Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1785 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1785 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
Oggetto: (A) corrispondenza tra chiesto e pronunciato – nozione criteri di accertamento -(B) Responsabilità RAGIONE_SOCIALE P.A. -domanda di danno da confisca di immobile poi revocata – domanda di riduzione in pristino in corso di causa – ammissibilità – condizioni.
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 13733/24 proposto da:
-) COGNOME NOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE di Bari, in persona del sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) Regione Puglia , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari 12 maggio 2023 n. 766; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2006 NOME COGNOME (il quale verrà a mancare nel corso del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dapprima dalla vedova e poi, dopo la scomparsa anche di quest’ultima, dal figlio ed erede NOME COGNOME) convenne dinanzi al Tribunale di Bari il RAGIONE_SOCIALE di Bari, esponendo che:
-) era proprietario di un terreno sito a Bari, località ‘INDIRIZZO, con accesso dalla INDIRIZZO, esteso per 1.420 metri quadrati;
-) la suddetta area fu ricompresa in un comparto edificatorio inserito in un più ampio progetto di lottizzazione, presentato da terzi, ed approvato dal RAGIONE_SOCIALE di Bari nel 1992;
-) dopo che i promotori del piano di lottizzazione ebbero ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative ed edificato una notevole cubatura, la locale Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica sottopose a sequestro gli immobili ivi realizzati e l’intera area, contes tando ai costruttori il reato di lottizzazione abusiva;
-) nell’area sequestrata risultò incluso anche il fondo dell’attore;
-) l’area e gli immobili suddetti vennero quindi confiscati, trasferiti al patrimonio comunale e trasformati in parco pubblico;
-) l’avvio di questo imponente e vano progetto edilizio fu reso possibile dalla colposa condotta dell’amministrazione comunale, la quale autorizzò la costruzione con provvedimenti amministrativi contrastanti con la normativa ambientale e gli strumenti urbanistici;
-) tale condotta colposa aveva privato l’attore RAGIONE_SOCIALE detenzione del proprio fondo e dell’utile che da esso ritraeva. Concluse pertanto chiedendo la condanna del RAGIONE_SOCIALE di Bari alla restituzione del fondo ed al risarcimento del danno derivato dalla indisponibilità di esso.
Il RAGIONE_SOCIALE di Bari si costituì negando la propria responsabilità e, in subordine, chiedendo di essere manlevato dalle società che avevano proceduto alla lottizzazione (le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), nonché dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Regione Puglia, sul presupposto che anche le suddette amministrazioni, con la propria inerzia, avessero
contribuito alla produzione del danno. Chiese ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa i quattro soggetti appena indicati.
La domanda di manleva sarà abbandonata dal RAGIONE_SOCIALE in grado di appello.
Tutte e quattro le parti chiamate in causa si costituirono contestando la domanda.
Nelle more del giudizio di primo grado il competente Tribunale penale revocò la confisca del fondo già appartenuto ad NOME COGNOME e ne ordinò la restituzione.
Conclusa l’istruttoria, l’attore precisò le proprie conclusioni chiedendo:
‘ a) in forma specifica RAGIONE_SOCIALE di Bari mediante restituzione del suolo nella stessa situazione di fatto al momento RAGIONE_SOCIALE confisca, (previo sgombero dell’occupazione abusiva ed eliminazione di servitù pubblica), atteso che il suolo è ancora occupato abusivamente dal RAGIONE_SOCIALE; inoltre
b) per equivalente somma di denaro, per il periodo di indisponibilità del suolo già richiesto sub n. 1 e nel caso di responsabilità di terzi chiamati, in solido tra loro ed il RAGIONE_SOCIALE Bari’ .
5. Con sentenza 5.6.2019 n. 2384 il Tribunale di Bari:
-) dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento del danno in forma specifica, sul presupposto che la competente autorità giudiziaria penale aveva revocato la confisca del suolo;
-) condannò il RAGIONE_SOCIALE di Bari al risarcimento del danno da indisponibilità del suolo, quantificato in euro 27.706,05;
-) rigettò le domande di manleva proposte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Bari nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Il Tribunale motivò la propria decisione nel modo che segue:
durante la pendenza RAGIONE_SOCIALE lite la Corte europea dei diritti dell’uomo, adìta dai proprietari degli immobili edificati su fondi limitrofi a quello
dell’attore, ed anch’essi oggetto di confisca, aveva condannato l’Italia per avere consentito la confisca in danno di soggetti di cui non era stata accertata la colpa;
dal momento RAGIONE_SOCIALE confisca (2001) al momento in cui lo Stato italiano fu condannato dalla CEDU (2009) non poteva esservi responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per la lesione del diritto dominicale, perché il danno era stato causato ‘solo’ dal provvedimento di confisca emesso dell’Autorità Giudiziaria;
c ) dal 2009 (decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo) in poi ‘ la detenzione del fondo di NOME da parte del RAGIONE_SOCIALE Bari divenne illecita’ (tale è il senso che, ad avviso di questa Corte, deve darsi al passo di cui a p. 10, § 8.2, RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado);
tuttavia, poiché NOME COGNOME non aveva partecipato al giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il danno sofferto de die in diem per la perdita del possesso doveva conteggiarsi a partire da ll’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. 3.8.2009 n. 102, con la quale lo Stato italiano si adeguò alla decisione RAGIONE_SOCIALE suddetta Corte. Ad avviso del Tribunale, infatti, solo da tale momento sorse l’obbligo restitutorio in capo al RAGIONE_SOCIALE;
e ) di conseguenza il danno patito dall’attore si doveva liquidare, ad instar di quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo nel giudizio dinanzi ad essa promosso da altri soggetti per i medesimi fatti, in misura pari all’interesse legale calcolato sul valore del suolo, dalla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza CEDU alla decisione del Tribunale.
La sentenza fu appellata in via principale dal RAGIONE_SOCIALE di Bari ed in via incidentale da NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la Regione Puglia in appello restarono contumaci.
Con sentenza 12.5.2023 n. 766 la Corte d’appello di Bari accolse il gravame del RAGIONE_SOCIALE, mentre l’appello di NOME COGNOME in parte fu dichiarato assorbito ed in parte rigettato.
Accogliendo il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello dichiarò nulla la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale avesse accolto la domanda in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall’attore. In particolare, secondo la Corte d’appello:
-) l’attore aveva chiesto che il RAGIONE_SOCIALE di Bari fosse condannato al risarcimento del danno per avere illegittimamente autorizzato una lottizzazione che la legge non consentiva, provocando in tal modo la successiva confisca del fondo di proprietà dell’atto re;
-) il Tribunale invece condannò il RAGIONE_SOCIALE di Bari al risarcimento del danno causato ‘ dalla confisca in quanto atto in sé illegittimo’ (p. 15 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
In virtù RAGIONE_SOCIALE motivazione appena riassunta la Corte d’appello dichiarò assorbiti il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale proposto da NOME
COGNOME NOME, ambedue concernenti la liquidazione del danno.
Il giudice d’appello ritenne tuttavia di aggiungere (così condividendo quanto già ritenuto dal Tribunale) che il danno patito da NOME COGNOME tra il momento in cui gli fu confiscato il fondo (2001) ed il momento in cui la CEDU pronunciò la propria sentenza (2009) non fosse ascrivibile a responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, per difetto del nesso di causa tra la condotta di quest’ultimo e la confisca disposta dal giudice penale.
La Corte d’appello, infine, ritenne infondato il motivo d’appello inteso a censurare la dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in merito alla domanda di restituzione del fondo (statuizione basata dal Tribunale sul provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE confisca penale), ed a sostenere che fosse rimasta ancora sub iudice la domanda di riduzione in pristino del fondo.
Su questo punto la Corte d’appello ritenne che:
-) NOME COGNOME non aveva formulato in primo grado alcuna domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE alla riduzione in pristino dell’area confiscata;
-) in ogni caso non aveva dimostrato quale fosse la condizione del fondo al momento RAGIONE_SOCIALE confisca, sì da consentire al giudicante di stabilire se davvero lo stato dei luoghi fosse mutato.
Pertanto concluse la Corte d’appello -‘ la domanda di restituzione del bene può dirsi soddisfatta dalla disposta revoca RAGIONE_SOCIALE confisca’.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME NOME con ricorso fondato su quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di Bari e la Regione Puglia hanno resistito con separati controricorsi.
Il ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE di Bari hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La violazione di tale norma da parte RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello – sostiene il ricorrente – è consistita nell’affermare che il Tribunale per primo l’avesse violata.
Questa censura è suddivisa in due profili.
1.1. Sotto un primo aspetto, il ricorrente espone una censura così riassumibile:
-) con l’atto introduttivo del giudizio l’attore chiese il risarcimento del danno ‘ da indisponibilità del proprio fondo’ ;
-) il ‘fatto costitutivo’ RAGIONE_SOCIALE domanda di risarcimento del danno da perdita del godimento d’un immobile è rappresentato dal mero fatto RAGIONE_SOCIALE perdita, a prescindere dalla causa che l’abbia determinata;
-) la ‘perdita del godimento del fondo’ dunque era la causa petendi, ed essa rimase invariata;
-) la circostanza che la perdita del godimento del fondo fosse ascrivibile alla perdurante detenzione protratta dopo la pronuncia di illegittimità RAGIONE_SOCIALE confisca, piuttosto che al rilascio di concessioni edilizie illegittime da parte del RAGIONE_SOCIALE, era irrilevante ai fini dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, in quanto in tutti e due i casi l’occupazione del fondo da parte del RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata
priva d’un valido titolo giustificativo (così, nella sostanza, il ricorso, p. 19, § 1.2, e 21, § 1.3);
-) i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in particolare, la sentenza con cui la CEDU ha ritenuto contraria all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione ed all’art. 1 del Protocollo una confisca che prescinda dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE colpa del proprietario) non mutarono la suddetta causa petendi ;
-) la Corte d’appello ha motivato la propria decisione mutuandola da precedenti pronunce RAGIONE_SOCIALE medesima Corte, aventi però ad oggetto fattispecie concrete differenti.
1.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che in ogni caso la Corte d’appello ha malamente interpretato gli atti di causa, ed erroneamente ritenuto che l’attore non avesse prospettato e domandato la condanna del RAGIONE_SOCIALE per avere provocato con la propria condotta una confisca illegittima.
1.3. Il motivo è fondato.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non comporta la minuziosa sovrapponibilità di ogni ‘capo’ e di ogni ‘punto’ RAGIONE_SOCIALE decisione con la domanda.
Infatti il divieto di pronunciare ultra od extra petita impedisce al giudice soltanto di:
-) decidere su un’azione diversa da quella proposta dall’attore;
-) attribuire all’attore un bene diverso da quello richiesto;
-) porre a base RAGIONE_SOCIALE decisione fatti non ritualmente introdotti nel processo.
L’art. 112 c.p.c. non impedisce invece al giudice di:
-) qualificare giuridicamente la domanda in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dalle parti;
-) ricostruire i fatti, alla luce delle prove emerse dall’istruttoria, in modo diverso rispetto a quello prospettato dalle parti, purché il risultato RAGIONE_SOCIALE ricostruzione si collochi sempre nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE domanda per come individuabile;
-) accogliere la domanda per ragioni giuridiche diverse da quelle enunciate dall’attore, purché fondate su ‘ fatti espressamente prospettati ‘ dalle parti e risultanti dagli atti.
Tutti questi princìpi sono pacifici da tempo nella giurisprudenza di questa Corte ( ex aliis, Cass. Sez. 3, 12/11/2024, n. 29232; Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019; Cass. Sez. 3, 25/09/2009, n. 20652; Cass. Sez. L., 12/08/2009, n. 18249; Cass. Sez. 2, 12/07/2005, n. 14552; Cass. Sez. L., 12/10/1999, n. 11455; Cass. Sez. L., 10/04/1997, n. 3100; Cass. Sez. 1, 11/11/1967, n. 2724; Cass. Sez. 3, 24/07/1965, n. 1739; Cass. Sez. 2, 16/07/1965, n. 1566; Cass. Sez. 1, 18/05/1964, n. 1219).
1.4. La sentenza qui impugnata ha ritenuto di ravvisare nella sentenza di primo grado uno iato tra petitum e decisum . Lo ha individuato nella condotta causativa di danno posta a fondamento, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE domanda e RAGIONE_SOCIALE sentenza. Ha ritenuto che la domanda prospettò come causa del danno il colposo rilascio di concessioni edilizie illegittime da parte del RAGIONE_SOCIALE; mentre la sentenza ravvisò la causa del danno nella colposa e perdurante occupazione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del terreno di proprietà dell’attore anche dopo la sopravvenuta
illegittimità RAGIONE_SOCIALE confisca.
1.5. Questa statuizione non è condivisibile.
Con l’atto introduttivo del giudizio NOME COGNOME dedusse tre fatti materiali :
-) di essere proprietario d’un terreno;
-) di averne perduto la proprietà e l’uso per fatto e colpa del RAGIONE_SOCIALE, consistita nell’avere illegittimamente autorizzato la lottizzazione dell’area, scelta che innescò il procedimento penale concluso dalla confisca;
-) che il RAGIONE_SOCIALE permaneva nella detenzione del fondo, del quale chiese la restituzione a titolo di risarcimento in forma specifica. nell’atto di citazione, ma
Questi sono i fatti diffusamente illustrati passim specialmente alle pp. 1, 10, 12, 14, 15 e 20.
Sulla base di questi fatti l’attore chiese la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno consistito nella perdita RAGIONE_SOCIALE disponibilità dell’immobile.
Così si legge infatti a p. 22, punti 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE citazione introduttiva del giudizio di primo grado (che risulta prodotta in questa sede ed evocata nel suo contenuto illustrativo anche nell’esposizione del fatto) :
‘ 1) dichiarare il diritto dell’attore al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità del suolo di proprietà, dovuta ad esclusiva colpa e responsabilità del RAGIONE_SOCIALE di Bari;
2) per l’effetto condannare il RAGIONE_SOCIALE di Bari al risarcimento del danno in forma specifica, mediante restituzione del suolo, ovvero per equivalente somma di denaro’ .
1.6. Investito da tale domanda il Tribunale di Bari con la sentenza 2384/19:
ha condannato il RAGIONE_SOCIALE di Bari a risarcire NOME COGNOME del danno da perdita (temporanea) RAGIONE_SOCIALE proprietà: dunque vi fu coincidenza tra petitum e decisum ;
ha ritenuto illegittima la perdurante detenzione del fondo da parte del RAGIONE_SOCIALE: dunque basò la propria decisione su un fatto ritualmente introdotto nel giudizio a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda restitutoria.
1.7. La coincidenza (salvo che quantitativa) tra l’utilità invocata dall’attore, e l’utilità accordata dal Tribunale fu dunque perfetta. Infatti:
-) una azione di condanna fu proposta, e una sentenza di condanna fu pronunciata; il Tribunale dunque non decise su azione diversa da quella proposta;
-) una condanna al risarcimento fu chiesta, ed una condanna al risarcimento fu pronunciata; il Tribunale dunque non accordò un bene diverso da quello domandato;
-) il fatto che il RAGIONE_SOCIALE, ancora al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, fosse nel possesso del fondo fu allegato dall’attore
già nell’atto di citazione, sicché non era inibito al Tribunale porre tale circostanza a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione; del resto, come il più contiene il meno, qualsiasi domanda di risarcimento del danno da perduta disponibilità d’un immobile ha per presuppo sto implicito che chi ne abbia sottratto il possesso all’attore non l’abbia restituito.
Pertanto nella richiesta di NOME COGNOME di ‘ essere risarcito dell’ingiusto danno derivatogli per la perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà’ (così la prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.4.2007, pag. 2) era necessariamente implicita l’allegazione in facto d’una condotta permanente ed illecita del RAGIONE_SOCIALE, consistente nella detenzione del bene.
1.8. Pertanto i fatti posti dal Tribunale a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di condanna non furono affatto diversi rispetto ai fatti dedotti da NOME COGNOME nell’atto di citazione: apprensione e detenzione del fondo da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Quel che mutò tra domanda e sentenza fu la ragione giuridica RAGIONE_SOCIALE illiceità , che l’attore ravvisò nella condotta ‘a monte’ RAGIONE_SOCIALE confisca (avere approvato illegittimamente un piano di lottizzazione contrastante con lo strumento urbanistico), ed il Tribunale ravvisò nella condotta ‘a valle’ RAGIONE_SOCIALE confisca (avere conservato illegittimamente la detenzione del fondo).
Ma in ciò questa Corte non ravvisa alcuna extrapetizione.
Infatti, dal momento che l’una e l’altra delle suddette condotte erano state descritte nell’atto di citazione ed accertate in giudizio, la decisione del Tribunale non immutò l’azione proposta dall’attore, né alterò i fatti che ne furono il fondamento.
Semplicemente, il Tribunale ravvisò l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE condotta dell’amministrazione comunale in una ragione giuridica diversa da quella indicata dall’attore nell’atto di citazione. Il che non è certo inibito al Giudice: così, ad es., se la vittima d’un sinistro stradale imputasse al responsabile di avere impegnato un crocevia senza rispettare la precedenza impostagli da un segnal e semaforico di ‘rosso’, non sarebbe certo inibito al giudice, sulla base dei fatti ritualmente allegati e provati, rilevare che il convenuto violò le norme
sulla precedenza impostagli in loco non da un semaforo, ma un segnale di ‘Stop’, e condannarlo per questa ragione.
1.8.1. Inoltre, quanto sopra argomentato evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di evocare a sostegno RAGIONE_SOCIALE soluzione scelta di censurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., la nota e condivisibile teorica distinzione fra i c.d. diritti eterodeterminati e quelli autodeterminati come decisiva ai fini dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale e pur avendo collocato esattamente le domande proposte dal ricorrente nell’àmbito RAGIONE_SOCIALE prima categoria, ha erroneamente individuato dette domande.
Il Collegio aggiunge anzi che il tessuto motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è singolare.
Invero, dopo l’ampia evocazione RAGIONE_SOCIALE teorica RAGIONE_SOCIALE distinzione fra diritti auto -ed eterodeterminati, ed ulteriori argomentazioni evocative di altra sentenza pronunciata dalla stessa corte barese su altra vicenda inerente sempre le conseguenze dell’edificazione dell’area denominata ‘Punta Perotti’, si astiene a pag. 18 da una precisa spiegazione del come e del perché, secondo la logica RAGIONE_SOCIALE c.d. eterodeterminazione, il Tribunale di Bari avesse esorbitato da essa. La motivazione colà enunciata risulta assertoria e, benché tanto non sarebbe sufficiente a giustificare la cassazione, vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento, la doverosa verifica condotta sopra al lume degli atti processuali, conduce al risultato che la motivazione assertoria è stata errata.
1.9. Il Collegio non reputa persuasive le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza del motivo in esame, sollevate dai controricorrenti.
1.9.1. L’eccezione di inammissibilità per erroneo inquadramento del motivo (denunciato come ‘violazione di legge’ dell’art. 360, n. 3 c.p.c., invece che come ‘nullità del procedimento’ ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.) , sollevata dal RAGIONE_SOCIALE di Bari (controricorso, p. 16) è infondata alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Cass. Sez. U.,
24/07/2013, n. 17931: ovvero che quel che conta, ai fini dell’ammissibilità d’un motivo di ricorso, non è la sua intitolazione ma la sua illustrazione . E quando questa sia chiara, il principio jura novit curia consente a questa Corte di stabilire ex officio quale sia la norma giuridica applicabile ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del motivo.
1.9.2. L’eccezione di inammissibilità per estraneità alla ratio decidendi (controricorso del RAGIONE_SOCIALE, p. 17) è infondata: la sentenza impugnata ha affermato, e il ricorrente contesta, che la sentenza d’appello sia viziata da extrapetizione. La censura dunque investe in pieno la ragione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
1.9.3 . L’eccezione di inammissibilità del motivo per genericità è infondata.
Nel caso di specie può convenirsi sul fatto che la tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente non sia un modello di chiarezza e sinteticità.
Ciò non basta tuttavia per dichiarare inammissibile un ricorso. Se questa Corte dovesse pronunciare un non liquet su tutti i ricorsi prolissi o sgrammaticati, resterebbe ben presto inoperosa.
Una pronuncia di inammissibilità del ricorso per genericità od oscurità è possibile soltanto quando, sperimentate vanamente tutte le regole tradizionali dell’ermeneutica (ovvero l’interpretazione letterale, sistematica, coerenziale, logica), resti ambiguo o lacunoso il senso RAGIONE_SOCIALE censura.
Non questo è il caso che oggi ci occupa.
Degli atti processuali, infatti, si può dire quel che NOME scrisse delle norme: ovvero che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere .
Si tratta del bimillenario principio c.d. di universalità dell’interpretazione , ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, 08/11/2019, n. 28811; Cass. Sez. L., 08/08/2006, n. 17947; Cass. Sez. 2, 01/10/1976, n. 3210).
Quel principio vieta di valutare gli atti del processo e le domande in esso formulate estrapolandone brevi lacerti per trarne conclusioni affrettate, senza aver prima considerato l’intero contesto dell’atto.
Nel caso di specie la valutazione complessiva del ricorso per cassazione non evidenzia le lacune denunciate in particolare dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE di Bari (controricorso, p. 17).
Come già evidenziato ( supra , §§ 1.1) infatti le pp. 19 e 21 del ricorso, lette in una con gli ampi brani estratti dall’atto di citazione di primo grado trascritti alle pp. 6-9 del ricorso, consentono di enucleare una censura ben chiara, così riassumibile: extrapetizione da parte del Tribunale non vi fu, perché il danneggiato sin dall’atto introduttivo (trascritto) dedusse di aver subìto sia danno da perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà e del possesso, non integralmente ristorato dall’annullamento RAGIONE_SOCIALE confisca, e causa to dalla illegittimità dei provvedimenti coi quali il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Bari autorizzò la lottizzazione dell’area. Per le ragioni appena esposte, ovviamente, deve escludersi che il ricorso sia irrispettoso dell’onere di allegazione ed indicazione prescritto dall’art, 366 n., 6 c.p.c.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Con secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonché dell’articolo 2043 c.c..
Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza nel quale la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del nesso di causa tra l’illegittima approvazione da parte del RAGIONE_SOCIALE del piano di lottizzazione, e la successiva confisca degli immobili ordinata dall’Autorità Giudiziaria, così negando all’attore il risarcimento del danno sofferto tra il momento RAGIONE_SOCIALE confisca (2001) e la dichiarazione di illegittimità di essa da parte RAGIONE_SOCIALE Corte EDU.
2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Analoga censura venne proposta avverso la sentenza di primo grado, che come si è visto ritenne inesistente il danno nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2009.
La Corte d’appello , dopo avere ritenuto nulla per vizio processuale la sentenza di primo grado, ha dichiarato ‘assorbit a ‘ la suddetta censura.
Dopo aver statuito ciò, tuttavia, l a Corte d’appello h a ugualmente esaminato la censura nel merito, ritenendola infondata.
Il giudizio di ‘assorbimento’ non è stato censurato da alcuna delle parti.
2.2. Da questa invero inusitata fattispecie processuale discende che:
-) una volta ritenuta – a torto od a ragione ‘assorbita’, e quindi non esaminabile, la domanda di risarcimento del danno in tesi sofferto nel periodo tra il 2001 ed il 2009, il Giudice d’appello si era spogliato RAGIONE_SOCIALE potestas iudicandi ;
-) infatti una pronuncia di c.d. assorbimento a causa di altra statuizione contenuta nella medesima sentenza si sostanzia in una sopravvenuta inammissibilità del motivo di impugnazione;
-) pertanto le ragioni spese dalla Corte territoriale per negare il nesso causale tra danno e condotta del RAGIONE_SOCIALE nel suddetto periodo sono tamquam non essent , e non necessitavano di essere impugnate per essere rimosse, come stabilito da tempo da questa Corte (Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840).
Il secondo motivo dell’appello incidentale resta perciò sub iudice , e dovrà essere esaminato dal giudice di rinvio, alla luce – beninteso – RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte in tema di condizionalismo e limiti al rischio di sovracausalità (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576, § 5.4 dei ‘Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione’, seguita da innumerevoli conformi).
3. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’articolo 115 c.p.c.. Al di là di tale riferimento normativo (non esattamente pertinente), la censura è rivolta contro il capo di sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla domanda di restituzione del fondo, e contiene una illustrazione così riassumibile:
-) l’atto introduttivo del giudizio non conteneva una domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE proprietà, la sola che si sarebbe potuta ritenere soddisfatta con la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca;
-) l’atto introduttivo del giudizio conteneva una domanda che – così come precisata e modificata in corso di causa – mirava non solo alla restituzione del fondo, ma anche al ripristino dello status quo ante ;
-) perciò la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca disposta dall’Autorità Giudiziaria penale non fece cessare la materia del contendere, in quanto essa aveva soddisfatto l’interesse dell’attore al riacquisto RAGIONE_SOCIALE proprietà, ma non alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
3.1. La non perspicua tecnica scrittoria adottata dal ricorrente impone a questa Corte innanzitutto di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 25-30 del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio , in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le Corti Supreme degli Stati membri, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo di legittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque ‘ messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo RAGIONE_SOCIALE decisione ‘; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
3.1.1. Ritiene dunque questa Corte, dopo la lettura del motivo di ricorso sulla base dei principi appena richiamati, che esso contenga due censure, consequenziali l’una all’altra.
3.1.2. Con la prima si sostiene che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE domanda attorea; con la seconda si deduce che,
per conseguenza di quell’errore, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere.
3.1.2 Il motivo va dunque qualificato ex officio , in applicazione del principio jura novit curia, come denuncia d’una violazione dell’art. 112 c.p.c., dalla quale è derivato un error in iudicando .
3.2. Ambedue le censure, così qualificate, sono fondate.
3.2.1. Con l’atto di citazione l’attore chiese la condanna del RAGIONE_SOCIALE ‘ al risarcimento del danno in forma specifica, mediante restituzione del suolo, ovvero per equivalente somma di denaro ‘ .
3.2.2. Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (ovviamente nel testo applicabile ratione temporis , cioè diciotto anni fa), l’attore precisò: ‘ il risarcimento in forma specifica mediante retrocessione del suolo in proprietà dell’attore deve intendersi con le stesse caratteristiche di edificabilità esistenti al momento RAGIONE_SOCIALE confisca: nessun interesse, pertanto, vi è da parte dell’attore ad una restituzione RAGIONE_SOCIALE stessa area divenuta nelle more inedificabile.
Se quindi l’area mutasse le caratteristiche urbanistiche di edificabilità l’attore non ha più interesse alla restituzione dell’area, ma intende essere risarcito per equivalente’ (memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.4.2007, pag. 2).
Quando l’attore depositò questi due atti (citazione e memoria) il suo fondo era stato confiscato, la sentenza CEDU era di là da venire e nessuna revoca RAGIONE_SOCIALE confisca era stata chiesta, né ordinata.
3.2.3. Nella memoria di replica l’attore ribadì che ‘ la restituzione formale del titolo di proprietà in capo all’attore non costituisce affatto la restitutio in integrum richiesta, dovendo avvenire questa anche “di fatto”, con consegna del suolo privo RAGIONE_SOCIALE destinazione a parco pubblico e RAGIONE_SOCIALE relativa servitù
pubblica, con smontaggio e smantellamento del parco ivi realizzato, i cui costi non possono ricadere in danno dell’attore: si chiede quindi che in sentenza siano indicati gli obblighi di fare, con termine per il rilascio, onde consentire correttamente il risarcimento in forma specifica richiesto ‘ (Memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, 30.4.2014, pp. 15-16; la revoca RAGIONE_SOCIALE confisca sarebbe avvenuta quattro settimane dopo).
3.2.4. Successivamente, con l’ulteriore memoria del 21.7.2014, p. 17 (la causa fu rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni), quando la confisca era stata ormai revocata da 53 giorni, l’attore precisò che la restituzione non era ancora avven uta, e chiese che fosse ‘ indicato un termine per il rilascio del suolo libero da persone e cose ‘.
3.2.5. Cinque anni dopo il compimento di questi atti – la causa pendeva ancora dinanzi al Tribunale nell’ennesima memoria conclusionale l’attore dichiarò che:
introdusse il giudizio ‘ proprio per riottenere indietro detto suolo libero da persone e cose, come era in precedenza ‘ (così la comparsa conclusionale del 23.4.2019, pag. 11);
la materia del contendere era cessata quanto alla perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà e solo ‘ sotto tale profilo’ , mentre ribadì che i suoli ‘ rimangono ancora occupati abusivamente dal RAGIONE_SOCIALE di Bari che su detta area ha realizzato opere e un parco, coprendo il suolo con manufatti e migliaia di m c di terreno che ora devono essere rimossi, pervio ordine di codesto giudice, posto che l ‘azione è diretta alla restituzione del suolo nello status quo ante’ ( ibidem , pag. 1 ultimo capoverso e 2, primo capoverso).
3.3. La condotta processuale delle parti si deve interpretare come gli atti processuali: complessivamente, e non segmentando l’atteggiamento tenuto in un processo protrattosi per diciassette anni (tanti ne trascorsero tra la citazione e la sentenza d’appello) , per prenderne in esame solo un aspetto .
Alla luce RAGIONE_SOCIALE complessiva condotta processuale dell’attore sopra evidenziata fu erronea l’affermazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello secondo cui l’attore ‘ in primo grado non propose affatto una tempestiva domanda di rimozione delle attrezzature collocate sull’area’ .
3.3.1. In primo luogo la domanda di restituzione fu formulata nell’atto introduttivo, ribadita nella memoria ex art. 183 c.p.c. e precisata nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica.
3.3.2. In secondo luogo qualsiasi domanda di restituzione ha per presupposto implicito che la cosa sottratta e la cosa restituita siano identiche. Restituire una cosa diversa da quella sottratta infatti sarebbe una datio in solutum , non un risarcimento in forma specifica.
Pertanto l’avere chiesto che la restituzione avvenisse ‘nello stato di fatto’ in cui la cosa si trovava al momento RAGIONE_SOCIALE sottrazione non fu una domanda nuova che doveva formularsi ‘tempestivamente’, come ritenuto sbrigativamente dalla Corte d’appello.
In terzo luogo a p. 20, primo rigo, dell’atto di citazione l’attore aveva domandato la condanna del RAGIONE_SOCIALE al ‘ risarcimento in forma specifica’ : e non si vede quale altra ‘forma specifica’ di risarcimento del danno da spoglio possa immaginarsi, se non la ricostituzione RAGIONE_SOCIALE proprietà immobiliare come era e dove era.
Dunque la richiesta di sgombero del fondo fu soltanto una precisazione (superflua) dell’originaria domanda di restituzione.
3.4. Dall’erronea interpretazione e qualificazione RAGIONE_SOCIALE domanda è disceso l’erroneo giudizio di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
L’attore, infatti, una volta ottenuto dal Giudice penale il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE confisca (ordinanza 18.6.2014, comunicata all’attore il 1° luglio successivo), avrebbe potuto teoricamente iniziare l’esecuzione forzata per rilascio.
Quel provvedimento ad avviso di questa Corte rientra tra i ‘provvedimenti’ del giudice di cui all’art. 474 c.p.c. e costituiva un titolo esecutivo. Infatti, sarebbe contrario al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi ed al divieto di s preco dell’attività giurisdizionale ritenere che il proprietario, ottenuto un provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE confisca, debba poi iniziare un nuovo processo di cognizione dinanzi al giudice civile per munirsi di un titolo esecutivo.
3.5. Tuttavia, l’ordinanza del Giudice penale, se fosse stata messa in esecuzione, avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione unicamente di ordinare lo sgombero dell’area dai beni mobili (arg. ex art. 609 c.p.c.). Non avrebbe però potuto ordinare la rid uzione in pristino dell’area, dal momento che al giudice dell’esecuzione non è consentito accertare fatti, pronunciare condanne od adottare provvedimenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
3.6. Pertanto quell’ordinanza, se fece venir meno l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. rispetto alla domanda di rilascio, non fece venir meno l’interesse ad agire rispetto alla domanda di riduzione in pristino, rispetto alla quale l’attore non aveva anc ora ottenuto un titolo eseguibile ex art. 474 c.p.c..
3.7. Resta da dire del giudizio con cui la Corte d’appello, rispetto alla domanda di riduzione in pristino, ha ritenuto di aggiungere che ‘ non era stata fornita alcuna prova dello stato del suolo prima RAGIONE_SOCIALE confisca ‘ (p. 20, terzultimo capoverso).
Sarebbe agevole rilevare che il RAGIONE_SOCIALE, sin dalla comparsa di costituzione, non contestò mai validamente che NOME COGNOME non avesse ‘ realizzato qualsivoglia attività edificatoria ‘ sul proprio fondo (p. 46, penultimo capoverso).
Ma la mancata contestazione non conta: quel che rileva è che la Corte d’appello, una volta ritenuta cessata la materia del contendere e quindi il venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., si era spogliata RAGIONE_SOCIALE
potestas iudicandi , e le ulteriori deduzioni sul punto si debbono perciò ritenere tamquam non essent , come ripetutamente affermato da questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840; nello stesso senso, ex permultis , Cass. Sez. U., 30/10/2013, n. 24469; Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31024) e, pertanto, non impugnabili in questa sede, fermo restando che, in sede di rinvio, la relativa questione dovrà essere oggetto di nuova decisione, eventualmente reiterativa di quanto deciso senza potestas iudicandi dalla sentenza qui (inammissibilmente) impugnata.
3.8. Le eccezioni di infondatezza sollevate dai controricorrenti a confutazione del motivo in esame non appaiono alla Corte persuasive.
Esse infatti incorrono nello stesso errore commesso dalla corte territoriale: ritenere che colui il quale domandi la restituzione di un immobile del quale sia stato ingiustamente privato, abbia l’onere di precisare che lo rivuole nelle esatte condizioni in cui si trovava prima dello spoglio.
Tesi, questa bizantina e inaccettabile: colui il quale chieda la restituzione dell’indebito non ha certo l’onere di precisare che gli spetta nulla di meno di quanto a suo tempo soluto; né colui il quale chieda la restituzione RAGIONE_SOCIALE cosa depositata ha l’onere di precisare che la rivuole intera.
Allo stesso modo la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE proprietà implica necessariamente una domanda di ripristino dello status quo ante .
Altro, naturalmente, è il problema RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE prova di questo stato, ma -come detto -dovrà occuparsene il giudice del rinvio.
4. Il quarto motivo di ricorso.
Il quarto motivo è formalmente rubricato ‘ violazione dell’art. 42 Cost. e nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente ‘. Ad onta di tale intitolazione, nell’illustrazione del motivo è prospettato il vizio di omessa pronuncia.
Il ricorrente sostiene di avere formulato, col secondo motivo d’appello, due domande: una principale e l’altra subordinata.
Aggiunge che la Corte d’appello, ritenuta assorbita l’impugnazione proposta con la prima domanda, omise di esaminare la seconda. Con tale motivo di impugnazione l’appellante aveva sostenuto che:
il Tribunale aveva escluso la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE per i danni patiti dall’attore tra il momento RAGIONE_SOCIALE confisca (2001) e la sentenza CEDU (2009);
nel suddetto periodo, tuttavia, l’attore era stato comunque privato RAGIONE_SOCIALE proprietà;
la proprietà privata non può essere ablata senza un ‘ adeguato ristoro ‘;
il Tribunale pertanto avrebbe dovuto accordare all’attore almeno questo ‘adeguato ristoro’.
Conclude il ricorrente lamentando che su questa censura avverso la sentenza di primo grado la corte barese nulla statuì.
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in differente composizione, la quale nell’esaminare il gravame proposto da NOME COGNOME applicherà i seguenti princìpi di diritto:
‘Il giudizio di illiceità d’una condotta è una valutazione giuridica e non di fatto. Pertanto nel giudizio di danno è consentito al giudice accogliere la domanda ritenendo illecita qualsiasi attività del convenuto che sia stata ritualmente allegata e debita mente provata dall’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo avesse ravvisato l’illiceità in un differente atto o fatto del convenuto ‘ .
‘La domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALE disponibilità d’un immobile di cui il proprietario sia stato privato, anche quando sia proposta come ‘risarcimento del danno in forma specifica’, implica ex se quella di riduzione in pristino dell’immobile. Pertanto l’eventuale richiesta in tal senso, se formulata lite pendente, non costituisce domanda nuova o modificazione RAGIONE_SOCIALE domanda, ma mera attività di precisazione di essa.
‘Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria penale con cui è revocata la confisca d’un immobile non fa venir meno l’interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell’i mmobile che sia stato medio tempore modificato dal beneficiario RAGIONE_SOCIALE confisca. Il provvedimento suddetto infatti può costituire titolo esecutivo per il rilascio, ma non per ottenere l’esecuzione di un facere ‘ .
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo di ricorso;
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, addì 15 ottobre 2025 e, previa riconvocazione, 22 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)