Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29050 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29050 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 30261/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, Codice Fiscale P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in persona dell’amministratore, NOME COGNOME, con sede in Frattamaggiore INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di NOME di NOME COGNOME
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata in data 4.3.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME aveva proposto nei confronti della DEUTSCHE BANK S.P.A. azione ex art. 44 l. fall. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia di un contratto di conto corrente bancario acceso dal fallito presso la suddetta banca successivamente al suo fallimento, nonché l’inefficacia delle operazioni di addebito eseguite su detto conto corrente per euro 55.670,76. La banca si era costituita in giudizio chiedendo, in via subordinata e nelle denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, la chiamata in causa dei soggetti beneficiari dei pagamenti ordinati dal fallito tramite il suddetto conto corrente, formulando n ei loro confronti domanda di ripetizione dell’indebito.
Con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.1.2014 e di cui al n. 360/2014 veniva accolta, in parte, la domanda presentata dalla curatela fallimentare e la DEUTSCHE BANK S.P.A. veniva dunque condannata alla restituzione della ‘somma di euro 55.670,76, da cui detrarre le somme corrisposte al fallito a titolo di invalidità’, ma la sentenza di primo grado dichiarava altresì il difetto di legittimazione passiva dei suddetti chiamati in causa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame la banca e la Corte di appello di Napoli ha accolto il primo motivo di appello in punto di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla chiamata in garanzia dei beneficiari dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento e nel merito ha tuttavia rigettato tale domanda pretermessa in primo grado per il rilevato difetto di
legittimazione attiva della ban ca a proporre, ai sensi dell’art. 2033 c.c., azione di ripetizione dell’indebito nei confronti dei terzi beneficiari dei pagamenti disposti dal fallito tramite conto corrente bancario.
4. La sentenza, pubblicata il 4.3.2019, è stata impugnata da DEUTSCHE BANK S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la RAGIONE_SOCIALE di NOME e NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di NOME di NOME COGNOME, intimati, non hanno svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale, dottor NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2033 c.c. e 44 l. fall. Si deduce che la Corte di appello, ritenendo infondata la domanda di ripetizione proposta dalla banca nei confronti dei terzi ai quali aveva pagato assegni emessi dal fallito, sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 42 l. fall. e 2033 c.c., perché l ‘ inefficacia degli atti di disposizione del fallito, e quindi del mandato da costui conferito alla banca, aveva fatto venir meno la causa dei pagamenti effettuati dalla stessa in base agli assegni emessi dal fallito stesso.
2. Il ricorso è fondato.
Giova infatti ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, già con sentenza n. 9167 dell’11.8.1992 (conf. Cass. n. 8567 del 1993, Cass. n. 16032 del 2000, Cass. 8911 del 2003), ha ritenuto che la banca, la quale abbia eseguito pagamenti a terzi sulla base di assegni emessi dal fallito successivamente al fallimento, è legittimata all’azione di ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., nei confronti di detti terzi.
Tale orientamento va confermato.
La disciplina della delegazione di pagamento – in base alla quale la Corte di appello ha ritenuto che difettava il presupposto dell’azione di ripetizione di indebito – non si applica allorché il mandato sia insussistente o sia venuto meno successivamente. E nella specie l’emissione degli assegni, effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, è stata dichiarata inefficace, ai sensi dell’art. 44, primo comma, della legge fallimentare.
A ciò va anche aggiunto che l ‘inefficacia del mandato contenuto negli assegni importa che la banca, la quale paghi gli stessi a terzi, esegue pagamenti inidonei ad estinguere il rapporto (di valuta) tra il fallito e i terzi, dal momento che, risultando il mandato inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, dunque, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello competente che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio di diritto già sopra ricordato e qui riaffermato, secondo il quale: la banca, la quale paghi a terzi assegni emessi dal fallito sul conto corrente da lui aperto successivamente alla dichiarazione di fallimento, e dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 44 l. fall. , è legittimata ad esperire, nei confronti di detti terzi, l’azione di ripetizione di indebito, ai sen si dell’art. 2033 c.c.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà decidere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME