Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11613 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2025
RIPETIZIONE INDEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21799/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME E COGNOME NOME COGNOME rappresentati e
difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1003/2021 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il giorno 17 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso monitorio, la RAGIONE_SOCIALE domandò la condanna di NOME COGNOME (al quale, lite pendente, sono succeduti gli eredi beneficiati NOME e NOME COGNOME) al pagamento della somma di
euro 1.380.750,00, quale restituzione di somme anticipate per l’acquisto di crediti da terzi azionati in una procedura di espropriazione immobiliare pendente innanzi il Tribunale di Firenze in danno del COGNOME e per finanziamenti erogati allo stesso erogati, documentati da scritture private stipulate tra le parti.
Emesso decreto ingiuntivo in conformità all’istanza, l’ingiunto propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. nella quale formulò domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento dell’opposta della somma di euro 1.634.406,33, a titolo di ripetizione di indebito, e sollevò altresì, nei limiti di detta somma, eccezione di compensazione con il credito ex adverso azionato.
A giustificazione delle istanze , dedusse che l’opposta , perfezionato l’acquisto dei crediti previsto nella scrittura privata inter partes , aveva spiegato interventi nella procedura esecutiva intrapresa nei confronti dell’opponente ed ivi fatto valere « crediti inesistenti, duplicati e/o maggiorati », conseguendo, a soddisfo degli stessi, l’assegnazione, con provvedimento del giudice dell’esecuzione, di immobili pignorati.
Per quanto qui ancora d’interesse, la domanda riconvenzionale e l’eccezione di compensazione sono state rigettate in ambedue i gradi del giudizio di merito.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, NOME e NOME COGNOME ricorrono uno actu per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. « per avere la Corte territoriale ritenuto non ripetibili i crediti inesistenti, duplicati e/o maggiorati utilizzati da RAGIONE_SOCIALE per ottenere in assegnazione parte dei beni esecutati ».
Sostiene che il principio di diritto enunciato da Cass. 24/10/2018, n. 26927, richiamato e posto a fondamento della decisione impugnata, « non può che riguardare la irrevocabilità dei provvedimenti e quindi la irrevocabilità dell’assegnazione del bene, ma non la possibilità di accertare e quantificare i crediti inesistenti, duplicati e/o maggiorati con cui RAGIONE_SOCIALE si è resa assegnataria dei beni, rideterminando quindi i rapporti dare avere tra le parti in un’esecuzione ancora pendente, dove non è stata ancora disposta la vendita dei beni e quindi distribuita la somma ricavata ».
1.1. Il motivo è infondato.
Le procedure di esecuzione forzata sono caratterizzate dalla predisposizione di un sistema di rimedi interni alle stesse (le varie tipologie di opposizioni, ma anche le istanze di revoca o modifica) apprestati dall’ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti.
La finalità ultima di detti rimedi (per i quali il codice prevede ben definiti tempi e modi di attivazione) va ravvisata nella tensione non già alla formazione di giudicato (inesistente ed inconcepibile esito dei procedimenti di esecuzione forzata, dacché aventi ad oggetto non l’accertamento di diritti o di situazioni giuridiche soggettive in conflitto tra loro, ma la forzata attuazione di diritti già accertati nel titolo esecutivo) bensì alla stabilità degli effetti e dei risultati degli atti delle procedure esecutive.
r.g. n. 21799/2021 Cons. est. NOME COGNOME
Più specificamente, la tendenziale definitività degli atti esecutivi, conseguente al mancato esperimento dei rimedi endoprocedimentali, importa l’impossibilità di azionare in àmbito esulante dal procedimento esecutivo pretese di tutela volte a porre in discussione la validità degli atti o la produzione dei relativi effetti.
I n tali sensi va correttamente inteso l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presuppo sto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata ( così Cass. 28/08/2024, n. 23283; Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (specificamente, Cass. 24/10/2018, n. 26927).
Detto principio va poi declinato con riferimento alla peculiarità della vicenda in parola, nella quale la soddisfazione del credito azionato in via esecutiva è avvenuta mercè l’assegnazione del bene staggito con funzione satisfattiva (dacché il valore del bene assegnato era inferiore all’importo del credito fatto valere) .
In tale ipotesi, l’attribuzione al creditore assegnatario del bene ha determinato illico et immediate la estinzione (in misura corrispondente al valore stimato del bene) del relativo credito, senza necessità di una successiva distribuzione del ricavato, nemmeno ipotizzabile per essere mancata la vendita del compendio pignorato.
È dunque a vverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di assegnazione del bene che il soggetto espropriato era tenuto a svolgere i rimedi cognitivi endoesecutivi, onde protestarne la illegittimità, tanto
dal punto di vista formale quanto sotto l’aspetto sostanziale, e cioè a dire anche per contestare la sussistenza del credito azionato.
Ne deriva, nel caso de quo , che, mancata ogni forma di reazione nell’ambiente esecutivo e divenuta definitiva l’assegnazione del bene pignorato, al debitore espropriato era inibito contestare in diversa sede l’esistenza o l’entità del diritto del creditore in tal guisa soddisfatto .
T anto giustifica la reiezione dell’azione di ripetizione dell’indebito, nessun rilievo assumendo, a tal fine, che la mancata proposizione dell’opposizione sia dipes a da negligente se non addirittura infedele patrocinio del difensore del l’esecutato, ciò potendo in ipotesi fondare unicamente un’azione di responsabilità verso tale difensore .
Conforme a diritto è, alla luce di quanto osservato, la statuizione resa dalla pronuncia impugnata.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 1243 cod. civ. « per aver la Corte territoriale ritenuto infondata l’eccezione di compensazione promossa dai COGNOME in quanto il preteso controcredito dai medesimi vantato non è accertato e la sua esistenza dipende da separato giudizio ».
Parte ricorrente sostiene trattarsi di « credito liquido e/o comunque di facile o pronta liquidazione », sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la compensazione o, quantomeno, sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi il Tribunale di Firenze ed avente ad oggetto l’ accertamento dei rapporti dare-avere tra le parti.
2.1. Il motivo è infondato.
Fermo il rilievo espresso sopra sub § 1.1., con la derivante non praticabilità di una contestazione del credito fuori dall’ambiente della procedura esecutiva, la decisione gravata è conforme a diritto.
Essa, infatti, offre corretta applicazione del principio di diritto, oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema
di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’ esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest ‘ ultima, ex art. 1243, secondo comma, cod. civ., presuppone l ‘ accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall ‘ esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l ‘ invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall ‘ art. 295 o dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell ‘ art. 1243 cod. civ. (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225, Cass. 29/12/2020, n. 29814; Cass. 19/9/2019, n. 23419; Cass. 20/08/2024, n. 22977).
Il terzo motivo eccepisce la nullità della scrittura privata del 26 marzo 2004 (dalla quale « origina tutta l’operazione posta in essere da RAGIONE_SOCIALE ») « perché contraria alla legge e portatrice di interessi non tutelabili dall’ordinamento giuridico », nullità di cui nei gradi di merito è stata omessa la rilevazione ex officio .
3.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.
3.1.1. In primis , per violazione del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.: il ricorso omette, invero, una, pur minima (e, a fortiori , adeguata), illustrazione del contenuto della richiamata scrittura privata, di cui, peraltro, non assolve nemmeno l’onere della c.d. localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di
legittimità ( sull’argomento, cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
3.1.2. In secondo luogo, per novità della questione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità: parte ricorrente non specifica infatti l’avvenuta deduzione dell’eccezione davanti al giudice di merito e di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità dell’ asserzione, prima di esaminarne il merito ( ex plurimis, Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193).
3.1.3. Di poi, poiché la doglianza risulta eccentrica e non pertinente conferente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia, imperniata sulla impossibilità di ridiscutere i crediti fatti valere dalla odierna ricorrente con rimedi estranei alle procedure esecutive.
3.1.4. Infine, siccome formulato in termini assolutamente generici ed assertori, senza nemmeno esplicare per quale ragione la scrittura sarebbe inficiata da nullità.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione