Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22842/2020 R.G. proposto da :
NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME, con domicilio digitale in atti.
-CONTRORICORRENTE- nonché
COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-INTIMATI- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1355/2020, depositata il 20/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha evocato in giudizio l’ex marito NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, lamentando che i convenuti avevano occupato gli immobili di cui era
comproprietaria in comunione legale con l’ex coniuge (abitazione, garage e area pertinenziale in Caiazzo) e chiedendo il risarcimento dei danni per esser stata estromessa dal godimento dei beni.
L’adito Tribunale ha respinto la domanda, affermando che parte degli immobili erano stati detenuti in locazione da NOME COGNOME anche quale corrispettivo dell’ esecuzione di taluni interventi edilizi, e che nessun pregiudizio aveva subito l’attrice, la quale aveva beneficiato dell’incremento di valore del bene per effetto delle opere eseguite; il Tribunale ha rilevato inoltre che il suddetto contratto non era stato impugnato nel termine di cui all’art. 184 c.c.
L’appello di NOME è stato respinto dalla Corte distrettuale, la quale ha evidenziato che l’appellante non aveva mai richiesto la restituzione dei beni per la sua quota parte; ha aggiunto che l’immobile era detenuto dai convenuti in base ad un titolo legittimo (la scrittura del 10 luglio 1995), precisando infine che, anche a voler ritenere che le opere non fossero state affatto eseguite, il bene sarebbe stato detenuto legittimamente dai convenuti a titolo di comodato.
Il Giudice distrettuale ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno nei confronti di NOME COGNOME, osservando che l’attrice , pur essendone a conoscenza, non aveva mai impugnato l’atto con cui l’ex marito aveva concesso in godimento il cespite comune.
La cassazione della sentenza è chiesta da NOME COGNOME con ricorso in quattro motivi, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1571 e ss. e 1803 e ss. c.c..
Sostiene la ricorrente che la Corte di appello, avendo accertato la mancata esecuzione di lavori edili da parte di NOME COGNOME, non poteva ritenere che NOME COGNOME avesse concesso il bene in comodato, essendo passata in giudicato la qualificazione del contratto come locazione.
Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 99, 112, c.p.c., 1571 e ss., 1803 e ss. c.c., per aver la Corte di appello qualificato il contratto in senso difforme da quanto dedotto dagli stessi convenuti, i quali avevano sempre sostenuto che l’immobile era detenuto a titolo di locazione, e per aver definito la causa sulla base di questioni non oggetto di eccezione.
Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio, dolendosi la ricorrente che la Corte d’Appello abbia riqualificato d’ufficio il contratto senza concedere alle parti i termini di cui all’art. 101, comma secondo, c.p.c. per controdedurre sulla natura del contratto concluso da NOME COGNOME e gli altri convenuti.
Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 184 e degli artt. 1571 ss. c.c., per aver la Corte dato rilievo alla mancata impugnazione della locazione conclusa dall’ex coniuge, trascurando che la COGNOME aveva chiesto sin dal primo grado la quota parte dei frutti, domanda che non richiedeva il previo annullamento del contratto ai sensi dell’art. 184 c.p.c..
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e risultano non fondati.
La ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno causato dall’ occupazione illegittima di porzione dell’immobile da parte del cognato e della moglie di lui e per esser stata estromessa dal godimento di altra porzione ad opera dell’ex marito , imputando ai convenuti una responsabilità da fatto illecito.
Aveva poi contestato il contratto di locazione prodotto dai convenuti limitatamente alla programmata decurtazione dall’importo del canone del controvalore delle opere asseritamente eseguite dai conduttori, assumendo, al riguardo, che gli interventi erano stati realizzati da un terzo.
Tale contestazione non metteva in discussione la sussistenza della locazione, ma solo la regolazione economica del contratto.
Nulla poteva, quindi, pretendere l’attrice a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, essendo i convenuti muniti di un valido titolo di detenzione.
Era al più consentito richiedere il pagamento diretto della quota del canone spettante al comproprietario a titolo di adempimento, non per responsabilità extracontrattuale e, tuttavia, l ‘azione di pagamento non risulta introdotta in primo grado, in replica alle difese dei convenuti ai sensi dell’art. 183, comma V c.p.c., ma solo tardivamente in appello (cfr. ricorso, pag. 27), sicché legittimamente la sentenza non ne ha tenuto conto.
In conclusione, i primi tre motivi sono infondati poiché la Corte di merito, senza affatto procedere ad una diversa qualificazione del contratto concluso tra NOME COGNOME e gli altri convenuti, si è limitata a respingere le tesi difensive della ricorrente, che aveva contestato l’esecuzione degli interventi migliorativi sull’immobile, evidenziando che tali difese non ponevano in discussione e non superavano l’esistenza di valido titolo di detenzione già riscontrata dal tribunale, e che era, perciò, superflua una più precisa
qualificazione giuridica del contratto (cfr. sentenza, pag. 8), sicché non sussisteva alcun obbligo di provocare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c. .
Il quarto motivo è infondato, poiché essendo stata proposta un ‘ azione risarcitoria, la sussistenza di un valido titolo di detenzione (non impugnato ai sensi dell’art. 184 c.c. ) rendeva l’occupazione legittima , non potendo l’attrice avanzare pretese a titolo risarcitorio o pretendere il pagamento dei canoni sul presupposto della validità del contratto sulla base di una domanda di adempimento contrattuale tardivamente introdotta.
Il ricorso è, pertanto, respinto, con aggravio delle spese di lite. Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2 500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 30.10.2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME