Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9920/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
TABLE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 8494/2021 depositata il 24/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
–NOME COGNOME ha agito in giudizio, in proprio e quale rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, perché il bar gestito da tale società, ubicato nel Comune di Scauri, ha subìto un allagamento di acque provenienti dalla fognatura comunale, ed alla fine è stato chiuso per inagibilità, non essendo stato possibile rimediare ai danni subiti.
RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto responsabili di tali danni sia il Comune di Minturno, che NOME COGNOME, concessionario di uno stabilimento balneare limitrofo, sia la Provincia di Latina, che infine la società RAGIONE_SOCIALE, quale incaricata della manutenzione.
Nelle more del giudizio la RAGIONE_SOCIALE è fallita.
-Il Tribunale di Latina ha rigettato la domanda di quest’ultima società, ed ha accolto quella della RAGIONE_SOCIALE in proprio, ma solo nei confronti del Comune di Minturno e di NOME COGNOME, ed ha condannato costoro al pagamento della somma di 12 mila euro.
-La COGNOME ha proposto appello, dolendosi non solo del rigetto della domanda verso gli altri convenuti (Comune di Latina e RAGIONE_SOCIALE), ma altresì dolendosi del ridotto ammontare del risarcimento.
-La Corte di Appello di Roma, preso atto del fatto che il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE non ha proposto appello, e che dunque
l’impugnazione è stata proposta dalla sola COGNOME in proprio, e dunque per i danni propri, ha rigettato l’impugnazione confermando la decisione di primo grado.
5. -Ricorre dunque qui la COGNOME con quattro motivi di appello, illustrati da memoria. Per contro hanno notificato controricorso sia NOME COGNOME che COGNOME, quest’ultima con memoria.
Considerato che
6. -La ratio della decisione impugnata .
Il giudice di appello ha preso atto del fatto che i due convenuti condannati in primo grado, ossia il Comune di Minturno e NOME COGNOME, non hanno proposto appello incidentale, con la conseguenza che la loro responsabilità per i danni subiti dall’attrice era da ritenersi definitivamente accertata. Ma ha altresì osservato che neanche il fallimento della società (di cui l’attrice era legale rappresentante) ha proposto appello, con la conseguenza che l’oggetto della impugnazione era da ritenersi limitato alla pretesa della sola COGNOME, ma che tale pretesa era infondata, in quanto era stata esclusa in primo grado, come emerso dalla istruttoria, la responsabilità degli altri convenuti, su cui la COGNOME insisteva, ed allo stesso modo non risultava, a suo favore, un danno maggiore di quello liquidato in primo grado.
7. -I motivi di ricorso .
Questa ratio è contestata con quattro motivi di ricorso.
Ma preliminarmente va osservato che la ricorrente si duole del fatto che nella intestazione della sentenza non è indicato il nome dell’AVV_NOTAIO quale nuovo difensore, né si fa cenno della comparsa di costituzione e della memoria conclusionale, depositate entrambe telematicamente.
La stessa ricorrente ammette trattarsi di errore materiale, e del resto, non indica quale effetto tali omissioni abbiano avuto rispettivamente sulla identificazione del difensore, e sulla decisione. Ciò detto.
8. -Con il primo motivo si prospetta omesso esame di un fatto rilevante e controverso.
Secondo la ricorrente, erroneamente i giudici di appello hanno escluso la responsabilità della Provincia di Latina e della società RAGIONE_SOCIALE: l’hanno fatto avendo accertato che la Provincia aveva ceduto nel 1997 quell’area al Comune di Minturno, e che comunque non vi era prova che il danno derivasse da un difetto di manutenzione della rete fognaria in carico alla società.
Ma, nel fare ciò, hanno dato credito immotivato alla CTU, e non hanno tenuto conto di altre consulenze espletate in altre sedi, e della stessa relazione dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e ciò senza tacere del
fatto che la stessa CTU è incorsa in errore trascrivendo male le dichiarazioni di tale geometra COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
Intanto, non si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso, come la rubrica del motivo annuncia, ma l’erronea valutazione di prove.
Come tale, il motivo è chiaramente inammissibile, essendo la valutazione delle prove rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, purché motivato, e nella fattispecie lo è, fermo restando che non è denunciato alcun vizio di motivazione.
Comunque sia, tenuto conto che la censura attiene alla errata valutazione della CTU, o meglio all’affidamento erroneo che vi ha fatto il giudice, va osservato che, innanzitutto non è detto se ed in che termini, la CTU sia stata contestata in appello e, soprattutto, va osservato che il motivo di censura non contesta errore nei criteri di valutazione bensì chiede che la rilevanza data, dal punto di vista probatorio, dai giudici di merito alla consulenza, sia qui rivista, in ragione di elementi di prova contrastanti (altre consulenze, o deposizioni testimoniali), ed anche tale richiesta è qui inammissibile.
-Il secondo motivo non è rubricato: prospetta una generica violazione di legge.
La censura nuovamente contesta alla sentenza impugnata di avere fatto affidamento sulla CTU, quanto alle cause del danno, e non già alla relazione dei RAGIONE_SOCIALE: da quest’ultima si poteva evincere che l’allagamento proveniva dalla fogna, e che dunque anche la provincia e la società che aveva la manutenzione andavano ritenute responsabili. In quella relazione, infatti, si parlava di acque limacciose. Tuttavia, inopinatamente, il CTU aveva ritenuto che ‘limacciose’ non fosse indicativo necessariamente di acque fognarie, ben potendo trattarsi di condotte di acque reflue.
Anche questo motivo è inammissibile.
RAGIONE_SOCIALE ad un nuovo e diverso accertamento dei fatti, ossia delle cause che hanno portato all’allagamento, ed è dunque inammissibile, senza tacere del fatto che le due versioni, quella dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e quella del CTU non necessariamente contrastano.
-Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c.
La ricorrente si duole del fatto che sono stati liquidati solo i danni subiti da lei in proprio, sulla base di una confessione circa il loro ammontare dalla medesima fatta in giudizio.
Ritiene che però a riparare i danni abbia concorso anche la società proprietaria del bar RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, e ritiene che andava risarcita anche la spesa sostenuta da quest’ultima. Anzi, specifica che la circostanza che abbia pagato un terzo rileva solo nei rapporti interni con quest’ultimo, ma non esclude che lei possa chiedere la spesa da quel terzo sostenuta.
Il motivo è palesemente infondato.
Innanzitutto, come si è già detto, i giudici di appello hanno accertato che la RAGIONE_SOCIALE (che avrebbe sopportato parte della spesa), soccombente in primo grado sulla richiesta di risarcimento di quella spesa, non ha proposto appello, con la conseguenza che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni è diventato definitivo, e non può quella domanda essere dunque riproposta in veste diversa in questa sede.
Inoltre, il danno è risarcito a chi lo ha subito, ossia a chi, nel caso presente, ha sostenuto la spesa per la riparazione dei luoghi, e non a soggetto diverso. A dolersi del danno, per le spese sostenute, doveva in altri termini essere la società: lo ha fatto in primo grado, ma non poi in appello.
Non è dato capire in base a cosa la ricorrente abbia diritto di chiedere il ristoro di spese sostenute dalla società, che è soggetto diverso da lei, che del resto agisce in proprio e non rappresenta la società, che è nel frattempo fallita.
11. -Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c Lamenta la ricorrente che siano state poste a suo carico le spese di lite, nonostante la sola parziale soccombenza.
Il motivo è infondato.
In realtà, in appello, la ricorrente è stata totalmente soccombente, e non parzialmente e dunque il criterio adottato dal giudice di merito è quello imposto dalla legge.
Le spese sono state liquidate del resto al minimo.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese, tuttavia, in ragione della difficoltà di prova circa la provenienza del danno, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13.
Roma 29.1.2024
Il Presidente NOME COGNOME