Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE
AC – 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15403/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , in persona del l.r.p.t., e da COGNOME NOME e COGNOME NOME , elett.te dom.ti in Roma, INDIRIZZO, (studio dell’AVV_NOTAIO) , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME , elett.te dom.to in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dall’AVV_NOTAIO, rappresentato e dife so dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, I sezione civile, 2183/2020, pubblicata il 27/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché in proprio da NOME NOME NOME COGNOME, avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2013, emesso dal Tribunale di Siena, con cui si ingiungeva loro il pagamento della somma di € 130.000,00, oltre interessi e spese, in favore di NOME COGNOME, a titolo di saldo impagato del prezzo di cessione delle quote da quest’ultimo detenute nella RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del cui adempimento i due COGNOME si erano fatti garanti.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto: a) che l’acquisto di quote sociali effettuato in violazione del patto di prelazione statutariamente previsto non determini alcuna invalidità del negozio, come ritenuto dal primo giudice, ma semmai l’inefficacia del relativo trasferimento nei confronti degli altri soci e della società, come tale astrattamente idoneo a qualificare un inadempimento del venditore, ove l’acquirente si trov i, per effetto dell’ inefficacia relativa del negozio acquisitivo della partecipazione sociale, nell’ impossibilità di esercitare in ambito societario i diritti spettanti al socio; b) che a tale ultimo proposito, al contrario di quanto affermato dal primo giudice, il trasferimento delle quote RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE risultava regolarmente trascritto presso l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE della Camera di Commercio di Siena e nessuna
evidenza vi era che gli altri soci di RAGIONE_SOCIALE, potenzialmente destinatari della denuncia omessa ai fini della mancata prelazione, avessero mai sollevato obiezioni, né contestato la cessione delle quote in favore di RAGIONE_SOCIALE e il relativo esercizio da parte di quest’ultima dei diritti di socio di RAGIONE_SOCIALE ; c) che, prima dell’ ingiunzione di pagamento per cui è causa, non risultava che gli odierni ricorrenti avessero mai contestato al venditore l’irregolarità della cessione delle quote in discussione o il mancato o limitato esercizio delle facoltà sociali da esso derivanti, con conseguente valutazione di scarsa importanza del dedotto inadempimento ai fini dell’accoglimento dell a relativa eccezione sollevata dall’acquirente della quota.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME e NOME COGNOME, hanno proposto ricorso affidato a un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta: «Nullità della Sentenza o del Procedimento -Art. 360 n. 4 Cpc -con riferimento all’art. 112 C.p.c. e all’art. 346 C.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di parte, riproposta in grado d’appello », deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, proposta in primo grado, come ulteriore argomento a sostegno dell’eccezione di inadempimento, e riproposta in appello con comparsa del 23.11.2015, inerente all’eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo, avendo erroneamente ritenuto che la questione non sarebbe stata specificamente riproposta in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in assenza di alcuna pronuncia sul punto del giudice di primo grado.
Va preliminarmente respinta l’ eccezione del controricorrente che ritiene che quanto dedotto nel ricorso sia suscettibile possa formare oggetto di domanda di revocazione e non già di ricorso per cassazione. In realtà, ciò che i ricorrenti deducono è un error in procedendo compiuto dal giudice di appello, che avrebbe erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sulla questione dell’annullabilità del contratto di cessione di quote per errore o dolo, oggetto di espressa riproposizione in fase di gravame. Si tratta, quindi , dell’allegazione di un errore di giudizio sulla ritenuta sussistenza di un giudicato interno per mancata doverosa riproposizione dell’ eccezione, e non già di un errore percettivo di fatto; ne deriva l’ammissibilità del proposto ricorso per cassazione.
In tali termini, la doglianza è fondata.
In linea teorica, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021; Sez. 1, Sentenza n. 9889 del 13/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 06/05/2005), va ribadito che la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e che, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle nel primo atto difensivo in grado di appello.
E tale riproposizione risulta documentalmente effettuata dai ricorrenti, che trascrivono nel motivo di ricorso il contenuto letterale della propria comparsa di costituzione in appello (pag. 6), nella quale si legge: ‘A riguardo, va comunque ricordato che, in via subordinata, gli opponenti hanno anche eccepito -sulla base dei medesimi presupposti e sotto un profilo
alternativo – eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo. Ciò evidenziando che, in realtà, nella fattispecie difettino le qualità ‘essenziali’ della cosa venduta, poiché le quote vendute sarebbero in effetti prive di valore, ai fini del computo delle maggioranze e dell’esercizio dei diritti di socio, a causa del ‘vizio’ derivante dalla menzionata violazione statutaria e che le rende sempre suscettibili di censura di inopponibilità alla società, ciò a prescindere dalla formalità della iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, che certamente non ha alcun effetto sanante.’
Né può ritenersi che -come obietta il controricorrente -l’intenzione degli appellati di riproporre l’eccezione non sia sufficientemente chiara e univoca, atteso che tale chiarezza e univocità possono comunque ricavarsi dalla riproposizione della medesima questione anche nella memoria di replica degli appellati, con espressioni -riportate testualmente alle pagg. 5 e 6 del ricorso -che non possono ragionevolmente considerarsi equivoche, e in particolare con la seguente: ‘Ciò rende, pertanto, fondatamente proponibile l’eccezione di annullabilità del contratto, per errore ex artt. 1427, 1429 n. 2 e 1431 c.c. sussistendone i presupposti. E solo per scrupolo di completezza, sembra possibile ipotizzare una fattispecie di dolo contrattuale ex art. 1439 c.c., con analogo effetto di giustificare l’annullamento del contratto, qualora la dichiarazione di aver esperito ‘tutte le formalità al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci’ resa dal sig. COGNOME nel contesto del contratto, possa essere considerata come ‘raggiro’ ai sensi dell’art. 1439 c.c.’
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà ad esaminare l’eccezione di cui sopra e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre