Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 30298/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale AVV_NOTAIOssa NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE con gestione autonoma, con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore dottAVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultim o in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza, n. cron. 666/2020, della CORTE DI APPELLO DI TORINO, pubblicata il giorno 25/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 20/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. Con atto ritualmente notificato il 23 settembre 2013, l’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche, breviter , RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE) citò RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino per ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, di € 8.431.787,37, oltre accessori, previo accertamento negativo della loro spettanza alla convenuta. Espose di aver corrisposto tale somma alla banca convenuta, quale ‘ partecipante ‘ al ‘ capitale ‘ dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta delle previsioni dell’allora vigente Statuto di I.C.S., adottato nel 2005, a seguito del decreto interministeriale del 4 agosto 2005, poi annullato con provvedimento di autotutela del 6 marzo 2013, comunicatogli il 4 aprile 2013. In particolare, premesso il proprio inquadramento quale ente RAGIONE_SOCIALE economico dotato di personalità giuridica e gestione autonoma, istituito con la legge n . 1295 del 24 dicembre 1957, avendo quale funzione l’erogazione di credito per lo sport e per le attività culturali: i ) descrisse analiticamente le componenti del proprio patrimonio (‘ fondo di dotazione ‘, partecipato da v ari soggetti privati e pubblici, tra cui l’odierna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.; ‘ fondo di garanzia ‘, conferito dal RAGIONE_SOCIALE; ‘ fondo di riserva ordinaria ‘; eventuali ‘ riserve straordinarie ‘; ‘ fondo ex lege n. 50/83 ‘, detto anche ‘ fondo patrimoniale ‘, costituito ed alimentato periodicamente dal versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del 3%, poi ridotto al 2%, calcolato sugli incassi lordi dei concorsi pronostici) in base allo Statuto del 1984, poi aggiornato nel 2002; ii ) puntualizzò che la distribuzione degli utili era disc iplinata dall’art. 31 di quest’ultimo, il quale prevedeva che da essi doveva dapprima prelevarsi la quota non inferiore al 30%, da destinarsi a riserva ordinaria, ed in seguito che il dividendo non poteva essere superiore al 9% del capitale versato da ciascun partecipante al
fondo di dotazione, il rimanente dovendo destinarsi a fondi di riserva straordinari. I partecipanti, inoltre, non avevano RAGIONE_SOCIALE di recesso, potendo solo alienare la propria quota di partecipazione al fondo di dotazione; iii ) espose analiticamente le vicende che avevano condotto alla modifica dello Statuto predetto, avvenuta con decreto interministeriale del 4 agosto del 2005, conseguente alla direttiva del 14 dicembre 2004, e le novità da esso previste quanto alla composizione del patrimonio di RAGIONE_SOCIALE. (tr a cui l’avvenuta trasformazione del fondo di dotazione in capitale, con relativa ripartizione tra i partecipanti), ed alla determinazione degli utili; iv ) rimarcò le ragioni per cui tale nuovo Statuto e l’appena menzionata direttiva erano stati successivamente annullati, con efficacia ex tunc , con provvedimento interministeriale di autotutela del 6 marzo 2013, a seguito del quale, con propria delibera del 13 settembre 2013, n. 424, i commissari straordinari di RAGIONE_SOCIALE, medio tempore nominati, annullarono le delibere di distribuzione degli utili per gli anni 2005-2010, assunte sulla base dello Statuto del 2005 annullato, risultati pari, per RAGIONE_SOCIALE, ad € 8.959.560,81, e rideterminarono la distribuzione degli utili per il medesimo periodo in base al reviviscente Statuto del 2002 ed ai corrispondenti bilanci; v ) descrisse ampiamente il contenzioso amministrativo generato dalle predette vicende, relativo ai provvedimenti amministrativi annullati in autotutela; vi ) lamentò l’indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., nei confronti della convenuta (pari alla differenza tra gli utili corrispostile per il periodo 2005-2010, in base allo Statuto del 2005, poi annullato, e quanto alla stessa effettivamente spettante, per il medesimo periodo, in forza del precedente Statuto del 2002), poiché l’annullamento in sede di autotutela dello Statuto del 2005 aveva posto nel nulla tutte le delibere adottate in forza di quello Statuto, comprese quelle di distribuzione degli utili, fondate proprio su quest’ultimo. In via subordinata, e per l’ipotesi in cui a detto Statuto fosse stato riconosciuto il carattere negoziale, fondò il proprio RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione dell’indebito anche sulla invocata nullità delle delibere appena indicate, perché adottate in situazione di difetto o illiceità della causa o in violazione di norme imperative, anche internazionali (artt. 107-108 TFUE) in materia di aiuti di Stato, nonché
per illiceità dell’oggetto e/o del motivo o per difetto dei requisiti di cui all’art. 1346 cod. civ..
1.1. Si costituì RAGIONE_SOCIALE, che: i ) chiese, preliminarmente, la sospensione del processo, ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa dell’esito dei giudizi amministrativi e dell’impugnativa della delibera n. 424/2013 dei commissari straordinari dell’RAGIONE_SOCIALE proposta da RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; ii ) concluse per il rigetto delle avverse pretese, invocando l’applicazione della disciplina societaria, le relative prescrizioni e sostenendo l’illiceità della suddetta delibera e la irripetibilità degli utili già distribuiti in dipendenza dello Statuto allora vigente.
1.2 . L’adito tribunale, acquisita documentazione, con sentenza del 18 settembre 2018, n. 4282, rigettò l’istanza di sospensione, accolse parzialmente la domanda di I.C.S. e condannò la convenuta alla restituzione, in suo favore, di € 8.431.787,37 , oltre interessi nella misura del 3% annuo dalla data della messa in mora (26.4.2012) fino all’effettivo soddisfo.
Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, l’adita Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 giugno 2020, n. 666, così decise: « 1) In parziale accoglimento dell’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE : dichiara tenuta e condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, , al pagamento, a favore dell’Istitut o per il RAGIONE_SOCIALE Sp ortivo, , degli interessi legali sul capitale liquidato nella sentenza di primo grado con decorrenza dalla data dei versamenti degli utili di bilancio relativi ai singoli esercizi finanziari per cui è causa, fino al saldo effettivo, in luogo degli interessi come liquidati nella sentenza di primo grado. Conferma nel resto la sentenza impugnata ».
2.1. Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i ) innanzitutto, ritenne « evidente che la prospettazione accolta, , correttamente e condivisibilmente, in primo grado, è quella del diretto collegamento causale fra provvedimento interministeriale di annullamento in autotutela del marzo 2013, indipendentemente dalla successiva delibera
423/13 , e venir meno/assenza di causa della distribuzione di utili determinata in conformità dello Statuto del 2005 annullato, fonte dell’indebito oggettivo, in virtù della retroattività del provvedimento amministrativo, ricostruzione giuridica nell’ambito della q uale il cenno all’intervenuta delibera dei Commissari di ICS n. 423/13 assume un valore essenzialmente ricognitivo e marginale, nel senso che tale delibera si è inserita come un passaggio dovuto nell’ iter consequenziale volto al recupero dell’indebito, così come richiesto espressamente dalla RAGIONE_SOCIALE, ma non ha condizionato il nesso di causalità diretta fra provvedimento in autotutela, atto tipicamente amministrativo, giudicato legittimo dal Giudice Amministrativo competente, con sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato passata in giudicato, e carattere indebito dei pagamenti. Posta tale premessa, diviene di attualità l’eccezione introdotta nelle sue linee essenziali e conclusioni dalla difesa di ICS nella comparsa costitutiva e quindi sviluppata in comparsa conclusionale, poi nella memoria di replica, ma comunque rilevabile anche di ufficio, dell’inammissibilità dei motivi di gravame di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si concentrano, quale unico presupposto dei ritenuti vizi della sentenza impugnata, sul rilievo di presunti vizi della delibera commissariale n. 423/13 per contrasto con la normativa societaria, qualora non accompagnati anche da censura della ratio principale della sentenza impugnata e cioè l’effetto caducante retroattivo proprio dell’annullamento amministrativo e dunque del titolo dell’attribuzione patrimoniale, lacuna che ha determinato il passaggio in giudicato (interno) della sentenza in parte qua»; ii ) considerò, poi, « pretestuoso ed inammissibile », spiegandone le ragioni, il motivo di gravame di RAGIONE_SOCIALE volto ad ottenere la sospensione del processo per ritenuta pregiudizialità, ex art. 295 cod. proc. civ., con quello, pendente innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera commissariale n. 424/13 promossa da RAGIONE_SOCIALE; iii ) affermò, quindi, che il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE (recanti, rispettivamente: ‘ Erroneità ed illegittimità dell’impugnata sentenza n.
4828/18 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il RAGIONE_SOCIALE restitutorio ex art. 2033 c.c. dell’ICS nei confronti dell’odierna appellante. Applicabilità all’ICS della normativa dettata in materia societaria ‘; ‘ Erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 2033 c.c. ‘; ‘ Erroneità ed illegittimità dell’impugnata sentenza n. 4828/18 nella parte in cui ha respinto le eccezioni formulate da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Annullabilità e/o nullità della delibera commissariale RAGIONE_SOCIALE n. 424/13 per violazione degli artt. 2377, 2379, 2388, 2423 e 2433 c.c., nonché, in ogni caso, per mancato rispetto della disciplina statutaria 1984/2022 ‘) « scontano tutti il vizio genetico della riconducibilità di tutti i profili di doglianza, da un lato, sul ritenuto collegamento necessario ed esclusivo fra l’azione di ripetizione di indebito e la delibera commissariale n. 424/13, invece che al provvedimento interministeriale di annullamento in via di autotutela, da ll’altro, alla ribadita teoria dell’applicabilità all’RAGIONE_SOCIALE della disciplina societaria agli effetti della possibilità dell’annullamento delle delibere di ripartizione degli utili distribuiti alle partecipanti negli anni 20052010 ». Li giudicò, dunque, « inammissibili », « Non essendo stato contestato l’effetto retroattivo dell’annullamento (del resto pacifico ex Cass. 14219/15) e così la caducazione della genesi dell’attribuzione patrimoniale, non essendo censurato l’accertamento di inammissibilità di ogni deduzione sulla illegittimità del provvedimento in autotutela della PRAGIONE_SOCIALE. in quanto già rigettata dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con efficacia di giudicato e non essendo neanche svolte censure avverso la ritenuta eziologia diretta dell’effetto caducante o circa un ipotetico ruolo insostituibile e necessario della delibera n. 424/13, pur da ritenersi valida, vincolata e legittima, in quanto meramente conseguenziale, ogni altra considerazione è assorbita . Manca, infine, nell’impugnazione in esame, anche una valida ed innovativa censura della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui spiega le ragioni della non applicabilità della disciplina delle società di capitali a RAGIONE_SOCIALE, parendo parte appellante riproporre sic et simpliciter le medesime argomentazioni già sostenute in primo grado, senza confrontarsi né con i richiami effettuati dal primo giudice alla già menzionata pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di Stato laddove
riconosce il carattere di ente RAGIONE_SOCIALE a ICS classificandolo come ‘banca pubblica residua’ ai sensi dell’art. 151 D.lgs. 385/93 TUB, né con le specifiche argomentazioni secondo cui la normativa del TUB riguarda l’attività di tipo bancario svolta dall’RAGIONE_SOCIALE, ma non la sua organizzazione e le funzioni che sono direttamente connesse con il perseguimento dell’interesse RAGIONE_SOCIALE a cui deve conformarsi l’azione dell’RAGIONE_SOCIALE »; iv ) ritenne inammissibile la doglianza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. sulla prescrizione, in quanto costruita « sull’applicabilità della normativa societaria a cui il preteso ricorso alle prescrizioni brevi di cui agli artt. 2948-2949 c.c. si ricollega, anziché alla prescrizione decennale dell’azione di ripetizione di indebito come affermato, correttamente, nella sentenza impugnata e confermato dalla sopra richiamata sentenza delle SS.UU. n. 30007/19. Non diversa sorte seguono gli interessi scaturenti dal recupero dell’indebito »; v ) considerò in parte inammissibile ed in parte infondata « La deduzione concernente la legittimità della distribuzione degli utili nella misura elevata percepita dalla Banca anche se valutata secondo gli Statuti previgenti dell’RAGIONE_SOCIALE, cioè quelli del 1984 e del 2002 »; vi ) considerò fondato l’appello incidentale di ICS, quanto alla richiesta diversa decorrenza degli interessi (dal giorno dei singoli pagamenti, piuttosto che dalla domanda intesa come costituzione in mora) sulle somme di cui era stata disposta la ripetizione, atteso che, « Nel caso di specie, trattandosi di indebita apprensione di denaro RAGIONE_SOCIALE e considerata la posizione ‘qualificata’ della Banca, parte appellata ha sufficientemente assolto all’onere probatorio su di sé gravante in ordine alla mala fede dell’ accipiens»; vii ) ritenne parimenti fondato, infine, il quinto motivo dell’appello principale di RAGIONE_SOCIALE relativo alla questione del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ.. Osservò, in proposito, che « nonostante si verta in ipotesi di mala fede e in astratto il RAGIONE_SOCIALE al maggior danno sia configurabile, ICS, sul quale grava l’onere probatorio, non ha svolto sufficienti allegazioni e non ha provato, così come del resto riconosciuto dallo stesso primo giudice, il quale poi non ha tratto da tale affermazione le dovute conseguenze, quale fosse il rendimento medio del denaro utilizzato nelle sovvenzioni d’istituto, né quali tipologie di
investimenti dei fondi giacenti in attesa di sua erogazione per mutui sportivi fossero effettuate ».
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, che ha promosso pure ricorso indentale recante un motivo, resistito, con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.): nullità e/o illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c..; errata interpretazione e mancata formazione di un giudicato esterno e/o int erno; violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Omessa pronuncia ». Si assume che « l’errore in cui è incorso il giudice di appello risiede nel fatto di aver considerato del tutto superflua e inammissibile ogni valutazione e giudizio circa la legittimità, o meno, della delibera commissariale n. 424/13 ‘qualora non accompagnata anche da censura della ratio principale della sentenza impugnata e cioè l’effetto caducante retroattivo proprio dell’annullamento amministrativo e dunque del titolo dell’attribuzione patrimoniale » e si deduce che « la manifesta infondatezza e la palese erroneità » della riportata affermazione della corte distrettuale risiede « su una inesatta comprensione del quadro della controversia oggi all’attenzione di RAGIONE_SOCIALEma Corte e, in ogni caso, da una erronea lettura della sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 4379/15 »;
II) « (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 295 e 324 c.p.c., nonché 2909 c.c.. Omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato, « pretestuosa ed inammissibile » la richiesta di sospensione, ex art. 295 cod.
proc civ., di questo giudizio fino alla definizione di quello, pendente prima innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma e poi avanti alla corte di appello di quella stessa città, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera commissariale n. 424/13 promossa da RAGIONE_SOCIALE anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
III) « (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 324 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 356/90 e del d.lgs. n. 385/93. Omessa pronuncia sui motivi di appello sub 2, 3 e 4 del relativo atto. Nullità della sentenza gravata per omessa pronuncia. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; erroneità e/o illegittimità dell’impugnata sentenza n. 666/20 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il RAGIONE_SOCIALE restitutorio ex art. 2033 c.c. dell’I.C.S. Applicabilità all’I.C.S. della normativa dettata in materia societaria. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2377, 2379, 2388, 2391, 2423, 2433, 23, 25, 2948 e 2949 del codice civile: Violazione /o falsa applicazione della disciplina statutaria 1984-2002 ». Richiamate ampiamente le argomentazioni esposte a sostegno del primo motivo, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, insistendosi nell’applicabilità all’I.C.S. della disciplina dettata in materia di società di capitali;
IV) « (Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.): violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1147, 2033, comma 2, e 2697 c.c. Assenza di prova circa la malafede dell’ accipiens al momento del pagamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. In ogni caso, difetto di motivazione della sentenza n. 666/20 sul punto ». Si contestano gli assunti in forza dei quali la corte distrettuale ha accolto il gravame incidentale dell’I.C.S. ritenendo provata la malafede dell’odi erna ricorrente ai fini della decorrenza dai singoli pagamenti (piuttosto che dalla domanda) delle somme di cui era stata disposta la ripetizione.
Il formulato motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1224, II comma, c.c., dell’art. 2697
c.c. e dell’art. 116 c.p.c., alla luce dei principi di RAGIONE_SOCIALE fissati dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione, del 16 luglio 2008, n. 19499, violati dalla impugnata sentenza », ascrive alla corte capitolina di non avere accolto, contrariamente a quanto deciso dal giudice di primo grado, la domanda dell’I.C.S. di maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. per asserita ‘ mancanza di prova ‘ del danno. Richiamati i principi sanciti da Cass., SU, 16 luglio 2008, n. 19499, si deduce che « La circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia un RAGIONE_SOCIALE Pubblico e non operi per trarre profitto, ma per potenziare il proprio patrimonio al fine di meglio raggiungere i propri scopi (finanziamento agli operatori sportivi ed altro), non incide sulla natura imprenditoriale dell’attività bancaria, tenuto anche conto che i mutui da essa offerti agli utenti sono gravati da interessi e che, maggiore è la liquidità da investire nelle operazioni bancarie, maggiore è la possibilità di rendimento. La sottrazione, quindi, di somme destinate ad accrescere il patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE, priva quest’ultimo della possibilità di investire. Di qui la invocata presunzione che controparte non ha in alcun modo vinto con eccezioni e prove del contrario. Correttamente, quindi, il giudice di primo grado aveva liquidato gli interessi tenendo conto del danno subito dall’I.C.S. ex art. 1224 c.c.. Precisandosi, ai fini dell’applicazione dell’art. 2033 c.c., che esso parla di interessi ‘dovuti dall ‘accipiens’ e non di ‘interessi legali’ come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vorrebbe e che, a tutti gli effetti, il risarcimento di cui all’art. 1224 c.c. si concreta in un maggiore interesse rispetto a quello legale; tant’è che questo non è dovuto ove le parti abbiano convenuto un interesse moratorio ».
RITENUTO CHE
Appare opportuno rinviare l’odierno ricorso a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione contestualmente a quello n.r.g. 6243 del 2023 (concernente il ricorso promosso contro la sentenza della Corte di appello di Roma n. 278 del 2023) , avente ad oggetto l’impugnazione della delibera dei Commissari Straordinari dell’RAGIONE_SOCIALE n. 424/2013 , ancora non fissato,
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rinvia l’odierno ricorso a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione contestualmente a quello n.r.g. 6243 del 2023, tuttora non fissato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile