Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31307 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
sul ricorso 11777/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1636/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma NOME COGNOME chiedendo la condanna generica al risarcimento del danno (patrimoniale e di immagine) cagionato dall’attività delittuosa posta in essere ai danni dell’attrice in relazione ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio commessi nell’ambito di una frode fiscale ‘carosello’ mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le circostanze di fatto esposte erano le seguenti.
Un gruppo di società estere, ‘aggregatori’ di traffico telefonico, in realtà fittizio, proveniente da utenti sparsi per il mondo richiedenti servizi telefonici ‘premium’, avevano utilizzato TIS quale fornitore della rete telefonica. Quest’ultima da un lato aveva acquistato il relativo servizio da due società italiane fornitrici del servizio ‘premium’, versando all’emissione di fattura da parte di queste ultime la relativa IVA, la quale non veniva poi versata all’Erario dalle due società italiane, dall’altro aveva ceduto il servizio alle società ‘aggregatori’ senza applicazione dell’IVA, trattandosi di società estere. In tal modo si era generato il credito IVA di TIS per complessivi Euro 298.000,00 nei confronti dell’Erario, portato in detrazione negli anni 2005, 2006 e 2007, mentre le due società italiane non avevano mai versato all’Erario l’IVA ricevuta, distraendo l’importo ricevuto su conti esteri mediante l’attività di riciclaggio svolta dall’associazione a delinquere. L’Erario aveva recuperato l’IVA per Euro 298.000.000,00, oltre sanzione e interessi (per complessivi Euro 418.000.000,00), non dalle due società cartiere italiane, ma da RAGIONE_SOCIALE. Con sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il convenuto era stato condannato per i reati di associazione a delinquere e riciclaggio, mentre RAGIONE_SOCIALE ed i suoi dirigenti erano stati assolti dall’imputazione per frode fiscale all’esito del dibattimento.
Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello TIS. Con sentenza di data 4 marzo 2020 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, condannando l’appellato al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Premise la corte territoriale, in relazione all’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., che l’atto di appello censurava specificatamente la ratio della decisione di primo grado, evidenziando che il COGNOME aveva contributo all’avvio della frode IVA di cui RAGIONE_SOCIALE era stata vittima ed agevolato poi la continuazione della frode. Aggiunse, sempre in via preliminare, in relazione all’eccezione di mancata impugnazione di ratio decidendi (‘la stessa imputazione per riciclaggio a carico del COGNOME implicitamente esclude che questo potesse essere considerato responsabile, anche in concorso, del reato presupposto di frode IVA’, aveva affermato il primo giudice), che, contrariamente a quanto osservato dall’appellato, il Tribunale aveva affermato che del danno provocato dai reati fine dovevano rispondere anche gli associati a delinquere e che non sussistevano elementi sufficienti per affermare che la partecipazione al reato fine di cui all’art. 648 bis cod. pen. fosse stata tale da determinare il verificarsi del danno, ratio specificatamente impugnata. Premise ancora che non vi era giudicato per asserita acquiescenza all’ordinanza di inammissibilità della costituzione di parte civile di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio penale, per avere TIS espletato il ruolo di cassa da cui estrarre la liquidità per il successivo riciclaggio, sia perché si trattava di provvedimento non impugnabile e non tale da pregiudicare l’esercizio dell’azione risarcitoria in sede civile, sia perché, nel merito, la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso a suo vantaggio da un amministratore o dipendente, non escludeva che la condotta dell’autore del reato potesse aver
procurato un danno all’ente e non vi era pertanto motivo per escludere che l’ente potesse rivalersi per il ristoro dei danni sui propri amministratori ed i terzi concorrenti nel reato.
Premesso che il giudice civile poteva liberamente apprezzare le prove raccolte in un diverso giudizio, anche fra parti diverse, nonché la sentenza adottata da diverso giudice, osservò quindi la corte territoriale che il COGNOME, come da capo di imputazione, aveva avuto un ruolo organizzativo e dirigenziale nell’associazione a delinquere finalizzata alla emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ed al riciclaggio (nell’ordinanza del GIP del febbraio 2010 il COGNOME era stato descritto come la vera mente finanziaria del gruppo criminale). Aggiunse che, mentre la dichiarazione IVA infedele di TIS per l’anno 2005 era stata presentata prima dell’attivo coinvolgimento del COGNOME nella frode, la dichiarazione infedele per l’anno 2006, che aveva cagionato il danno patrimoniale e quello di immagine per l’inevitabile clamore mediatico, era stata presentata quando l’attività criminosa dell’appellato nell’ambito dell’associazione criminale era già stata esplicata per circa un anno. Osservò infine che la circostanza che gli amministratori di TIS, prosciolti, non fossero stati compartecipi dell’associazione criminosa, ma vittime inconsapevoli della frode, confermava la legittimità della pretesa dell’appellante.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di sei motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, trascrivendo i motivi di
appello, che l’atto di impugnazione per un verso non indica per ciascun motivo le parti della sentenza da sottoporre a gravame, per l’altro non illustra le ragioni critiche alla motivazione della decisione impugnata, essendosi l’appellante limitata a riproporre la propria (errata) interpretazione del materiale probatorio (le indagini penali).
Il motivo è infondato. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., il ricorrente non ha specificatamente indicato il contenuto dell’atto di impugnazione che precede l’indicazione dei motivi per cui non è possibile scrutinare la censura avente ad oggetto l’assenza della parte volitiva.
Quanto alla censura avente ad oggetto la parte argomentativa in confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, va rammentato che , ai fini dell’impugnazione, non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo, Cass. Sez. U. n. 36481 del 2022). I motivi di appello, alla luce della trascrizione cui ha provveduto il ricorrente, evidenziano l’articolazione dei fatti secondo la prospettazione della parte appellante, argomentata in contrasto all’apprezzamento del giudice di prime cure. Si tratta di sufficiente indicazione degli argomenti che la parte appellante ha inteso spendere a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare sulla seguente eccezione di acquiescenza ad una parte della decisione: l’appellante, dopo avere rilevato la correttezza in diritto della motivazione del primo giudice
nella parte in cui si afferma che l’imputazione per riciclaggio implicitamente esclude la responsabilità per il reato di frode fiscale, ha omesso di censurare l’esclusione di quest’ultima responsabilità ed inoltre ha omesso di impugnare l’affermazione di esclusione che il convenuto avesse concordato con altri il reinvestimento di capitali all’estero in data antecedente la commissione della frode.
Il motivo è inammissibile. Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154 del 2018; n. 10422 del 2019). La parte ha pertanto l’onere di proporre la denuncia della specifica violazione processuale (nella specie la prestata acquiescenza in sede di impugnazione) e non limitarsi, come invece ha fatto l’odierno ricorrente, a denunciare l’omessa pronuncia sulla eccezione.
In ogni caso il giudice di appello ha espressamente pronunciato sulla eccezione. In particolare, ha evidenziato che la ratio decidendi in questione è stata impugnata, chiarendo che il contenuto della detta ratio non è quello individuato dall’appellato. Il Tribunale, secondo la corte territoriale, ha affermato che del danno provocato dai reati fine dovevano rispondere anche gli associati a delinquere e che non sussistevano elementi sufficienti per affermare che la partecipazione al reato fine di cui all’art. 648 bis cod. pen. fosse stata tale da determinare il verificarsi del danno. Questa ratio , come si è detto, è stata secondo il giudice del merito impugnata.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1253, 1303 e 1299 cod. civ., 100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, rispondendo l’ente in base all’art. 5 d. lgs. n. 231 del 2001 per il fatto proprio ai sensi dell’art. 2043, e dovendo quindi RAGIONE_SOCIALE essere ritenuta responsabile o corresponsabile del danno causato dai
suoi amministratori, si è verificata l’estinzione dell’obbligazione risarcitoria per confusione (art. 1253), da cui la carenza di interesse di TIS.
Il motivo è inammissibile. La censura è formulata in termini di estinzione dell’obbligazione risarcitoria per confusione, essendosi riunita in TIS, secondo la prospettazione del ricorrente, la qualità del creditore con quella del debitore. Alle spalle di questa, peraltro equivoca (TIS, originariamente creditrice del debito risarcitorio, sarebbe poi diventata debitrice), formulazione di una violazione di diritto, si cela la diversa questione del nesso di causalità, secondo cui la società danneggiata sarebbe in realtà autrice, o co-autrice, del danno evento. Formulata in tali termini la censura rifluisce nel giudizio di fatto in ordine al soggetto cui sarebbe imputabile il danno, che è profilo come tale non sindacabile in sede di legittimità e riservato al giudice del merito.
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 21 d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’obbligo restitutorio per RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’Erario è sorto non per effetto delle fatture emesse dalle società ‘cartiere’ italiane, ma a causa della registrazione delle fatture e della detrazione IVA operate da RAGIONE_SOCIALE con la consapevolezza che le operazioni sottese erano inesistenti (o comunque NOME avrebbe dovuto, prima di svolgere le dette operazioni, verificare l’effettiva esecuzione delle operazioni). Aggiunge che i magistrati penali hanno accertato il ruolo attivo di NOME nella realizzazione della ‘frode fiscale’ e che la domanda era inammissibile anche alla luce dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Il motivo è inammissibile. Al di là del riferimento in rubrica all’art. 112 cod. proc. civ., il contenuto della censura aggredisce la pronuncia della corte territoriale, e non denuncia un’omissione di pronuncia. Anche in questo caso il motivo impinge nel giudizio di fatto, evocando una – inammissibile nella presente sede di legittimità -indagine di merito in ordine al nesso eziologico del danno in relazione al quale è stato domandato il risarcimento. Va poi rammentato che l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto (fra le tante Cass. n. 27123 del 2006). In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. , il ricorrente ha omesso di indicare specificatamente se l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata nel processo di merito.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 116 cod. proc. civ., 2729 cod. civ., 192, 273, 444, 651 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha svolto deduzioni interpretative dall’enorme materiale probatorio formatosi nel corso delle indagini preliminari nel procedimento penale, annettendo valore di prova decisiva ad elementi meramente indiziari, senza verificare la concordanza degli elementi presuntivi, e trascurando l’ulteriore materiale probatorio. Aggiunge che il giudice di appello ha inoltre considerato alla stregua di provvedimenti irrevocabili l’ordinanza di custodia cautelare e la sentenza di primo grado del Tribunale penale, la quale non fa stato nel giudizio civile. Osserva ancora che la sentenza dibattimentale, non irrevocabile, è stata emessa a carico di terze persone (nei confronti del ricorrente era stata applicata la pena su richiesta), senza che il COGNOME avesse partecipato al relativo giudizio e senza
che si sia difeso, con palese violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo è inammissibile. Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 21961 del 2010, 24028 del 2009). La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione, sicché rimane estranea al vizio denunciabile in Cassazione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla valutazione delle risultanze processuali una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553 del 2021).
Con riferimento ai provvedimenti resi in sede penale, la censura è eccentrica rispetto alla decisione impugnata , non avendo quest’ultim a
attribuito a quei provvedimenti un’efficacia di giudicato nel presente giudizio, ma essendosi limitata a considerarli prova atipica. Quanto alla valutazione di tali prove atipiche, la censura è poi inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. n. 2947 del 2023).
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 278, 187 e 189, 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 40 cod. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, essendo sorto l’obbligo restitutorio in favore dell’Erario a causa della condotta della stessa TIS, la corte territoriale doveva rilevare, anche d’ufficio, il difetto di legittimazione passiva del COGNOME. Aggiunge che non ricorrevano i presupposti della condanna generica, ed in particolare l’incertezza circa il quantum , essendo quest’ultimo agevolmente e immediatamente dimostrabile.
Il motivo è infondato. Con la prima censura si denuncia il mancato rilievo del difetto di legittimazione passiva, ma in realtà il contenuto del motivo, nel quale nuovamente si ascrive il danno alla condotta della stessa danneggiata, è da riferire al difetto di titolarità passiva
del rapporto dedotto in giudizio, che, nei termini indicati, attiene all’indagine di merito riservata alla corte territoriale.
La seconda censura è infondata. Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata “ab origine” all’accertamento del solo “an debeatur”, con riserva di accertamento del “quantum” in un separato giudizio; nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell’art. 278 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 29862 del 2022).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2023