contenuti nella decisione del 2005, la Corte territoriale, con la sentenza oggi impugnata, ha, in modo logicamente coerente, formulato il motivato giudizio che, nel contesto di tale decisione, la deposizione del COGNOME non aveva in alcun modo influito sul verdetto di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito.
Ben vero, infatti, il giudice RAGIONE_SOCIALEa separazione aveva rigettato la domanda di addebito, non per avere erroneamente accertato, in base tale falsa deposizione, che la separazione di fatto e la relazione extraconiugale fossero iniziate dopo il 19 gennaio 2001 anziché dopo l’8 gen naio 2001, bensì per non avere potuto accertare, a prescindere dalle dichiarazioni del COGNOME, che tale relazione fosse iniziata prima RAGIONE_SOCIALEa separazione di fatto (non assumendo importanza che essa fosse avvenuta l’8 o il 19 gennaio 2001) e prima RAGIONE_SOCIALEa crisi coniugale che aveva
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determinato l’improseguibilità RAGIONE_SOCIALEa convivenza tra i coniugi, ponendosi come la causa -e non piuttosto come l’ effetto -di essa.
In altre parole, facendo riferimento ai predetti rilievi contenuti nella sentenza conclusiva del secondo grado del giudizio di separazione, il giudice del merito ha motivatamente accertato che , nell’ economia di tale decisione, anche se fosse stata reputata falsa la deposizione del COGNOME, ciò sarebbe valso a spostare a ritroso l’ inizio RAGIONE_SOCIALEa separazione di fatto e RAGIONE_SOCIALEa convivenza extraconiugale (dal 19 gennaio all’8 gennaio) , ma non sarebbe valso a provare che quest’u ltima fosse cominciata già prima RAGIONE_SOCIALEa separazione medesima e a vincere il dubbio che essa, anziché costituire la causa RAGIONE_SOCIALEa crisi coniugale, fosse stata intrapresa già in un contesto di intollerabilità RAGIONE_SOCIALEa convivenza tra coniugi.
4.1.c. L’ apprezzamento di merito operato dalla Corte di appello e culminato nel rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancanza del nesso di causalità materiale tra il contegno del COGNOME e l’evento dannoso lamentato dal COGNOME si presenta debitamente motivato e privo RAGIONE_SOCIALEe omissioni denunciate dal ricorrente, atteso che la Corte di merito, cogliendo pienamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa statuizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa separazione, ha spiegato in modo esaustivo, ancorché sintetico, le ragioni per le quali la testimonianza del COGNOME non aveva influito sul rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di addebito.
Tale apprezzamento è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità, essendo la ricostruzione dei fatti attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
4.1.d. In tale prospettiva, non appare ovviamente censurabile, nella fattispecie , neppure l’ omessa ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove precostituite e -soprattutto -costituende, dedotte dal l’attore (attuale ricorrente) in funzione di dimostrare l’ avvenuto abbandono del tetto coniugale da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME già in data 8 gennaio 2001.
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È appena il caso di premettere, al riguardo, che nel provvedimento tacito od espresso di rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie, pronunciato al giudice del merito, non può individuarsi né il vulnus ai sovraordinati principi che tutelano i diritti fondamentali alla difesa, al contraddittorio e ad un processo equo, né il vizio di omessa pronuncia, il quale può configurarsi , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.112 cod. proc. civ., in ordine ad una domanda o ad una eccezione, ma non anche in ordine ad una istanza istruttoria.
Ciò premesso, è altrettanto evidente che la non ammissione RAGIONE_SOCIALEe prove richieste, di cui si duole il ricorrente, trova fondamento, nella fattispecie, nella formulazione del giudizio di non rilevanza RAGIONE_SOCIALEe stesse in funzione RAGIONE_SOCIALEa decisione; giudizio che non solo è stato correttamente formulato dal giudice del merito nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe prerogative riservategli dalla legge (arg. ex artt.183 e 187 cod. proc. civ.), ma inoltre appare, nel caso concreto, decisamente corretto, avuto riguardo alle esaminate motivazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione del 2005 che rendevano del tutto superfluo l’ accertamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto oggetto di prova.
4.1.e. Manifestamente infondata, infine, è anche la deduzione di omessa pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, sul quale sostiene il ricorrente -non avrebbe influito il giudizio di non incidenza RAGIONE_SOCIALEa falsità sull’esito RAGIONE_SOCIALEa causa di separazione, giudizio rilevante solo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ esclusione del danno patrimoniale connesso con l’obbligo di mantenimento.
Va, in contrario, rilevato che la Corte di appello, omettendo debitamente -per le ragioni più sopra evidenziate -la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti del reato, nel valutare quella degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE‘ illecito civile, ha escluso la causalità materiale, ovverosia il nesso di causa tra la condotta processuale del COGNOME e l’evento di danno (la non favorevole decisione del giudice RAGIONE_SOCIALEa separazione) lamentato dal COGNOME.
Escluso in radice il nesso di causalità materiale tra la condotta del presunto danneggiante e l’evento dannoso patito dal danneggiato, è evidente che non potevano profilarsi né pregiudizi di carattere patrimoniale né pregiudizi di
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carattere non patrimoniale, non ponendosi il problema RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del nesso di causalità giuridica tra quell’evento e le sue conseguenze risarcibili.
La domanda risarcitoria è stata dunque complessivamente -e correttamente -rigettata dal giudice del merito, senza possibilità di configurare un’omessa pronuncia rispetto alla specifica richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
I primi quattro motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, devono pertanto essere rigettati.
Con il quinto motivo viene denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.92 cod. proc. civ., in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ..
Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata lo avrebbe indebitamente condannato a rimborsare le spese processuali ad NOME COGNOME, non ostante la « certa sussistenza » RAGIONE_SOCIALEa falsa testimonianza da quegli posta in essere.
Al contrario, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a regolare le spese del suo rapporto processuale con il COGNOME in senso opposto, ponendole a carico del convenuto, « anche per evidenti motivi rinvenibili nel primo co mma RAGIONE_SOCIALE‘art.92 cod. proc civ., avendo lo stesso causato una deviazione RAGIONE_SOCIALE‘iter decisionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.3803/2005 ».
5.1. Anche quest’ultimo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, facendo corretta applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, mentre ha compensato le spese del grado relative al rapporto processuale tra il COGNOME e la COGNOME (che aveva proposto appello incidentale, ritenuto infondato al pari di quello principale), ha invece condannato il COGNOME medesimo a rimborsare al COGNOME le spese del grado concernenti il relativo rapporto processuale, nell’ambito del quale l’appellante era risultato totalmente soccombente.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
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Pres. COGNOME
Est. Spaziani
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distintamente liquidate -nella misura indicata in dispositivo -in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente COGNOME e del controricorrente COGNOME, con distrazione, in relazione a quest’ultimo rapporto processuale, in favore del difensore antistatario.
Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente NOME COGNOME a rimborsare alla controricorrente NOME COGNOME e al controricorrente NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendo altresì, con riguardo alle spese liquidate in favore del controricorrente NOME COGNOME, la distrazione RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in