Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28289 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28289 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
R.G.N. 24280/20
C.C. 19/09/2023
Transazione -Risoluzione -Risarcimento danni
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24280NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Fermo, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
Comune di RAPAGNANO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro -tempore , rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 87 del 13 ottobre 2020, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Porto Sant’Elpidio INDIRIZZO INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1822/2019, pubblicata il 24 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del controricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2012, COGNOME NOME conveniva, davanti al Tribunale di Fermo, il Comune di Rapagnano per sentire pronunciare la risoluzione della transazione sottoscritta dalle parti il 22 febbraio 2001, per inadempimento del Comune, con la condanna dello stesso Comune al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in euro 10.000,00 o da liquidarsi in esito alle risultanze dell’espletanda istruttoria o in via equitativa.
Al riguardo, l’attore esponeva: che, in forza della raggiunta transazione, l’Ente RAGIONE_SOCIALE si era obbligato alla realizzazione di opere e manufatti contro la cessione e il trasferimento in permuta delle aree interessate dall’originario contenzioso; che nondimeno il Comune, nonostante il lungo tempo trascorso e i numerosi solleciti rivolti, non aveva adempiuto alle obbligazioni previste, a suo carico, nell’atto di transazione, ossia allo smaltimento della condotta idrica che passava sulla proprietà COGNOME, alla redazione di un tipo di frazionamento e all’indicazione di un notaio per la stipula dell’atto di permuta.
Si costituiva in giudizio il Comune di Rapagnano, il quale resisteva alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione della transazione per inadempimento dell’attore, il quale non aveva provveduto al
rivestimento del muretto di contenimento in cemento armato con mattoni vecchi di recupero e alla realizzazione di una recinzione metallica da posare sul muro, con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da quantificarsi in euro 20.000,00 o da liquidarsi in esito alle risultanze della espletanda istruttoria oppure in via equitativa. In subordine, chiedeva che fosse accertata l’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della manifestata volontà di entrambe le parti di non darvi esecuzione, con la condanna alla restituzione delle somme impegnate per l’esecuzione dell’opera.
Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello e testimoniale.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 333/2015, depositata il 25 marzo 2015, in accoglimento della domanda di parte attrice, pronunciava la risoluzione della transazione per inadempimento del Comune di Rapagnano e condannava il Comune al pagamento, in favore di COGNOME NOME, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 10.000,00 equitativamente determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
In specie, la pronuncia di prime cure deduceva: che, nonostante il lungo tempo decorso, il Comune di Rapagnano non aveva provveduto a smaltire la condotta idrica che attraversava la proprietà COGNOME, a redigere il frazionamento e ad indicare un notaio al fine di procedere alla stipulazione dell’atto di permuta; che, per contro, il COGNOME non aveva ancora rivestito in mattoni la parete esterna del muretto, né installato la rete metallica; che tuttavia non trovava riscontro nell’atto di trans azione che la
stipulazione dell’atto di permuta fosse subordinata al compimento del rivestimento del muretto e alla realizzazione della recinzione metallica, né appariva sensato che le obbligazioni poste a carico del Comune fossero disposte solo all’esito dell’effettuazione delle opere rimesse al COGNOME, opere, queste ultime, non essenziali rispetto all’economia generale dell’accordo; che il danno poteva essere quantificato nella misura di euro 10.000,00, corrispondente all’importo di euro 1.000,00 per ogni anno di inadempienza del Comune agli obblighi assunti.
2. -Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2015, il Comune di Rapagnano proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando: 1) che dalla prova orale assunta non sarebbe affatto emerso che la transazione non fosse stata attuata per inadempimento dell’Ente RAGIONE_SOCIALE; 2) che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere esclusa la gravità dell’inadempimento, poiché, nel disciplinare la transazione, le parti avevano inteso attribuire valore primario ed essenziale alle clausole ivi contenute, sicché il comportamento posto in essere dal COGNOME avrebbe inciso in modo rilevante sull’equilibrio negoziale, facendo venir meno l’interesse del Comune alla successiva stipula dell’atto di permuta delle aree interessate; 3) che la liquidazione equitativa del danno sarebbe avvenuta in spregio al principio di sussidiarietà, avendo l’equità funzione integrativa e non sostitutiva.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione COGNOME NOME, il quale chiedeva che l ‘appello fosse rigettato.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado impugnata, all’esi to della conferma della declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento del Comune, rigettava la domanda di risarcimento dei danni invocati da COGNOME NOMENOME
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che la liquidazione equitativa del danno presupponeva l’esistenza di un nocumento oggettivamente accertato e attribuiva al giudice di merito, non già un potere arbitrario, ma una mera facoltà di integrazione in via equitativa dell a prova semipiena circa l’ammontare del danno; b ) che, pertanto, detta liquidazione non aveva natura sostitutiva, poiché non poteva sopperire alle carenze o alle decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, tanto colpevoli quanto incolpevoli; c ) che, nella fattispecie, dall’istruttoria svolta era emersa soltanto la reciproca inadempienza delle parti, a fronte della quale il COGNOME non aveva dimostrato l’esistenza oggettiva di un danno riparabile, non desumibile ex se dall’accertato inadempimento del Comune, né era stato provato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio economico e il detto inadempimento, poiché l’attore non aveva offerto neanche gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire l’apprezzamento equitativo del danno.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, COGNOME NOME.
L’intimato Comune di Rapagnano ha resistito con controricorso.
4. -Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa ai sensi de ll’art. 380 -bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c., in quanto il collegio della Corte di merito che aveva pronunciato la sentenza impugnata era composto anche da un giudice ausiliario, che ne era stato relatore ed estensore.
La composizione collegiale, in attuazione della disciplina relativa alla nomina, allo stato giuridico e alle funzioni dei giudici ausiliari, avrebbe violato le previsioni di cui agli artt. 3, 25, 106, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui erano conferite al giudice ausiliario stabilmente e non eccezionalmente funzioni di giudice collegiale in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte, in spregio al principio che limitava lo svolgimento delle funzioni onorarie alle mere supplenze, come da pronunce della Corte cost. n. 156/1963, n. 99/1964 e n. 103/1998.
1.1. -Il motivo è infondato.
Infatti, quanto alla compatibilità delle norme sull’integrazione dei collegi giudicanti d’appello con i principi costituzionali indicati dal ricorrente, la Corte cost. (Sentenza n. 41 del 17/03/2021) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale differita a decorrer e dal 31 ottobre 2025 di tale normativa, con la conseguenza -rispetto al caso di specie -che la costituzione del collegio giudicante, cui ha partecipato, in qualità di relatore ed estensore, un giudice ausiliario, non è inficiata da alcun vizio, tale da compromettere la validità della sentenza.
Segnatamente, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69/2013, conv., con modif., in legge n. 98/2013, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017.
Al riguardo, il Giudice delle leggi ha rilevato che le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione istituiscono e disciplinano, nell’ambito della magistratura onoraria, la nuova figura dei giudici ausiliari d’appello, conferendogli lo status di componenti dei collegi. Senonché esse -nella parte in cui rispettivamente prevedono la nomina di un numero complessivo massimo in origine determinato in 400 giudici ausiliari (art. 63), entro il limite di 40 per ufficio (art. 65), per cinque anni prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, seguendo il procedimento contemplato per la nomina (art. 67), e salva la conferma annuale (art. 71) e la limitazione di cui all’art. 62, fermo restando che i giudici togati costituiscono la maggioranza del collegio, del quale può fare parte un solo giudice ausiliario (art. 68), prevedendo garanzie della loro autonomia e imparzialità (artt. 69 e 70), cosicché essi acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari (art. 72) -violano il parametro evocato, il quale delinea un sistema generale di reclutamento mediante pubblico concorso, come strumentale all’indipendenza della magistratura, non diversamente dalla garanzia dell’inamovibilità (art. 107, primo comma, Cost.), evitando ogni
discriminazione, anche di genere, e assicurando la qualificazione tecnico-professionale.
Nondimeno, la Consulta, una volta accertata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, ha valorizzato l’esigenza di tener conto dell’innegabile impatto complessivo della decisione sull’ordinamento g iurisdizionale e sul funzionamento della giustizia nelle corti d’appello, visto l’apporto dei giudici ausiliari allo smaltimento o al contenimento dell’arretrato del contenzioso civile. Sicché la declaratoria di illegittimità è stata resa compatibile con l ‘obiettivo di lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo volto ad assicurare la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale.
A tal fine la reductio ad legitimitatem è stata effettuata con la sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire, prescrizione limitativa possibile nell’attuale contesto normativo, che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116/2017), la cui completa entrata in vigore è già stata differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) e che è stata oggetto di iniziative di ulteriore riforma all’esame del Parlament o, così riconoscendo alla disciplina censurata -per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale -una temporanea tollerabilità costituzionale.
Per l’effetto, secondo la Corte cost. (Sentenza n. 41 del 17/03/2021), l’esercizio da parte di un magistrato onorario, seppur in via eccezionale e transitoria -di attività giurisdizionale
collegiale è compatibile con la prescrizione dell’art. 106, secondo comma, Cost., nei limiti in cui lo svolgimento delle funzioni collegiali avvenga in via eccezionale e temporanea, dovendosi trattare pur sempre di un’assegnazione precaria e occasionale, riferita a singole udienze o singoli processi, al fine di scongiurare il rischio dell’emergere di una nuova categoria di magistrati.
Ha proseguito il Giudice delle leggi, osservando che, a fronte della violazione dei parametri evocati nel sindacato di legittimità costituzionale, è possibile che sussistano altri valori costituzionali di pari -e finanche superiore -livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia.
1.2. -Alla luce del richiamato quadro normativo -seppure come rivisitato dall’int ervento del Giudice delle leggi -, deve ritenersi, come è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che la partecipazione del giudice ausiliario al collegio presso la Corte d’appello e alla decisione con la correlata nomina quale relatore e la conseguente stesura della pronuncia -non ha inciso sulla regolare costituzione dell’organo giudicante, ex art. 158 c.p.c., né ha determinato la nullità dell’attività giurisdizionale espletata, in quanto essi incontestabilmente appartengono all’ufficio giudiz iario presso cui prestano la loro opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23605 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 22415 del 05/08/2021).
Occorre, all’uopo, tenere conto che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in
essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, il che non è nel caso di specie, per quanto anzidetto.
Pertanto, i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati (e sempre nei limiti temporali indicati).
Neppure è richiesto, ai sensi dell’art. 43 -bis del r.d. n. 12/1941, che sia documentata la situazione legittimante l’assegnazione al giudice onorario del lavoro giudiziario, atteso che il presupposto dell’ ‘impedimento o mancanza dei giudici ordinari’, previsto dalla norma, risulta integrato anche dalla mera insufficienza degli organici, essendo attribuita alla magistratura onoraria una funzione suppletiva ed il suo impiego costituendo una misura apprezzabile nell’ottica di un’efficiente amministrazione della giustizia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2047 del 24/01/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22845 del 09/11/2016).
2. -Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., per avere la Corte distrettuale riformato la sentenza di prime cure, ritenendo che non potesse essere riconosciuto il risarcimento del danno, conseguente all’inadempimento del contratto di transazione concluso tra le parti, per difetto di prova circa la ricorrenza di un pregiudizio risarcibile, con la conseguente impossibilità di liquidarlo in via equitativa.
Sicché l’istante obietta che l’accertato inadempimento prolungatosi per oltre 10 anni avrebbe dimostrato l’impossibilità per il COGNOME di diventare proprietario dell’area posta tra la
recinzione e l ‘attuale confine, in violazione dell’art. 2, lett. e), della transazione; e, per converso, il Comune avrebbe occupato l’area di proprietà del COGNOME, al fine di completare i lavori in realtà mai eseguiti -, come comprovato dal tenore dell’art. 4 della citata scrittura.
Per l’effetto, ad avviso del ricorrente, la violazione del diritto del COGNOME di poter disporre del proprio terreno, occupato solo sulla base dell’accordo in virtù del quale il Comune avrebbe completato i lavori, così come la speculare preclusione della facoltà di diventare proprietario e utilizzatore dell’area che avrebbe dovuto essere trasferita in forza dell’art. 2, lett. e), della transazione, avrebbe costituito una condotta idonea a cagionare un danno ex se , da liquidarsi in via equitativa.
2.1. -La censura è infondata.
E tanto perché, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato: c.d. danno figurativo), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Ed infatti, quanto al risarcimento del danno derivante dall’indisponibilità di un immobile, il danno emergente
presuppone l’allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e -solo all’esito esso può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento, alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Di tali oneri di allegazione non vi è traccia, sicché correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la dimostrazione dell’esistenza ( an ) del danno potesse desumersi in re ipsa dall’inadempimento del Comune e a fortiori che si potesse far ricorso alla liquidazione in via equitativa (equità giudiziale di tipo correttivo e integrativo e non già sostitutivo) del suo ammontare ( quantum ).
In difetto di alcuna allegazione e prova offerta circa l’integrazione del danno, dunque, la liquidazione equitativa era impedita.
E ciò conformemente al consolidato orientamento nomofilattico secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall’art. 2056 c.c.) presuppone ch e, a fronte dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di ri ferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n.
18795 del 02/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018).
3. -In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda