Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 35826/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE), con sede in Bergamo, alla INDIRIZZO, in persona della procuratrice speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, in persona dell ‘amministratore delegato NOME COGNOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 febbraio 2022, dalla RAGIONE_SOCIALE e, per essa, dall’AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1696/2019, della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO pubblicata in data 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto ritualmente notificato il 25 ottobre 2007, RAGIONE_SOCIALE (quale successore della ex RAGIONE_SOCIALE ed oggi divenuta RAGIONE_SOCIALE) citò RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) innanzi al Tribunale di Cosenza chiedendone la condanna alla restituzione, in suo favore, della somma di € 139.179,93, c orrispostale, a suo dire indebitamente, in forza del rapporto consortile intercorso tra le parti e diretto alla gestione del servizio di tesoreria della Regione Basilicata. A sostegno della sua domanda espose che: i ) tra le parti era stata sottoscritta, in data 29 novembre 1995, una scrittura costitutiva dell’ente consortile che avrebbe dovuto concorrere al bando per la gestione del servizio di tesoreria di detta Regione; ii ) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. era stata indicata quale ente capofila, rappresentante il consorzio nei rapporti con la Regione Basilicata, altresì prevedendosi che presso l’istituto capofila sarebbe stato istituito un conto unico destinato alla contabilizzazione delle entrate e delle uscite e presso la banca consorziata RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE altro conto ‘ di appoggio ‘, ove destinare ‘ le somme a vario titolo incassate per conto della Regione in espletamento del servizio di tesoreria’ . Le somme versate su tale conto ‘ di appoggio ‘ (intestato alla Regione Basilicata, ma su cui la stessa non poteva disporre, ed anzi che nemmeno sapeva esistesse) provenivano da incassi effettuati per conto del menzionato ente e venivano o trasferite alla capofila o utilizzate per pagare i vari mandati e reversali, a seconda delle istruzioni della capofila stessa; iii ) nel corso di tale attività, la capofila indirizzò a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in data 2 gennaio 2001, la somma di € 139.179,93 perché venisse versata in favore del RAGIONE_SOCIALE, a pagamento della VI rata del mutuo contratto dalla Regione Basilicata con tale istituto. Per un mero errore,
la somma veniva invece accreditata sul conto di appoggio, e dunque restituita alla banca capofila e completamente utilizzata per il pagamento di (altri) mandati e reversali; iv ) nel corso del 2001, cessò il servizio di tesoreria e vennero regolati, quindi, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale capofila, i rapporti di dare/avere con la Regione predetta; v ) nel 2002, quest’ultima comunicò alla banca testé indicata che il RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato il mancato pagamento della VI rata del mutuo. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiese conto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la quale, accortasi dell’errore e rilevata la incapienza del conto ‘ di appoggio ‘, provvide, in data 23 dicembre 2002, al pagamento del capitale e degli interessi maturati in favore del menzionato consorzio; vi ) vane erano risultate le istanze, indirizzate sia alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (succeduta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), sia alla Regione Basilicata per la restituzione della somma corrisposta.
1.1. Si costituì l’istituto bancario convenuto, sollevando alcune eccezioni pregiudiziali (incompetenza per territorio del giudice adito; carenza della sua legittimazione passiva) e contestando, nel merito, l’avversa pretesa, difettando la prova del riaccredito della somma sul conto unico di tesoreria. Tale ultima circostanza fu ammessa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la quale dedusse che, contrariamente a quanto stabilito dalla convenzione, era prassi non accreditare sul conto unico le somme pervenute sul conto di appoggio, ma semplicemente comunicarle alla banca capofila ai fini della contabilizzazione.
1.2. Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 10 giugno 2014, n. 1151, respinse la domanda attrice, rilevando che: i ) l’azione ex art. 2033 cod. civ. era diretta alla ripetizione di una somma pagata ad un terzo; ii ) il legittimato passivo di tale tipo di azione, pertanto, era l’ accipiens , che, invero, in questo caso appariva estraneo alla vicenda; iii ) nessuna prova esisteva circa il fatto che la convenuta avesse incassato la somma de qua , mentre l’unica beneficiaria dell’errore contabile risultava essere la Regione Basilicata avverso la quale si sarebbe dovuta indirizzare l’azione.
Il gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 5 settembre
2019, n. 1696, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Per quanto qui di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i ) rimarcò l’essere passata in giudicato la qualificazione dell’azione, definita come ex art. 2033 cod. civ. dalla sentenza impugnata, prim’ancora che dalla parte; ii ) puntualizzò che « La fattispecie di cui all’art. 2033 c.c. presuppone che vi sia stato uno spostamento di ricchezza non dovuto, che pertanto abiliti il solvens all’azione di ripetizione. Il rapporto determinato dal pagamento non dovuto corre pertanto tra questi due soggetti, anche ove voglia darsi per acclarato che gli accipientes siano più di uno, in forme e misure diverse »; iii ) ritenne « chiaro », nella specie, « che il soggetto che ha in concreto ricevuto la prestazione non dovuta (e tale perché in esubero alle risorse concretamente destinabili al pagamento) sia la Regione Basilicata, la quale ha fruito del pagamento delle sue obbligRAGIONE_SOCIALE in misura superiore a quelle che erano le finanze a ciò destinate. Ciò, com’è reso evidente dalla narrazione, è derivato da un errore della banca istante, la quale non ha eseguito il pagamento disposto dalla capofila, lasciando quelle risorse a disposizione per altri e diversi pagamenti; sicché il versamento tardivo fatto risulta a correzione di un errore da questa commesso, e pone rimedio all’inadempimento del rapporto di gestione della tesoreria dell’ente, inadempimento derivante dall’errore attribuibile alla RAGIONE_SOCIALE Il t entativo di individuare nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE un accipiens mediato appare invero privo di costrutto: intanto, nessuno spostamento patrimoniale si è nella specie verificato a favore dell’appellata. Il vantaggio da questa conseguito, secondo la ricost ruzione fatta dall’appellante, consisterebbe nella fruizione di una più ampia disponibilità di denaro invece da destinarsi al pagamento dei mandati dell’ente; vantaggio, invero, tutto da dimostrare nell’ an e soprattutto nel quantum , non potendosi nemmeno lontanamente supporre che quel vantaggio sia pari alle somme versate in ritardo »; iv ) osservò che « Nemmeno può affermarsi che l’appellante si sia trovata costretta a chiamare in giudizio la consorziata che, in quanto capofila, era l’unica ad avere azione ne i confronti della Regione; tale assunto non trova, invero, riscontro nell’assetto della
figura giuridica nata con il contratto di ‘costituzione del pool per l’assunzione in contitolarità del servizio di tesoreria e cassa’. Tale rapporto, da equipararsi alla associazione temporanea di imprese nella struttura e nella funzione, non esclude affatto la legittimazione delle singole associate nei confronti dell’ente appaltante. Per come è noto, tali tipi di associazione non sono soggetti giuridici a sé, ma sono un centro di imputazione di interessi e di effetti strettamente legati all’andamento ed all’esecuzione del contratto in funzione del quale le imprese partecipanti si costituiscono come associazione temporanea; tant’è che pacificamente si ammette che le imprese mantengano la loro autonoma legittimazione di agire in giudizio, in quanto portatrici di un interesse anche autonomo al corretto svolgimento del rapporto e della procedura. Anzi, v’è da dire che è da dubitarsi che possa essere la capofila a far valere, come nella specie, un diritto che sembra maturato solo in capo ad uno dei componenti il gruppo, e che dunque abilita solo quel soggetto a rivalersi. In altre parole, la capofila ha al più una legittimazione (ma qui nemmeno risulta che tale legittimazione sia estesa al piano processuale) per quel che riguarda i diritti comuni, del gruppo che è deputata a rappresentare, ma non sostitutiva di quella attribuita comunque alle singole partecipanti, vieppiù se non comuni. Sotto entrambi gli aspetti, dunque, appare priva di fondamento la pretesa dell’appellante di vedersi corrispondere, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE somme che alla stessa non sono state versate e di cui non è comunque il beneficiario, chiaro essendo che lo spostamento patrimoniale è avvenuto a favore della Regione Basilicata ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso Ubi RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (incorporante per fusione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), affidandosi ad un motivo. Ha resistito, con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Soc. Coop. per RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.), proponendo pure ricorso incidentale condizionato recante un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico formulato motivo del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE denuncia, «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 della scrittura privata autenticata concernente la costituzione del pool per l’assunzione in contitolarità del servizio di tesoreria e cassa contratto di coordinamento e consorzio tra le parti sottoscritto in data 29/11/1995, -siccome richiamato, nelle premesse, dalla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Basilicata stipulato il successivo 29/04/1996. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 (autonomia contrattuale), 1362 (interpretazione del contratto), 1372 (efficacia del contratto), 2909 (giudicato) e 2033 (ripetizione di indebito) codice civile e dell’art. 342 c.p.c. ». Si assume, in estrema sintesi, che: i ) diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, « L’esistenza di un vantaggio patrimoniale conseguente all’indebito pagamento effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stato, invece, definitivamente acclarato sia nell’ an (doppio pagamento) che nel quantum (€ 139.179,93) già dal Tribunale e la circostanza non era stata oggetto di impugnazione, né principale né incidentale . L’unica circostanza oggetto di censura concerneva soltanto l’individuazione del soggetto accipiens tra gli unici due possibili: la Regione Basilicata e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Uno dei due aveva ed ha certamente goduto del predetto vantaggio patrimoniale (che c’è stato) e nella misura acclarata di € 139.179,93. L’individuazione dell’ accipiens , tra la Regione Basilicata e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, andava pertanto effettuata alla luce delle particolari pattuizioni contrattuali intervenute tra le odierne parti con la scrittura privata autenticata del 29/11/1995 (art. 3) ed espressamente richiamate dalla Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata in data 29/04/1996 dalle odierne parti con la Regione Basilicata »; ii ) « La non corretta interpretazione della richiamata pattuizione contrattuale di cui all’art. 3 della scrittura privata autenticata ha, dunque, condotto entrambi i Giudici di merito a ritenere, erroneamente, che non esistesse alcun diretto trasferimen to in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’importo indebitamente pagato di € 139.179,93. Diretto trasferimento dai Giudici di merito inteso, però, quale materiale dazione della somma o flusso di denaro da un soggetto all’altro, piuttosto che, come avrebber o nella fattispecie dovuto intendere, quale passaggio della giuridica disponibilità della somma stessa da un
soggetto ad un altro. Ed invero, in forza delle intervenute pattuizioni contrattuali, tale trasferimento andava identificato proprio nell’accredito della predetta somma, da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sul conto corrente di servizio che, seppur rimasta giacente sul predetto conto in essere presso la consorziata RAGIONE_SOCIALE, ne trasferiva la giuridica disponibilità in favore della capofila RAGIONE_SOCIALE che, infatti, successivamente la utilizzava interamente (insieme alle altre) per l’espletamento del servizio di tesoreria »; iii ) « Il punto dirimente l’odierna controversia risiede, infatti, nella corretta interpretazione della scrittura privata autenticata, in forza della quale la capofila RAGIONE_SOCIALE veniva dalle odierne parti concordemente individuata quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante il RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione e quale banca presso la quale aprire il conto corrente unico della tesoreria e detentrice esclusiva delle scritture contabili afferenti tale ultimo conto corrente. Ogni passaggio contabile afferente il rapporto di tesoreria andava contabilizzato sul conto corrente unico dalla RAGIONE_SOCIALE capofila RAGIONE_SOCIALE, unica tra le due banche consorziate abilitata a gestire ed operare sul predetto conto corrente. Diversamente sarebbe stato ove le parti tra loro e le parti e la Regione Basilicata avessero concordato l’espletamento in contitolarità del servizio di tesoreria attraverso l’istituzione di due conti correnti di tesoreria ufficiali: uno aperto presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’altro aperto presso la RAGIONE_SOCIALE Mediterr anea. Solo in tale ipotesi, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto condividere quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, posto che ciascuna delle Banche consorziate avrebbe potuto far valere, in tal caso sì in via autonoma (oltre che congiuntamente, quale consorzio), i propri diritti nei confronti della Regione Basilicata, fondando le proprie pretese sulle scritture contabili rispettivamente detenute da ciascuna banca consorziata medesima. Ma, per come detto, gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti prevedevano tutt’altro ».
1.1. Una siffatta censura si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerRAGIONE_SOCIALE di cui appresso.
1.2. È incontroverso, in punto di fatto, che: i ) il 2 gennaio 2001, in forza del rapporto consortile intercorso tra le parti in causa e diretto alla gestione
del servizio di tesoreria della Regione Basilicata, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE coopRAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE), quale designata capofila presso cui era stato aperto il conto unico di tesoreria, indirizzò, per conto della medesima Regione, a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. la somma di € 139.179,93 perché venisse versata in favore del RAGIONE_SOCIALE, a pagamento della VI rata del mutuo contratto dal menzionato ente con quest’ultimo; ii ) per un mero errore, tale importo venne accreditato, invece, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su di conto ‘ di appoggio ‘ (dalla medesima aperto e di cui nulla sapeva la Regione) su cui confluivano ‘ le somme a vario titolo incassate per conto della Regione in espletamento del servizio di tesoreria ‘. Somme che, poi, venivano o trasferite alla capofila o utilizzate per pagare i vari mandati e reversali, a seconda delle istruzioni della capofila stessa; iii ) nel corso del 2001, cessò il servizio di tesoreria e vennero regolati, quindi, da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale capofila, i rapporti di dare/avere con la Regione predetta; iv ) nel 2002, quest’ultima comunicò alla banca testé indicata che il RAGIONE_SOCIALE aveva lamentato il mancato pagamento della VI rata del mutuo. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. chiese conto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la quale, accortasi dell’errore e rilevata la in capienza del conto ‘ di appoggio ‘, provvide, in data 23 dicembre 2002, al pagamento del capitale e degli interessi maturati in favore del menzionato consorzio.
1.2.1. Quanto, poi, alla circostanza dell’avvenuto riaccredito dell’importo suddetto, da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. una volta accortasi dell’errore commesso, sul conto unico di tesoreria acceso presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., contestata dalla convenuta, difettandone la prova, fin dal momento della sua costituzione in giudizio innanzi al tribunale, è doveroso ricordare nella sentenza oggi impugnata si legge ( cfr . pag. 4) che « Tale ultima circostanza fu ammessa da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., che deduceva che, di contro a quanto stabilito dalla convenzione, era prassi non accreditare sul conto unico le somme pervenute sul conto di appoggio, ma semplicemente comunicarle alla banca capofila ai fini della contabilizzazione ».
1.3. Va ricordato, altresì, che il giudice di merito, nel qualificare la domanda di una parte, non può limitarsi a considerare la qualificazione ad
essa data da quest’ultima o le norme da essa richiamate, ma deve valutare nel loro complesso i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli.
1.3.1. Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda di RAGIONE_SOCIALE come riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2033 cod. civ. e di questa qualificazione nessuna delle parti si è lamentata in sede di gravame; né alcuna specifica doglianza è stata proposta, in tal senso, anche nell’odierno ricorso avverso la sentenza d’appello che ha confermato la statuizione sul punto.
1.3.2. Va rammentato, allora, che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all’azione dal giudice, quando tale qualificazione abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello ( cfr., ex aliis , Cass. n. 16603 del 2023; Cass. n. 34026 del 2019; Cass. n. 10053 del 2013; Cass. n. 21490 del 2005; Cass. n. 12562 del 2002; Cass. n. 5702 del 2001; Cass. n. 7260 del 1996; Cass. n. 12499 del 1993; Cass. n. 11022 del 1991).
1.3.2.1. Tanto è avvenuto nella fattispecie. Nell’interpretazione della portata del giudicato non si deve soltanto tenere conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza passata in giudicato, ma si deve individuare l’essenza e l’effettiva portata della decisione, ricavandola anche dalla motivazione e, quindi, altresì dal contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale ( cfr . Cass. n. 16603 del 2023; Cass. n. 1773 del 2000, rv. 533968-01; Cass., SU, n. 2874 del 1998; Cass. n. 3916 del 1996).
1.4. È noto, inoltre, che, come ancora recentemente ricordato da Cass. n. 27421 del 2023 ( cfr . in motivazione), costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nell’indebito oggettivo, disciplinato dall’art. 2033 cod. civ., l’azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens ed il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta, e cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente (negozio di pagamento). In tal senso, infatti, si vedano Cass. n. 2087 del
1978; Cass. n. 5926 del 1995; Cass. n. 7871 del 2011, la quale ha escluso la legittimazione passiva del rappresentante dell’ accipiens che aveva ricevuto la somma versata dal solvens in tale sua qualità.
1.4.1. Il solo soggetto passivamente legittimato, dunque, è colui che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta ( cfr . Cass. n. 11073 del 2003; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 27421 del 2023). Tale principio trova fondamento nella formulazione letterale dell’art. 2033 cod. civ., che, collegando la genesi dell’obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come il solo soggetto passivo dell’obbligazione ( cfr ., in motivazione, la già Cass. n. 25170 del 2016, la quale ricorda pure che, « in dottrina si obietta che il principio secondo cui legittimato passivo rispetto alla condictio indebiti è soltanto il soggetto che abbia ricevuto la prestazione che l’attore assume non dovuta potrebbe condividersi soltanto precisando che detto principio vale quando coincidano l’ accipiens materiale ed il soggetto in favore del quale si sia verificata l’attribuzione patrimoniale; mentre, mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva andrebbe attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l’incremento patrimoniale, e non a quello che materialmente abbia percepito il pagamento »).
1.4.2. Pertanto, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale appena ricordato, neppure ricorrendo, oggi, una fattispecie tale da indurre ad una eventuale sua rimeditazione, ossia il caso di una domanda di indebito proposta non già nei confronti di colui che abbia ricevuto il pagamento, bensì di colui che abbia conseguito l’incremento patrimoniale: nella specie da individuarsi, ad avviso del Collegio, non già nella banca odierna controricorrente, come mostra di pretendere Ubi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. -la quale, peraltro, nemmeno ha provato l’effettivo spostamento patrimoniale in favore della prima, tale non potendo certamente qualificarsi l’asserita mera disponibilità giuridica delle somme esistenti sul cd. ‘ conto appoggio ‘ aperto presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.: queste ultime, infatti, concretamente hanno avvantaggiato, la Regione Basilicata posta in condizione di utilizzare maggiori somme per i pagamenti dei propri mandati e reversali -bensì proprio nella
Regione predetta per quanto si è appena evidenziato. Né è stato allegato, ancor pima che dimostrato, in cosa sarebbe consistito il preteso vantaggio conseguito da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE), tale non potendo considerarsi, secondo la ricostruzione fatta dall’appellante, la fruizione di una più ampia disponibilità di denaro da destinarsi al pagamento dei mandati dell’ente: tanto, invero, pure volendosene sottacere la carenza di prova in termini di an e quantum sottolineata dalla corte distrettuale, si sarebbe tradotto, in realtà, in un vantaggio per la Regione Basilicata, come si è già spiegato.
1.5. Infine, nella parte in cui la doglianza in esame lamenta un preteso errore della corte territoriale nella interpretazione dell’art. 3 della scrittura privata autenticata del 29 novembre 1995, costitutiva dell’ente consortile che avrebbe dovuto concorrere al bando per la gestione del servizio di tesoreria della menzionata Regione, rileva il Collegio che, pure volendosi ritenere che la sentenza oggi impugnata si sia effettivamente interessata di tale profilo ed abbia valutato detta scrittura (laddove ha opinato -cfr . pag. 7-8 -che il rapporto nato con il contratto di ‘ costituzione del pool per l’assunzione in contitolarità del servizio di tesoreria e cassa ‘ deve « equipararsi alla associazione temporanea di imprese nella struttura e nella funzione », e « non esclude affatto la legittimazione delle singole associate nei confronti dell’ente appaltante. Per come è noto, tali tipi di associazione non sono soggetti giuridici a sé, ma sono un centro di imputazione di interessi e di effetti strettamente legati all’andamento ed all’esecuzione del contratto in funzione del quale le imprese partecipanti si costituiscono come associazione temporanea; tant’è che pacificamente si ammette che le imprese mantengano la loro autonoma legittimazione di agire in giudizio, in quanto portatrici di un interesse anche autonomo al corretto svolgimento del rapporto e della procedura. Anzi, v’è da dire che è da dubitarsi che possa essere la capofila a far valere, come nella specie, un diritto che sembra maturato solo in capo ad uno dei componenti il gruppo, e che dunque abilita
solo quel soggetto a rivalersi ») ciò nondimeno la censura si rivela in parte infondata ed in parte inammissibile.
1.5.1. È infondata laddove mostra di non considerare che, sul piano generale, il raggruppamento temporaneo di imprese è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l’aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un’offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica. Si tratta, quindi, di un’aggregazione temporanea ed occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, perdipiù con rappresentanza, non configura un centro autonomo d’imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici ( cfr ., anche nelle rispettive motivRAGIONE_SOCIALE, Cass. n. 30354 del 2018; Cass. n. 3808 del 2016). Il proprium dell’istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri ed obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare.
1.5.2. La costituzione dell’a.t.i. è affidata ad un contratto associativo (così Cass. n. 15129 del 2015, richiamata nella più recente Cass. n. 30354 del 2018) volto a realizzare un’aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un’entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono ( cfr ., in termini, Cass. n. 24883 del 2015).
1.5.3. Ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell’ambito della propria parte di lavori, agisce autonomamente ed intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale etc.), di modo che le imprese associate conservano la propria individualità così da poter certamente agire a tutela di interessi non comuni.
1.5.4. È inammissibile, invece, laddove dimentica che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte ( cfr ., anche nelle rispettive motivRAGIONE_SOCIALE, Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023;
Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022;
Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerRAGIONE_SOCIALE il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretRAGIONE_SOCIALE, per cui, quando siano possibili due o più interpretRAGIONE_SOCIALE (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis , anche nelle rispettive motivRAGIONE_SOCIALE, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023).
1.5.5. In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati
( cfr., ex aliis , Cass. n. 13408 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).
1.5.6. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretRAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).
1.5.7. Nel quadro dei riportati principi, dunque, risulta chiaro che il motivo in esame si risolve in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione di clausole contrattuali, in senso favorevole alla istante, diversa da quella, da essa contestata, preferita dalla corte territoriale.
Con riguardo, da ultimo, all’unico motivo del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE -rubricato « Violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di onere della prova (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », -esso risulta espressamente condizionato « all’accoglimento dell’avverso motivo di ricorso in merito alla detta carenza di legittimazione ai sensi dell’art. 2033 c.c. » ( cfr . pag. 16 del controricorso). Pertanto, deve considerarsi assorbito, atteso il già descritto complessivo esito negativo del ricorso principale.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE (quale successore di RAGIONE_SOCIALE) deve essere respinto, mentre quello incidentale di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi assorbito.
3.1. Le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla banca controricorrente restano a carico di RAGIONE_SOCIALE, in forza del principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al
riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente principale (non anche della controricorrente, il cui ricorso incidentale è stato ritenuto assorbito), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE (quale successore di RAGIONE_SOCIALE).
Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE in amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile