Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6728 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1714/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che interviene anche in proprio, ai sensi dell ‘ art. 86 cod. proc. civ., e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicili digitali come in atti
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicili digitali come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di ANCONA n. 1224/2021 depositata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 603 del 3/10/2012, condannava la RAGIONE_SOCIALE (d ‘ ora in seguito RAGIONE_SOCIALE) al risarcimento danni, cagionati a NOME COGNOME, a causa delle lesioni strutturali prodottesi nel villino di sua proprietà a seguito delle opere di scavo della galleria stradale ‘ Onofri ‘ nell ‘ ambito dei lavori per la realizzazione della superstrada Orte -Ravenna, quarto lotto, effettuate mediante utilizzo di esplosivi;
la Corte d ‘ appello di Ancona, adita dall ‘ appellante principale RAGIONE_SOCIALE e dagli appellanti incidentali eredi COGNOME, con sentenza n. 879 depositata il 01/06/2017, confermava l ‘ accertamento del primo giudice, che identificava nel brillamento delle mine e nell ‘ alterazione delle vie preferenziali di afflusso e deflusso delle acque a monte l ‘ antecedente causale dei danni verificatisi;
la Corte territoriale riformava la sentenza del Tribunale in relazione all ‘ ammontare del risarcimento ( quantum ) e, sulla scorta degli accertamenti peritali e dei risultati di una terza relazione tecnica di ufficio, rilevava che il fenomeno fessurativo non aveva inciso sulla stabilità dell ‘ intero edificio e, dunque, non occorreva eseguire il complesso e costoso intervento di consolidamento mediante micropalificazione delle fondamenta;
la Corte d ‘ appello, infine, riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dell ‘ esistenza delle ulteriori voci di danno, quali il danno futuro per imprevisti, il danno per la perdita della cantinetta e del locale laboratorio, le spese per il temporaneo trasferimento degli abitanti durante i lavori di ripristino ed i danni da svalutazione commerciale del fabbricato;
in conseguenza la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell ‘ appello principale della C.M.C., riduceva la condanna per la minore utilizzabilità della cantinetta, condannava gli appellati eredi COGNOME alla restituzione della maggior somma già percepita in esecuzione della sentenza di primo grado, liquidando le spese del doppio grado, compensandole per metà e ponendole per il residuo importo a carico degli appellati;
NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per la cassazione di detta sentenza, chiedendone l ‘ annullamento in relazione alla quantificazione dei danni con vittoria di spese e competenze dei gradi di giudizio;
questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 11203 del 24/04/2019, accoglieva il terzo e parzialmente l ‘ ottavo motivo di ricorso, e per l ‘ effetto cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, segnatamente in punto di danno non patrimoniale correlato al «disagio abitativo» conseguito al trasferimento degli abitanti, alla liquidazione del danno per la perdita della cantinetta e per lo stato di deprezzamento commerciale in cui si sarebbe comunque trovato l ‘ immobile e rinviava la causa innanzi alla stessa Corte d ‘ appello di Ancona, in diversa composizione;
gli eredi COGNOME provvedevano alla riassunzione della causa; la Corte d’ appello di Ancona, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con la sentenza n. 1224 depositata il 11/11/2021, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME di oltre duecento quarantacinquemila euro (complessivi € 245.794,82) oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma devalutata dalla fine dell ‘ anno 1990 e di ulteriori euro cinquantamila (€ 50.000,00) già attualizzati, con condanna della RAGIONE_SOCIALE alla refusione di un terzo delle spese dell ‘ intero giudizio;
avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, sulla scorta di dieci motivi, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME;
risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 10/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che
parte ricorrente propone i seguenti motivi d ‘ impugnazione.
I) per art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., motivazione apparente in relazione alla quantificazione del danno che è stato ingiustificatamente sottodimensiono da parte dei giudici dell ‘ impugnazione di merito, i quali non hanno adeguatamente valutato le consulenze tecniche di parte;
II) per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2056 cod. civ.: il risarcimento avrebbe dovuto essere integrale, con ciò intendendosi che il risarcimento non doveva essere limitato al mero costo della riparazione, ma doveva riguardare ogni ulteriore perdita e disagio subiti dai proprietari;
III) per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2058 cod. civ.: violazione del principio di integralità del risarcimento e della rivalutazione delle somme riconosciute e degli interessi legali quali debito di valore;
IV) per art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. civ., la Corte d ‘ appello non ha reso adeguata motivazione in relazione all ‘ ammontare del risarcimento, che è stato da essa riconosciuto nella metà di quanto affermato dal consulente tecnico di ufficio;
V) per art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione al rigetto della domanda relativa al deprezzamento dell ‘ immobile;
VI e VII) per art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 1226 cod. civ. in ordine al danno da disagio abitativo;
VIII) per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione al d.m. n. 55 del 2014: in relazione all ‘ ammontare ( quantum ) della liquidazione delle spese processuali e all ‘ erronea compensazione di un terzo delle spese;
IX) per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione al d.m. n. 55 del 2014: per aver liquidato i compensi professionali spettanti in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali in misura inferiore ai valori minimi dei parametri tabellari, o comunque al di sotto dei valori medi;
X) per art. 360, comma 1, n. 4 in relazione al d.m. n. 55 del 2014 violazione delle regole in tema di soccombenza e dei criteri di liquidazione delle spese giudiziali;
è opportuno premettere che sul capo della prima sentenza d ‘ appello, la n. 879 del 2017, concernente l ‘ esclusiva responsabilità della RAGIONE_SOCIALE nella causazione dell ‘ illecito, si è formato il giudicato, come da esplicita statuizione, alla pag. 4, della sentenza qui impugnata;
la pronuncia cassatoria recata dalla sentenza di questa Corte n. 11203 del 24/04/2019 concerneva il terzo motivo di ricorso e, in parte, l ‘ ottavo motivo di ricorso avverso la sentenza n. 879 del 2017, ossia i temi del risarcimento del danno da deprezzamento dell ‘ immobile pur dopo i lavori di rispristino, del risarcimento per l ‘ impossibilità di utilizzo della cantina (o cantinetta) e del disagio abitativo;
su dette questioni, il cui riesame era stato demandato alla Corte d ‘ appello di Ancona e alla quale essa ha provveduto con la sentenza n. 1224 del 2021, il dibattito processuale si è nuovamente incentrato, con gli esiti che a breve saranno palesati;
l ‘ esame dei motivi di ricorso sarà condotto secondo il loro ordine di esposizione;
il Collegio ritiene che, in considerazione della stretta correlazione tra essi esistente, in quanto entrambi vertenti sulle consulenze tecniche espletate in primo grado in appello e sulla mancata considerazione di quelle di parte e di fatti da questa ritenti rilevanti, i primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati;
il Collegio è a conoscenza dell ‘ orientamento di questa Corte (Cass. n. 14599 del 26/05/2021 Rv. 661553 – 01) secondo il quale « l ‘ adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d ‘ ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi, senza farsi carico di un ‘ analisi comparativa, integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, salvo che le conclusioni recepite siano, da sole, idonee a palesare le ragioni della scelta compiuta dal giudice »;
nella specie, tuttavia, il vizio non risulta riscontrabile, poiché dal testo, segnatamente dalle pagine dalla quarta in poi, della sentenza impugnata risulta che le consulenze tecniche di ufficio siano state tutte esaminate dal giudice di merito, con rigetto, quantomeno implicito, delle notazioni critiche dei consulenti di parte; e che sulla base di esse la Corte d ‘ appello sia pervenuta a insindacabile, in questa sede, in quanto concernente accertamenti di fatto, conclusione in ordine a quali fossero i lavori da eseguire e alla conseguente quantificazione del relativo importo;
con riferimento al vizio attinente il principio dell ‘ integralità del risarcimento, sotteso al secondo motivo di ricorso, anch ‘ esso connotato da valutazioni di carattere prettamente fattuale afferenti
il riscontro degli elaborati peritali d ‘ ufficio con quelli di parte, deve ritenersene l ‘ infondatezza, in considerazione della circostanza, rimasta sostanzialmente incontroversa, che sull ‘ importo riconosciuto per il lavori di rimessione in pristino del villino devono essere computati la rivalutazione monetaria dal 16/07/2008 e gli interessi a decorrere dalla fine dell ‘ anno 1990;
il primo e il secondo motivo di ricorso devono, pertanto, ritenersi inammissibili;
il terzo e il quarto motivo del ricorso possono ugualmente essere congiuntamente esaminati, in quanto entrambi vertenti sull ‘ integralità del risarcimento del danno relativamente all ‘ impossibilità di utilizzare la cantina;
la valutazione della Corte territoriale nella sentenza in esame, a differenza di quanto avvenuto nella precedente sentenza della Corte di merito, poi cassata sul punto dalla sentenza n. 11203 del 2019, appare aderente alla valutazione effettuata dal consulente tecnico di ufficio, che ha stimato in euro cinquantamila il valore della mancata utilizzazione della cantina e la circostanza che si tratti di somma già attualizzata, ossia ritenuta comprensiva degli accessori non confligge con il principio dell ‘ integralità del risarcimento, avendo la Corte, con valutazione di merito, ancorata, alla stregua dell ‘ art. 1226 cod. civ. al quale rinvia l ‘ art. 2056 cod. civ., alla domanda originaria dei COGNOME –COGNOME e alla valutazione espressa dal consulente tecnico di ufficio, adeguatamente proceduta alla stima del danno, così emendando l ‘ originaria liquidazione, colpita dalla pronuncia cassatoria;
la liquidazione del risarcimento in via equitativa risulta adeguatamente effettuata dalla Corte territoriale, tenuto conto (Cass. n. 8940 del 12/04/2013, dalla motivazione) « dell ‘ ampia discrezionalità insita in ogni valutazione equitativa riguardo alla quale è noto che il giudice, nel procedervi (ed alla sola condizione,
che qui non ricorre, che essa non appaia arbitraria nel suo complesso o in riferimento ad elementi di valutazione manifestamente incongrui o scorretti: Cass. 12 aprile 2011, n. 8322), non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l ‘ ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 18 aprile 2005, n. 8004) »;
il terzo e il quarto motivo di ricorso sono, quindi, infondati e devono essere, pertanto, rigettati;
il quinto motivo di ricorso, riferito al tema del deprezzamento dell ‘ immobile, è fondato;
la Corte territoriale, alla pag. 10 della motivazione, negli ultimi tre periodi, nel non riconoscere alcuna somma per il deprezzamento dell ‘ immobile, ha reso una motivazione meramente tautologica, avendo affermato che la realizzazione di tutte le opere divisate dai consulenti tecnici di ufficio avrebbe comunque reintegrato integralmente il valore originario dell ‘ immobile della famiglia RAGIONE_SOCIALE senza alcun concreto apprezzamento delle circostanze del caso relative al valore dell ‘ immobile prima del nocumento ad esso arrecato dai lavori per la galleria e il valore del bene dopo i detti lavori;
deve, inoltre, rilevarsi che la Corte d ‘ appello appare non avere adeguatamente indagato il tema della eventuale discrepanza tra ripristino delle condizioni esteriori dell ‘ immobile e il deprezzamento commerciale dello stesso dovuto, tra l’altro, alla stessa circostanza della sua riparazione;
il quinto motivo di ricorso è accolto;
il sesto e il settimo motivo del ricorso, incentrati sul tema del danno non patrimoniale derivante da «disagio abitativo», sono
parimenti fondati, atteso che per detta voce la Corte territoriale riconosce la somma complessiva di diecimila euro senza alcuna effettiva valutazione del numero complessivo dei soggetti che l ‘ hanno subita, poiché senza alcun adeguato apporto argomentativo la detta somma andrebbe ripartita per i cinque componenti della famiglia (la madre NOME e i quattro fratelli COGNOME) e quindi l ‘ ammontare riconosciuto in favore di ciascuno di essi sarebbe di soli duemila euro, delle singole situazioni individuali incise dalla necessità di reperire una diversa allocazione per un lungo periodo con conseguente necessità di riadattamento delle proprie condizioni di vita;
sul punto deve ribadirsi che la sentenza di questa Corte n. 11203 del 2019, alla pag. 23, nella parte di motivazione relativa all ‘ accoglimento dell ‘ ottavo motivo del ricorso, aveva specificamente demandato al giudice del rinvio l ‘ incarico di statuire sul danno non patrimoniale da disagio abitativo «conseguito al trasferimento degli abitanti», censurando la motivazione della Corte territoriale secondo la quale nessuno dei proprietari avrebbe dovuto subire disagi a seguito dell ‘ effettuazione dei lavori di ripristino dell ‘ immobile;
giova ribadire che la liquidazione del danno, anche nella sua forma equitativa cd pura, deve comunque essere agganciata a parametri oggettivamente verificabili o quantomeno esplicitati, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo quale espressione di un orientamento oramai stabile, si veda, Cass. n. 18795 del 02/07/2021 Rv. 661913 – 01) e ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell ‘ operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione in quanto essa sarebbe indebitamente ridotta
al disotto del «minimo costituzionale» richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost., sia nel vizio di violazione dell ‘ art. 1226 cod. civ.;
l ‘ ottavo e il nono motivo di ricorso sono infondati, in quanto la liquidazione delle spese è stata effettuata dalla Corte territoriale sulla base del valore della causa come rientrante nello scaglione inferiore a euro cinquecentoventimila, poiché sono stati riconosciuti, in favore dei COGNOME RAGIONE_SOCIALECOGNOME, poco più di trecentomila euro e, pure computando gli accessori sull ‘ importo riconosciuto, non si perverrebbe al superamento della soglia di cinquecentoventimila euro;
l ‘ ultimo motivo di ricorso, il decimo, è pure fondato, poiché secondo la recente giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, non è sufficiente, ai fini della compensazione, sebbene soltanto parziale, delle spese di lite la circostanza che la domanda sia stata accolta in misura notevolmente ridotta rispetto alla sua originaria estensione quantitativa, essendo necessario che concorrano le altre condizioni poste dall ‘ art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. U n. 32061 del 31/10/2022 Rv. 666063 – 01), sulle quali, nella specie la Corte d ‘ appello di Ancona non ha reso alcuna specifica motivazione;
in conclusione: sono accolti il quinto, il sesto, il settimo e il decimo motivo di ricorso; e, mentre i motivi primo e secondo sono inammissibili, il terzo, il quarto, l ‘ ottavo e il nono sono infondati;
la sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte d ‘a ppello di Ancona, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte accoglie il quinto, il sesto, il settimo e il decimo motivo di ricorso; rigetta il terzo, il quarto, l ‘ ottavo e il nono; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d ‘ appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di