Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29575/2021 R.G. proposto da :
NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
ricorrente incidentale-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 520/2021 depositata il 15/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiamò in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno AVV_NOTAIO NOME, COGNOME NOME, proprietari del fondo limitrofo, lamentando che i convenuti, tramite la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avevano realizzato sul fondo vicino una serie di interventi finalizzati alla costruzione di due fabbricati. Essendo derivati dall’intervento danni al proprio fondo, chiese la condanna dei conventi al risarcimento del danno. In corso di causa propose istanza cautelare per ottenere i provvedimenti immediati atti a evitare il pericolo. L’istanza cautelare è stata accolta e il provvedimento positivo è confermato in sede di reclamo e infine con la sentenza emessa nel giudizio di merito.
In particolare, i convenuti sono stati condannati al rifacimento del muretto di contenimento posto subito a monte del fabbricato dell’attore , nonché al risarcimento del danno riferito alla produzione agricola dell’orto familiare, liquidato nella somma di € 3.000,00.
La Corte d’appello di Salerno, adita dai soccombenti, ha riformato in parte la decisione; essa ha posto le spese del rifacimento del muro a carico di entrambe le parti in ragione di ½ ciascuno, riducendo nella stessa misura l’entità del risarcimento del danno per la produzione.
La sentenza ha richiamato l’accertamento fatto nel procedimento penale (poi archiviato) dal tecnico nominato dal pubblico ministero, il quale era giunto alla seguente duplice conclusione; a) le modifiche realizzate dai convenuti non avevano aggravato il ruscellamento delle acque generato dalla stessa posizione del terreno dell’attore; b) il dissesto del muro di contenimento dipendeva da ‘deficienze’ costruttive del medesimo. Tuttavia, secondo il giudice d’appello, ciò non bastava ad escludere la responsabilità dei convenuti. Infatti, sulla scorta della consulenza tecnica eseguita nel giudizio civile, era stato accertato che essi, nell’eseguire l’intervento, non si erano attenuti alle prescrizioni del geologo, giustificandosi, pertanto, la loro responsabilità nella causazione del danno.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
AVV_NOTAIO COGNOME ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso COGNOME domenica, quale erede di COGNOME NOME.
La RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente incidentale, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
Il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione di norme e principi di diritto e difetto di motivazione. Si sostiene che la Corte di merito non avrebbe potuto discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha richiamato il ragionamento del consulente del PM, secondo il quale il dissesto del muro di contenimento, denunziato dall’attore, non era in connessione causale con le modifiche apportate dai convenuti, dipendendo dalle caratteristiche costruttive del muro stesso.
Tale rilievo, idoneo teoricamente a escludere la responsabilità dei convenuti, non è recepito dalla Corte d’appello, la quale ha individuato nelle caratteristiche del muro solo un fattore del suo dissesto, concorrente con le conseguenze delle opere realizzate dai convenuti senza osservare le cautele suggerite dal geologo. Essa ha quindi applicato il principio del concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c.
Le considerazioni proposte dalla Corte territoriale, in linea di principio, non incorrono in alcun errore di diritto, dovendosi riconoscere la configurabilità del concorso tra la colpa presunta del proprietario di immobili, ex art. 2053 c.c., e la colpa accertata in concreto del danneggiato, il quale con la propria condotta abbia agevolato od accelerato la rovina dell’immobile o di parte di esso (Cass. n. 5786/1998; n. 19975/2005). «Posto che non sussiste incompatibilità tra la responsabilità oggettiva del proprietario di edificio per il danno causato dalla rovina (anche parziale) dello stesso ed il concorso del fatto colposo del danneggiato (ai fini della cui configurazione è sufficiente la mera colpa generica, non occorrendo necessariamente la violazione di un obbligo giuridico), nel caso in cui, a seguito di valutazione di
esclusiva competenza del giudice di merito, rimanga accertato che nella produzione dell’evento dannoso abbiano concorso le due cause, il suddetto giudice deve ridurre la misura del risarcimento, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate» (Cass. n. 1002/2010),
Nello stesso tempo è stato chiarito che costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dall’art. 1227, comma 1, c.c., l’accertamento della sussistenza e del grado della colpa del danneggiato ( Cass. n. 24920/2024). D’altra parte, l’accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, è insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l’espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono (Cass. n. 12676/2024).
In rapporto a tali principi la sentenza è esente dalle censure mosse dal ricorrente, le quali sono, in ultima analisi, giustificate in base all’assunto che il giudice d’appello non avrebbe potuto discostarsi dalla consulenza tecnica. Tale assunto, però, è privo di ogni giustificazione. È pacifico, infatti, che nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum , in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da
proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 17757/2014).
Tale onere è stato ampiamente assolto dalla decisione impugnata, come risulta dalla sintesi di essa operata in narrativa, essendo pertanto la stessa incensurabile in questa sede.
2. Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell’art. 115 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c. con conseguente nullità della decisione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che la Corte ha posto a fondamento della decisione una consulenza svolta in sede penale, che costituisce allegazione difensiva, priva di valore probatorio.
Il motivo è infondato. Al riguardo, è sufficiente richiamate i seguenti principi, senza che occorra aggiungere altro: «il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell’ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi» (Cass. n. 15714/2010).
«Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice» (Cass. n. 15593/2023; n. 26550/2011).
3. Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2043 e segg., 2055 e 2056 c.c. La sentenza è censurata per avere la
Corte d’appello utilizzato la consulenza tecnica d’ufficio anche per la prova dei fatti posti a fondamento della domanda (dilavamento, destinazione del fondo a orto e la produzione dell’orto stesso), che spettava all’attore provare, mentre il consulente competeva solo accertare la causa del dilavamento.
Il motivo è infondato. Benché le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnico di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice fare ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695/2013; n. 1190/2015; n. 13736/2020).
In forza di tale principio, sia il dilavamento sia la destinazione del fondo a orto, costituivano accertamenti demandabili al consulente tecnico sulla base del principio sopra indicato, mentre per quanto attiene alla prova del danno alla produzione, il motivo pone una censura priva di autonomia rispetto a quella proposta con il terzo motivo, restando pertanto in esso assorbita.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2055, 2058, 1223, 1226, 1227 2697 e 2041 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente incidentale la condanna relativa al rifacimento del muro, così come pronunziata (costruzione del muro in calcestruzzo, con vespaio e con adeguato drenaggio) sulla scorta delle modalità indicate nella relazione di consulenza di ufficio, è
illegittima, poiché essa consiste nella realizzazione di un’opera qualitativamente del tutto diversa da quella preesistente esistente (senza fondazione, in mattoni di lapillo e senza drenaggio). La Corte d’appello ha così avallato un’ indebita locupletazione del proprietario, che non avrebbe potuto ottenere un risarcimento del danno superiore al valore del vecchio muro. Si sottolinea che, in questi casi, è preclusa la stessa possibilità della condanna al risarcimento del danno in forma specifica.
Il motivo è fondato. Si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c., quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente (Cass. n.15875/2013). Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione (Cass. n8052/2003).
Il risarcimento del danno non può mai produrre un arricchimento del danneggiato rispetto alla situazione patrimoniale preesistente al fatto illecito. Pertanto, se il proprietario di un bene danneggiato dal fatto illecito altrui provveda a ripararlo prima di avere incassato il risarcimento, egli non potrà pretendere la rifusione dell’intera somma spesa per la riparazione, ove questa sia stata eccessiva in riferimento alle caratteristiche del bene danneggiato, ovvero se,
per effetto della riparazione, il bene danneggiato abbia acquistato maggior pregio (Cass. n. 8992/2012). È stato ancora chiarito che nella concreta determinazione del danno risarcibile, è consentito al giudice di tener conto degli aspetti positivi derivanti come conseguenza immediata dalla disposta reintegrazione del diritto offeso, ove questa vada oltre il risarcimento della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato (Cass. n. 8062/2001). Così, in caso di pericolo di rovina di un edificio il risarcimento deve essere commisurato al costo dei lavori occorrenti per eliminare il pericolo stesso, ove ciò sia possibile. Se, invece, non lo sia, occorre stabilire il valore corrente dell’edificio nel momento in cui il pericolo di rovina e stato scoperto all’esclusivo fine di commisurare il risarcimento alla spesa necessaria per realizzare nello stesso luogo un altro edificio di pari valore (Cass. n. 1853/1968).
La Corte d’appello non si è attenuta a tali principi. Essa ha preso a parametro l’accertamento compiuto dal consulente tecnico in ordine alle opere occorrenti per ovviare in via definitiva agli inconvenienti, mentre i principi sopra indicati imponevano di commisurare la pronunzia di condanna nei limiti delle caratteristiche del bene danneggiato.
5. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226, 1227, art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura posta con il motivo in esame consiste essenzialmente in ciò: mancando la prova del danno, non c’erano i presupposti della liquidazione equitativa.
Il motivo è fondato. In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta
un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. n. 341/2025).
L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass, n. 5090/2016).
Nel caso in esame la sentenza, nonostante la esistenza in appello di specifica censura, si limita a operare, rispetto al quantum liquidato dal primo giudice, la medesima riduzione proporzionale applicata per il muretto, senza spendere neanche una parola sui criteri impiegati per far luogo alla liquidazione.
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale comportano l’assorbimento della censura di cui al terzo motivo del ricorso principale, riguardante la liquidazione delle spese di lite.
In conclusione, sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; è assorbito il terzo motivo del ricorso principale; sono rigettati i restanti motivi del ricorso principale e incidentale.
La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame in applicazione dei principi sopra indicati e liquiderà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale; rigetta i restanti motivi del ricorso principale e incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso incidentale accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME