Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10856/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL), che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che separatamente, giusta procura speciale allegata al ricorso.
–
ricorrente
–
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL), e COGNOME NOME
(EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrenti – nonchè
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’ avvocato NOME COGNOME (EMAIL), che li rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso.
–
contro
ricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME, ARNO’ AURELIA.
–
intimati – avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Messina n. 164/2023 depositata il 28/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2508/2013 del 16 dicembre 2013, il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE, condannava COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME ed, altresì, COGNOME NOME e COGNOME NOME, alla esecuzione delle opere necessarie a consolidare le strutture murarie di vecchie costruzioni di loro proprietà -poste a confine con area della predetta società, sita in Messina e costituente il IV comparto d ell’isolato 83 del P.R.G. di Messina- per ovviare al pericolo di crollo e di dissesto, anche mediante integrale demolizione.
Il tribunale condannava, altresì, i predetti convenuti al pagamento -in solido tra loro- in favore della stessa società: della somma pari ad euro 99.500,00, oltre interessi, a titolo di spese sostenute per dare materiale
esecuzione ai lavori ai quali RAGIONE_SOCIALE era stata autorizzata nel corso del giudizio; dell’importo pari ad euro 33.316,72, oltre interessi, a titolo di compensi spettanti ai tecnici professionisti incaricati all’uopo; delle spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE e delle spese di tutte le consulenze tecniche d’ufficio.
1.1. Non veniva, invece, accolta dal tribunale la domanda della RAGIONE_SOCIALE di risarcimento danni da provocato ritardo nell’attività edificatoria, per carenza di prove in ordine al pregiudizio concretamente subito.
Avverso la sentenza proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, nonché, con separata impugnazione, COGNOME NOME.
In entrambi i giudizi si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto degli appelli principali e proponendo, a sua volta, appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da provocato ritardo ne ll’attività edificatoria.
Non si costituiva in giudizio NOME, che veniva dichiarata contumace. Si costituivano, infine, COGNOME NOME e COGNOME NOME, eredi con beneficio d’inventario di COGNOME NOME, deceduto nelle more del giudizio di appello.
2.1. Riuniti i giudizi, con sentenza n. 498/2017 del 5 maggio 2017 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di quella impugnata, accoglieva esclusivamente il motivo di appello, proposto dagli eredi di NOME COGNOME, avente ad oggetto la rideterminazione delle condanne di cui ai capi 2) e 3) del dispositivo, a carico dei predetti eredi, nei limiti della rispettiva quota ereditaria.
Per il resto, la corte rigettava ogni altro motivo degli appelli principali, nonché l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza impugnata e dichiarava integralmente compensate le spese del grado di appello.
RAGIONE_SOCIALE proponeva quindi ricorso per revocazione della suddetta sentenza, deducendo che fosse affetta da un errore di fatto ex art. 395, n. 4,
cod. proc. civ.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, ed altresì, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi con beneficio d’inventario di COGNOME NOME, i quali chiedevano il rigetto della domanda.
Si costituiva anche NOME, la quale rilevava che nessuna domanda era stata proposta nei propri confronti ed a tale proposito la RAGIONE_SOCIALE precisava di averle notificato l’atto di citazione per revocazione solo per esigenza di integrità del contraddittorio, ma che tra esse parti era intervenuta una scrittura privata, nella quale era stato dichiarato che, a prescindere dall’esito del giudizio, la società non avrebbe da lei preteso nulla.
3.1. Con la sentenza n. 164/2023 del 28 febbraio 2023, la corte d’appello: 1) accoglieva la domanda di revocazione della sentenza 498/2017; 2) confermava la statuizione di rigetto dell’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE volto a conseguire il risarcimento dei danni; 3) compensava le spese del giudizio di revocazione.
Avverso detta pronunzia, la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resistono con distinti controricorsi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Restano intimate COGNOME NOME e NOME.
Con provvedimento del 9 gennaio 2024 il Consigliere Delegato della Terza Sezione Civile formulava la seguente proposta di definizione ex art. 380bis cod. proc. civ.: ‘Il ricorso è inammissibile poiché, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, si risolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 3 60 n. 5 cod. proc. civ. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti ‘ .
5.1. Con istanza depositata telematicamente in data 4 marzo 2024 la società ricorrente richiedeva la decisione del ricorso.
Pertanto, la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La società ricorrente ed i controricorrenti COGNOME NOME e NOME hanno depositato rispettive memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la società ricorrente denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 della Costituzione, 132, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ. (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) nonché 1226 e 2056 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ‘ .
Censura l’impugnata sentenza di appello là dove, pur a seguito di giudizio di revocazione, conferma la motivazione della sentenza di prime cure, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da provocato ritardo nell’attività edificatoria.
Lamenta che la corte territoriale, pur confermando sia l’addebito di responsabilità che il danno, parlando di ‘ripercussione sfavorevole della mancata possibilità di edificazione’, non ne abbia tratto le dovute conseguenze quanto alla sua liquidazione, e con ciò non si sia conformata all’orientamento di legittimità secondo cui ‘Il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecit o, ma anche il risarcimento dei danni’; in questi casi, il danno costituisce ‘… automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa’ e pertanto ‘… non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimon iale subito al diritto di
proprietà, dovendosi, di norma, presumere tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso’ (viene richiamata Cass., 12865/2022).
Lamenta inoltre che l’impugnata sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione nè degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. né dell’art. 115 cod. proc. civ. e, per altro verso, che è stata motivata in maniera contraddittoria e perplessa, dato che la corte, per un verso, addebita alla RAGIONE_SOCIALE di essersi sottratta all’onere di fornire la prova degli elementi con cui quantificare il pregiudizio subito, il che dunque presupporrebbe l’esistenza di dati oggettivi su cui l’attrice avrebbe potuto fondare la prova in ordine al quantum risarcitorio, mentre, per altro verso, addiviene a negare che possano esservi elementi idonei sui quali basare una valutazione equitativa.
Il motivo, e dunque il ricorso, è infondato.
Premesso che, come anche evidenziato nella proposta di definizione ex art. 380bis cod. proc. civ., la corte territoriale ha confermato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria da provocato ritardo nella edificazione sancita dal tribunale, sul rilievo della ‘totale carenza di prove documentali e financo di semplici elementi presuntivi su cui poter basare una valutazione del danno subito dalla società’, in conformità alle risultanze della c.t.u., secondo le quali i parametri necessari per una valut azione del pregiudizio ‘non sono determinabili senza adeguata indicazione documentale’, il ricorso, sotto la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, finisce per sollecitare un nuovo esame delle motivate valutazioni svolte dal giudice di merito sul fatto e sulla prova, precluso a questa Corte di legittimità (Cass., 29/03/2019, n. 8763; Cass., 30/11/2016, n. 24434; Cass., 20/06/2006, n. 14267).
2.1. Inoltre, non viene dedotto correttamente il vizio di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, per dedurre la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma
disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’articolo 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598).
Neppure la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., viene correttamente dedotta, posto che viene riferita alle risultanze istruttorie ed alla loro valutazione, mentre, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, è invocabile solo con riferimento alla contraddittorietà intrinseca della motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).
2.2. Orbene, l ‘impugnata sentenza non ha violato le regole di ripartizione dell’onere della prova, né ha posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, e neppure ha disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ma ha semplicemente ritenuto non provato il danno risarcibile, confermando la sentenza di primo grado secondo cui, anche quando sia invocata la liquidazione equitativa, devono essere forniti elementi fattuali idonei a consentirne la relativa liquidazione, mentre il loro difetto si riflette a monte sulla stessa possibilità di riconoscere come esistente, con sufficiente grado di attendibilità, il danno in questione.
Così argomentando, la corte di merito ha pronunciato conformemente all’orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il
potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017, n. 4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698).
Pertanto, il ricorso va definito conformemente alle condivisibili ragioni illustrate nella proposta di definizione anticipata, come sopra integralmente riportate, e va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
5 . Inoltre, la società ricorrente, in forza del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., deve essere condannata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. al pagamento, a favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata, nella misura parimenti indicata in dispositivo, nonché, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. al pagamento di una ulteriore somma, sempre liquidata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, della somma di euro 1.75 0,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei
contro
ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, della somma di euro 1.75 0,00, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione