SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 993 2026 – N. R.G. 00004523 2023 DEPOSITO MINUTA 04 02 2026 PUBBLICAZIONE 05 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME C.F.
ATTORE
contro
con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il
(C.F. ), difensore AVV_NOTAIO COGNOME C.F.
C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO P.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio e per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a seguito dell’evento dannoso avvenuto in data 30/08/2022, quantificati nella somma totale di euro 10.081,57 oltre interessi e rivalutazione, con condanna alle spese di lite da distrarsi.
In particolare, parte attrice deduceva che tra le ore 14 e le ore 15 circa, all’interno del giardino dell’abitazione della sig.ra , ove si era recata col marito al fine di far conoscere i rispettivi cani, e mentre i cani giocavano liberi dai guinzagli e l’attrice, il marito e la convenuta erano seduti in veranda, il cane di proprietà di quest’ultima dapprima posizionava le zampe anteriori sul dorso di e poi la spingeva giù dalle scale, che dalla veranda portano all’interrato; che, a seguito
dell’evento, riportava lesioni che rendevano necessario il ricovero in una clinica veterinaria e un intervento chirurgico; che l’attrice e la famiglia rinunciavano a partire per un viaggio programmato, perdendo l’acconto versato; che sussiste, pertanto, la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta in quanto proprietaria del cane aggressore e titolare del potere di controllo, gestione e vigilanza sull’animale.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attrice ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice della convenuta i convenuti sollevavano, inoltre, eccezione di improcedibilità della domanda, per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, e contestavano la ricostruzione del sinistro come allegata in citazione, ritenendo che la caduta della cagna fosse da attribuire esclusivamente alla condotta istintuale della stessa, che era andata a giocare sulla soglia della rampa di scale per la quale era rovinata, e che la responsabilità dell’evento dannoso andasse ascritta all’attrice, che aveva omesso il controllo sul proprio cane.
Contestati l’ an e il quantum , i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree.
All’udienza del 22.6.2023, trattata ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il AVV_NOTAIO, assegnava termine alle parti per la comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita, che veniva espletata con esito negativo; assunti gli interrogatori formali, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 17/06/2025 e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, devono rigettarsi le richieste istruttorie reiterate dalle parti all’udienza di precisazione delle conclusioni, per i motivi esposti nell’ordinanza istruttoria del 14/10/2024, da intendersi ivi richiamati.
Quanto all’eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva dell’attrice sollevata dalla convenuta Compagnia, deve rilevarsi che l’attrice ha prospettato la propria legittimazione ad agire nei confronti della compagnia e la titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio, affermando di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della convenuta ( cfr. SS. UU. 2951/2016).
Infatti, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l’attrice ha prospettato di aver ‘ citato in giudizio la in manleva della sig.ra ‘ e, richiamata l’Ord. n. 7062/2020 della Suprema Corte e gli artt. 1411 e 1362 c.c., ha esposto di aver agito direttamente nei confronti della Compagnia, sulla base dell’assunto che la polizza per la responsabilità civile stipulata dalla convenuta fosse da inquadrare nella fattispecie del contratto a favore di terzo.
Tale assunto è erroneo.
E’ orientamento consolidato quello per cui il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante-assicurato e l’assicuratore dello stesso.
Soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. ( cfr. Cass. Civ. Ord. n. 5259/2021)
Pertanto, nel caso di specie, le domande proposte dall’attrice nei confronti della convenuta devono essere rigettate.
La domanda attorea nei confronti della convenuta è parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti di seguito indicati; deve tuttavia essere riconosciuto un concorso di colpa dell’attrice per i motivi e nella misura specificati.
Alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 2052 c.c., norma
espressamente richiamata dall’attrice nell’atto introduttivo del giudizio.
Come chiarito dalla Suprema Corte, ‘ del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 c.c. il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva) sulla base non di un proprio comportamento o di una propria attività, ma della mera relazione intercorrente tra lui e l’animale nonché del nesso causale sussistente tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza dell’evento dannoso e del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto ‘ ( cfr. Cass. Civ. n. 17091/2014; Cass. Civ. n. 10402/2016).
Il caso fortuito cui fa riferimento l’art. 2052 c.c. deve, però, intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato.
Orbene, dalle dichiarazioni con evidente valore confessorio, rese dalla convenuta all’interrogatorio formale, aventi il seguente contenuto : ‘ Ad un certo punto si è messa a ringhiare, i cani e erano vicino a me, la sig.ra e il marito mentre eravamo seduti al tavolo in veranda, nell’arco di un secondo ha iniziato ad andare addosso a purtroppo c’erano i gradini della scala che porta al piano interrato e nel retrocedere mentre le andava contro è scivolata giù per la scala, ha perso l’equilibrio perché era un cucciolo e rotolando dalle scale si è rotta il femore ‘, risulta provato il nesso causale tra il comportamento della cagna e l’evento dannoso occorso alla cagna di proprietà dell’attrice. ( v. verbale di udienza del 16.01.2025)
Alla produzione del danno, tuttavia, ha certamente concorso anche il comportamento colposo della stessa parte attrice.
Dalle allegazioni attoree e dalle dichiarazioni rese dalla stessa parte nell’espletato interrogatorio formale, risulta provato che la cagna era un cucciolo, che quando l’attrice ha sganciato la cagna dal guinzaglio era consapevole che la stessa, per la prima volta, incontrava i cani della convenuta nel suo giardino; inoltre, l’attrice dalla veranda, ove conversava con il marito e la convenuta mentre i cani giocavano, vedeva la scala distante circa due metri, che descriveva come ‘ un buco senza protezione che va giù’, per la quale la cagna è precipitata e poteva prevedere che lo stato dei luoghi e la presenza dei due cani della convenuta, i cui comportamenti durante il gioco con la cucciola incontrata per la prima volta erano imprevedibili e incontrollabili, avrebbero potuto concretare una situazione di pericolo per la cagna
Pertanto, in ossequio al principio di autoresponsabilità, l’attrice avrebbe dovuto adottare una condotta maggiormente prudente e accorta nel controllare e sorvegliare l’animale di sua proprietà nell’interazione con gli altri cani appena conosciuti, in un sito ove l’animale era stato portato per la prima volta.
Per i motivi esposti, questo AVV_NOTAIO ritiene equo determinare il concorso di colpa dell’attrice, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., nella misura del 50%.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la diminuzione della responsabilità della convenuta in proporzione dell’incidenza causale del comportamento dell’attrice e per dichiarare la stessa corresponsabile dell’evento dannoso per il restante 50%.
Occorre a questo punto procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
Al riguardo deve rilevarsi che in sede di atto di citazione parte attrice ha formulato domanda risarcitoria sia per il ristoro del danno morale conseguito ‘ alla grande sofferenza e allo stress provocati dall’incidente ‘ (quantificato nella misura di euro 3.700,00) sia per il ristoro del danno patrimoniale
(quantificato in euro 6.381,57) per le spese sostenute per visite veterinarie, per l’intervento chirurgico, per farmaci e per l’acconto versato per la vacanza estiva.
Il Tribunale ritiene che il legame tra il proprietario e l’animale d’affezione possa integrare un bene della vita rilevante ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e che, in quanto espressione del diritto dell’individuo alla conservazione di una sfera di integrità affettiva e relazionale, al fatto illecito generatore di una lesione grave per l’animale possa conseguire la risarcibilità del danno non patrimoniale in favore del proprietario, anche quando non concorrano gli estremi del reato.
Tuttavia, grava sul danneggiato l’onere della prova dell’intensità del legame affettivo con l’animale, della sofferenza morale, del turbamento psichico e della concretezza del pregiudizio subiti.
Nella fattispecie concreta, tali elementi non sono stati allegati, né provati, pertanto, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, l’attrice ha allegato di aver sostenuto spese per euro 6.381,57, tuttavia, gli esborsi attorei risultano provati solo in minima parte.
Da quanto dichiarato dall’attrice negli atti di causa, risulta che la stessa fosse in regime patrimoniale di separazione dei beni con il coniuge . (v. memoria depositata in data 29.04.2024)
Sebbene tutte le fatture relative alle spese veterinarie, di ricovero e intervento chirurgico risultino intestate al sig. , deve rilevarsi che la fattura n° NUMERO_DOCUMENTO per l’importo di euro 1.500,00, per il ricovero della cagna in clinica veterinaria, e la fattura n° NUMERO_DOCUMENTO per l’importo di euro 250,00 per assistenza domiciliare postoperatoria, per un totale di euro 1.750,00, sono state saldate con bonifici bancari provenienti dal conto corrente, evidentemente cointestato ad entrambi i coniugi, che dalla ricevuta di bonifico prodotta in allegato all’atto di citazione risultano ordinanti; quindi, poiché la giacenza sul conto cointestato si presume di proprietà di ogni coniuge nella misura del 50%, il pagamento deve presumersi effettuato con somme di proprietà dell’attrice nella stessa misura.
Deve, inoltre, ritenersi rimborsabile la spesa per un totale di euro 80,85 per i tre collari elisabettiani, in quanto notoriamente utilizzati sui cani nel postoperatorio.
I convenuti hanno eccepito l’eccessività delle suddette spese.
In primo luogo, ritiene il Tribunale che gli esborsi predetti siano conformi alle tariffe professionali medie previste per le prestazioni veterinarie effettivamente eseguite nella fattispecie concreta; per questo motivo non ha disposto una C.T.U. per verificare la congruità degli esborsi.
Ritenuta la necessità delle spese di cura al fine di conservare il rapporto affettivo con l’animale di affezione, considerati gli esborsi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito per cui è causa, tenuto conto che all’attrice è imputabile l’esborso del 50% delle spese pagate con bonifico dal conto corrente cointestato col coniuge, deve liquidarsi in favore della stessa, a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 955,85.
Per quanto concerne le restanti spese documentate, deve rilevarsi che le fatture e gli scontrini parlanti in atti non risultano ricollegabili all’attrice, ma ai familiari, né vi è prova che la stessa abbia sostenuto i relativi esborsi.
L’attrice ha, inoltre, allegato di aver sostenuto spese per una vacanza col nucleo familiare, cui avrebbe rinunciato in conseguenza dell’evento dannoso per cui è causa, e ne ha chiesto il rimborso.
Nessuna delle allegazioni attoree risulta provata, pertanto, la domanda non merita accoglimento.
Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda attorea di condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c., formulata per la prima volta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., essendo proponibile, al più tardi, all’udienza di precisazione delle conclusioni. (cfr. Cass Civ. 14911/2018)
Non risultano provati ulteriori titoli di danno.
Al concorso di colpa dell’attrice determinato, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., nella misura del 50%, consegue che il danno patrimoniale risarcibile va liquidato definitivamente nella somma di euro 477,92, che rivalutata ad oggi è pari ad euro 515,00 (arrotondati).
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore dell’attrice la somma di euro 515,00, espressa in moneta attuale.
Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi – secondo l’ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio equitativamente ponderato sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all’effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Alla luce degli esposti criteri, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 515,00 liquidata in moneta attuale, oltre: – interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell’1% sulla predetta somma dalla data del 30.08.2022 ad oggi; – interessi al tasso legale sulla predetta somma rivalutata di euro 515,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Consegue alla soccombenza, della convenuta nei confronti dell’attrice e dell’attrice nei confronti della convenuta la condanna alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo, con applicazione degli importi minimi previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore pari a quello del decisum, quanto al rapporto processuale tra l’attrice e la convenuta , e del disputatum , quanto al rapporto processuale tra l’attrice e la convenuta considerata l’attività espletata e la semplicità della controversia, disposta la distrazione delle spese in favore dell’attrice, come da richiesta del difensore nell’atto introduttivo.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna la convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 515,00 oltre interessi, secondo i criteri indicati in motivazione;
rigetta le domande dell’attrice nei confronti di
condanna la convenuta alla rifusione in favore dell’attrice delle spese processuali che liquida in euro 118,50 per esborsi esenti, euro 332,00 per compensi, oltre spese generali, Cpa e Iva, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna la parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in euro 1.278,00 oltre spese generali, Cpa e Iva, come per legge;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 4 febbraio 2026 Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME