Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11377 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
sul ricorso 27825/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ADES – ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1034/2022 depositata il 04/05/2022;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 5/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che da lei adita in riassunzione, a seguito della cassazione di una sua pregressa pronuncia, pur accogliendone il gravame in merito alla decisione di primo grado -che aveva denegato la protezione reclamata a fronte della contraffazione brevettuale messa in opera in suo danno della RAGIONE_SOCIALE confluita di seguito in RAGIONE_SOCIALE e resasi poi cedente delia propria azienda al RAGIONE_SOCIALE -ha tuttavia proceduto a liquidare il tantundem risarcitorio, senza farne peraltro carico alla cessionaria, escludendo la rivalutazione monetaria e gli interessi
compensativi, dato che il danno era stato liquidato all’attualità, restringendo l’arco temporale dell’illecito, limitato al solo periodo compreso tra il 1999 ed il 2004 ed assumendo a base di calcolo una royalty ridotta alla metà rispetto a quella indicata dalla parte.
Per la cassazione di detta sentenza la ricorrente si vale di sei motivi, illustrati con memoria, e resistiti avversariamente da controricorso e memoria delle parti intimate che si sono costituite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata per aver omesso, liquidando il danno all’attualità, di accordare, sul pregiudizio riconosciuto, rivalutazione monetaria ed interessi, quantunque in ragione della natura dell’illecito pure accertato dal decidente le voci preterite costituissero una componente del complessivo debito risarcitorio, è fondato e merita adesione nei sensi di cui si dirà, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso che è inteso a denunciare l’erroneità in parte qua dell’impugnata decisione anche in punto di diritto.
2.2. E’ ben vero che la Corte d’Appello ha, come si legge in motivazione, liquidato il danno all’attualità, con ciò volendo significare, secondo quel si insegna abitualmente circa lo statuto risarcitorio del debito da fatto illecito, che in ossequio al principio della restitutio ad integrum del danneggiato sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito (Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11899;
Cass., Sez. I, 25/02/2009, n. 4587; Cass. Sez. I, 04/08/2000, n. 10263). Sicché a stretto rigore formale il vizio denunciato non sarebbe rilevabile.
2.3. Osserva però il collegio -in questo sollecitato dall’illustrazione del motivo -che al rigore formale non corrisponde altrettanto rigore sostanziale. Liquidando, infatti, l’ammontare del danno -o meglio determinando l’equivalente monetario corrispondente alla lesione patrimoniale sofferta dal danneggiato -riconoscendolo provato solo per il periodo temporale compreso tra il 1999 ed il 2004, la corte distrettuale ha ritenuto che fosse corretto, in applicazione del principio enucleato dall’art. 86 l. inv. applicabile alla specie ratione temporis , liquidarne l’ammontare sulla base del fatturato prodottosi nel detto periodo, applicando al medesimo le royalties idealmente corrispondenti al giusto prezzo del consenso, in una misura percentuale pari, tuttavia, alla metà di quella reclamata come minimale dalla parte. Ora, posto che secondo la stima operatane dal danneggiato il danno era stato quantificato in applicazione delle royalties dal medesimo indicate nell’ammontare di euro 1.202.248,68, ne discende che, liquidando invece il danno nella somma determinata all’attualità in euro 601.124,34, la Corte distrettuale non ha affatto liquidato il danno all’attualità, ma ha liquidato il solo danno corrispondente alla lesione patrimoniale emergente, con ciò quindi omettendo di calcolare sulla base di questa le indefettibili voci corrispondenti alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi. E dunque quel vizio di omessa pronuncia che si vorrebbe cacciare fuori dalla porta finisce per rientrare dalla finestra.
3.1. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 67 cod. prop. ind. per avere la Corte d’Appello immotivatamente ed
incomprensibilmente ristretto l’arco temporale dell’illecito, circoscrivendolo al solo arco di tempo compreso tra il 1999 ed il 2004 e così comprimendo la misura del ristoro in maniera da non riparare effettivamente il torto subito, e ciò sebbene, con riferimento in particolare al periodo immediatamente successivo (2005-2009), l’attività di contraffazione fosse proseguita, come emergente dalla CTU e come non contestato ex adverso non ha pregio e va perciò disatteso, con conseguente assorbimento del quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 125 cod. prop. ind. e degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 cod. civ. per non avere la Corte d’Appello accordato il chiesto risarcimento anche con riferimento a detto periodo.
3.2. Tacitate, per vero, le doglianze di apparente rilievo giuridico, l’una, perché, il parere espresso dal consulente tecnico di ufficio non ha carattere vincolante per il giudice di merito, costituendo soltanto un elemento per la formazione del suo convincimento e, l’altra, perché l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione è funzione riservata all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, va, più in generale, osservato che la Corte d’Appello ha motivato il proprio dissenso sul punto sulla scorta della considerazione che «non è noto né allegato se e in quale misura la produzione di tannino col metodo contraffattivo sia effettivamente proseguita in epoca successiva alla documentazione contabile esibita e (quindi quale incidenza possano aver avuto sui ricavi di bilancio) e, tantomeno, vi è prova che sia continuata dopo l’inibitoria intimata nei dispositivo della sentenza di primo grado».
In ciò è ravvisabile l’espressione di un giudizio di fatto che le doglianze rappresentate con il motivo intendono sottoporre a revisione per mezzo di un rinnovato apprezzamento delle risultanze
di causa, a cui non può però accedere questa Corte non essendo essa giudice del fatto sostanziale.
E dunque la doglianza si sottrae al sindacato qui richiesto.
4.1. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente, perplessa ed oggettivamente incomprensibile relativa all’operata riduzione della royalty rispetto a quella indicata dalla deducente, sebbene questa fosse assolutamente in linea con quelle normalmente applicate nel settore produttivo di riferimento, si ché essa si espone perciò al duplice rilievo di aver acriticamente e passivamente assecondato le difese di controparte e di aver immotivatamente disposto l’operata riduzione, non ha pregio e può essere quindi disatteso.
4.2. Ancorché sul punto la motivazione adottata dal decidente risulti obiettivamente laconica, nondimeno non può dirsi sussistente il vizio denunciato, vuoi perché, più in generale, si è in presenza di una valutazione dettata dall’equità e questa fa perno sulla discrezionalità del decidente suscettibile di rimeditazione solo sotto il profilo motivazionale, vuoi perché, con più diretto riferimento alla censura, la Corte d’Appello non ha mancato di giustificare il proprio giudizio al riguardo osservando che «la percentuale di royalty ragionevole andrà determinata in diminuzione rispetto a quanto sostenuto da COGNOME, che non ha in effetti indicato i parametri (casi analoghi, indagini di mercato, ecc.) sulla base dei quali vi è giunta e in ragione delle contestazioni avversarie, particolarmente incentrate sull’effettiva attività (non RAGIONE_SOCIALEle) svolta dalla stessa COGNOME», il che, tenuto conto che il vizio denunciato si rende riconoscibile quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
contro
llo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13248; Cass., Sez. IV, 5/08/2019, n. 20921; Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105), soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
5.1. Il sesto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità in relazione ai fatti di causa del RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di cessionario dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE, negando che in relazione a ciò fosse ravvisabile un abuso del diritto, e ciò sebbene le SS.UU. con la sentenza 5054/2017 avessero ritenuto che la norma richiamata non fosse applicabile in caso di difetto di alterità tra cedente e cessionario e l’alterità facesse appunto difetto nella specie, non ha pregio e può pertanto essere disatteso.
5.2 La Corte d’Appello nel pronunciare sul punto non si è infatti discostata dal principio di diritto enunciato dalle SS.UU., che, laddove hanno escluso l’operatività dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. in quei casi in cui consta «una perdurante identità soggettiva sostanziale, se non formale – significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell’azienda, sottesa all’art. 2560 c.c.», si sono fatte interpreti di una lettura della norma che ha trovato più compiuto sviluppo nella giurisprudenza successiva, effettivamente orientata a dare seguito, come si è scritto, ad «un processo di forte revisione della normativa dell’art. 2560 c.c.». In questa chiave la figura dell’abuso di diritto non collide come sembra ritenere la deducente con il concetto di alterità enunciato dalle SS.UU., ma ne costituisce a ben vedere un corollario concettuale, si ché la teorizzazione resa possibile dalla figura a cui si è riportato il decidente non si colloca in uno scenario diverso da quello a cui
hanno fatto riferimento le SS.UU. Così impostata la questione, ne viene che, allorché la sentenza in rassegna ha escluso che nel conferimento di azienda e, segnatamente, nel ritenere non praticabile la successione nel debito perché non documentato dalle scritture sociali fosse rappresentabile un abuso del diritto, essa ha con ciò offerto una motivazione a più ampio spettro di quella intercettata dalla doglianza ricorrente, elencando minutamente a pag. 28 gli elementi istruttori rilevanti in questa direzione, il che processualmente conduce ad una duplice ostativa conclusione, ovvero, da un lato, che la censura non esaurisce tutte le ragioni della decisione e dall’altro, che il giudizio osteso dal decidente ha un’impronta fattuale che lo sottrae al sindacato qui richiesto.
In conclusione va dunque accolto il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti il secondo ed il quarto motivo di ricorso, infondato il quinto motivo di ricorso ed inammissibili il terzo ed il sesto motivo di ricorso.
Cassata, perciò, la decisione nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio in parte qua.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il quarto motivo di ricorso, infondato il quinto motivo di ricorso ed inammissibili il terzo ed il sesto motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bologna che, in altra composizione, provvederà pure alla RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 5.03.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME