Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11056 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato sul ricorso iscritto al n. 17383/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente
incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1126/2019 depositata il 15/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sezione stralcio di Rutigliano, accolse le domande proposte da NOME COGNOME contro la RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE) in relazione a un conto corrente bancario con affidamento mediante apertura di RAGIONE_SOCIALE in essere dal 1973.
In particolare, ritenuta la nullità delle clausole contemplanti gli interessi debitori a un tasso ultralegale non validamente pattuito, della prassi anatocistica trimestrale degli interessi passivi e della maggiorazione per commissione di massimo scoperto (c.m.s.), condannò la banca a restituire le somme indebitamente percepite, pari a 107.538,85 EUR oltre interessi.
La sentenza venne impugnata dalla banca.
Nella resistenza del COGNOME la corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto parzialmente l’impugnazione, specificamente escludendo la condanna della banca in ripetizione dell’indebito perché la domanda di ripetizione, essendo stata proposta in pendenza di rapporto, non era ammissibile. Ha motivato dicendo che ‘l’esperibilità dell’azione di ripetizione di indebito ‘ presuppone la chiusura del conto cui si riferisce la pretesa, e prima della chiusura del conto ‘ il saldo passivo non è immediatamente esigibile ‘ se non eccedent e l’importo dell’affidamento concesso al correntista, visto che ‘ soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno
scoperto ‘ , e volti a ricondurre il saldo nei limiti del fido, possono essere qualificati come pagamenti.
Ha aggiunto che il correntista, anche in difetto di rimesse solutorie, ha interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, l’invalidità delle clausole contrattuali e l’entità dl saldo ricalcolato; ma nella specie, essendo il conto ancora aperto, niente altro che l’accertamento del saldo avrebbe potuto essere mantenuto (anche perché determinato dal tribunale sulla base di criteri non oggetto di censura).
L’attore ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
La banca ha replicato con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. – Col primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., perché l’azione di ripetizione d’indebito è sempre presidiata da interesse anche se il conto corrente bancario risulti ancora aperto.
Col secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che la questione dell’inammissibilità dell’azione di ripetizione è stata erroneamente inserita , dalla corte territoriale, nel novero di quelle rilevabili d’ufficio.
Col terzo motivo lamenta, in ogni caso, l’ omesso o insufficiente esame della questione della chiusura del conto, visto che nella comparsa di risposta in appello era stato specificato che il conto era chiuso dal 283-2011, ossia da prima della conclusione del giudizio di primo grado, con correlata rappresentazione di una distinta rilasciata dall’istituto di RAGIONE_SOCIALE.
II. -I motivi, suscettibili di unitario esame, sono inammissibili per difetto di rilevanza, e il terzo anche per difetto di autosufficienza non essendo riportato nel ricorso il tenore della deduzione che si dice esser stata prospettata nella comparsa di risposta per la corte d’appello.
È però necessario correggere la motivazione della sentenza in diversi punti.
III. La corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha previamente osserva to che ‘ la chiusura del rapporto di conto corrente, quale condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione, (..) non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma va configurata alla stregua di una condizione dell’azione rientrante nel paradigma dell’interesse ad agire’.
Dopodiché ha sintetizzato la ratio nel senso che ‘essendo l’azione di ripetizione proposta in pendenza del rapporto di conto corrente e dovendosi escludere l’esistenza di versamenti di natura solutoria nel periodo del rapporto medesimo dedotto in giudizio, in coerenza con la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del primo giudice, basata sulla ritenuta esistenza di sole rimesse aventi funzione ripristinatoria della provvista (..), il capo di domanda concernente la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. va dichiarato inammissi bile’.
IV. -Le affermazioni tradiscono una certa approssimazione concettuale, perché a fronte dell’azione di ripetizione d ell ‘indebito non è rilevante la questione (sulla quale invece la corte territoriale anche altrove si attarda) dell’avvenuta chiusura o meno del conto.
Unico rilevante, in questi casi, è il profilo del pagamento indebito. L’ errore, per quanto evidente, è emendabile in iure ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. , visto che non assume (né ha assunto) un’ efficacia causale sulla statuizione finale di merito, involgente la riforma (parziale) della sentenza di primo grado.
La corte d’appello ha affermato in questo caso correttamente che il correntista non può pretendere la restituzione di un pagamento indebito se non risulta aver effettuato alcun pagamento. E dalla motivazione si evince , per l’appunto, che era stato accertato che nessun pagamento (propriamente inteso) era avvenuto nel caso concreto, perché non c’erano stati versamenti sul conto non solo passivo ma anche scoperto. Le rimesse -dice la sentenza – avevano avuto tutte
carattere ripristinatorio, al punto che la stessa eccezione di prescrizione della banca era stata respinta dal tribunale.
Ora questa circostanza, desunta da un’affermazione specifica e non censurata, bastava (e basta) a giustificare il rigetto della domanda di pagamento, proprio perché proposta come domanda di restituzione dell’indebito : una domanda da rigettare appunto nel merito, mentre (e in ciò è il secondo errore della sentenza) la corte territoriale l’ha dichiarata inammissibile.
L’inammissibilità attiene al riscontro dei presupposti processuali.
Il difetto del pagamento, invece, attiene a uno degli elementi costitutivi del diritto azionato in ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. (l’altro essendo legato alla natura indebita del pagamento stesso).
L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimi tà di prassi anatocistiche con riguardo ad aperture di RAGIONE_SOCIALE in conto corrente, implica che i versamenti abbiano avuto funzione solutoria, perché il pagamento, che può dar vita a una pretesa restitutoria, è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens , con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell ‘ accipiens (v. Cass. Sez. U n. 24418-10, Cass. Sez. 1 n. 6857-14, Cass. Sez. 1 n. 24051-19).
In conclusione: (a) l a questione dell’essere stata la domanda di condanna proposta in pendenza del rapporto di conto corrente non c’entrava affatto, mentre (b) la sentenza d’appello avrebbe dovuto limitarsi semplicemente a respingere la detta domanda perché correlabile alla ripetizione di un indebito in difetto d ell’elemento costitutivo.
V. -Pure il ricorso incidentale è inammissibile.
La banca in questo caso deduce:
-‘l’erronea disamina e valutazione circa il preteso difetto delle previsioni pattizie e di clausole per la determinazione degli interessi ed oneri applicati al rapporto ‘, perché ‘dai documenti prodott i (..) nel
fascicolo di parte’ si evincerebbe che la misura del tasso di interesse era conosciuta e determinata dalle parti, sia pure per relationem ;
-‘l’erronea valu t azione circa l’inammissibilità dell’eccezione di intervenuta pr escrizione estintiva delle rimesse solutorie’ e il ‘preteso difetto di prova’ .
Dopodiché sintetizza il proprio asserto affermando di proporre ‘ricorso incidentale sull’erronea ed insufficiente motivazione in ordine alle condizioni pattiziamente applicabile al rapporto -sull’erronea valutazione circa l’eccezione di intervenuta prescrizione estintiva delle rimesse solutorie e sul preteso difetto di prova’ .
Si tratta di affermazioni del tutto generiche e non sorrette: le prime dalla evidenziazione di errori di diritto in rapporto a norme violate (art. 366, n. 4, cod. proc. civ.); la seconda (in sintesi) dalla mancata specificazione di fatti controversi e decisivi in relazione ai quali, nell’ottica definitivamente affermata dalle Sezioni unite di questa Corte, possa sostenersi che l’esame s ia stato omesso (v. Cass. Sez. U n. 805314).
VI. -L’esito dei ricorsi entrambi inammissibili – comporta la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, principale e incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo a ciascun ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione