Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27970/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; -intimati-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 1071/2019, depositata l’ 8 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione del 5 maggio 2005, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME, vedova COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME esponendo che con contratto preliminare del 31 ottobre 1988 l’attore aveva stipulato con NOME COGNOME – coniuge e padre dei convenuti – un contratto preliminare per l’acquisto di un locale sito in Bari alla INDIRIZZO al prezzo di lire 1.320.000.000, con clausola di prelazione in favore della conduttrice RAGIONE_SOCIALE, versando contestualmente lire 150.000.000, mentre il residuo sarebbe stato versato in parte all’atto di rinuncia alla prelazione e in parte al rogito. A seguito dell’esercizio della prelazione in data 22 dicembre 1988 da parte della RAGIONE_SOCIALE, gli era stato restituito l’acconto maggiorato di rimborso spese; tuttavia, il 7 aprile 1989 la vendita del locale era stata eseguita in favore della società RAGIONE_SOCIALE Pertanto, aveva convenuto in giudizio l’ COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_SOCIALE per ottenere il trasferimento coattivo del locale, previo accertamento del mancato esercizio della prelazione. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 148/1995, aveva accolto la domanda, disponendo il trasferimento del locale in favore dell’attore subordinatamente al pagamento della somma di lire 1.320.000.000, e condannato l’COGNOME al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. La Corte di appello, con sentenza n. 941/1998, ha accolto sia il gravame principale degli eredi dell’COGNOME sia gli appelli incidentali delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dichiarando la validità del contratto definitivo di vendita in favore di quest’ultima e riconoscendo tuttavia la responsabilità dell’COGNOME che, preferendo vendere a un prezzo maggiore rispetto a quello
pattuito con il COGNOME, si era reso inadempiente, per cui la relativa obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale gravava jure hereditatis sugli aventi causa. Nel dispositivo, la Corte ha condannato i convenuti nella qualità di eredi, al risarcimento del danno da mancato acquisto dell’immobile da liquidare in separata sede in favore dell’attore. Tutto ciò premesso, l’attore aveva chiesto che, sulla base del giudicato formale di cui alle suddette sentenze, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni in misura non inferiore a euro 2.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituirono in giudizio i convenuti eccependo preliminarmente il difetto delle condizioni dell’azione, posto che essi erano stati citati in proprio e non quali eredi dell’COGNOME e nel merito sostennero che la promessa di vendita era derivata in primo luogo dalla necessità dell’COGNOME di reperire immediatamente denaro liquido, tanto che il rimborso spese versato al COGNOME dopo soli due mesi ammontava a 20 milioni di lire; che alla conduttrice società RAGIONE_SOCIALE era stato notificato di comune accordo fra l’attore e l’COGNOME il preliminare con prezzo maggiorato a lire 1.500.000.000, per scoraggiare la prelazione di cui all’articolo 38 della legge n. 392/1978; che la conduttrice aveva invece esercitato il suo diritto, acquistando il locale con la formula del RAGIONE_SOCIALE immobiliare tramite la società RAGIONE_SOCIALE; che comunque era maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento; che il danno doveva essere provato, posto che la condanna generica postula la prova del pregiudizio; che, infine, il fatto colposo del creditore aveva concorso a cagionare il danno, poiché l’attore aveva già ottenuto un guadagno di lire 20 milioni e aveva atteso sette anni prima di attivarsi con l ‘ azione giudiziale. Aggiunsero, in subordine, che si doveva effettuare la compensatio lucri cum damno , tenuto conto del mancato esborso del prezzo di vendita del locale e che, infine, i convenuti sarebbero stati eventualmente responsabili nei limiti della rispettiva quota
ereditaria, avendo accettato con beneficio d’inventario l’eredità del dante causa.
Inizialmente respinta la richiesta dell’attore di chiamare in causa gli NOME nella qualità di eredi, in seguito il giudice istruttore accoglieva la richiesta.
La causa, istruita per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio rivolta a determinare il valore dell’immobile e l’entità dei canoni, veniva riassunta dall’attore nei confronti degli eredi di NOME nel frattempo deceduta, i quali si costituirono eccependo di avere rinunciato all’eredità della dante causa.
Il Tribunale di Bari, con sentenza numero 3219/2015 depositata il 14 luglio 2015, rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese processuali.
2. –NOME COGNOME ha proposto appello chiedendo che, in virtù del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Bari numero 941/1998 e del Tribunale di Bari con la sentenza numero 148/1995, la Corte liquidasse il danno dovuto dai germani COGNOME, eredi di NOME COGNOME, con la loro condanna in solido ovvero pro quota , al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in suo favore in proprio e/o nella qualità di amministratore unico dei RAGIONE_SOCIALE, della somma non inferiore ma anche superiore a euro 2.000.000,00, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria dal giorno dell’inadempimento al soddisfo; dichiarare ove occorra, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, decaduti dal beneficio di inventario anche in virtù del giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di appello di Bari depositata il 3 novembre 1998, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Gli appellati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME si sono costituiti in giudizio quali eredi con beneficio d’inventario di NOME COGNOME, sostenendo l ‘ inammissibilità
dell’appello dovuta alla mancanza di specifica contestazione di tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione del Tribunale. Nel merito, hanno dedotto l ‘ infondatezza dei motivi di impugnazione.
Con comparsa depositata il 29 gennaio 2016 si è altresì costituito NOME COGNOME, il quale ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.
La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata l’ 8 maggio 2019, ha accolto l’appello per quanto di ragione e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli appellati al pagamento in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 92.962,24, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno a decorrere dal 7 aprile 1989 fino alla data della decisione; ha dichiarato che al pagamento della predetta somma sono tenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME nei limiti delle rispettive quote ereditarie, NOME COGNOME oltre che quale erede di NOME COGNOME nei limiti della propria quota ereditaria anche quale unico erede di NOME COGNOME; ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati in solido al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
–NOME COGNOME ha resistito controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Vanno prioritariamente affrontati i motivi dal secondo al quarto, riguardanti il fondamento della pretesa fatta valere in giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di titolarità sostanziale con riferimento alla domanda attorea di NOME COGNOME, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (errata applicazione degli artt. 81, 99, 100, cod. proc. civ.).
Con il terzo motivo, sviluppato insieme al secondo, si prospetta la violazione del principio della domanda in relazione alla condanna di COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) e 360, comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo.
Il giudice di prime cure, in accoglimento di una precisa eccezione sollevata dai convenuti, aveva accertato che gli stessi erano stati convenuti iure proprio e non iure hereditatis , per cui era inammissibile la loro chiamata in causa a tale diverso titolo. La Corte di appello di Bari nel riformare tale capo della sentenza evidenziava che ‘…. con la citazione introduttiva l’attore richiamò la sentenza del Tribunale numero 148/95 con la quale era stato dichiarato nullo il contratto di vendita con cui NOME NOME aveva trasferito alla società RAGIONE_SOCIALE la proprietà del locale in questione e, dato atto del mancato esercizio della prelazione da parte del conduttore società RAGIONE_SOCIALE, trasferì ai sensi dell’articolo 2932 cod.civ . … ‘ per cui non vi era dubbio ‘… che i convenuti siano stati citati in giudizio quali eredi di COGNOME NOME, e che la richiesta di condanna degli stessi in solido e non in ragione delle rispettive quote ereditarie costituisce un errore da cui non si può ricavare la conclusione che l’attore abbia individuato malamente i legittimati passivi ‘ (pag. 8 della sentenza di appello). La sentenza sul punto sarebbe meritevole di censura, atteso che la Corte barese avrebbe illegittimamente modificato la domanda attorea in quanto: -il COGNOME non ha citato
i convenuti nella loro qualità di coeredi del l’ COGNOME; -la domanda formulata dallo stesso in solido era incompatibile con la loro posizione di eredi. Dunque, la Corte ha esorbitato dai suoi poteri: a) modificando la domanda di controparte (incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), deducendo l’esistenza di errore in totale assenza di allegazione al riguardo; b) omettendo di considerare un preciso fatto processuale (oggetto di contraddittorio), ovvero la richiesta di condanna in ‘solido’ , incompatibile con la qualità di eredi dei convenuti; c) omettendo di considerare l’antecedente logico della richiesta di autorizzazione di chiamata in causa di terzo a seguito dell’eccezione di legittimazione formulata dai convenuti che implicava il riconoscimento di controparte di un soggetto diverso rispetto a quello chiamato in giudizio originariamente. In assenza della spendita della ‘qualità di erede’ e in considerazione del fatto che (contrariamente a quanto affermato dalla difesa di controparte) la distinzione fra chiamata in giudizio di un soggetto in proprio, o dello stesso ‘quale erede’ , ha una sua precisa rilevanza giuridica, che la domanda di condanna in solido è inammissibile nei confronti degli eredi e che controparte aveva citato iure hereditadis , la Corte di appello di Bari ha errato laddove ha censurato la lineare decisione del giudice di prime cure secondo cui era pacifico che la chiamata in causa fosse avvenuta in proprio.
1.1. -I motivi, congiuntamente formulati, sono infondati.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in caso di successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del de cuius si fraziona pro quota tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (Cass., Sez. VI-2, 29 aprile 2016, n. 8487; Cass., Sez. II, 4 giugno 2010, n.
13644; Cass., Sez. III, 9 marzo 2006, n. 5100; Cass., Sez. II, 5 novembre 1990, n. 10613).
Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l’intero, che eccepisca l’esistenza di altri coeredi, nonché la divisione pro quota del debito ereditario, ha l’onere di provarne l’esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi (Cass., Sez. II, 13 agosto 2020, n. 17122).
Nel caso di specie non vi è dubbio che i convenuti sono stati citati anche nella qualità di eredi di NOME COGNOME poiché nel corso del giudizio di primo grado si è disposta la loro chiamata in causa nella qualità e non solo in proprio come indicato nell’atto di citazione. Peraltro, nessuno contesta la loro qualità di eredi, per cui, una volta costituiti in giudizio, non era necessaria la loro successiva chiamata in giudizio nella qualità. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione del principio della domanda.
2. -Con il quarto motivo di ricorso si deduce, quanto al danno risarcito, la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 163, 183 cod. proc. civ., art. 112 cod. proc. civ.nullità della sentenza per extra petitum (violazione art. 112 cod. proc. civ.). Il giudice di prime cure, rilevato che la sentenza n. 941/1998 della Corte di appello di Bari aveva dichiarato la responsabilità per inadempimento contrattuale di NOME COGNOME con la condanna generica dei soli eredi COGNOME al risarcimento dei danni in favore del COGNOME derivante dal mancato acquisto del locale, da liquidare in separata sede, respingeva la domanda formulata dal COGNOME. Evidenziava il giudice di primo grado che l’attore aveva chiesto la condanna al risarcimento in misura non inferiore a euro 2.000.000,00, indicando quale danno subito la mancata locazione dell’immobile e il valore intrinseco del bene, senza meglio articolare la sua domanda in sede di memoria ex
art. 183 cod. proc. civ., che la domanda era infondata, mancando la prova dell’esistenza di un danno, nonostante la condanna generica e che le argomentazioni svolte in conclusionale dall’attore relative al danno costituito dalla differenza tra il valore del bene alla data de ll’ inadempimento e il prezzo pattuito erano tardive, in quanto mai precedentemente esposte in alcun atto del giudizio. Non è controverso che la sentenza della Corte di appello n. 941 del 1998 si è limitata alla condanna generica degli eredi di NOME COGNOME al risarcimento del danno derivante dal mancato acquisto del locale da liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza della Corte di appello di Bari sarebbe viziata da ultrapetizione e da errata applicazione degli artt. 163 cod. proc. civ., 183 cod. proc. civ., 1219 cod. civ., 2697 cod. civ. nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la domanda di condanna di NOME COGNOME al risarcimento del danno subito dal COGNOME, costituito dalla differenza fra il valore del bene alla data dell’inadempimento e il prezzo pattuito. Sia l’atto di citazione che la successiva memoria ex art. 183 cod. proc. civ. non riportano tra le voci di danno quella indicata dalla Corte della “differenza fra il valore del bene alla data dell’inadempimento e il prezzo pattuito ‘. Nel caso di specie, parte attrice ha richiesto la condanna degli attori con riferimento a precise voci di danno (ma non quella oggetto di condanna) per cui il giudizio andava limitato solo alle voci formulate, dovendosi ritenere tutte le altre possibili abbandonate o tamquam non essent . Il potere del giudice di qualificazione della domanda non può estendersi infatti all’accoglimento di una voce di danno (seppur derivante da fatto dedotto in giudizio) non espressamente e tempestivamente formulata dalla parte. In tale ipotesi, infatti, il giudice non darebbe una diversa qualificazione alla domanda ma verrebbe a correggere o integrare la stessa in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
2.1. -Il motivo è infondato.
La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (Cass., Sez. III, 22 settembre 2023, n. 27181).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato che la richiesta di risarcimento dei danni dovuti riguardava la mancata riscossione dei canoni di locazione e di quelli dovuti alla differenza tra il valore del bene promesso in vendita alla data della alienazione alla società RAGIONE_SOCIALE e quello attuale al momento della citazione. In motivazione, si evidenzia come il differenziale tra la somma convenuta col preliminare e l’importo riscosso dal venditore dalla RAGIONE_SOCIALE faceva parte della controversia fin dalla citazione introduttiva per effetto del richiamo fatto dall’attore alla sentenza della Corte d’appello del 1998. Al riguardo, la Corte ha ritenuto di non condividere l’affermazione del Tribunale secondo cui erano tardive le argomentazioni svolte nella conclusionale dell’attore relativa al danno costituito dalla differenza tra il valore del bene alla data dell’inadempimento e il prezzo pattuito. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
-Va infine affrontato il primo motivo, riguardante la regolazione delle spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia di condanna alle spese della RAGIONE_SOCIALE – Nullità della sentenza. Si prospetta che sin dal primo grado è stato eccepito il difetto di legittimazione attiva e richiesta espressamente la condanna alle spese della Società. Sul
punto, il giudice di prime grado non si è espresso, accogliendo il preliminare difetto di condizione dell’azione, mentre la Corte di appello di Bari, nel riformare la sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società, senza tuttavia motivare il difetto di pronuncia in ordine alla condanna alle spese.
3.1. -Il motivo è fondato.
La Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulle spese riguardanti la posizione della RAGIONE_SOCIALE.
-La sentenza d’appello va dunque cassata limitatamente all’unico motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la questione riguardante le spese tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE può essere decisa disponendo tra di loro la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto del mancato svolgimento di un’attività difensiva ulteriore svolta dalla parte nei confronti della società, che ha assunto nel processo una posizione del tutto sovrapponibile a quella di NOME COGNOME, suo legale rappresentante e amministratore unico, che come persona fisica ha invece visto riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. La sentenza va nel resto integralmente confermata.
-Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in favore di NOME COGNOME come da dispositivo, stante la piena soccombenza del ricorrente nei suoi riguardi.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese legali tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE per tutti i gradi di giudizio, confermando nel resto la pronuncia; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di NOME COGNOME, in euro
8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione