Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30811 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5584/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo,
in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4272/2019, pubblicata in data 6 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
Con intimazione di sfratto per morosità del gennaio 2018 RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio RAGIONE_SOCIALE, conduttrice dell’immobile sito in MilanoINDIRIZZO, deducendo che la stessa si era resa morosa nel pagamento dei canoni e delle spese relative a tre trimestri consecutivi.
All’udienza di convalida dello sfratto, RAGIONE_SOCIALE dichiarava di avere provveduto al pagamento a mezzo bonifico ed il Tribunale di Milano, rilevato che la morosità era stata sanata e disposta la conversione del rito, dichiarava risolto il contratto di locazione per fatto imputabile alla conduttrice, rigettando sia la domanda di pagamento del canone relativo al primo trimestre 2019, sia quella di risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto di locazione, svolte dalla locatrice.
In esito all’appello di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame, condannava la conduttrice al pagamento, in favore della locatrice, della somma complessiva di euro 181.550,72, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni, confermando nel resto la sentenza impugnata.
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che la riconsegna dell’immobile da parte della conduttrice costituiva l’effetto del
‹‹ formale recesso dal contratto di locazione ›› , comunicato dallo stesso conduttore, con missiva datata 22 marzo 2017, e motivato con la considerazione che ‹‹ lo sviluppo delle attività di business e la necessità di disporre di spazi espositivi adeguati per superficie e struttura non possono in alcun modo essere soddisfatti dalla struttura e dimensioni dei locali locati, il tutto con grave pregiudizio operativo ›› , al quale aveva fatto riscontro il locatore con lettera del 28 marzo 2017, con la quale era stata contestata la validità ed efficacia del recesso. Ritenendo che le ragioni addotte dal conduttore a sostegno del recesso non configuravano gravi motivi idonei a fondare il legittimo recesso ex art. 27, settimo comma, legge n. 392/78 e che il locatore, con e-mail del 27 dicembre 2018, aveva comunicat o il proprio rifiuto di accettare la riconsegna dell’immobile ‹‹ in assenza di un preventivo accordo, che ponga fine alla causa e alla locazione ›› , ancora in essere sino al 31 ottobre 2019, i giudici di appello hanno osservato che il locatore aveva accettato la consegna dell’immobile senza liberare il conduttore dall’obbligo di pagamento dei canoni ancora non maturati e che, in difetto di un valido recesso, il conduttore era obbligato al pagamento dei canoni sino alla scadenza del contratto. A ciò hanno aggiunto che, poiché il locatore aveva ottenuto la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore, aveva diritto al risarcimento del danno per anticipata cessazione della locazione, da individuarsi nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore; considerato che il locatore aveva incaricato di reperire altro conduttore soltanto nel marzo 2019, pur essendo a conoscenza dell’intenzione del conduttore di rilasciare l’immobile fin dal settembre 2018, hanno escluso il diritto del locatore al danno da ritardo, ma non quello di percepire il canone residuo, essendosi la locazione risolta per colpevole inadempimento del conduttore, come
accertato dal Tribunale con capo di sentenza ormai passata in giudicato.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si deduce ‹‹Omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni dal 1.1.2019 sino alla data di rilascio del 19.02.2019 e della domanda di risarcimento del danno per mancato incasso dei canoni e spese dalla data di rilascio dell’immobile sino alla scadenza contrattuale›› .
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nell’accogliere la domanda di pagamento del canone (dal 01.02.2019 al 19.02.2019), ha fondato la decisione sull’assenza di gravi motivi a supporto del recesso dal contratto di locazione, trascurando di considerare il fatto decisivo ‹‹costituito dalla circostanza che la comunicazione di recesso citata mai è stata azionata in giudizio dalla conduttrice, che invece ha resistito all’azione di sfratto per morosità, per poi, una volta convertito il rito da sommario a ordinario nella fase di opposizione, dare disponibilità a rilasciare l’immobile entro la fine del 2018››. Soggiunge che, parimenti, la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo della controversia costituito ‹‹dalla
circostanza che l’offerta di rilascio dell’immobile da parte della conduttrice era stata proposta, via e-mail e personalmente in più occasioni e poi attuata in via formale ai sensi dell’art. 1216 cod. civ., non per via della comunicazione di recesso del conduttore, ma per via della domanda di condanna al rilascio inserita nell’azione di sfratto per morosità››.
Con il secondo motivo si denunzia ‹‹violazione e falsa applicazione delle norme di diritto costituite dagli artt. 1216 c.c., 1209 c.c., 1206 -1207 c.c., 1219 -1220 c.c., 1375 c.c., 1590 -1591 c.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni e della domanda di risarcimento del danno per mancato incasso dei cano ni e spese dalla data di rilascio dell’immobile sino alla scadenza contrattuale›› .
La ricorrente ribadisce che, a fronte dell’azione di rilascio da parte del locatore ed al fine di evitare un aggravamento del danno, aveva legittimamente offerto la riconsegna dell’immobile con congruo preavviso e che il rifiuto opposto dalla locatrice non era legittimo.
Contesta ai giudici di appello di non avere tenuto conto della giurisprudenza formatasi sull’obbligo del conduttore di restituire la cosa, secondo la quale, mentre la complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209 c.c. rappresenta l’unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocarne i relativi effetti, l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale, purché serie, concrete e tempestive, è idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione ed a produrre l’effetto di cessazione dell’obbligo di corrispondere quanto dovuto per l’occupazione dell’immobile ; aggiunge che, in ogni caso, l’avvenuta notifica al 10 gennaio 2019 dell’atto ex art. 1216 cod. civ. aveva fatto definitivamente venire meno l’obbligazione in capo al
conduttore di pagare il canone e la successiva riconsegna aveva fatto cessare ogni effetto del contratto di locazione.
Con il terzo motivo si prospetta ‹‹ Travisamento dei fatti e delle prove, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: infondatezza della domanda avversaria di condanna al pagamento dei canoni dal 01.01.2019 sino alla data di rilascio del 19.02.2019 e della domanda di risarcimento del danno per mancato incasso dei canoni e spese dalla data di rilascio dell’immobile sino alla scadenza contrattuale››. Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe travisato i fatti e le prove, per avere ritenuto che il rilascio dell’immobile esercitato nel mese di febbraio 2019 si fondava sulla comunicazione di recesso del 22 marzo 2017.
Con il quarto motivo si denunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto costituite dagli artt. 1218-14531587-15901591 c.c. e art. 664 c.p.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: sulla infondatezza della domanda avversaria di condanna al risarcimento del danno per mancato incasso dei canoni dalla data di rilascio dell’immobile sino alla scadenza contrattuale del 31.10.2019››.
Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dato un’errata interpretazione dell’art. 1591 cod. civ., in quanto solo il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a pagare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo il maggior danno, mentre nel caso di specie il locatore era stato già messo in mora a dicembre 2018 e l’immobile era stato rilasciato a febbraio 2019; censura altresì la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento per anticipata cessazione della locazione, dato che il rilascio dell’immobile era già avvenuto ed era stato accettato dalla proprietà. Rimarca, peraltro, che la locatrice già da settembre 2018 avrebbe potuto dare mandato ad una agenzia per reperire altro
conduttore; essendosi attivata solo nel marzo 2019, non aveva dimostrato di avere subito un danno.
Con il quinto motivo rubricato: ‹‹ Sulla quantificazione del dovuto illegittimo inserimento delle spese accessorie nel calcolo del quantum : omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di d iscussione tra le parti in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.›› – la ricorrente censura il capo della sentenza relativo alla quantificazione dell’importo dovuto per canoni dal 01.01.2019 al 31.10.2019, pari a complessivi euro 181.550,72, oltre interessi moratori, e lamenta che i giudici d’appello non avrebbero dovuto inserire nella quantificazione del dovuto somme per spese accessorie in acconto, che devono quindi essere es punte dall’importo liquidato.
Il primo motivo ed il terzo motivo, strettamente connessi, in quanto entrambi volti a contestare alla Corte di appello di avere dato per presupposto che il rilascio dell’immobile si fondasse sulla comunicazione di recesso del 22 marzo 2017, sono inammissibili, atteso che il denunciato vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
L’ome sso esame di un fatto storico deve considerarsi nella sua oggettiva esistenza, ‹‹… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo ›› (Cass., sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass., sez. 5,
08/10/2014, n. 21152; Cass., sez. 6 -1, 26/01/2022, n. 2268; Cass., sez. 2, 31/03/2022, n. 10525).
Non sono ‹‹ fatti ›› nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, e neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
A prescindere da ogni considerazione sul dedotto travisamento della prova, non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, che il rilascio dell’immobile fosse stato attuato non per effetto della comunicazione di recesso, ma quale conseguenza dell’azione di sfratto per morosità azionata dalle parti locatrici.
Peraltro, non può non sottolinearsi che è del tutto mancante il profilo della decisività, poiché è del tutto irrilevante considerare il rilascio quale conseguenza non del recesso, ma dell’azione di sfratto; e in ogni caso, la corte ha considerato l’inefficacia del recesso solo come circostanza giustificativa della permanenza della durata convenzionale del contratto.
Le medesime considerazioni valgono anche per il terzo motivo, con la precisazione che l’evocazione del ‹‹ travisamento ›› della prova non è prospettato nei termini in cui della questione sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze interlocutorie del 29 marzo e del 27 aprile 2023, n. 8895 e n. 11111.
Il secondo ed il quarto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi, sono infondati.
Come emerge dalla e-mail del 27 dicembre 2018, richiamata anche in sentenza, la locatrice aveva comunicato, tramite il proprio
difensore, di non essere disponibile a riprendere in consegna l’immobile in assenza di ‹‹ un preventivo accordo in merito alla causa ed alla locazione ››, considerata l’opposizione manifestata dall’odierna ricorrente all’intimazione di sfratto.
La Corte d’appello, tenuto conto del contenuto della suddetta comunicazione, ha posto in rilievo che la restituzione della cosa locata non ha fatto sorgere alcun diritto in capo al conduttore poiché la controparte, come accertato in fatto e non adeguatamente contestato, pur avendo accettato la consegna dell’immobile, non ha rinunciato a far valere i diritti ancora nascenti dal contratto, tanto che ha insistito per la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ed ottenuto, in primo grado, una sentenza dichiarativa di detta risoluzione. Da tanto i giudici di merito hanno, quindi, fatto discendere la conseguenza che la restituzione dell’immobile non ha liberato il conduttore dall’obbligo di continuare a pagare i canoni fino alla naturale scadenza del contratto (nel caso di specie, sino al 31 ottobre 2019).
Del tutto irrilevante è, pertanto, la circostanza che la odierna ricorrente avesse manifestato la disponibilità sin dal mese di settembre 2018 al rilascio dell’immobile, come pure che , a fronte del rifiuto della locatrice di accettare la riconsegna, avesse attivato la procedura di cui all’art. 1216 cod. civ., in quanto è evidente che la riconsegna spontanea dell’immobile da parte del locatario effettuata quando il contratto era ancora in essere ed in assenza di un accordo di risoluzione consensuale del contratto non avrebbe potuto esonerare il conduttore dal pagamento dei canoni.
Neppure è dirimente, ai fini della domanda di condanna al pagamento dei canoni, che l’immobile locato sia stato restituito e sia rientrato nella disponibilità della locatrice in data 19 febbraio 2019, in quanto questa Corte, anche di recente, superando un precedente
orientamento (Cass., sez. 3, 10/12/2013, n. 27614), ha ribadito che, in caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, spetta ‹‹ al locatore non inadempiente il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto conseguire se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l’utile ricavato o che, con l’uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall’immobile nel periodo intercorso tra la risoluzione prematura ed il termine convenzionale del rapporto inadempiuto ›› (Cass., sez. 6 -3, 05/01/2023, n 194, che richiama Cass., sez. 3, 05/05/2020, n. 8482; Cass., sez. 3, 12/02/2015, n. 2865; Cass., sez. 2, 08/10/1970, n. 1880; Cass., sez. 3, 26/01/1980, n. 676; Cass., sez. 3, 03/09/2007, n. 18510, non massimata; Cass., sez. 3, 24/04/2008, n. 10677).
Si è, al riguardo, spiegato che ‹‹ il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall’ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare -o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti -un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile ›› (così in motivazione, Cass., n. 8482 del 2020, cit.).
La Corte d’appello non ha, dunque, errato nel riconoscere in favore della locatrice il diritto di ottenere il pagamento del dovuto fino alla scadenza contrattuale pattuita, a titolo di ristoro del danno subito, non avendo reperito altro conduttore cui locare l’immobile nell’arco di tempo compreso tra la dichiarazione di risoluzione del contratto e la scadenza finale della locazione.
8. Il quinto motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, rilevata l’assoluta genericità del riferimento all’esistenza di contestazione: di essa non sono specificati né in
questa sede, né nel giudizio di merito i termini.
Inoltre, il motivo risulta apodittico ed assertivo e non si confronta con il percorso argomentativo su cui poggia la decisione.
L’importo liquidato in favore della locatrice, pari a complessivi euro 181.550,72, oltre interessi, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, è stato ottenuto sommando ai canoni dovuti dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 (data di scadenza del contratto) gli oneri accessori previsti da contratto, ammontanti ad euro 11.183,32.
Il conteggio operato dalla Corte d’appello s i sottrae a qualsiasi censura, in quanto il danno subito dalla locatrice, che la somma liquidata deve ristorare, comprende non soltanto i canoni maturati secondo la pattuizione contrattuale, ma anche le somme dovute a titolo di oneri accessori che trovano titolo nel medesimo contratto.
L’art. 5 della legge n. 392/78, sottoposto allo scru tinio del giudice delle leggi, relativamente all’inclusione o meno degli oneri accessori nell’inadempimento del conduttore perseguibile ex art. 658 c.p.c., ne ha sancito la legittimità costituzionale tenuto conto anche del mutato indirizzo di legittimità al riguardo, dando atto in motivazione che questa Corte, superando il proprio iniziale diverso indirizzo (Cass., sez. 3, 19/12/1986, n. 7745), si era pronunciata nel senso di ammettere il ricorso alla procedura di sfratto per morosità, al di là della stessa dizione letterale dell’art. 658 cod. proc. civ. , anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione e ciò considerando che questi sono ormai divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione (Corte costituzionale, sentenza del 13/04/1988, n. 377).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione