Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3212 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3212 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
Questioni processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14576/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in proprio NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
– controricorrente –
NOME COGNOME e NOME REALE RUFFINO, con AVV_NOTAIO;
contro
ricorrentecon AVV_NOTAIO e NOME
NOME COGNOME, Spalla;
contro
ricorrente –
NOME PRADA, RAGIONE_SOCIALE, sedente in Mogliano Veneto, in persona del legale rappresentante;
-intimati –
RAGIONE_SOCIALE, Rappresentanza Generale in Italia, sedente in Milano, con AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 1325/23 resa dalla Corte d’appello di Milano e depositata in data 21 aprile 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per sentire accertare la loro responsabilità solidale per i danni cagionati nella qualità di amministratori sociali e per la loro conseguente condanna al risarcimento.
Con sentenza n° 7569/2020, il Tribunale di Milano rigettava la domanda degli odierni appellanti sull’assunto che gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, avessero abbandonato la domanda risarcitoria, restando ferma solo quella di accertamento. Circostanza quest’ultima, a detta del Giudice di prime cure, indirettamente confermata anche dai successivi atti (comparsa conclusionale e memoria di replica) in quanto in essi non sarebbe stato possibile rinvenire alcuna riemersione della domanda di ‘condanna’.
Gli attori proponevano quindi gravame articolato su due motivi, che la Corte d’appello respingeva (tranne quanto alla condanna ex art. 96 cod. proc. civ.).
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono così ricorso in cassazione fondato su un solo motivo, mentre COGNOME, COGNOME, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono a mezzo di controricorso. Le altre parti, nonostante la regolare notifica a mezzo pec del 28 giugno 2023, sono rimaste intimate.
Le parti costituite hanno da ultimo depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce ‘Violazione dell’art. 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n° 3 c.p.c.’.
La censura si appunta sul fatto che la pronuncia di appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame in quanto ‘gli appellanti non hanno riproposto -in questa sede di gravame -né la domanda di condanna, delle altre parti, al risarcimento dei danni subiti -domanda che sostengono di non aver mai abbandonato in primo grado; né, in ogni caso, la domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori’.
A parere dei ricorrenti ‘il disposto di cui all’art. 346 c.p.c. (…) non poteva trovare applicazione nel caso che occupa: e ciò in considerazione del fatto che la rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c. si riferisce (più correttamente) alle domande ed eccezioni (che in primo grado sono state) (i) rigettate ovvero (ii) non esaminate in quanto assorbite e che, come tali, richiedono dunque una pronuncia: i. processuale (di merito); ovvero ii. di merito. 5. Pronuncia (quest’ultima) che, invero, non vi è stata (all’esito della causa svoltasi avanti il Tribunale di Milano) in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado ha dichiarato ‘inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire’. ‘Interesse ad agire’ che, come noto, costituisce un presupposto processuale e dunque rappresenta una ‘questione di rito’ nei cui confronti non trova applicazione il disposto di cui all’art. 346 c.p.c.’
1.1. Va chiarito che il motivo di ricorso non può che riguardare la statuizione d’appello, e la stessa ha stabilito in relazione al primo motivo di gravame che ‘gli appellanti non hanno riproposto – in questa fase di gravame -né la domanda di condanna, delle altre parti, al risarcimento dei danni subiti -domanda che sostengono di non avere mai abbandonato in primo grado; né, in ogni caso, la domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori’.
Ciò a fronte del fatto pacifico che in primo grado il giudice aveva ritenuto abbandonata la domanda risarcitoria e dunque il difetto d’interesse al
mero accertamento della responsabilità, per cui non aveva esaminato la domanda di condanna ritenendola non più proposta.
In proposito va osservato che le questioni non esaminate, neppure indirettamente, possono essere riproposte in qualsiasi forma, purché idonea ad evidenziare in modo inequivoco la chiara e precisa volontà di sottoporre la questione stessa alla decisione del giudice d’appello, in definitiva attraverso una proposizione specifica che si desume dall’avverbio ‘espressamente’ utilizzato dal legislatore all’art. 346 cod. proc. civ.
Nella specie che ne occupa la Corte territoriale, operando una ricognizione sugli atti di parte in sede d’appello, ha escluso che in essi si rinvenga in qualsiasi guisa la riproposizione della richiesta di condanna al risarcimento del danno, e ciò anche nella parte espositiva dell’atto di citazione in appello, in cui appunto ‘non vi è alcun riferimento alle domande proposte in primo grado e rimaste assorbite in conseguenza della decisione assunta dal Tribunale’.
In particolare i giudici d’appello hanno identificato quale unica domanda proposta in sede di gravame quella con cui gli appellanti chiedevano di ‘riformare il capo contenuto dalla pagina 10 (ultimi tre capoversi) alla pagina 13 (righe 118) della sentenza per aver dichiarato l’abbandono della domanda di ‘condanna’ e, conseguentemente, dichiarato il difetto ad agire (degli attori in primo grado), annullando la sentenza sul punto e dichiarando l’esistenza dell’interesse ad agire in capo agli odierni appellanti nonché l’inesistenza di un frazionamento delle iniziative processuali in caso di future eventuali azioni giudiziali di condanna che venissero intraprese, da parte degli odierni appellanti, sulla base dell’accertamento richiesto in prime cure’.
In effetti con ciò non viene espressamente (o comunque inequivocabilmente) riproposta né la domanda di condanna né quella di
accertamento della responsabilità degli amministratori, ma appunto solo l’accertamento dell’interesse ad agire.
Né l’eventuale accoglimento della domanda in punto difetto di interesse poteva avere qualunque utilità, poiché con l’appello la parte soccombente deve devolvere anche la domanda di merito conseguente alla riforma in rito, come pur in altri termini conclude sul punto la Corte territoriale a commento del primo motivo di gravame.
Così stando le cose rimangono assorbite le osservazioni relative all’interpretazione del comportamento processuale tenuto dalla parte nel corso del primo grado, che appunto ha portato il primo giudice a ritenere lo stesso come comportante la rinuncia alla pronuncia condannatoria.
Il ricorso deve essere dunque rigettato con aggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida come segue.
in favore di NOME COGNOME in € 5.800, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi; in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME in € 5.800, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi; in favore di NOME COGNOME in € 5.800, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi; in favore di RAGIONE_SOCIALE in € 5.800, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il diciassette dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME