Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4715/2021 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di MARTINA NOME , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/2020 de lla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 23.12.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE Franca chiese ed ottenne dal Tribunale di Taranto decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex dirigente NOME COGNOME, per il pagamento della somma di € 8 29.678,37, in linea capitale, a titolo di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi.
In parziale accoglimento dell’opposizione del dirigente, i l Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente a l pagamento della minor somma capitale di € 346.972,44, al netto delle ritenute fiscali e previdenziale e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.
L a Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adita in via principale dal lavoratore, respinse il gravame ed anche l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE, integralmente confermando la sentenza di primo grado.
Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato: «violazione ed errata applicazione dell’art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014, c.d. Salva Roma, nonché de ll’art. 12 preleggi c.c., ai sensi de ll’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.».
Secondo il ricorrente, la disposizione di legge -ritenuta ius superveniens direttamente applicabile al caso di specie -imporrebbe il recupero delle somme indebitamente erogate
secondo determinate modalità ivi stabilite e diverse dall’azione diretta e immediata nei confronti del percipiente.
2.1. Il motivo è infondato, perché l’interpretazione propugnata dal ricorrente, laddove afferma la non azionabilità della condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente, si pone in conflitto con l’orientamento di legittimità, il quale ha chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv ertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023). Esente da censure è, pertanto, la decisione impugnata che ha ritenuto non preclusa dalla disposizione di cui sopra l’azione di recupero dell’ente locale .
1.2. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui il ricorrente -fatta propria, in via di mera ipotesi, l’interpretazione secondo cui la legge lascerebbe al l’ente pubblico la scelta sul metodo di recupero degli indebiti pagamenti -sostiene che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca avrebbe comunque effettivamente optato per il recupero mediante riassorbimento nelle successive tornate contrattuali e non mediante azione di indebito nei confronti dei dirigenti percettori.
Si tratta, infatti, di un’aggiunta non coerente rispetto al tema introdotto dal motivo (vizio di violazione di legge), che mira a pretendere dalla Corte di Cassazione un riesame dell’accertamento del fatto, che invece non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo si denunciano «violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: artt. 2 e 36 Cost., artt. 2126 e 2033 c.c., nonché degli artt. 24, 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Ad avviso del ricorrente, in base alle disposizioni di cui denuncia la violazione, nel caso di pagamenti effettuati in favore di un dipendente che abbia svolto l ‘attività lavorativa , non può mai ravvisarsi «una assoluta carenza di legittimazione a ricevere ovvero una prestazione del tutto indebita». Infatti, la ripetizione delle somme percepite dal lavoratore in rapporto ad attività comunque svolte non sarebbe consentita dal principio costituzionale della «retribuzione proporzionata» e dall’art. 2126 c.c., che garantisce il diritto alla retribuzione anche in caso di prestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo.
2.1. Il motivo è infondato, perché l’art. 36 Cost. attiene solo al trattamento fondamentale e agli importi minimi di retribuzione di posizione, non anche alle maggiorazioni ed alla retribuzione di risultato che in tanto possono essere riconosciute in quanto siano state rispettate le procedure previste dalla contrattazione collettiva (v., ex multis , Cass. n. 11645/2021). Analogamente, la norma contenuta ne ll’art. 2126 c.c. non trova applicazione qualora si discuta di un aumento della retribuzione di posizione per un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga il tema di una relazione sinallagmatica tra la voce di retribuzione e una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, che comporti -dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale -«il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. nn. 36358/2021 e 28966/2023).
Occorre in proposito ricordare che il d.lgs. n. 165 del 2001 prevede, all’art. 24, che la retribuzione del personale con
qualifica dirigenziale è esattamente determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico, così stabilito, remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto; il trattamento economico, in definitiva, è quello (e solo quello) stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse (Cass. n. 6021/2023), che per essere erog ato richiede l’integrale rispetto delle condizioni e delle procedure imposte dalle parti collettive.
2.2. Rispetto alla validità di questi principi, nulla aggiunge e nulla toglie la sentenza n. 8/2023 della Corte costituzionale, che -nel negare l’illegittimità dell’art. 2033 c.c. -ha ricordato il contenuto e la funzione dell’art. 2126 c.c. , quale attuazione dell’obbligo costituzionale di rispettare il rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione anche nell’ipotesi di nullità del contratto, salvo che si tratti di prestazione o di causa illecita. Tale principio è sicuramente rispettato allorché il lavoratore riceva la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e quindi non viene messo in discussione nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo prospetta la «violazione dell’art. 111 Cost. ed art. 115 c.p.c., ai sensi de ll’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Il ricorrente censur a l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui egli non avrebbe contestato di avere percepito la retribuzione di posizione e di risultato in mancanza del relativo fondo e in assenza di CCDI (RAGIONE_SOCIALE). A tal fine richiama alcune parti del ricorso in appello.
3.1. Il motivo è inammissibile per la mancanza di specifica indicazione degli atti processuali sui quali si fonda (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).
Infatti, l a definizione dell’ambito della cognizione in fatto del giudice, con riferimento alla quale cui opera il principio di non contestazione, avviene nel primo grado di giudizio e non in appello (cfr. fra le tante Cass. n. 4854/2014). Pertanto, per confutare l’affermazione della Corte territoriale secondo cui determinati fatti erano pacifici, perché non contestati, il ricorrente avrebbe dovuto riportare il contenuto delle proprie difese nel giudizio di primo grado, cui invece non si fa cenno nell’illustrazione del motivo, che si limita a descrivere una parte del contenuto del ricorso in appello.
Infine, il quarto motivo censura «violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi e di motivare su alcuni dei motivi d’appello proposti contro la sentenza di primo grado.
4.1. Il motivo è in parte infondato, perché non sussiste il vizio di omessa pronuncia. Infatti, questo si verifica solo allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (v., ex multis , Cass. nn. 12652/2020 e 2151/2021).
Il giudice del merito non è tenuto a un esame espresso e distinto di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, potendosi eventualmente discutere -in caso di
carenze argomentative -di un vizio di motivazione, ma non di omessa pronuncia.
4.2. A sua volta, il difetto di motivazione è sindacabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, soltanto allorché attiene all’esistenza stessa della motivazione, prescinde dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014, che richiama Cass. S.U. n. 58 88/1992). Il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
4.3. Per il resto il motivo è inammissibile, perché il ricorrente indica soltanto in termini approssimativi e generici i luoghi e il modo in cui le singole questioni furono sottoposte all’esame dei giudici del merito . E tale difetto di specificità è rilevante ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c ., perché
non consente alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito la fondatezza della doglianza.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024.