Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11152/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
NOME, COGNOME LOLITA, COGNOME MOIRA, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 2026/2018 depositata il 02/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME proposto innanzi al Tribunale di Fermo nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni a causa dell’impossibilità di disporre della volumetria di loro spettanza, lamentando che i convenuti avevano utilizzato per intero la volumetria con riferimento alla zona in cui si trovavano le rispettive proprietà.
Il Tribunale accolse la domanda e, per quel che ancora rileva in questa sede, condannò i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti all’accertamento dell’impossibilità RAGIONE_SOCIALE attrici di disporre RAGIONE_SOCIALE quota di volumetria di loro spettanza a causa della sopraelevazione dell’immobile di proprietà dei convenuti.
La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado con sentenza del 2.10.2018.
Secondo la Corte distrettuale, i convenuti, indipendentemente dalla circostanza di aver costruito in aderenza e non in sopraelevazione, avevano indebitamente sfruttato l’intera volumetria del lotto di proprietà dei due fratelli, comprensiva anche della quota spettante al fondo finitimo che le attrici avevano ricevuto per successione dal loro dante causa. Dall’indagine condotta dalla Corte d’appello non risultava che vi fosse stata una cessione di cubatura poiché non vi era prova in tal senso di un accordo tra i fratelli risultante dall’atto di compravendita e dall’esame dei testi escussi. Nell’affermare che i convenuti avessero utilizzato l’intera cubatura, la corte d’appello
aderì alle conclusione del CTU e ritenne irrilevante il rispetto alle norme urbanistiche in relazione alla legittimità dell’opera dal punto di vista dei rapporti tra privati.
COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di un unico motivo.
COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME COGNOME NOME NOME NOME con controricorso
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Il Presidente di Sezione, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile, con provvedimento del 27.6.2023, comunicato il 28.6.2023, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D. Lgs n.149 del 2022.
I ricorrenti NOME chiesto la decisione del ricorso con istanza del 5.9.2023
In prossimità della camera di consiglio, le parti NOME depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte d’appello errato nell’interpretazione della relazione peritale, nella parte in cui ha affermato che il Comune non aveva concesso l’autorizzazione ai ricorrenti in quanto risultavano già esaurite le volumetrie disponibili, senza però affermare che la volumetria era stata utilizzata dai convenuti. I ricorrenti rilevano, inoltre, una discrepanza tra quanto riportato dal CTU e gli allegati,
secondo la ripartizione della volumetria in sede di divisione e concludono contestando la valutazione, da parte del giudice di merito, RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie con particolare riferimento alla consulenza tecnica.
Il motivo è inammissibile.
L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053; RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. un., 26/07/2019, n.20399).
Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di
motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, si miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. un., 27/12/2019, n.34476).
Nel caso di specie, la censura non riguarda l’omesso esame della CTU o di una parte della CTU, ma contesta le risultanze della CTU, per un asserito contrasto tra le conclusioni e gli allegati, nonché la valutazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del perito.
Si tratta, evidentemente, della sollecitazione di una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie, come, peraltro emerge dallo stesso ricorso nella parte in cui lamenta ‘l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie ed in particolare della consulenza tecnica’.
La Corte d’appello, proprio sulla base della CTU, ha accertato che i convenuti avevano indebitamente sfruttato l’intera volumetria del lotto di proprietà dei due fratelli, comprensiva anche della quota spettante al fondo finitimo che le attrici avevano ricevuto per successione dal loro dante causa.
Quanto alle contestazioni mosse alla CTU, il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice del merito; ne consegue che il vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, o quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico -giuridico posto a base della decisione ( cfr . Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art.96, comma 4 c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’ dell’art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002,, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1 -bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara il ricorso inammissibile, condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’ art.96, comma 4, c.p.c. -al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’ dell’art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1 -bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione