Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7227 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 30238/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE) (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in San Donato Milanese (Milano), INDIRIZZO, in persona del procuratore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Milano (cod. fiscale CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO Gi NOME COGNOME di Roma (cod. fiscale CODICE_FISCALE).
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in amministrazione straordinaria (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Commissario
straordinario AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 967/2021 della Corte di appello di Torino -Sezione I^ civile, resa a definizione della causa R.G. n. 344/2020, pubblicata il 25 agosto 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino – decidendo sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in amministrazione straordinaria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE – ha accolto il gravame così proposto avverso la sentenza n. 848/2019 pronunciata inter partes dal Tribunale di Novara, riformandola, e ha così respinto le domande con cui RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del controvalore del gas consumato da FdG nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2007 ed il 21 aprile 2008; ha altresì respinto la domanda di condanna di COGNOME al risarcimento da responsabilità processuale aggravata.
Con ricorso ex art. 53 d. lgs. n. 270/1999 e art. 101 l.f. (vecchio rito), depositato in data 08.11.2017, la società RAGIONE_SOCIALE (anche RAGIONE_SOCIALE) aveva infatti chiesto di essere ammessa allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della RAGIONE_SOCIALE ( anche RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ‘in prededuzione per il complessivo importo di Euro 2.592.233,62 ovvero, in via subordinata di Euro 1.808.271,00, per i titoli e le causali indicate, oltre interessi come per legge’.
2.1 A sostegno della domanda la ricorrente aveva dedotto che: – essa era il soggetto gestore delle riserve strategiche nazionali di gas, nonché proprietaria del gas ivi conservato; – i consumi di gas di RAGIONE_SOCIALE, nel
corso della procedura di amministrazione straordinaria, si potevano suddividere in tre periodi: (i) il primo periodo – 7 luglio 2005/ 30 settembre 2006 -regolato dai contratti di somministrazione RAGIONE_SOCIALE.D.G./RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) e di trasporto RAGIONE_SOCIALE (‘S.R.G.’); (ii) il secondo periodo 1 ottobre 2006/30 settembre 2007 (‘anno termico 2006 -2007’) -anch’esso regolato dagli stessi contratti di somministrazione e trasporto per effetto della proroga autoritativa disposta con ordinanza del Sindaco di RAGIONE_SOCIALE (Novara); (iii) il terzo periodo – 1 ottobre 2007/21 aprile 2008 – in cui, cessati definitivamente i contratti di cui sopra, F.D.G. aveva continuato a prelevare gas dalla rete, senza un fornitore e senza pagare alcun corrispettivo; – i prelievi del terzo periodo, in quanto effettuati senza fornitore, erano da imputarsi alle riserve strategiche nazionali; – F.d.G. era dunque tenuta alla restituzione, ovvero al pagamento del controvalore, del gas dalla stessa prelevato nel terzo periodo.
Il giudice delegato, preso atto del parere negativo espresso dal commissario straordinario in merito all’ammissione al passivo del suddetto credito, disponeva con ordinanza il tramutamento del rito.
Con sentenza n. 848/2019 del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Novara ammetteva RAGIONE_SOCIALE al passivo dell’ amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in prededuzione, per l’importo di €. 2.592.233,62, corrispondente al controvalore monetario di 369.163,20 GJ di gas consumati nel periodo 1.10.2007 – 21.04.2008.
Avverso tale sentenza, interponeva appello la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in amministrazione straordinaria. Si costituiva RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata. 5.1 La Corte di appello, nell’accogliere il gravame nel senso sopra chiarito, ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) il primo motivo di appello, articolato come vizio di manifesta illogicità della motivazione, era fondato, in quanto era stato dimostrato che il contratto di fornitura intercorso con RAGIONE_SOCIALE non era cessato; (ii) infatti con contratto senza data, agli atti, RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, in qualità di fornitore, si era impegnata a fornire a RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cliente, gas naturale presso il punto
di fornitura denominato Codice Remi 30089701 INDIRIZZO; (iii) il contratto aveva durata annuale, con decorrenza dal 1.10.2004 al 30.09.2005, rinnovabile salvo disdetta; (iv) a questo contratto, intercorso tra fornitore e utilizzatore finale, si accompagnava anche quello di trasporto del gas tra RAGIONE_SOCIALE, in qualità di vettore, ed RAGIONE_SOCIALE, in qualità di utente, con cui il primo svolgeva l’attività di trasporto del gas di RAGIONE_SOCIALE da un punto di entrata della rete fino al punto di riconsegna; (v) con decreto 7 luglio 2005 FDG era stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria; (vi) in data 27 giugno 2006 RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato la facoltà di disdetta per la scadenza contrattuale del 30 settembre 2006, ma con ordinanza del 4 ottobre 2006 il Sindaco del Comune di RAGIONE_SOCIALE ordinava a RAGIONE_SOCIALE di proseguire la fornitura del gas e di non interrompere l’erogazione all’impianto di proprietà RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per consentire all’azienda di mettere con urgenza in sicurezza lo stesso, ordinanza alla quale RAGIONE_SOCIALE ottemperava; (vi) in data 24 gennaio 2007 RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato a RAGIONE_SOCIALE ed a RAGIONE_SOCIALE di volere avviare la procedura di chiusura del punto di riconsegna, attraverso l’operazione di discatura; (vii) con comunicazione del 15 ottobre 2007, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribuna di Novara, RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che la operazione di ‘ discatura ‘ non era ancora avvenuta e che perciò RAGIONE_SOCIALE proseguiva dal 30 gennaio 2007, in rapporto di mero fatto non dipendente dalla propria volontà ma dalla mancata discatura, la fornitura di gas naturale in forza delle circostanze suddette, non esistendo alcun contratto di trasporto stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la fornitura del gas a FDG, decorrente dal 1° ottobre 2006; (viii) con sentenza n. 1195/2018 del 27 settembre 2017, depositata il 18 gennaio 2018, la Suprema Corte – pronunciando nella controversia con cui RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto di essere ammessa al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_SOCIALE per il pa gamento della somma di €. 2.660.799,50, portata dalle fatture per le RAGIONE_SOCIALE di gas relative al periodo ottobre 2006/ gennaio 2007 – aveva evidenziato l ‘inefficacia della disdetta contrattuale intimata da RAGIONE_SOCIALE in data 27 giugno 2006, in quanto esercitata prima dell’autorizzazione, avvenuta con decorrenza dal successivo 29 luglio 2006, da parte del RAGIONE_SOCIALE del programma ex art. 54 e
segg. del d. lgs. n. 270/1999 presentato dal commissario straordinario; (ix) la Cassazione aveva dunque stabilito che la disdetta dal contratto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, intimata da RAGIONE_SOCIALE in data 27 giugno 2006, era inefficace e dunque -inidonea a determinare la cessazione del contratto di somministrazione di gas alla scadenza contrattuale del 30 settembre successivo; (x) la pronuncia era stata resa nei confronti di parti parzialmente diverse da quelle del giudizio i corso e dunque non aveva efficacia formale di giudicato, ma l’accertamento riguarda va pur sempre la vigenza del contratto di somministrazione di gas stipulato da RAGIONE_SOCIALE per il periodo successivo al 30 settembre 2006 e, pertanto, per la ‘ sua autorevolezza ‘ , poteva certamente essere posta a base della decisione; (xi) se, dunque, il contratto aveva continuato a produrre effetti tra le parti, era evidente che i prelievi di gas effettuati da RAGIONE_SOCIALE sino alla cessazione definitiva della propria attività, e dunque – anche quelli relativi al periodo 1.10.2007 -21.04.2008, non potevano che essere ricondotti al rapporto contrattuale a suo tempo stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in quanto quest’ultima aveva continuato ad attingere alla rete come aveva fatto in precedenza e sulla base di un contratto di somministrazione che – nonostante la diversa, ma erronea, convinzione di RAGIONE_SOCIALE – continuava a regolare il rapporto tra le parti; (xii) neppure era fondata l’obiezione secondo cui la validità del contratto di somministrazione avesse presupposto l’esistenza, a monte, di u n contratto di trasporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sicchè, non avendo RAGIONE_SOCIALE rinnovato il contratto di trasporto, sarebbe stato da considerarsi inefficace quello di somministrazione; (xiii) il contratto di trasporto, infatti, pacificamente era stato concluso al momento della sottoscrizione di quello di somministrazione e la circostanza che, in corso di rapporto e sull’erroneo presupposto dell’efficacia della disdetta, RAGIONE_SOCIALE non lo avesse rinnovato, non poteva andare a detrimento di FdG, privandola da un giorno all’altro della propria controparte contrattuale ; (xiv) veniva a cadere, conseguentemente, il presupposto della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a richiedere il pagamento, ossia l’inesistenza di un contratto valido ed efficace tra il fornitore di gas e l’utilizzatore finale.
6. La sentenza, pubblicata il 25 agosto 2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi, cui RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta ‘ Omesso esame di fatti (non contestati) costitutivi della domanda di RAGIONE_SOCIALE – Opposizione a RAGIONE_SOCIALE degli effetti di un giudicato e di un contratto a cui essa è estranea Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 346 cod. proc. civ. e degli artt. 2909 e 1372 cod. civ. (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.) ‘.
1.1 Secondo la ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato e esaminato i fatti costitutivi della domanda di COGNOME, che pure erano stati accertati dal giudice di primo grado, cioè che i prelievi di gas di F.D.G. nel periodo dal 1° ottobre 2007 al 21 aprile 2008 erano avvenuti senza il conferimento di gas nella rete da parte di un venditore. Di quei fatti la Corte si sarebbe limitata a riferire, ma li avrebbe dichiarati irrilevanti.
1.1.1 Le doglianze fin qui articolate dalla società ricorrente sono inammissibili.
Anche al di là di ogni considerazione in ordine alla proposizione da parte della ricorrente di mezzi di impugnazione tra loro eterogene i all’interno di un unico motivo di doglianza (v., ex plurimis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 16448 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. nn. 19761, 19040, 13336 e 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. nn. 26018 e 22404 del 2014) e volendo considerare le singole doglianze ammissibili perché articolate in modo sufficientemente distinguibile (cfr. Cass. n. 39169 del 2021; in senso sostanzialmente conforme, si vedano anche: Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018), occorre tuttavia decretare l’inammissibilità della prima doglianza, per come sopra articolata, perché invero i fatti di cui si lamenta l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale (e cioè i prelievi di gas di F.D.G. nel periodo dall’1 ottobre 2007 al 21 aprile 2008 avvenuti asseritamente, senza il conferimento di gas nella rete da parte di un venditore) sono stati invece esaminati dalla
Corte di appello, avendoli quest’ultima ritenuti tuttavia irrilevanti. E ciò per stessa ammissione della ricorrente nella prospettazione in fatto del motivo di ricorso qui in esame. Ne consegue che le prospettate difese della ricorrente si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione della quaestio facti , come tale non ricevibile in questo giudizio di legittimità, secondo il nuovo paradigma di giudizio declinato, per il giudizio di cassazione, dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come perimetrato, poi, dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8054/2014).
1.2 Aggiunge, inoltre, la ricorrente, sempre nel primo motivo di ricorso, che tale indebito omesso esame dei fatti costitutivi della domanda di RAGIONE_SOCIALE rileverebbe anche sotto un ulteriore aspetto. Quelli che la Corte di appello aveva ritenuto invece ‘fatti rilevanti’ ai fini della decisione (e cioè vicende fattuali, contratti e sentenze) erano relativi tutti ai rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che gli stessi non avrebbero potuto essere opponibili ed imputabili ad essa ricorrente che invece era soggetto terzo rispetto a tali rapporti.
1.2 Aggiunge che la Corte di appello le avrebbe infatti opposto la sentenza della Corte di Cassazione resa a definizione di una causa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che non aveva nulla a che vedere per soggetti, oggetto e persino contesto temporale con quanto dedotto nella domanda da COGNOME, ma che costituiva l’unica ragione su cui era stata fondata la sentenza qui impugnata.
Ciò avrebbe costituito violazione dell’art. 2909 cod. civ., che esclude va l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del terzo e non solo quando, come in questo caso, è titolare di un rapporto autonomo e indipendente.
1.3 La Corte territoriale le avrebbe altresì opposto il contratto RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, irrilevante per NOME e inconferente alla ‘causa petendi’ della sua domanda, in violazione dell’art. 1372, 2° comma c.c., per il quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, tranne i casi tassativi di legge che qui non ricorrevano. Con la conseguenza che i fatti ritenuti decisivi dalla Corte d’appello (cioè i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) erano in realtà inopponibili a NOME.
1.3.1 Le doglianze contenute nella seconda parte del primo motivo sono infondate.
Non è vero infatti che la Corte territoriale avesse invocato, a sostegno del proprio decisum , il giudicato esterno (neanche nella veste di ‘giudicato riflesso’; v. in tale ultimo senso: Cass. S ez. 3, n. 5377 del 21/02/2023; Sez. 3, n. 8101 del 23/04/2020) derivante dalla pronuncia della Cassazione sopra ricordata in premessa, avendo diversamente valutato ed apprezzato – in ragione della ‘autorevolezza’ discendente dalla tipologia di provvedimento emesso – il contenuto degli accertamenti contenuti nella stessa pronuncia di legittimità (e ciò, in merito, al profilo della continuazione del rapporto contrattuale inter partes per l’inefficacia della risoluzione negoziale intimata dall’RAGIONE_SOCIALE) , quale ulteriore indice probatorio di conferma, unitamente agli altri elementi di prova valutati (vedi in tal senso: Cass. n. 22954/2015), dell’accertamento della permanente validità del vincolo negoziale relativo al contratto di somministrazione del gas, quale presupposto escludente al contrario la domanda di ripetizione dell’ind ebito avanzata da RAGIONE_SOCIALE Ne consegue che tutte le relative censure avanzate sul punto qui in discussione non trovano fondamento proprio in ragione della diversa prospettiva decisoria sopra descritta.
1.3.2 Né può dirsi che sia stato violato dalla Corte di merito il disposto normativo di cui all’art. 1372, 2 comma, c.c. – come invece denunciato dalla ricorrente – posto che i giudici di appello, con le argomentazioni già sopra descritte in premessa (e alle quali si rimanda, per sintesi), non avevano inteso in alcun modo estendere gli effetti del contratto, già in essere tra le parti, a soggetti terzi (alla RAGIONE_SOCIALE, per intenderci), ma al contrario aveva inteso basare sulla permanente validità e vigenza del contratto tra RAGIONE_SOCIALE e società RAGIONE_SOCIALE la decisione di esclusione del presupposto fattuale necessario all’esperimento dell’azione di ripetizione ex artt. 2033 e 203 7 c.c. da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue il complessivo rigetto del primo motivo.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omesso esame di fatti costitutivi della domanda di RAGIONE_SOCIALE. Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, I comma, n. 4 cod. proc. civ.) ‘ .
2.1 Sostiene la società ricorrente che l ‘omesso esame di fatti costitutivi della domanda di COGNOME rileverebbe anche come ‘error in procedendo’ e quindi come vizio di nullità della sentenza. E non solo perché tali fatti sarebbero stati accertati dal Tribunale in un punto della sentenza non impugnato in merito al quale COGNOME – costituendosi in appello – aveva eccepito il giudicato, e su quell’eccezione – che pure rileverebbe – la Corte di appello non avrebbe deciso, ma anche perché vi sarebbe un’evidente incongruenza tra l’unico fatto che la Corte aveva esaminato il rapporto contrattuale ‘a monte’ tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – e ciò che la Corte avrebbe dovuto esaminare, trattandosi della ‘causa petendi’ della domanda di ripetizione dell’indebito di RAGIONE_SOCIALE (gli effetti ‘a valle’ sul sistema-gas dei consumi di RAGIONE_SOCIALE.D.G. in assenza di conferimenti per conto di RAGIONE_SOCIALE).
2.2 Sempre secondo la ricorrente, allorquando il giudice di merito sostituisce la ‘causa petendi’ dedotta dall’attore (la domanda di restituzione del gas prelevato dalla rete in assenza di conferimento da parte di un venditore) con una differente fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda (il rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) e non esamina i fatti che la parte ha interesse e ha chiesto siano esaminati perché rilevanti per la dimostrazione del fatto costitutivo della sua domanda, si avrebbe vizio di nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.2.1 La doglianza è infondata per le medesime ragioni già sopra esaminate in relazione al primo motivo.
Non è vero infatti che la Corte di merito avesse omesso di esaminare i ‘fatti costitutivi’ della domanda dell’odierna ricorrete, con ciò ‘travisando’ la causa petendi dell ‘azione di ripetizione dell’indebito proposta da RAGIONE_SOCIALE, ma anzi tali ‘fatti’ (di cui, peraltro, nel primo motivo di ricorso la società ricorrente ha denunciato un omesso esame, evidentemente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ancorché non formalmente richiamato) sono stati esaminati e ritenuti non decisivi, perché, nella diversa prospettazione decisoria della Corte territoriale (della quale la ricorrente intende proporre, in questa sede, una mera rivisitazione in punto di quaestio facti ), ciò che rilevava era l’inefficacia della ‘disdetta’ contrattuale intimata da RAGIONE_SOCIALE e
dunque la prosecuzione formale del rapporto negoziale tra somministrante e somministrato, con la conseguente non prospettabilità in radice dell’azione di ripetizione basata, diversamente, sul presupposto fattuale della somministrazione in via di fatto tra RAGIONE_SOCIALE e la società in RAGIONE_SOCIALE
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, I comma, n. 5 cod. proc. civ.)
3.1 Secondo la prospettiva della ricorrente, l ‘omesso esame dei fatti costitutivi della domanda di COGNOME ridonderebbe anche come vizio della motivazione. La Corte aveva accolto l’appello di NOME là dove aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Novara per ‘errata ricostruzione dei fatti e il logicità manifesta’. Tuttavia la Corte territoriale non aveva espresso le ragioni per cui avesse ritenuto la sentenza di primo grado manifestamente illogica, né aveva indicato dove la ricostruzione dei fatti peraltro ‘pacifici tra le parti’ – dovesse ritenersi errata.
Aggiunge la ricorrente che la sola motivazione della decisione era che siccome all’epoca dei fatti il contratto RAGIONE_SOCIALE era ancora in vigore -‘ (era) evidente’ che i prelievi di gas di F.D.G. dovessero essere senz’altro riferiti a RAGIONE_SOCIALE e a quel contratto. La circostanza della fornitura del gas – che RAGIONE_SOCIALE aveva prelevato nel periodo in questione – evidentemente non era circostanza rilevante: occorreva invece un’indagine di chi fosse quel gas, sulla base delle prove e allegazioni delle parti. Non avrebbe potuto ritenersi infatti sufficiente, per decidere della sua legittimazione, dichiarare ‘evidente’ che se il contratto RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE era ancora in corso all’epoca dei fatti, allora il gas prelevato da F.D.G. (che, com’è pacifico, non era stata RAGIONE_SOCIALE a procurare, conferire in rete e consegnare a F.D.G.) sarebbe stato senz’altro da riferire a RAGIONE_SOCIALE.
3.2 Il terzo motivo è inammissibile perché richiede a questa Corte un diverso apprezzamento dei fatti, fuori del paradigma applicativo declinato dal già sopra ricordato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (vedi sempre Cass. n. 8054/2014, cit. supra ).
La società ricorrente non enuclea un ‘fatto storico’ – nella declinazione, cioè, prevista dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità nell’arresto sopra ricordato per ultimo -, nel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante,
ma si duole invero della motivazione in sé, per come resa dalla Corte di appello nella sentenza impugnata a sostegno della propria decisione, con ciò denunciando un vizio di motivazione ‘insufficiente’ che, tuttavia, non è più demandabile al giudizio di legittimità.
C on il quarto mezzo si denuncia ‘violazione / falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. sulla ripetizione dell’indebito; degli artt. 1353 e 1355 cod. civ. sulla condizione nel contratto; del d.lgs. n. 164/2000 e altre norme che regolano il mercato del gas (art. 360, I comma, n. 3 cod. proc. civ.) ‘.
4.1 Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata si basava sull’affermazione che fondamento della legittimazione di RAGIONE_SOCIALE a richiedere il pagamento dell’indebito ‘sarebbe l ‘inesistenza di un contratto valido ed efficace tra il fornitore di gas e l’utilizzatore finale’ (cioè tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
Tale affermazione sarebbe sbagliata e costituirebbe falsa applicazione dell’art.
2033 cod. civ. Si evidenzia che p resupposto in diritto dell’azione di ripetizione non è l’inesistenza di un titolo negoziale in capo all”accipiens’, ma l’inesistenza di un titolo che gli dia diritto alla prestazione che in concreto ha ricevuto dal ‘solvens’.
4.2 La circostanza che RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. avesse diritto alla somministrazione di gas da RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata – nella prospettiva della ricorrente – del tutto irrilevante rispetto al diritto alla ripetizione dell’indebito azionato da RAGIONE_SOCIALE, che riguardava la differenza tra gas immesso e prelevato al punto di riconsegna di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.G. e il suo impatto sulle riserve strategiche. Com’era suo onere, aveva provato l’inesistenza di una giusta causa della fruizione di gas di cui RAGIONE_SOCIALE aveva in concreto beneficiato e lo aveva fatto, co me doveva, ‘con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio’, i soli rilevanti in relazione al diritto azionato.
4.2.1 Anche il quarto motivo è inammissibile.
4.2.2 Si sollecita, ancora, un nuovo giudizio sulla quaestio facti , questa volta sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , per la presunta violazione, in primo luogo, dell’art. 2033 c.c.
Sul punto è utile ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).
4.2.2 Ciò posto e ricordato, occorre evidenziare che la Corte di appello ha svolto un accertamento in fatto sulla continuazione della somministrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE della fornitura di gas in favore della società RAGIONE_SOCIALE, sulla base anche dell’accertamento della prosecuzione del rapporto negoziale inter partes , di talché il motivo di doglianza qui ora in esame pretenderebbe da parte di questa Corte di legittimità un’ulteriore ricognizione della fattispecie
concreta attraverso una nuova lettura degli atti di causa, scrutinio quest’ultimo esterno all’esatta interpretazione delle norme di cui si lamenta la violazione, inerendo lo stesso alla tipica valutazione del giudice di merito.
Ne consegue che la doglianza così articolata dalla parte ricorrente si pone ben al di là del perimetro delimitante l’area di cognizione del giudizio di legittimità. Violazione/falsa applicazione degli
4.3 Con il quarto mezzo si deduce, inoltre, ‘ artt. 1353 e 1355 cod. civ. ‘
4.3.1 La doglianza, così articolato, è inammissibile, perché oltre ad attingere al solito il merito della decisione (come tale non sindacabile in questo giudizio di legittimità), risulta anche formulata in modo decentrato rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, per quanto sopra ricordato, non si fonda sull ‘ esistenza di una condizione meramente potestativa apposta nelle clausole negoziali regolanti i rapporti tra le parti.
4.4 Si deduce infine da parte della società ricorrente la ‘ Violazione/falsa applicazione legge speciale in materia di gas ‘.
4.4.1 La Corte di appello avrebbe cioè violato: (i) l’art. 18 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 ‘Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale’, che subordina la vendita del gas alla stipula di un contratto con la società di trasporto/distribuzione; (ii) il DM 26 settembre 2001 -‘Modalità di erogazione RAGIONE_SOCIALE stoccaggio strategico’, che vieta l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE stoccaggio strategico al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge; (iii) il NUMERO_DOCUMENTO dell’ARERA – istituita dalla Legge n. 481/1995.
Le ulteriori doglianze qui da ultimo elencate sono invero inammissibili perché attingono profili completamente decentrati rispetto alla ratio decidendi su cui poggia la decisione impugnata.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso principale.
Non sussistono i presupposti per l’accertamento dell’invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a carico della parte ricorrente, posto che quest’ultima si è limitata a perorare le sue tesi difensive, che, sebbene infondate, non hanno evidenziato alcun profilo di mala fede ovvero di colpa grave.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME