Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2031 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 2031 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23414/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME
-intimata-
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE PAVIA n. 657/2020 depositata il 24/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME ha acquistato online un biglietto aereo emesso dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), per il volo da Milano Malpensa a Marrakech, per il 30 settembre 2017.
Il volo è arrivato con ritardo, e, per tale inadempimento, la cliente ha citato in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE presso il Giudice di Pace di Pavia, luogo di sua residenza, davanti al quale ha chiesto sia il risarcimento dei danni forfettari e ‘strandardizzati’, ed in particolare dei danni da compensazione pecuniaria (400 euro) e quelli per violazione di assistenza (150 euro), sia il risarcimento del danno non patrimoniale individuale (400 euro)
2.- La RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito, in favore di quello di Busto Arsizio, che è il luogo in cui la società ha la sua sede italiana (presso l’aeroporto di Milano Malpensa).
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
3.Il Giudice di Pace di Pavia ha accolto l’eccezione di incompetenza, in favore di quella del Giudice di Pace di Busto Arsizio, ma questa decisione, su appello della Merlano, è stata riformata dal Tribunale di Pavia, che, oltre ad affermare la competenza propria, ha accolto la domanda nel merito, sul presupposto che, da un lato, il ritardo era pacifico, e che, per altro verso, la compagnia non aveva allegato alcuna causa a lei non imputabile.
4.- Questa decisione è qui impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di ricorso. L’intimata non si è costituita.
Il PG ha chiesto il rigetto dei primi due motivi e l’accoglimento del terzo.
Ragioni della decisione
1.- La ratio della decisione impugnata.
Il giudice di merito premette che, con la domanda introduttiva, viene richiesto il risarcimento di due tipi di danni: a) quelli forfettari previsti dal diritto della Unione europea, ed in particolare dal Reg. 261 del 2004; b) quelli individuali, ossia i danni non patrimoniali, che invece sono risarcibili per l’inadempimento contrattuale, e la cui disciplina, quanto alla individuazione del giudice, è rimessa alla Convenzione di Montreal sul trasporto internazionale.
Osserva poi il giudice che, mentre per il primo tipo di danno, il giudice competente è in alternativa quello del luogo di partenza oppure quello del luogo di destinazione; per il secondo tipo di danno, si applica la Convenzione di Montreal, la quale prevede alcuni criteri alternativi, come il domicilio del vettore, la sua sede principale, il luogo in cui comunque il vettore ha una impresa, il luogo di destinazione.
In base a tali criteri, il Tribunale ha ritenuto dunque che la competenza fosse sua, in quanto il luogo in cui RAGIONE_SOCIALE ha l’impresa che ha stipulato è quella in cui il contratto si è concluso, e sulla scorta di un precedente di questa Corte a Sezioni Unite, tale luogo si identifica con il domicilio dell’acquirente.
2.- Questa ratio è contestata dalla compagnia aerea con il primo motivo di ricorso, con cui si prospetta violazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal.
La tesi è la seguente.
In base a tale Convenzione, che qui è applicabile in quanto, oltre ai danni forfettari previsti dal diritto della Unione Europea, viene chiesto il risarcimento del danno non
patrimoniale contrattuale, tra i criteri di individuazione della competenza, si annovera altresì quello cui ha fatto ricorso il giudice di merito, ossia il luogo in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto, la quale si trova a Busto Arsizio ( rectius, nel circondario) e non a Pavia.
La tesi secondo cui per luogo in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto si deve intendere quella del domicilio del passeggero, è infondata, ed è arbitraria: vero che l’hanno sostenuta le Sezioni Unite 18257/ 2019, ma per individuare la giurisdizione, non la competenza. E comunque questa tesi è smentita dalla successiva decisione della Corte di Giustizia del 2019 (C- 213/ 2018).
Del resto, luogo in cui la compagnia aerea ha la sua impresa in Italia, non vuol dire luogo in cui si è perfezionato il contratto.
2.- Con il secondo motivo si chiede di rimettere la questione, in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia: secondo la ricorrente, ove si volesse ritenere che per luogo in cui si trova la sede dell’impresa si debba intendere il luogo in cui si è concluso il contratto, tale interpretazione dovrebbe essere verificata come compatibile con il diritto della Unione Europea.
3.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.
I criteri di cui alla Convenzione di Montreal servono non solo ad individuare la giurisdizione, ma altresì la competenza interna (Cass. 24632/ 2020).
Tra quei criteri v’è il luogo in cui la compagnia aerea ha ‘una impresa che ha provveduto a stipulare il contratto’.
Questa Corte a Sezioni Unite, in due occasioni, (n. 18527 / 2019 e 3561/ 2020) ha ritenuto che, in caso di contratto stipulato online, per luogo in cui la compagnia ha una impresa si deve intendere il domicilio dell’acquirente, poiché quello è il luogo in cui si è perfezionato il contratto.
Le Sezioni Unite hanno al riguardo precisato che tale criterio vale ai fini dell’individuazione non solo della giurisdizione ma anche della competenza, e si deve pertanto confermare la sentenza impugnata, avendo il giudice dell’appello indicato anche la competenza territoriale del giudice di Pavia, luogo di residenza del passeggero.
L’affermazione di detta regola di competenza non obbliga ad investire della questione, con rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia, sia in quanto il motivo non è specifico- non si dice in che cosa il diritto dell’Unione sarebbe violato dalla adozione di un criterio di competenza interno- sia in quanto, di fatto, l’interpretazione di un criterio di collegamento, se è finalizzata allo scopo di individuare la competenza interna, vale solo ad individuare, tra i giudici nazionali, quello competente ad occuparsi della controversia: ed in questo non è in rilievo alcun interesse della Unione Europea.
5.Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. Sostiene la ricorrente che è stato riconosciuto il danno individuale, ossia il danno non patrimoniale, senza alcuna prova dell’effettivo verificarsi di una qualche conseguenza dannosa, ed anzi, invertendo l’onere della prova, poiché il risarcimento viene riconosciuto per via del fatto che la compagnia ‘non ha allegato la sussistenza delle condizioni integranti l’esonero della responsabilità presunta’.
Deduce la ricorrente essere onere del danneggiato provare di aver subito un danno, e che solo ove tale prova sia fornita, poi compete al danneggiante la prova liberatoria.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il giudice di merito ha ritenuto provato il danno non patrimoniale lamentato dal passeggero, non avendo il vettore nemmeno ‘allegato la sussistenza delle condizioni integranti
l’esonero della responsabilità presunta dell’art. 19 della Convenzione di Montreal’.
E’ pervenuto a tale stregua a determinare in realtà una inversione dell’onere della prova, in quanto il passeggero, che invoca un danno individuale diverso da quelli forfettariamente indennizzati in caso di ritardo, deve dimostrare che tale danno si è verificato, e cioè che il ritardo gli ha cagionato un pregiudizio non patrimoniale, e in quale misura.
Contemplando l’articolo 19 della Convenzione di Montreal (‘Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle’) un’ipotesi di responsabilità presunta, il danneggiato è invero esonerato solo dalla prova della colpa (o del dolo), ma è invece tenuto a provare che, in conseguenza del ritardo, ha subito un danno, mentre incombe al vettore l’onere di dare la prova liberatoria.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ‘In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all’evento di danno rappresentato dal ritardo’ (così, da ultimo, Cass. n. 15352/2024).
E’ quindi onere del passeggero allegare e provare di aver subito conseguenze dannose rilevanti e risarcibili a cagione del
ritardo, non potendo in difetto darsi direttamente ingresso alla prova liberatoria gravante sul vettore.
Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio.
Alla fondatezza, in predetti termini, del terzo motivo, rigettati il primo e il secondo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Pavia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Pavia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.