Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 27323 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 27323 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
Oggetto: REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE
ORDINANZA
sul conflitto negativo di giurisdizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 362, comma secondo n. 1 c.p.c., sollevato con ordinanza n. 131/2024 dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO , adottata nel giudizio n. 73/2020, in relazione alla sentenza del TRIBUNALE DI L’AQUILA n. 198/2014, tra
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da NOME COGNOME, con domicilio in L’Aquila, INDIRIZZO.
e
COMUNE DI GIULIANOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale in atti.
nonché
NOME COGNOME.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio dinanzi Tribunale di L’ Aquila il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE per far dichiarare la nullità, l’annullabilità ex art. 1427 c.c., o la risoluzione ex artt. 1489, 1453 , 1497, 1490 c.c. del contratto di compravendita stipulato con RAGIONE_SOCIALE in data 9.6.2010, avente ad oggetto il lotto edificabile e il sovrastante fabbricato ‘e x scuola Acquaviva ‘ , ed ottenere la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, stimato in € 5.632.340,02 .
Ha spie gato l’attrice che il bene ricadeva nel vigente PRG e faceva parte RAGIONE_SOCIALEo sche ma d’ambito D3.25, per la cui trasformazione l’interessato avrebbe dovuto pres entare un progetto urbanistico di dettaglio da adottare nelle forme RAGIONE_SOCIALEo strumento urbanistico attuativo e che la disciplina locale consentiva l’utilizzo di una superficie a scopi edificatori con un massimo del 100% a destinazione residenziale, con esclusione del pian terreno, ed un massimo al 100% con destinazione commerciale per tutti gli altri piani.
Intervenuta detta variante general e con cui l’ immobile era stato ricollocato nell’ambito 3.25 , a seguito di verifiche avviate dall’acquirente con un proprio tecnico di fiducia dopo la stipula del contratto, intervenuta all’esito del pubblico incanto indetto dalla RAGIONE_SOCIALE, era emerso che la RAGIONE_SOCIALE aveva espresso parere negativo all ‘ approvazione del piano di recupero presentato dall’attrice -il cui iter di approvazione era stato precedentemente sospeso a seguito
di talune osservazioni del COGNOME, proprietario di altro lotto, confinante con quello RAGIONE_SOCIALE‘attrice – sul rilievo che la delibera del Consiglio comunale di RAGIONE_SOCIALE n. 107 del 30.7.2007 non aveva tenuto conto né RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di interesse culturale RAGIONE_SOCIALE‘edificio ( bene di notevole interesse pubblico ), adottata nel 2008, né del relativo vincolo paesaggistico del 1969, per cui i parametri di edificabilità riportati nel certificato di destinazione urbanistica del 9.3.2010 erano insussistenti e il bene risultava privo RAGIONE_SOCIALE qualità promesse. Il danno era, quindi, effetto RAGIONE_SOCIALE‘incolpevole affidamento RAGIONE_SOCIALE‘acquirente sulla veridicità del certificato di destinazione urbanistica, dalle previsioni del PRG e RAGIONE_SOCIALEa successiva delibera in variante adottata nel 2007 riguardo agli indici di edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area e all’ insussistenza di divieti di edificazione, nonché de ll’illegittim a adozione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa variante al PRG senza la previa richiesta del parere RAGIONE_SOCIALEa Sovrintendenza dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e senza tener conto dei vincoli monumentale e paesaggistico.
In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha accolto la sola domande di risoluzione RAGIONE_SOCIALEa compravendita e di restituzione del prezzo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; ha respinto nel merito le azioni di responsabilità contrattuale verso il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, declinando la propria giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale. A tal fine ha affermato che il RAGIONE_SOCIALE, non avendo acquisito il parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed avendo adottato una variante illegittima, assimilabile ai piani particolareggiati ex art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge urbanistica n. 1150/1942, aveva leso posizioni di interesse legittimo del privato e diritti patrimoniali consequenziali, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.lgs. 104/2010.
RAGIONE_SOCIALE ha riassunto il giudizio dinanzi al Tar RAGIONE_SOCIALE che, con ordinanza n. 131/2024, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che l’impresa acquirente aveva in realtà contestato al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di aver rilasciato un certificato di
destinazione urbanistica, relativo all’area compravenduta e al sovrastante fabbricato, attestando erroneamente indici ediliziourbanistici previsti dalle NTA del PRG per l’ambito territoriale , omettendo l’indicazione del vincolo monumentale impresso sullo stabile e del vincolo paesaggistico concernente l’ambito territoriale . Secondo la domanda, un tale vulnus informativo aveva impedito all’acquirente di rilevare le ridotte potenzialità edificatorie del lotto e l’aveva indott o all’acquisto per un prezzo cons iderevolmente superiore, avendo la RAGIONE_SOCIALE espresso, infine, parere negativo sul RAGIONE_SOCIALE.
Proprio le informazioni contenute nel certificato, rivelatesi erronee o incomplete, erano all ‘ origine del danno lamentato che, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘illecito extracontrattuale, era derivato dall ‘ incolpevole affidamento RAGIONE_SOCIALEa società nelle attestazioni rilasciate dall’amministrazione , certificato che, peraltro, essendo atto meramente ricognitivo, non era autonomamente impugnabile, non potendo configurarsi un danno conseguenza del non corretto esercizio di potestà amministrativa ai sensi degli artt. 7 e 30 del c.p.a., per cui che la domanda di risarcimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. era devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento d’ufficio è stato tempestivamente sollevato dal g.a. entro il termine RAGIONE_SOCIALEa prima udienza fissata per la trattazione nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma terzo, L. 69/2009 e 11 c.p.a..
La soluzione del conflitto deve investire tutte le domande di risarcimento a titolo aquiliano proposte dalla RAGIONE_SOCIALE su cui il Tar si è ritenuto carente di giurisdizione, a prescindere dalle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che sollevato il conflitto, dovendo perciò rilevarsi che il danno, secondo la società attrice, era riconducibile all’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera di variante al PRG n. 107/2007 e di ogni atto consequenziale per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma quarto, LR.
18/1983 e RAGIONE_SOCIALE ‘art. 10, commi terzo, e 16 LU 1150/1942 , e alla lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento nella legittimità RAGIONE_SOCIALEa variante e nella veridicità del certificato di destinazione urbanistica contenente l’indicazione dei parametri urbanistici e edilizi previsti dalla normativa locale (cfr. ricorso dinanzi al g.a. pag. 7-8 e citazione introduttiva dinanzi al Tribunale pagg. 26 e ss.).
Tutte le suddette domande ricadono nella giurisdizione ordinaria.
Per orientamento assolutamente pacifico di questa Corte la giurisdizione si stabilisce sulla base RAGIONE_SOCIALEa domanda, venendo in rilievo non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte, Cass. SU 9771/2020; Cass. SU 23600/2020).
Riguardo al danno consequenziale a ll’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 107/2007, adottata dal RAGIONE_SOCIALE senza acquisizione dei pareri obbligatori, deve considerarsi che detta variante non ha negato, ma ha riconosciuto ai proprietari RAGIONE_SOCIALE‘area ex Scuola A cquaviva la possibilità di usufruire dei parametri urbanistici poi recepiti nel piano attuativo, sicché non si pone direttamente all’origine del danno da lesione di un interesse pretensivo, essendo il pregiudizio riconducibile non al provvedimento illegittimo, ma al fatto storico RAGIONE_SOCIALEa emissione di un atto amministrativo (di per sé stesso non dannoso) che, successivamente, è risultato viziato, negando al l’interessato gli effetti utili attesi (cfr. in fattispecie analoga, Cass. S.U. 1567/2023 che ha dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria per lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento riposto sulla legittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera, poi annullata, con cui l’amministrazione comunale aveva approvato il RAGIONE_SOCIALE di Governo del Territorio includendo i terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALEa parte, aventi destinazione agricola, nell’ambito di trasformazione denominato TR1)
L’ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa variante non è -quindi – elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa quale il giudice è chiamato a conoscere “principaliter”, ma rileva nell’eziologia del pregiudizio quale elemento di una fattispecie di illecito che questa Corte ha già ritenuto, in casi analoghi, di natura contrattuale o da “contatto sociale qualificato”, fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1173 c.c. (ossia, nella fattispecie, danno da diniego di approvazione del piano attuativo determinato dall’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa variante cui detto piano si era conformato: cfr. Cass. SU 8236/2020, n. 8236, Cass., SU 13595/2022, 1391/2022, 14324/2021).
L’ipotesi dedotta presuppone una pluralità di fatti concorrenti: la variante favorevole illegittima, l’incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e il successivo diniego del parere obbligatorio per l’approvazione del piano attuati vo degli interventi programmati (Cass. SU 8236/2020).
Esso, cioè, discende non dalla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di diritto pubblico che disciplinano l’esercizio del potere amministrativo, ma RAGIONE_SOCIALE regole di correttezza e buona fede, cui deve uniformarsi il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
Va ribadito che la lesione RAGIONE_SOCIALE‘incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse legittimo pretensivo del danneggiato, ma di una lesione RAGIONE_SOCIALEa sua integrità patrimoniale rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l’efficacia causale del danno, deducendo il privato di avere sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento che ha orientato le scelte di investimento o prodotto esborsi altrimenti evitabili (cfr. Cass. SU 17586/2015, Cass. SU n. 6594, 6595, 6596 del 2011).
Non è inoltre configurabile un pregiudizio all’aspettativa rivolta alla conservazione del provvedimento viziato, non essendo posta in discussione una situazione soggettiva di interesse legittimo alla conservazione del bene RAGIONE_SOCIALEa vita concesso con il provvedimento
stesso, ma solo che l’amministrazione abbia indotto a sostenere spese e a compiere RAGIONE_SOCIALE che altrimenti non sarebbero state affrontate (Cass. 2175/2023; Cass. su. 17586/2015).
Tale soluzione non muta ove vengano in considerazione le materie oggetto di giurisdizione esclusiva, quale l’uso del territorio in cui rientra l’adozione RAGIONE_SOCIALEa variante urbanistica (Cass. SU 14231/2020, Cass. 14324/l 20210, Cass SU 7515/2022).
Non basta che la lite sia catalogabile tra quelle rientranti in una data materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lo scrutinio di legittimità/illegittimità di provvedimenti amministrativi e non di fattispecie di illecito in cui il provvedimento si delinea come uno degli elementi costitutivi (cfr. Cass. S.U. 4614/2011, Cass S.U. 18267/2019; cfr., in materia urbanistica ed edilizia, Cass. 25843/2021; Cass. S.U. 3496/2023); la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno una materia di giurisdizione esclusiva (ex art. 103 Cost., comma 1), ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento, rispetto a quello demolitorio (cfr. Cass. S.U. 1654/2018, Cass. S.U. 416/2020; Cass. S.U. 8236/2020).
Il descritto criterio di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, riconfermato da queste SU anche dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 c.p.a. (Cass. SU 2175/2020), in continuità con i precedenti di cui alle pronunce SU 6594/2011, 6595/2011 e 6596/2011, opera anche in relazione al pregiudizio causato dal rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
Si è da tempo affermato che anche il risarcimento dei danni lamentati per la lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento riposto nell’attendibilità di un’attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un’area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d’acquistare un terreno), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o un provvedimento
amministrativo RAGIONE_SOCIALEa cui illegittimità il privato possa dolersi dinanzi al giudice amministrativo, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l’esercizio illegittimo di un pubblico potere e non essendo richiesto l’ accertamento, da parte del giudice amministrativo, RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. (Cass. SU 6595/2011; Cass. SU 12640/2019).
In conclusione va dichiarata la giurisdizione ordinaria, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 198/2014 del Tribunale ordinario di L’Aquila , dinanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge.
Nulla sulle spese, non avendo le parti svolto difese.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 198/2014 del Tribunale di L’Aquila , dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite