SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2050 2025 – N. R.G. 00001674 2025 DEPOSITO MINUTA 16 11 2025 PUBBLICAZIONE 16 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. NUMERO_DOCUMENTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice AVV_NOTAIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. promossa da:
( CF
)
con l’AVV_NOTAIO
C O N T R O
( C.F.
,
residente in Cinisello
Balsamo (INDIRIZZO), INDIRIZZO
Contumace
Conclusioni delle parti
C.F.
C.F.
Per l’attrice
In via principale:
-accertato e dichiarato che, a seguito del rilascio dell’immobile di proprietà dell’odierna attrice in giudizio, sito alla INDIRIZZO, avvenuto in data 31.10.2024, la signora tuttora, non ha saldato canoni mensili di locazione (per € 9.000,00), spese (per € 3.750,00) e conguagli utenze luce e gas al 50% (per € 2.392,80), per complessivi € 15.142,80, come da conteggio allegato alla presente citazione, cui si rinvia ( doc. 8 ), per l’effetto
-condannare la signora (NOME. , al pagamento, in favore dell’odierna attrice, della somma complessiva di € C.F.
15.142,80
accertato e dichiarato che, a seguito del rilascio dell’immobile di proprietà dell’odierna attrice in giudizio, sito alla INDIRIZZO, avvenuto in data 31.10.2024, la signora ha rilevato, all’interno della propria porzione immobiliare, sita al piano terra della INDIRIZZO, danni alle strutture e alle cose, come meglio descritti in narrativa e risultanti dalle allegate fotografie ( doc. 12 ), per complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) o per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente da quantificarsi a mezzo di apposita CTU tecnica, per l’effetto;
-condannare la signora al risarcimento dei danni tutti, di qualsiasi specie e/o natura, occorsi ed occorrendi, all’immobile di proprietà della signora nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) o
per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente da quantificarsi a mezzo di apposita CTU tecnica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 24.2.2025 parte attrice , in relazione al contratto di locazione sottoscritto con la convenuta il 1.2.2022 e registrato il 18.2.2022, per un immobile sito in INDIRIZZO , ne ha chiesto la condanna lamentando un comportamento inadempiente sia in termini economici per mancato pagamento delle somme pattuite a titolo di locazione e spese, sia per aver rilasciato l’immobile con numerosi danni ai muri, agli impianti ed agli arredi.
In particolare, dato atto dell’accordo per un canone mensile di 600,00 euro oltre a 250,00 per spese, l’attrice allegava la risoluzione a seguito di sfratto per morosità ed il rilascio avvenuto solo in seguito a notifica di questo il 31.10.2024
In relazione a tali fatti era pertanto richiesta oltre alla refusione dei danni causati all’immobile e quantificata in euro 5000,00 , la condanna al pagamento delle somme maturate e non corrisposte.
Alla prima udienza la convenuta era dichiarata contumace ed all’odierna udienza, sentito un teste, la causa viene posta in decisione.
—000—
Si osserva preliminarmente che essendo stata la causa introdotta e trattata con rito ordinario anziché locatizio ex art 447 bis cpc anche la decisione e pure eventuali fasi successive andranno trattate con rito ordinario in
ossequio al principio dell’ultrattività del rito (sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2014 -22 gennaio 2015, n. 1148)
Ciò premesso e venendo al merito, giova succintamente premettere che come da consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale ed il pagamento dei canoni deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa; costituito dall’avvenuto adempimento “. (artt. 2697 e 1461 c.c; cfr. Sez. Un. 13533/2001).
Con particolare riguardo all’inadempimento nell’ambito di un contratto di locazione ad uso abitativo poi , è noto che, a seguito dell’entrata in vigore della l. 27 luglio 1978 n. 392, la valutazione della gravità e dell’importanza dell’inadempimento del conduttore in relazione all’interesse del locatore insoddisfatto non è più rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice. Essa, infatti, risulta predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro
ancorato – ai sensi degli art. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva l. 9 dicembre 1998 n. 431) – a due elementi: l’uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all’omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, l’altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato.
Ciò premesso da un lato è certamente documentata e provata la sussistenza del contratto regolarmente registrato, per altro verso nessuna prova ha dato la conduttrice del pagamento dei diversi canoni richiesti, disinteressandosi al processo ( vi sono in ogni caso alcuni riconoscimenti di debito prodotti in atti). Un ulteriore elemento a sostegno dell’inadempimento è infine insito nel provvedimento di sfratto pure prodotto.
Parte attrice ha dunque diritto al pagamento delle somme richieste a titolo di canoni e spese.
Parte attrice ha altresì’ richiesto il risarcimento per i danni arrecati all’immobile.
Secondo pacifica giurisprudenza , l´osservanza della diligenza del buon padre di famiglia nell´adempimento delle obbligazioni si pone come canone imprescindibile per vagliare non solo le modalità di utilizzo del bene, ma anche il comportamento del locatario nel corso del rapporto ( cfr Cass. civ. Sez. III Ord., 20 ottobre 2020, n. 2286 ).
Nella specie l’inadempimento anche a tale obbligo è dimostrato sia dalle foto che dalle dichiarazioni testimoniali della signora la quale ha assistito al rilascio e dunque dichiarato:
‘..sono a conoscenza dei fatti per quanto sopra detto; ero presente al rilascio quando la resistente ha appoggiato le chiavi sul davanzale; non mi potevo avvicinare perché i fratelli mi avevano così detto ed ho anche denunciato il fratello per minacce; la signora si era barricata in casa e aveva rivestito i vetri con una pellicola adesiva che non faceva guardare dentro ( li ho dovuti rifare tutti) ; appena sono usciti sono entrata e c’era muffa
dappertutto; nella camera il muro era rotto dietro l’armadio ; le prese elettriche e le cornici delle porte divelte; tavolo tutto macchiato; loro hanno cambiato le serrature con le loro e si chiudevano con dei chiavistelli, il materasso era pieno di pipì; i sanitari erano macchiati con la tinta dei capelli ed il bidet crepato, tutti i divano graffiati’
Anche sotto tale profilo avuta prova dell’inadempimento della conduttrice la domanda può essere accolta
Del resto sotto tale profilo ed in relazione agli oneri probatori a questo incombenti una volta allegato l’inadempimento da parte del creditore, nulla in contrario è stato provato dalla convenuta ( Cfr Cass.ord. sez.III n.6387 del 15.3.2018).
Circa infine la quantificazione , certo essendo il danno ed in assenza di contestazione, lo stesso può essere determinato in euro 5000,00 come richiesto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico del conduttore nella misura di euro 2600,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
-condanna la sig. al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro € 15.142,80, a titolo di canoni e spese impagati e la somma di euro 5000,00 a titolo di danni all’immobile
-Condanna la sig. al pagamento delle spese di lite pari ad euro 2600,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza 16.11.2025
Il giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME