Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33127 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 612-2018 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall ‘ AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la SENTENZA N. 890/2017 della CORTE D ‘ APPELLO DI LECCE, depositata il 7/9/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 29/10/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Lecce, con sentenza del 19/1/2015, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, della somma di €. 207.760,60 ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, che le stesse, quali socie della società poi fallita, avevano ricevuto da quest ‘ ultima ‘ prima del soddisfacimento dei creditori sociali ‘ e, dunque, indebitamente, a mezzo di cessioni
di crediti della società verso terzi, a titolo di restituzione di finanziamenti infruttiferi.
1.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello avverso tale sentenza che la corte distrettuale, con la pronuncia in esame, ha rigettato.
1.3. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver affermato che: -‘ il … conferimento di capitali effettuato da COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME era a titolo di futuro aumento capitale sociale e senza obbligo di restituzione, come si legge nel verbale di assemblea del 23.09.1998′ ; – tali somme, tuttavia, come emergeva dagli atti e per espressa ammissione delle convenute, erano ‘ state utilizzate per risanare alcuni debiti ‘ della società; ha, in sostanza, ritenuto che: – tale circostanza ‘ esclude in maniera radicale la loro qualifica come versamenti in conto futuro aumento capitale ‘; -la ‘ discrasia tra il contenuto della delibera del 2000 … e il successivo comportamento tenuto dalle parti ‘, doveva essere, pertanto, risolta applicando il principio della ‘ prevalenza della sostanza sulla forma ‘, nel senso che, esclusa la decisività della ‘ mera denominazione della posta nelle scritture contabili della società ‘, ‘ il credito del socio ‘, essendo stato utilizzato ‘ per ripianare le perdite ‘, ‘ si ‘ era, in definitiva, ‘ trasformato in versamento in conto capitale ‘ .
1.4. Né, del resto, rilevava, ha aggiunto la corte, il fatto, che le convenute avevano eccepito in giudizio, e cioè che i crediti ceduti non erano stati pagati, non avendo le stesse fornito alcuna prova né del ‘ mancato pagamento dei crediti ‘ ad esse ceduti, né del fatto che avessero intrapreso azioni di ‘ recupero ‘ o proceduto a ‘ messe in mora ‘ o alla domanda di ammissione al passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, per cui correttamente il tribunale aveva ritenuto che le cessioni fossero
pro soluto , condannando le appellanti alla ‘ restituzione ‘ delle somme ricevute dalle stesse.
1.5. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso notificato l ‘ 1/12/2017, dopo aver dato tra l’altro atto che il RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto ‘ sin dall’origine … non già la retrocessione dei crediti … indebitamente ceduti, ma la condanna delle convenute all’adempimento dell’obbligazione, succedanea, del pagamento del loro importo monetario ‘, hanno chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come emerge dalla relazione in atti, in data 4/10/2017.
1.6. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
1.7. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo le ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2697, 2033, 2037 e 2038 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che le socie avessero indebitamente ricevuto, ad opera della società poi fallita, la cessione di crediti di quest ‘ ultima verso terzi e le ha, di conseguenza, condannate alla restituzione, in favore del RAGIONE_SOCIALE, dell ‘ equivalente pecuniario, pari alla somma di €. 207.760,60 per ciascuna, omettendo, tuttavia, di considerare che: – in caso di ripetizione dell ‘ indebito oggettivo, l ‘ obbligazione restitutoria ha sempre ad oggetto la cosa indebitamente corrisposta, a meno che l ‘ accipiens non fornisca la prova dell ‘ impossibilità di restituire la cosa; – solo in tal caso, la restituzione ha per oggetto l ‘ equivalente pecuniario della prestazione indebitamente ricevuta; – nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE aveva, pertanto, il diritto alla mera retrocessione dei crediti a suo tempo indebitamente ceduti dalla società poi fallita;
-solo a fronte della prova, ad opera delle convenute, dell ‘ avvenuta riscossione di tali crediti e della conseguente impossibilità di procedere alla loro restituzione, il RAGIONE_SOCIALE poteva , dunque, ‘ lucrare il succedaneo monetario pari al loro importo ‘; – le convenute, d ‘ altro canto, come già dedotto in primo grado e ribadito in appello, non avevano mai riscosso i crediti ceduti.
2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 2033 e 2037 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che le cessioni dei crediti indebitamente ricevute dalla società poi fallita dovessero essere qualificate come pro soluto e che, in siffatta ipotesi, l ‘ azione di ripetizione delle stesse comportasse non già la mera retrocessione dei crediti, ma l ‘ obbligazione succedanea di pagare il loro importo monetario, omettendo, tuttavia, di considerare che, in caso di ripetizione dell ‘ indebito oggettivo, l ‘ obbligazione restitutoria ha sempre ad oggetto la cosa indebitamente corrisposta, anche se si tratta di crediti, a meno che l ‘ accipiens non fornisca la prova, nella specie non prodotta, dell ‘ impossibilità di operare la restituzione della cosa indebitamente ricevuta, sicché, in difetto, l ‘ obbligazione di restituzione ha per oggetto solo quanto indebitamente ricevuto, e cioè i crediti ceduti.
2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 1260 e 1267 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che, in difetto di azioni di recupero dei crediti ceduti, messa in mora e domanda di ammissione al passivo, le cessioni dei crediti indebitamente operate dalla società poi fallita in favore delle socie convenute
dovessero essere qualificate come pro soluto , omettendo, però, di considerare che i fatti esposti erano inidonei a dimostrare che la cessione fosse pro soluto, la quale, del resto, deve risultare in modo esplicito.
2.4. Con il quarto motivo, le ricorrenti, lamentando la violazione dell ‘ art. 1362 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha ritenuto che le cessioni dei crediti indebitamente operate dalla società poi fallita in favore delle socie convenute dovevano essere qualificate come pro soluto , omettendo, però, di considerare che le convenute non avevano ricevuto alcun pagamento ed erano disponibili alla restituzione dei crediti ceduti e, in ogni caso, che le condotte evidenziate, in quanto successive al contratto, non assumevano alcun rilievo ai fini della definizione del relativo contenuto.
2.5. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.6. Questa Corte, invero, ha già avuto modo di affermare che: – nell ‘ indebito attinente alla consegna di cosa determinata l ‘ art. 2037 c.c. attribuisce al solvens il diritto alla restituzione e poi aggiunge, in ipotesi d ‘ impossibilità della restituzione stessa, che l ‘ accipiens è tenuto a corrispondere somma corrispondente al valore; – tale impossibilità è delineata dalla norma non come elemento costitutivo del diritto nascente dall ‘ indebito, ma come fatto modificativo del contenuto della prestazione dell ‘ obbligato, sicché si atteggia come eccezione in senso proprio, con onere della prova a carico dell ‘ obbligato medesimo; – peraltro, la perdita, la distruzione, lo smarrimento o la cessione di un bene mobile (quale, in effetti, è un credito: art. 812 e 813 c.c.) sono vicende inerenti alla sfera del detentore, il quale soltanto le conosce od è in grado di
conoscerle; – addossarne la dimostrazione ad un soggetto diverso, quale condizione per il riconoscimento del suo diritto, si tradurrebbe nella elisione del diritto stesso, o quantomeno ne renderebbe arduo l ‘ esercizio; l’ indicato onere della prova non può essere invertito solo perché il solvens , presupponendo la perdita del bene e prefigurandosi l ‘ eccezione dell ‘ avversario, agisca chiedendo direttamente l ‘ equivalente in denaro; – in tal caso, l ‘ accipiens potrà contrastare la pretesa, deducendo l ‘ attuale esistenza e restituibilità della cosa, ma non limitarsi a serbare il silenzio sulla sua sorte e pretendere che la parte istante la scopra e la dimostri, dovendosi considerare tale silenzio, con la mancata offerta in restituzione, come equipollente rispetto alla formulazione di quell ‘ eccezione, con piena adesione alla tesi attrice sull ‘ impossibilità della restituzione stessa; – ne ll’indebito inerente alla consegna di cosa determinata, in definitiva, l’impossibilità di restituzione del bene, che trasforma l’obbligazione restitutoria dell’ accipiens in obbligazione di versare l’equivalente in denaro, dev’essere dedotta e provata da parte di quest’ultimo, non del solvens , nemmeno ove lo stesso, prefigurandosi la perdita o distruzione del bene, agisca direttamente per conseguire detto equivalente, salva in tal caso la facoltà del convenuto di opporre la possibilità di effettuare la restituzione stessa con l’offerta di provvedervi (Cass. n. 5512 del 1996, in motiv.).
2.7. La corte d’appello si è, in sostanza, attenuta a questi principi: lì dove, in particolare, a fronte di una cessione di crediti verso terzi che la società poi fallita aveva indebitamente eseguito (com’è rimasto incontest ato) in favore delle socie convenute e di una domanda del RAGIONE_SOCIALE che ‘ sin dall’origine’ ha avuto ad oggetto ‘ … non già la retrocessione dei crediti … indebitamente ceduti, ma la condanna delle convenute
all’adempimento dell’obbligazione, succedanea, del pagamento del loro importo monetario ‘, ha ritenuto che le convenute dovessero essere condannate alla restituzione, in favore del RAGIONE_SOCIALE, di tali somme (pari a d €. 207.760,60 ciascuna ), vale a dire (com’è rimasto incontestato) all’equivalente monetario dei crediti societari ad esse ceduti, proprio sul rilievo (incensurato in fatto) che le stesse non avevano dimostrato in giudizio fatti storici (come le azioni di ‘ recupero ‘ o le ‘ messe in mora ‘ in ordine ai crediti ceduti, il ‘ mancato pagamento dei crediti’ in questione o la presentazione, che ne presupponeva il mancato adempimento, della domanda di ammissione al passivo del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE del credito dalle stesse originariamente vantato verso quest’ultima) dai quali, appunto, desumere, in via indiziaria, in ragione del loro pagamento o dell’insolvibilità dei rispettivi debitori, l’impossibilità della loro effettiva restituzione.
Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere, pertanto, dichiarato.
Nulla per le spese del giudizio, in difetto di costituzione dell’intimato.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso ; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29 ottobre 2025.
Il Presidente