Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30791 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30791 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 29947-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n. 3498/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2017;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato l’11.11.2005 la società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, invocando in via principale la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto di appalto intercorso tra le parti, nonché la condanna della medesima convenuta alla restituzione della somma di € 101.177,36 ed al risarcimento del danno; nonché, in subordine, la riduzione del prezzo nella misura di € 73.235 ed il risarcimento del danno.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda ed instando, in via riconvenzionale, per la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 16.156,04; in subordine, spiegava chiamata in garanzia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Nella resistenza di quest’ultima il Tribunale, con sentenza n. 1099/2011, accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando risolto il contratto di appalto di cui è causa e condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 90.482; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’appaltatore RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 16.156,04.
Con la sentenza impugnata, n. 3498/2017, la Corte di Appello di Milano, riformando in parte la decisione di prime cure, condannava il
RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 90.482,00 già determinata dal Tribunale, e delle spese del doppio grado del giudizio di merito; condannava RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne il RAGIONE_SOCIALE da quanto versato a RAGIONE_SOCIALE in esecuzione della sentenza; condannava altresì RAGIONE_SOCIALEal rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE Il RAGIONE_SOCIALE, intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 1668 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la risoluzione del contratto di appalto di cui è causa, in assenza di un vizio idoneo ad inficiare totalmente l’idoneità dell’opera alla sua destinazione. Ad avviso della società ricorrente, il difetto riscontrato dal giudice di merito interessava soltanto il 4% delle piastrelle posate dall’appaltatore, e dunque non avrebbe potuto essere ritenuto idoneo a rendere l’opera inidonea ad assolvere al suo scopo.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha dato atto che ‘… l’erroneo ancoraggio riguarda tutte le piastrelle assemblate dalla CBI, onde è
completamente irrilevante che allo stato solo una parte di esse abbia manifestato le cavillature, sia perché, come chiarito dal CTU, si tratta di fenomeni per loro natura ingravescenti (le cavillature inizialmente quasi invisibili ‘si disgregano, si allargano e si sbeccano’ fino a rompersi), sia perché la progressione dei fenomeni stessi, quand’anche non ‘apocalittica’, non s’è affatto arrestata, come risulta dalle stesse parole dell’appellante, sia perché non è dato sapere quali piastrelle vadano man mano ad incrinarsi e dove ciò si verifichi. Con ciò ovviamente una pavimentazione perde la sua idoneità alla destinazione d’uso, sottoposta com’è a continue rotture e sostituzioni, di dislocazione imprevedibile, di una quota di piastrelle che nella loro interezza sono a rischio, scontando il difetto della metodologia d’incollaggio (la quale, come non manca di notare anche il CTU, è ora stata sostituita da altra, eloquentemente definita dalla CBI ‘più evoluta’) … Stando così le cose, giustificato appare ritenere il problema non eliminabile se non col rifacimento dell’intera pavimentazione, così come giustificato appare il disinteresse della danneggiata a soluzioni e sostituzioni parziali’ (cfr. pag. 10 della sentenza). Con tale passaggio motivazionale, dunque, la Corte di merito ha ritenuto che il difetto denunziato dal committente riguardasse l’opera appaltata nella sua interezza ed ha dunque ritenuto necessario il rifacimento integrale e non ipotizzabili riparazioni parziali. Si tratta di una ricostruzione del fatto e delle prove alla quale la società ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un
apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente lamenta l’errata interpretazione e applicazione dell’art. 1668 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe riconosciuto alla società controricorrente il rimedio dell’eliminazione del difetto, in effetti mai richiesto. Ad avviso della ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare il risarcimento del danno considerando
il mancato godimento temporaneo del bene e i danni eventualmente causati a cose e persone, nonché ridurre il corrispettivo pattuito nel contratto in funzione del vizio riscontrato, e non invece parametrare tout court il danno risarcibile al corrispettivo dell’appalto.
La censura è fondata.
La Corte territoriale ha infatti confermato la liquidazione del danno, già operata dal Tribunale, nella misura corrispondente al costo di eliminazione del vizio. Sul punto, tuttavia, va ribadito il principio secondo cui ‘In tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453, primo comma, e 1668 c.c., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all’esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all’esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell’utilità che l’adempimento avrebbe determinato’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8889 del 18/04/2011, Rv. 617681). Infatti ‘… il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata, rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 c.c., e normalmente consistente nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, deve essere raccordato con la particolare natura dell’opus commissionato. Ne consegue che, se l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte; mentre, se oggetto dell’appalto sia l’esecuzione di un’attività sul bene del committente, alla luce dei
medesimi criteri di proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno, il risarcimento non può concretarsi in un radicale intervento di ripristino della cosa, facendo altrimenti conseguire al danneggiato una res qualitativamente migliore rispetto a quella anteriore, nella quale pure l’originario oggetto dell’appalto viene ricompreso’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19103 del 06/11/2012, Rv. 624150).
Il giudice di merito ha dunque errato nel quantificare il danno nella misura corrispondente all’eliminazione del vizio, ovverosia -avendo riscontrato la totale inidoneità dell’opera- nella spesa occorrente per il suo rifacimento, perché in tal modo ha riconosciuto al committente non soltanto il ripristino dello statu quo ante rispetto alla verificazione dell’evento dannoso, ma anche l’utilità che sarebbe derivata in caso di esatto adempimento del contratto di appalto. Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà procedere ad una nuova valutazione del pregiudizio risarcibile, operata sulla scorta dei criteri appena richiamati.
In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo e va accolto il secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata, nei limiti della censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 19 ottobre 2023.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME