Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34915 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6840/2024 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso da sé stesso
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
NOME ASSUNTA PICCENNA
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
-intimata-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 1746/2024 depositata il 21 marzo 2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal Relatore NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza del 14 dicembre 2022 il Giudice di pace di Palermo, accogliendo parzialmente domanda degli attori NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannava RAGIONE_SOCIALE a risarcire i suddetti per euro 466,66 (cioè il costo dei biglietti che ne avevano acquistato) quale danno per la cancellazione di prenotati voli A/R Palermo/Lisbona (11 luglio 2022 ore 14,40 e 9 settembre 2022 ore 14,05).
Proponeva appello il COGNOME, resistendo controparte; il Tribunale di Palermo rigettava il gravame con sentenza del 21 marzo 2024.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i l COGNOME propone ora ricorso, affidato a cinque motivi, da cui si è difesa con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato altresì atto che non può qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.
Ritenuto che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 118, primo e secondo comma, att. c.p.c.; si denuncia altresì omessa motivazione in ordine al rigetto della domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto di trasporto aereo per inadempimento del vettore.
1.1 Il giudice d’appello avrebbe respinto tale domanda senza motivazione; essa invece, applicando l’articolo 1453, primo comma, c.c., si sarebbe dovuto accogliere perché sarebbe stato pacifico e anche provato mediante le e-mail inviate l’8 marzo 2022 che controparte ‘s’era resa volutamente inadempiente’ del contratto. La sentenza sarebbe pertanto nulla per ‘difetto di un indispensabile requisito di forma’.
1.2 Nell’atto di citazione – si veda a pagina 5 del ricorso – il COGNOME e la NOME avevano chiesto la dichiarazione di risoluzione del contratto ‘per inadempimento volontario’ di RAGIONE_SOCIALE e la condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo (euro 446,66 oltre interessi) e al risarcimento dei danni (cioè la differenza tra il suddetto prezzo e quello superiore che gli attori avrebbero dovuto pagare per comprare i biglietti da altra RAGIONE_SOCIALE).
Il Giudice di pace rigettava le domande della NOME e, ‘in parziale accoglimento della domanda’ del COGNOME, condannava RAGIONE_SOCIALE pagare euro 466,66 oltre interessi (ricorso, pagina 7).
Il COGNOME proponeva appello insistendo, nelle conclusioni del relativo atto, perché fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento volontario di RAGIONE_SOCIALE dei contratti di trasporto e perché RAGIONE_SOCIALE fosse condannata alla restituzione del prezzo del biglietto per euro 446,66 oltre interessi e a risarcire i danni nella misura di euro 528,46 (ricorso, pagine 13-14); e nelle ‘note scritte in sostituzione dell’udienza’ del 6 marzo 2024, datate 16 febbraio 2024, ‘concluse insistendo nelle domande ed eccezioni formulate nell’atto di appello’ (ricorso, pagina 14).
1.3 Tuttavia (a prescindere dall’inserimento di assemblaggi) l’unico motivo d’appello riportato – ricorso, pagine 11-13 -è intestato: ‘errò il primo giudice nel non condannare la RAGIONE_SOCIALE … a risarcirgli il danno emergente di € 528,46′; nella sua illustrazione, poi, non vi è riferimento alcuno alla domanda di risoluzione.
Risulta pertanto che l’inserimento nelle precisate conclusioni è stato privo di sostanza, essendo evidente che l’interesse dell’appellante risiedeva sul risarcimento del danno così come argomentato e posto quale titolo del motivo.
Questa censura, dunque, va rigettata, avendo il giudice d’appello correttamente interpretato la domanda.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c.; si denuncia altresì motivazione apparente o insufficiente sul rigetto della domanda di risarcimento del danno.
2.1 In sintesi, la motivazione non sussisterebbe sul ‘percorso logico -giuridico seguito dal Giudice per affermare che l'(ipotetica) offerta pura e semplice di un non meglio precisato <> privo dei requisiti dell’art. 8, 1° comma, lettere b) e c) del Regolamento CE n. 261/2004 avesse comunque realizzato la fattispecie della riprotezione indicativa di una <>’, e neppure sull’iter logicogiuridico attinente all’analoga conclusione raggiunta basandosi sul codice civile.
2.2 Il motivo è infondato.
Il minimo costituzionale della motivazione, infatti, è palesemente esistente; per di più, il motivo talvolta esorbita proprio nel diretto vaglio del fatto, come se si potesse replicare l’esperito appello.
È dunque evidente che si merita rigetto, assorbendo così l’inammissibilità delle censure direttamente fattuali.
3.1 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per violazione dell’articolo 115 c.p.c. ed ‘errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova su un fatto che costituì un punto controverso’ sul quale si era pronunciato il Giudice di pace.
3.2 Il motivo è infondato.
Il contenuto del motivo è di sostanza direttamente istruttoria, id est fattuale, a ciò aggiungendo pure una palesemente infondata doglianza di violazione del riparto dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 2697 c.c.
4.1 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 1453, 1218 e 1681 c.c. nonché 5, 8 e 12 Reg. 261/2004; si denuncia altresì erroneità del rigetto della domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale.
Entrambi i giudici di merito avrebbero confuso ‘le norme riguardanti il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 con quelle che regolano il diritto al risarcimento del danno’.
4.2 Si tratta di un motivo ampio, che però è eccentrico: il giudice d’appello ha accertato, in sostanza, l’inesistenza di danni, concludendo che ‘nessuna condotta, tale da giustificare il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale asseritamente subito dall’appellante, può essere rimproverata alla RAGIONE_SOCIALE‘. La censura non inficia questo accertamento a monte, per cui cade nella inammissibilità.
5.1 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.: osservando il principio di soccombenza ai sensi appunto dell’articolo 91 c.p.c. ‘e conseguenzialmente all’accoglimento delle domande del ricorrente’, il giudice d’appello avrebbe dovuto condannare RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del secondo grado.
5.2 Si è dinanzi, palesemente, al cosiddetto ‘non motivo’: l’appello è stato respinto, e ciò è risultato corretto quale esito dei precedenti motivi; nulla di più spetterebbe, quindi, al COGNOME per le spese processuali del grado d’appello.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
La spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 800,00 ( di cui euro 600,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME