Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23283 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23283 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
RIPETIZIONE DI INDEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26662/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 367/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 16 gennaio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME convenne innanzi il Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE) per sentir dichiarare che la banca aveva indebitamente
incassato la somma di euro 135.914,54, assegnatale all’esito di una procedura espropriativa immobiliare promossa in danno di NOME COGNOME e nella quale l’istituto di credito aveva spiegato intervento;
a suffragio della domanda, rappresentò di aver – unitamente ad altri soggetti – prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società RAGIONE_SOCIALE e che, a seguito del fallimento di quest’ultima, la banca si era dapprima insinuata al passivo ed aveva poi ottenuto decreto monitorio nei riguardi di tutti i fideiussori della società; dedusse altresì che, nelle more del procedimento espropriativo, il credito della banca era stato estinto – con il pagamento di euro 100.000, somma così determinata in via transattiva – da altro fideiussore della società fallita, NOME COGNOME, la quale era stata poi ammessa al passivo fallimentare per il corrispondente importo, in surroga della banca;
la domanda attorea è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio;
per quanto qui ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto che la transazione intercorsa tra la banca ed il cofideiussore NOME avesse riguardato esclusivamente la quota di debito di quest’ultima, escludendo pertanto l’applicabilità dell’art. 1304, primo comma, cod. civ., nonché dell’art. 61, secondo comma, della legge fallimentare, regolante la diversa ipotesi della insinuazione al passivo dei condebitori solidali in via di regresso;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, per un motivo; resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; parte controricorrente deposita memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 61, secondo comma, della legge fallimentare e dell’art. 1304 cod. civ., in
relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. : in estrema sintesi, assume il ricorrente che l’insinuazione al passivo fallimentare della fideiubente NOME postulava l’integrale soddisfacimento del credito dell’istituto bancario e rendeva pertanto illegittima la prosecuzione dell’azione e secutiva individuale da parte di quest’ultimo ed indebita l’assegnazione di somme all’esito;
il motivo è infondato, pur occorrendo correggere a mente dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. – la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nella parte dispositiva;
giova premettere, in linea generale, che connotato comune a (e proprio di) tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una (inesistente ed inconcepibile, considerata la natura di dette procedure) tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti (da ultimo, cfr. Cass. 14/06/2023, n. 17021, ove altri riferimenti);
più specificamente, l a stabilità dei risultati dell’espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall’ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti;
da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata (Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia
fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (Cass. 24/10/2018, n. 26927);
per queste ragioni, preliminari ed assorbenti rispetto ad ogni altra questione, l ‘originaria domanda del l’odierno ricorrente – siccome tesa alla ripetizione di importi dal creditore intervenuto percepiti all’esito di un’espropriazione immobiliare non connotata dall’esperimento dei rimedi interni a detto procedimento – non poteva essere accolta;
il ricorso è, con tale correzione della motivazione della gravata sentenza, rigettato;
le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffa professionale, come in dispositivo; atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione